Eureka Previdenza

Messaggio 212 del 24 luglio 2002

OGGETTO: Articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Con circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 sono state fornite le istruzioni in ordine all’indennizzo previsto dall’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per la cessazione definitiva dell’attività commerciale intervenuta nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004.

Si rappresenta la necessità della verifica da parte delle Sedi della completezza delle domande presentate e dei documenti allegati, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal Comune e dalla Camera di Commercio in ordine alla restituzione della licenza ed alla cancellazione dal Registro delle imprese, dal Registro degli esercenti il commercio (REC) per i pubblici esercizi e dal Ruolo Provinciale degli Agenti e rappresentanti di commercio per gli Agenti e rappresentanti di commercio.

Considerato che la decisione sulla concessione dell’indennizzo secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa domanda avviene nei limiti della disponibilità delle risorse del fondo, si raccomanda, nell’eventualità di carenza di documentazione, di formulare tempestiva richiesta agli interessati in modo da definire l’istruttoria delle domande entro 30 giorni, come previsto dall’articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, richiamato dall’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Per ogni domanda deve essere predisposta una apposita scheda istruttoria da riprodurre localmente in conformità al fac-simile allegato alla circolare n. 20, che deve essere contenuta in una sola facciata di foglio formato standard.

L’attività commerciale esercitata deve essere chiaramente indicata sulla scheda istruttoria (es. commercio al minuto di frutta e verdura, commercio al minuto di abbigliamento, ecc.), evitando indicazioni generiche quali “come da tabella comunale”, tabelle I, II, ecc.”.

La domanda presentata dal coadiutore per cessazione dell’attività deve essere istruita tenendo conto della cessazione definitiva dell’attività commerciale, della restituzione della licenza e della cancellazione dai registri presso la C.C.I.A.A. del soggetto titolare dell’attività.

Come data di cancellazione dal Registro delle imprese, dal Registro degli esercenti il commercio e dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio va indicata la data in cui è stata presentata la domanda di cancellazione dai predetti registri.

Il parere favorevole espresso dalle Sedi deve essere formulato nei seguenti termini: “Verificato il possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previsti, si esprime parere favorevole”.

Il parere favorevole espresso sulle schede istruttorie delle domande deve essere accompagnato dalla seguente locuzione “La documentazione presentata è completa”.

In caso di parere non favorevole si rappresenta la necessità di una sintetica indicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

La scheda istruttoria deve essere debitamente compilata, datata e firmata con firma leggibile.

Le Sedi avranno cura di trasmettere a questa Direzione Centrale, tramite il consueto canale postale e con cadenza bimestrale, per ogni domanda di indennizzo:

-    la scheda istruttoria in originale;
-    la copia della domanda firmata dal richiedente con la data di ricezione leggibile;
-    l’estratto contributivo da prelevare con la procedura ARTCO;
-    la copia della documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati per la compilazione della predetta scheda istruttoria.

L’anzidetta documentazione deve essere trasmessa con un elenco recante i nominativi dei richiedenti nei cui confronti viene espresso parere favorevole, nonché un elenco nominativo dei richiedenti per i quale viene invece espresso parere non favorevole.

Con l’occasione si ricorda che per i casi in cui i soggetti aventi titolo all’indennizzo presentano una situazione debitoria nei confronti dell’INPS, per contributi non versati alla Gestione degli esercenti attività commerciale, trovano applicazione i criteri di cui al messaggio n. 155 del 4.12.97.

Pertanto qualora risulti pendente, alla data della deliberazione di accoglimento, un’obbligazione per omissione contributiva, si potrà provvedere alla compensazione dell’ammontare dell’indennizzo nei limiti di un quinto, con tutto l’ammontare del debito per contributi omessi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1242 c.c. che prevede l’estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza.

Le situazioni degli aventi diritto all’indennizzo, che risultano debitori dell’Istituto a causa del mancato versamento della contribuzione dovuta, dovranno essere definite in conformità ai criteri sopra indicati.

Le Sedi Regionali avranno cura di adottare iniziative finalizzate a seguire l’andamento dei lavori presso le Sedi ed a verificare che le istruzioni fornite con la circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e con il presente messaggio vengano correttamente applicate.

Tutto ciò premesso si rappresenta la necessità che le strutture periferiche comunichino a questa Direzione Centrale il nominativo del funzionario competente ed il relativo numero di telefono al fine di agevolare richieste di chiarimenti.

                        p. IL DIRETTORE CENTRALE
                            CARUSO

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