Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa

(circ.172/2017) (circ.57/2018)

La legge di bilancio 2018 è intervenuta anche sulle disposizioni di finanziamento della misura di contrasto alla povertà, prevedendo un incremento delle risorse sul Fondo per la lotta alla povertà. In particolare, la citata legge ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 147/2017, relativo alle “disposizioni finanziarie”, rideterminando la dotazione del Fondo Povertà in 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, in 2.545 milioni di euro per l’anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui al citato articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

L’articolo 18 del decreto legislativo ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2018, l’ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti. Ugualmente, il successivo articolo 19 ha statuito che a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo, la dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (art. 20, c. 1, secondo periodo).

Ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa annuali, ai sensi del successivo comma 2, l’INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato.

Si precisa che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del predetto comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

Il monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI è curato dall’INPS, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri, entro il giorno 10 di ogni mese, la relativa rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.

In ogni caso l’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.

Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell’esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

Reddito di Inclusione (ReI)

Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa

(circ.172/2017) (circ.57/2018)

La legge di bilancio 2018 è intervenuta anche sulle disposizioni di finanziamento della misura di contrasto alla povertà, prevedendo un incremento delle risorse sul Fondo per la lotta alla povertà. In particolare, la citata legge ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 147/2017, relativo alle “disposizioni finanziarie”, rideterminando la dotazione del Fondo Povertà in 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, in 2.545 milioni di euro per l’anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui al citato articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

L’articolo 18 del decreto legislativo ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2018, l’ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti. Ugualmente, il successivo articolo 19 ha statuito che a far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo, la dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, necessari a garantire la copertura dell’ASDI, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (art. 20, c. 1, secondo periodo).

Ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa annuali, ai sensi del successivo comma 2, l’INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato.

Si precisa che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del predetto comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

Il monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI è curato dall’INPS, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri, entro il giorno 10 di ogni mese, la relativa rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2.

In ogni caso l’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.

Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell’esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche

Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche

L’articolo 25 del decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano alle attività previste dallo stesso decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 8, in materia di servizi sociali e all’articolo 20 comma 1, relativo alla Carta ReI, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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