Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Riconoscimento del ReI

(circ.172/2017)

I comuni, eventualmente per il tramite degli ambiti territoriali cui appartengono, comunicano all’INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, attraverso le modalità telematiche predisposte dall’Istituto, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente.

Gli ambiti territoriali e i comuni verificano, altresì, i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, comunicandone l’esito, attraverso le medesime modalità di trasmissione delle domande, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.

Gli ambiti territoriali e i comuni verificano anche, in caso sia stata indicata in sede di domanda, la sussistenza del requisito familiare di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, relativo alla presenza di una donna in condizione di gravidanza accertata, come risultante da idonea documentazione medica rilasciata da Struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

L’INPS, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l’accesso al ReI, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall’INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.

In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, nonché delle verifiche effettuate dall’Istituto, il ReI è riconosciuto dall’INPS condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all’articolo 6, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo. Il riconoscimento condizionato del beneficio è comunicato dall’INPS agli ambiti territoriali e ai comuni interessati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di ReI da parte dei Comuni o degli ambiti territoriali.

Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6 comma1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all’articolo 25, comma 2 (cfr. paragrafo 13) e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

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