Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Destinatari e requisiti

(circ.172/2017) (circ.57/2018)

L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente,

  • di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno,
  • la composizione del nucleo familiare, nonché
  • di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Reddito di Inclusione (ReI)

Destinatari e requisiti

(circ.172/2017) (circ.57/2018)

L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente,

  • di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno,
  • la composizione del nucleo familiare, nonché
  • di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Requisiti di residenza e di soggiorno

Requisiti di residenza e di soggiorno

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, l’articolo 3 del decreto legislativo precisa che il richiedente la misura deve essere, congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Modifiche con decorrenza 1 gennaio 2018 (circ.57/2018)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stato modificato dall’articolo 1, comma 190, della legge n. 205/2017. Risulta infatti abrogato, per effetto della predetta norma, il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati dalla previgente formulazione dell’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.

Pertanto, per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, nel nucleo, la mera “presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione”.

I rimanenti requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, restano invariati. Si rinvia per quanto non specificato alla circolare n. 172 del 2017, paragrafo 1, punto 1.2.
Modifiche con decorrenza 1 luglio 2018 (circ.57/2018)

In ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Pertanto, per accedere al ReI, le domande presentate a far data dal 1° luglio 2018 non dovranno soddisfare i requisiti familiari.

Ulteriori chiarimenti del msg.1972/2018

L’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4292 del 10 aprile 2018, ha chiarito che il beneficio economico connesso al ReI potrà essere percepito, sin dal mese di luglio 2018, “da parte dei richiedenti il ReI in possesso di tutti i requisiti tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017”.

Pertanto, atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta, l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018.

In tal senso, deve intendersi modificato il paragrafo 2.2 della circ.57/2018.

Si precisa che tutte le domande di ReI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio dello stesso anno, in possesso di DSU 2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari saranno sottoposte a riesame di ufficio (dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in oggetto), con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018.

Requisiti  familiari (circ.172/2017)

Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  1. presenza di un componente di età minore di anni 18;
  2. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
  3. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  4. presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.

In merito al requisito sub d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).

Incompatibilità con NASpI

Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Al momento della pubblicazione della presente circolare, gli ammortizzatori sociali che vengono erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, oltre alla NASpI, sono i seguenti: ASDI, Mobilità (ordinaria o in deroga), Trattamenti speciali edili, ASpI, MiniASpI, Dis-coll, disoccupazione agricola.

Requisiti economici

Requisiti economici

Per quanto concerne i requisiti di carattere economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo, il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l’intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

  • 1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  • 2) un valore dell’ISRE ai fini ReI (L’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni.) non superiore ad euro 3.000;
  • 3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
  • 4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
  • 5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che l’aggiornamento della situazione reddituale, all’atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda (cfr. paragrafo 9).

Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l’attestazione ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori. In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.

Infine, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

  • 1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • 2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
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