Modifiche con decorrenza 1 gennaio 2018 (circ.57/2018)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stato modificato dall’articolo 1, comma 190, della legge n. 205/2017. Risulta infatti abrogato, per effetto della predetta norma, il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati dalla previgente formulazione dell’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.
Pertanto, per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, nel nucleo, la mera “presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione”.
I rimanenti requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147/2017, restano invariati. Si rinvia per quanto non specificato alla circolare n. 172 del 2017, paragrafo 1, punto 1.2.
Modifiche con decorrenza 1 luglio 2018 (circ.57/2018)
In ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Pertanto, per accedere al ReI, le domande presentate a far data dal 1° luglio 2018 non dovranno soddisfare i requisiti familiari.
Ulteriori chiarimenti del msg.1972/2018
L’articolo 1, comma 192, della legge n. 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4292 del 10 aprile 2018, ha chiarito che il beneficio economico connesso al ReI potrà essere percepito, sin dal mese di luglio 2018, “da parte dei richiedenti il ReI in possesso di tutti i requisiti tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017”.
Pertanto, atteso che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della richiesta, l’abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018.
In tal senso, deve intendersi modificato il paragrafo 2.2 della circ.57/2018.
Si precisa che tutte le domande di ReI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio dello stesso anno, in possesso di DSU 2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari saranno sottoposte a riesame di ufficio (dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in oggetto), con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018.
Requisiti familiari (circ.172/2017)
Per quanto concerne i requisiti familiari, il successivo comma 2, del citato articolo 3, stabilisce che, in sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al ReI, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (requisito sub c), si precisa che la stessa deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.
In merito al requisito sub d), inoltre, si precisa che ai fini della concessione del ReI, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).