Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Decorrenza e durata

(circ.172/2017) (msg.4811/2017) (circ.57/2018)

La legge n. 205/2017 interviene anche in tema di durata e decorrenza della misura.

Infatti, all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, l’articolo 1, comma 194, della citata legge introduce la previsione, nel caso in cui all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso sia erogato in un’unica soluzione annuale.

Quindi, nelle ipotesi in cui, a seguito dell’istruttoria, l’importo mensile del beneficio economico connesso al ReI spettante per il primo mese sia pari o inferiore a 20 euro, tale importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un'unica soluzione su base annua.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il seguente caso:

il richiedente il ReI che ha presentato domanda nel corso del mese di febbraio 2018 e al quale spettasse un beneficio pari a 15 euro mensili per 18 mensilità, per effetto della modifica introdotta dalle legge n. 205/2017, percepirà, all’atto dell’accoglimento della domanda, un importo pari a 150 euro, corrispondente a 15 euro per dieci mensilità, e riceverà l’anno successivo l’importo spettante, ove ricorrano le condizioni, per le otto mensilità residue.

Occorre precisare che, in tal caso, devono comunque essere effettuati i consueti controlli successivi, fino all’ultimo mese di durata teorica della prestazione. In tal modo, laddove la condizione economica del nucleo dovesse variare, determinando il diritto a un importo mensile superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.  

Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, l’articolo 1, comma 194, della legge n. 205/2017 prevede che, ai fini del rinnovo, non decorrano i termini di durata di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 147 del 2017, ovvero 18 mesi (al netto dei periodi di SIA eventualmente goduti) in caso di prima concessione e 12 mesi in caso di rinnovo.

Pertanto, nelle ipotesi in cui all’atto dell’istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al ReI, risulti un importo del beneficio economico connesso al ReI pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta e il richiedente la prestazione potrà rinnovarla, in caso di variazione dei requisiti economici, senza attendere il decorso di alcun termine.

Resta salva la possibilità, per il nucleo che si trovi nelle condizioni sopra delineate, di rivolgersi ai competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.

Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.

In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA, come meglio specificato nel successivo paragrafo 14.1.

Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Tuttavia, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche a seguito di valutazioni sull’efficacia del ReI, in termini di fuoriuscita dall’area della povertà in relazione alla durata del beneficio, potrà prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di dodici mesi per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo stesso.

Reddito di Inclusione (ReI)

Decorrenza e durata

(circ.172/2017) (msg.4811/2017) (circ.57/2018)

La legge n. 205/2017 interviene anche in tema di durata e decorrenza della misura.

Infatti, all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, l’articolo 1, comma 194, della citata legge introduce la previsione, nel caso in cui all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso sia erogato in un’unica soluzione annuale.

Quindi, nelle ipotesi in cui, a seguito dell’istruttoria, l’importo mensile del beneficio economico connesso al ReI spettante per il primo mese sia pari o inferiore a 20 euro, tale importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un'unica soluzione su base annua.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il seguente caso:

il richiedente il ReI che ha presentato domanda nel corso del mese di febbraio 2018 e al quale spettasse un beneficio pari a 15 euro mensili per 18 mensilità, per effetto della modifica introdotta dalle legge n. 205/2017, percepirà, all’atto dell’accoglimento della domanda, un importo pari a 150 euro, corrispondente a 15 euro per dieci mensilità, e riceverà l’anno successivo l’importo spettante, ove ricorrano le condizioni, per le otto mensilità residue.

Occorre precisare che, in tal caso, devono comunque essere effettuati i consueti controlli successivi, fino all’ultimo mese di durata teorica della prestazione. In tal modo, laddove la condizione economica del nucleo dovesse variare, determinando il diritto a un importo mensile superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.  

Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, l’articolo 1, comma 194, della legge n. 205/2017 prevede che, ai fini del rinnovo, non decorrano i termini di durata di cui all’articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 147 del 2017, ovvero 18 mesi (al netto dei periodi di SIA eventualmente goduti) in caso di prima concessione e 12 mesi in caso di rinnovo.

Pertanto, nelle ipotesi in cui all’atto dell’istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al ReI, risulti un importo del beneficio economico connesso al ReI pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta e il richiedente la prestazione potrà rinnovarla, in caso di variazione dei requisiti economici, senza attendere il decorso di alcun termine.

Resta salva la possibilità, per il nucleo che si trovi nelle condizioni sopra delineate, di rivolgersi ai competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.

Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.

In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA, come meglio specificato nel successivo paragrafo 14.1.

Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Tuttavia, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, anche a seguito di valutazioni sull’efficacia del ReI, in termini di fuoriuscita dall’area della povertà in relazione alla durata del beneficio, potrà prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di dodici mesi per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo stesso.

Precisazioni in merito alla durata

Il ReI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi (msg.4811/2017)

Un volta goduta per intero la prestazione, una nuova domanda di ReI può essere presentata solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione; in questo caso la durata è di 12 mesi.

Su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA. Non è previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione.

Laddove i beneficiari del SIA presentino domanda di ReI, possono verificarsi le   situazioni rappresentate nella seguente tabella:

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ReI:

TIPOLOGIA

DURATA

IMPORTO

dal 1° al 5° bimestre SIA

TRASFORMAZIONE

del SIA in ReI

Ai 18 mesi di ReI  vanno sottratti i mesi di SIA già goduti.

Quello del beneficio maggiore tra SIA e ReI fino al raggiungimento della durata di 12 mesi; dal 13esimo importo del ReI.

Nel 6° bimestre

CONTINUITA’ SIA -ReI

Ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i 12 percepiti a titolo di SIA.

Sempre quello ReI

Dopo il 6° bimestre o comunque dopo il termine del SIA per decadenza

ReI

Ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i mesi percepiti a titolo di SIA.

ReI

Si precisa che, a seguito della periodicità bimestrale di erogazione del SIA, laddove la domanda di Rei venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del bimestre SIA.

Il legislatore ha, inoltre, previsto all’articolo 25 del D.Lgs. n. 147 del 2017, la regolamentazione del periodo transitorio. Infatti, è stato stabilito che per coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 (sesto bimestre di SIA terminato ad ottobre 2017), che presentino domanda di ReI a dicembre 2017 e siano in possesso dei requisiti per la concessione del ReI è prevista:

  • l’erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (13ma e 14ma mensilità);
  • l’erogazione di 4 mesi di ReI (dal 15° al 18° mese).

L’intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del ReI.

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