Competenze dell’INPS
Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda da parte del Comune, l’Istituto dovrà verificare gli altri requisiti di accesso, di seguito riepilogati.
Requisiti familiari
In particolare, dall’analisi automatizzata della composizione del nucleo familiare, così come risultante dalla DSU in corso di validità, sarà accertata la presenza nel nucleo familiare di uno dei seguenti requisiti, la cui verifica avviene esclusivamente al momento della presentazione della domanda di ReI:
- un componente di età inferiore ad anni 18;
- una persona con disabilità e almeno un suo genitore ovvero un suo tutore[1];
- almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).
Conseguentemente, per l’ipotesi sub c), laddove dalla consultazione automatizzata degli archivi relativi alle attività lavorative emerga una situazione di svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, la domanda andrà in evidenza e l’operatore dovrà verificare il rispetto dei suddetti requisiti reddituali.
Si precisa che lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale, in ultimo disciplinato dal disposto dell’articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017, non incide sullo stato di disoccupazione, in quanto “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “non incidono sul suo stato di disoccupato”.
Ai fini della verifica della cessazione da almeno tre mesi del godimento dell’intera prestazione per la disoccupazione, la procedura prenderà in considerazione tutti gli ammortizzatori sociali erogati dall’Istituto per la disoccupazione involontaria. Pertanto, in primo luogo sarà verificata la presenza di una domanda di ammortizzatore sociale legato alla situazione di disoccupazione involontaria, la cui data di presentazione sia antecedente di almeno tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ReI. Qualora tale domanda non sia definita, la domanda di ReI sarà posta in evidenza affinché l’operatore possa procedere alla definizione, ove possibile, della domanda di ammortizzatore sociale, per la successiva verifica del requisito in esame. Infine, si fa presente che ai fini dell’individuazione del periodo di percezione dell’ammortizzatore sociale in esame si fa riferimento al criterio della competenza intesa, in senso tecnico, come data inizio e data fine prestazione.
Requisiti economici
I requisiti economici del nucleo familiare del richiedente la prestazione vanno valutati in base all’attestazione ISEE in corso di validità all’atto della domanda. Tali requisiti devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda, che per tutta la durata della prestazione. Pertanto, i relativi controlli saranno effettuati sia in fase di istruttoria che di gestione dell’istanza.
Nel rinviare alla circolare n. 172 del 22 novembre 2017, per quanto già specificato sui singoli requisiti economici, si richiama quanto precisato in caso di rilevazione di attestazione ISEE con omissioni e difformità. In questi casi, infatti, la domanda di ReI è posta in evidenza, al fine di permettere al richiedente (che riceverà una specifica comunicazione da parte dell’Istituto) di giustificare ed eventualmente superare tale omissione e difformità.
Con successivo messaggio, verranno fornite alle strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione di tali attività.
Per le verifiche sui requisiti economici, la procedura renderà disponibili i valori dei relativi indicatori. In particolare, sarà evidenziato il requisito ISRE ai fini ReI, il cui valore non è presente nell’attestazione ISEE.
Si precisa, infine, che ai soli fini della verifica dei requisiti per il diritto al ReI, dal valore risultante dall’attestazione ISEE verrà sottratto l'ammontare dei trattamenti SIA, ASDI e Carta acquisti (rapportato alla scala di equivalenza) eventualmente percepiti nell’anno di riferimento della DSU. In via esemplificativa, pertanto, in caso di domanda di ReI presentata nel corso del mese di dicembre 2017, verrà sottratto l’importo del beneficio carta acquisti corrispondente a quello eventualmente erogato nel corso del 2015. Anche tale valore sarà reso disponibile in procedura.
Incompatibilità
Come previsto dall’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2017, il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Tale requisito sarà verificato prendendo in considerazione gli ammortizzatori sociali erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, riscontrando l’effettiva fruizione degli stessi sulla piattaforma fiscale. Sarà utilizzato il criterio di cassa, valutando il momento della effettiva percezione della prestazione di disoccupazione.