Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Regime transitorio

(circ.172/2017)

Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, il ReI può essere richiesto, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 della presente circolare, a far data dal 1° dicembre 2017. Si precisa che coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017, e non sono già beneficiari di SIA, in caso di accoglimento della stessa, devono aggiornare l’ISEE entro il termine del primo trimestre 2018, per evitare la sospensione del beneficio.

Si precisa altresì che coloro che presentano la domanda di ReI a far data dal primo gennaio 2018, devono essere comunque in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE 2018.

Per l’anno 2018, inoltre, in fase di avvio del REI, in deroga a quanto previsto all’articolo 9, comma 6 del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.

Il beneficio resta, comunque, sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro sei mesi dal mese di prima erogazione.

Il Piano per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS, ambiti territoriali e centri per l’impiego e dei tempi di definizione dei progetti, nonché dei patti di servizio, può rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso.

A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, e che siano in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera b), del decreto legislativo, l’INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni.

L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI, pari a 18 mesi, come stabilito dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo.

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