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La pensione di Inabilità
Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
(circ. 167/86)
Trasformazione della pensione di invalidità delle Gestioni Speciali in pensione di inabilità
La domanda di pensione di inabilità presentata dal titolare di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale deve essere respinta, anche in presenza dei requisiti amministrativi e medico-legali, essendo esclusi dal diritto alla pensione di inabilità i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984. Occorre peraltro considerare che il pensionato della Gestione speciale può richiedere ed ottenere la liquidazione dell'assegno di invalidità: una volta ottenuta la titolarita' dell'assegno viene meno la preclusione di cui sopra si è detto (titolarità di pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1 agosto 1984) e non sussistono, conseguentemente, ostacoli al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Ciò significa che l'effettivo conseguimento del diritto all'assegno di invalidità - per effetto del quale sia maturata in favore del richiedente almeno una rata mensile dell'assegno stesso - costituisce condizione indispensabile per il successivo riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità qualora sussistano tutte le altre condizioni (domanda presentata prima del compimento dell'eta' pensionabile e sussistenza dei requisiti amministrativi e medico-legali) richieste a tal fine dalla legge n. 222.