Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Misura

(circ.172/2017) (circ.57/2018) (msg.161/2020)

Incremento del beneficio massimo erogabile. Modifiche di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Il beneficio economico del ReI, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, è pari, su base annua, al valore di 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75%.

La norma in parola prevede che la misura sia soggetta, in sede di prima applicazione, a un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995. L’articolo 1, comma 193, della legge n. 205/2017 ha previsto che tale importo sia incrementato del 10%.

L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020 (msg.161/2020).

Nella seguente tabella si riportano gli importi, annuali e mensili, previsti per il 2018.

Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio massimo mensile

1

2.250,00 €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,50 €

4

5.535,00 €

461,25 €

5

6.412,50 €

534,37 €

6 o più

6.477,90 €

539,82 €

Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.

NUMERO COMPONENTI

PARAMETRO

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

La misura è soggetta, in sede di prima applicazione, ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (pari per il 2017 a 5.824,80 euro).

Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio massimo mensile

1

2.250,00 €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,50 €

4

5.535,00 €

461,25 €

5 o più

5.824,80 €

485,40 €

Reddito di Inclusione (ReI)

Misura

(circ.172/2017) (circ.57/2018) (msg.161/2020)

Incremento del beneficio massimo erogabile. Modifiche di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Il beneficio economico del ReI, ai sensi del citato articolo 4, comma 1, è pari, su base annua, al valore di 3.000 euro moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75%.

La norma in parola prevede che la misura sia soggetta, in sede di prima applicazione, a un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995. L’articolo 1, comma 193, della legge n. 205/2017 ha previsto che tale importo sia incrementato del 10%.

L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020 (msg.161/2020).

Nella seguente tabella si riportano gli importi, annuali e mensili, previsti per il 2018.

Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio massimo mensile

1

2.250,00 €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,50 €

4

5.535,00 €

461,25 €

5

6.412,50 €

534,37 €

6 o più

6.477,90 €

539,82 €

Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.

NUMERO COMPONENTI

PARAMETRO

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

La misura è soggetta, in sede di prima applicazione, ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo del beneficio non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 (pari per il 2017 a 5.824,80 euro).

Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio massimo mensile

1

2.250,00 €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,50 €

4

5.535,00 €

461,25 €

5 o più

5.824,80 €

485,40 €

Casi di riduzione

Casi di riduzione

Gli importi così determinati, ai sensi dei successivi commi 2, 3 e 4, del citato articolo 4, sono suscettibili di riduzioni nei seguenti casi:

  • in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti. I trattamenti assistenziali considerati sono soggetti all’obbligo di trasmissione al Casellario dell’Assistenza da parte dei singoli enti erogatori, ivi compreso l’Istituto (art. 4, comma 2, del decreto legislativo).

Si precisa che in caso di erogazioni con periodicità diversa da quella mensile, l’ammontare dei trattamenti considerati viene calcolato posteriormente all’erogazione, rapportandolo al numero di mesi cui lo stesso si riferisce.

Nel caso, invece, di erogazioni in un’unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all’erogazione per un dodicesimo del loro valore.

Non sono comprese nel valore mensile dei trattamenti assistenziali che incidono sull’importo della prestazione:

  1. le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  2. le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  3. le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
  4. le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
  5. le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Infine, l’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo prevede che, ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell’assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, viene dedotto dal ReI il solo incremento dell’assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, pari ad 80 euro mensili.

  • in caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio economico del ReI è ridotto dell’ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. Infine, i redditi eventualmente non già compresi nell’ISR sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio secondo le modalità di comunicazione per la variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare, così come specificate nel successivo paragrafo 9.

In sostanza, il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al ReI non necessariamente comporta il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.

L’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi del nucleo le eventuali spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7.000 euro annui, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% degli eventuali redditi annui da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3.000 euro). L’ammontare del beneficio economico del ReI viene, quindi, determinato integrando, fino alla soglia corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare, le risorse a disposizione delle famiglie (Tali progetti o programmi devono essere redatti per ciascun membro del nucleo familiare che sia abile al lavoro e non occupato).

Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio massimo mensile

1

2.250,00 €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,50 €

4

5.535,00 €

461,25 €

5 o più

5.824,80 €

485,40 €

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