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La pensione di Inabilità
Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
Istruttoria
L'individuazione nella "capacità di lavoro" del nuovo rischio tutelato, con la esclusione di valutazioni di carattere socio-economiche nella formulazione del giudizio medico legale, comporta la necessità di acquisire tutte le notizie e informazioni sulla vita lavorativa dell'interessato, utili per l'indagine che il sanitario e' tenuto ad espletare sia sulle condizioni psico-fisiche del richiedente, sia sulla possibilità di continuare a svolgere attività confacenti alle proprie attitudini.
In relazione a ciò si fa presente che per le domande di assegno di invalidità e di pensione di inabilità dovrà procedersi sistematicamente, prima dell'invio delle pratiche al gabinetto diagnostico, alla consultazione degli archivi contributivi automatizzati e all'inserimento nel fascicolo di domanda delle risultanze di tale consultazione.
Nell'istruire le domande di pensione di inabilità ordinaria e privilegiata, nonché quelle di assegno di invalidità privilegiato, occorrerà esaminare, sulla base delle risposte fornite dall'interessato al Quadro 3 del modello Io1/bis se sia stata liquidata una rendita INAIL.
In caso positivo dovrà essere richiesta la prevista certificazione, ove non prodotta.
Per le domande di assegno di invalidità e di pensione di inabilità privilegiati occorrerà altresì accertare se l'interessato sia titolare anche di un trattamento a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Sulla rilevanza o meno delle suddette prestazioni - ai sensi della presente legge - si dovrà infatti pronunciare il medico, in sede di accertamento dello stato invalidante o inabilitante del richiedente.