Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Erogazione del ReI

(circ.172/2017)

Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI.

La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.

In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, tale limite mensile di prelievo di contante potrà essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.

Alla Carta ReI, inoltre, possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

Reddito di Inclusione (ReI)

Erogazione del ReI

(circ.172/2017)

Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI.

La Carta ReI consente la possibilità di prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo. La Carta è inoltre utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.

In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, tale limite mensile di prelievo di contante potrà essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà.

Alla Carta ReI, inoltre, possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

Emissione della Carta ReI

La suddetta carta viene emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane S.p.a. – Servizio Banco Posta. L’Istituto, al termine della verifica positiva dei requisiti, emetterà contestualmente al provvedimento di accoglimento del ReI la disposizione di emissione della Carta ReI al concessionario. Quest’ultimo invierà al beneficiario apposita comunicazione, tramite lettera, di avvenuta emissione della Carta ReI.

Successivamente, l’interessato dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare la Carta ReI, presentando il proprio documento di identità. Si precisa che il ritiro potrà avvenire anche senza la presentazione della comunicazione di emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Prima di poter utilizzare la Carta ReI il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN. In ottemperanza della normativa che regola il settore bancario, il PIN verrà inviato in busta chiusa, presso l’indirizzo di domicilio indicato in domanda.

Commissione per l'utilizzo della Carta ReI

Poste Italiane è  il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008. L’utilizzo della carta per i prelievi di contante presso gli ATM dei circuiti bancari, comporta l’applicazione di una commissione pari a euro 1,75, mentre l’utilizzo presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a., prevede l’applicazione di una commissione pari a euro 1.

Il saldo e la lista movimenti sono verificabili presso gli ATM di Poste Italiane S.p.a..

Ulteriori informazioni relative all’utilizzo della carta saranno disponibili sul sito internet di Poste Italiane.

Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni

Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni

Ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto legislativo, i beneficiari del ReI accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, compilando l’apposita dichiarazione di responsabilità prevista al quadro E della domanda. La compilazione del quadro E equivale alla presentazione della domanda al Comune. In tal caso, pertanto, il Comune dovrà istruire la richiesta utilizzando le medesime procedure in uso per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori attualmente in uso. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l’accesso all’assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura, la cui liquidazione avverrà con le modalità attualmente in vigore.

Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate

Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate

L’articolo 9, comma 11, del decreto legislativo, prevede, inoltre, che le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all’articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, che sono state estese ai medesimi soggetti dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, siano attivate in favore dei beneficiari del ReI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti.

A questi ultimi è estesa l’agevolazione per la fornitura di gas naturale.

D’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le predette agevolazioni potranno essere richieste, in sede di domanda di ReI, subordinatamente all’adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

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