Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà

(circ.172/2017)

 

Reddito di Inclusione (ReI)

Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà

(circ.172/2017)

 

SIA

SIA

Con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 si è provveduto a riordinare le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto, a far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA non potranno più essere presentate.

Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continua ad essere erogata per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016.  

Peraltro, i predetti percettori del SIA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità esposte nel paragrafo 4 della presente circolare, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.

In tal caso, la durata del beneficio economico del ReI prevista dall’articolo 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, resta salvo l’adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all’articolo 6, ove necessario.

Per l’anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l’eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI.

Nei casi in cui, diversamente, non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può comunque essere richiesto senza soluzione di continuità nell’erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, ma in ogni caso non prima della data del 1° dicembre 2017.

L’intero periodo di fruizione del SIA è, anche in questo caso, dedotto dalla durata del ReI come definita dall’articolo 4, comma 5. Anche quando la richiesta di ReI avvenga dopo il termine della erogazione del SIA, la durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI.

ASDI

ASDI

Ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto, a far data dal 1° gennaio 2018 l’ASDI non è più riconosciuto. Sono fatti salvi coloro che hanno maturato i requisiti richiesti entro la stessa data.

Pertanto, l’autorizzazione di spesa per l’ASDI, di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povertà a decorrere dal 2019.

Per l’anno 2018, al fine di garantire la prestazione in favore di coloro che hanno maturato il diritto alla data del 1° gennaio 2018, è accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povertà.

In relazione all’effettivo utilizzo di tali risorse, a seguito di comunicazione dell’INPS dell’esaurimento delle erogazioni, nonché dell’ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è disaccantonata. Ogni altro accantonamento, disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione vigente, è rimosso a partire dall’anno 2018.

Carta Acquisti

Carta Acquisti

Ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del decreto legislativo, a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Di conseguenza, i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall’articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, confluiscono nel Fondo Povertà, che è conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

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