Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Decorrenza della pensione

La pensione ordinaria di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (la domanda di pensione di inabilità deve intendersi anche come domanda di assegno ordinario in subordine (circolare 129/88) ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del relativo diritto avvenuto nel corso del procedimento amministrativo (art. 18, D.P.R. n. 488/1968). (per il perfezionamento del requisito contributivo nel quinquennio in epoca successiva alla domanda di assegno vedi circolare 8/1998).Ciò in virtù del generico rinvio alle norme comuni contenuto nell'art. 12, 2 comma, della legge n. 222.

Il requisito contributivo può essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario. La possibilità di perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria deve intendersi riferita, anche per i lavoratori dipendenti, sia ai requisiti di contribuzione sia a quelli concernenti l'età pensionabile (per le pensioni di vecchiaia), lo stato di invalidità o inabilità (per le prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità) e la cessazione dell'attività lavorativa (per le pensioni di anzianità): per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge.
Con la circolare n. 668 S.L. n. 53535 Prs. del 31 dicembre 1975 - secondo un orientamento giurisprudenziale recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - e' stato stabilito che nei casi in cui lo stato di invalidità, pur non sussistendo alla data della domanda, si verifichi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, deve farsi luogo al riconoscimento del diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante anche se a quest'ultima data risulti venuto meno il requisito di contribuzione.
Il criterio in questione, fondandosi su motivazioni che non sono contraddette dalla nuova disciplina introdotta dalla legge n.222, non può non trovare applicazione - allo stato della giurisprudenza - anche ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità.

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