SIA
Con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 si è provveduto a riordinare le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA non potranno più essere presentate.
Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continua ad essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016.
Peraltro, i predetti percettori del SIA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità esposte nel paragrafo 4 della presente circolare, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.
In tal caso, la durata del beneficio economico del ReI prevista dall’articolo 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, resta salvo l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all’articolo 6, ove necessario.
Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l’eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI.
Nei casi in cui, diversamente, non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può comunque essere richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, ma in ogni caso non prima della data del 1° dicembre 2017.
L’intero periodo di fruizione del SIA è, anche in questo caso, dedotto dalla durata del ReI come definita dall’articolo 4, comma 5. Anche quando la richiesta di ReI avvenga dopo il termine della erogazione del SIA, la durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI.