Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Cause ostative per la erogabilità della pensione

(art. 2, comma 2 legge 222/84) (circolare 139/94)

La pensione di inabilità e' incompatibile con:

  • con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione;
  • con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
  • con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Con sentenza n.7782 del 19 marzo-14 luglio 1993 (vedi circolare 139/94), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere un conflitto giurisprudenziale insorto all'interno della Sezione Lavoro in ordine alla natura giuridica dei presupposti indicati dal comma 2 del citato articolo 2 per il riconoscimento della pensione di inabilità (cancellazione dagli elenchi nominativi o albi professionali, rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione), e cioè a stabilire se essi integrino requisiti costitutivi (negativi) per il sorgere del diritto al suddetto tratta- mento pensionistico, in aggiunta ai requisiti costitutivi (positivi) medico-legale e contributivo, ovvero se essi siano semplici condizioni di erogabilità del trattamento stesso in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto dei soli requisiti medico-legale e contributivo, si sono pronunciate per la seconda tesi. Ciò, nella considerazione, tra l'altro, che la tesi opposta, oltre a trascurare l'espressione letterale della norma (che subordina la concessione della pensione al soggetto già riconosciuto inabile al verificarsi di tali condizioni), comporterebbe per l'assicurato la necessità di cessare dall'attività lavorativa in attesa della futura e incerta concessione della pensione di inabilità, e quindi darebbe luogo, nella sua drasticità, a un dubbio di contrasto con gli articoli 4 e 38 della Costituzione. La Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio che la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto" e che la concreta erogabilità della pensione di inabilità deve essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione". La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali affermazioni precisando che il diritto alla pensione di inabilità "sorge, anche se non è di per sé operativo, per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo". La Corte medesima, peraltro, ha rilevato che la rinuncia di cui al comma 2 dell'articolo 2 "si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della 3 retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolto fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 2".

Devono essere definite in base alle istruzioni della circolare 139/94 le domande di pensione di inabilità. A richiesta degli interessati devono essere riesaminate le domande già respinte in base alle istruzioni in precedenza impartite purché, ovviamente, non sia scaduto il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, ovvero non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato (vedi circolare 262/84 per le istruzioni impartite prima della circolare 139/94).

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Cause ostative per la erogabilità della pensione

(art. 2, comma 2 legge 222/84) (circolare 139/94)

La pensione di inabilità e' incompatibile con:

  • con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione;
  • con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
  • con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Con sentenza n.7782 del 19 marzo-14 luglio 1993 (vedi circolare 139/94), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere un conflitto giurisprudenziale insorto all'interno della Sezione Lavoro in ordine alla natura giuridica dei presupposti indicati dal comma 2 del citato articolo 2 per il riconoscimento della pensione di inabilità (cancellazione dagli elenchi nominativi o albi professionali, rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione), e cioè a stabilire se essi integrino requisiti costitutivi (negativi) per il sorgere del diritto al suddetto tratta- mento pensionistico, in aggiunta ai requisiti costitutivi (positivi) medico-legale e contributivo, ovvero se essi siano semplici condizioni di erogabilità del trattamento stesso in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto dei soli requisiti medico-legale e contributivo, si sono pronunciate per la seconda tesi. Ciò, nella considerazione, tra l'altro, che la tesi opposta, oltre a trascurare l'espressione letterale della norma (che subordina la concessione della pensione al soggetto già riconosciuto inabile al verificarsi di tali condizioni), comporterebbe per l'assicurato la necessità di cessare dall'attività lavorativa in attesa della futura e incerta concessione della pensione di inabilità, e quindi darebbe luogo, nella sua drasticità, a un dubbio di contrasto con gli articoli 4 e 38 della Costituzione. La Corte di Cassazione ha quindi affermato il principio che la "rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi o albi sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto" e che la concreta erogabilità della pensione di inabilità deve essere stabilita con "una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione". La stessa Corte di Cassazione ha chiarito la portata di tali affermazioni precisando che il diritto alla pensione di inabilità "sorge, anche se non è di per sé operativo, per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo". La Corte medesima, peraltro, ha rilevato che la rinuncia di cui al comma 2 dell'articolo 2 "si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della 3 retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolto fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 2".

Devono essere definite in base alle istruzioni della circolare 139/94 le domande di pensione di inabilità. A richiesta degli interessati devono essere riesaminate le domande già respinte in base alle istruzioni in precedenza impartite purché, ovviamente, non sia scaduto il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, ovvero non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato (vedi circolare 262/84 per le istruzioni impartite prima della circolare 139/94).

Iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli

Iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli

L'iscrizione negli elenchi avviene per ciascun anno nel corso dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività lavorativa, in base alle giornate effettivamente prestate, che sono, generalmente, imputabili all'intero anno.
Ciò posto, nei confronti dei lavoratori agricoli, per i quali non risulti dai dati di archivio la cessazione della attività lavorativa, occorrerà necessariamente avvalersi di una dichiarazione di responsabilità dell'interessato stesso, con la quale attesti la data dalla quale non ha più titolo all'iscrizione per avvenuta cessazione dall'attività.
Delle pensioni liquidate sulla base della dichiarazione di responsabilità dell'interessato si dovrà tenere apposita evidenza al fine di poter operare un riscontro con i dati d'archivio allorché si renderanno disponibili.
Inoltre, gli estremi delle suddette pensioni dovranno essere segnalati al settore addetto alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola cui, con apposita circolare in via di predisposizione, verranno impartite istruzioni sugli adempimenti da espletare a seguito della segnalazione stessa.

Iscrizione ad albi professionali

Iscrizione ad albi professionali

Qualora dalla dichiarazione resa al Quadro 3 del modello Io1/bis risulti che l'interessato sia iscritto ad un albo professionale dovrà essere richiesta allo stesso una certificazione dell'Ordine professionale, al cui albo abbia dichiarato di essere iscritto, attestante la data di cancellazione.
In tutti i casi in cui l'interessato non possa ottenere con sollecitudine la certificazione richiesta, potrà provvisoriamente presentare, per evitare la reiezione della domanda di pensione, un'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di cancellazione, proveniente dallo stesso soggetto tenuto al rilascio della certificazione definitiva.

Iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi

Iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi

Per gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ove l'avvenuta cancellazione non risulti agli atti, andrà richiesta all'interessato una certificazione rilasciata, a seconda dei casi, o dallo S.C.A.U. o dalle Commissioni provinciali competenti, attestante la data di cancellazione.

Trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione

Trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione

Qualora risulti o dalla dichiarazione resa dall'interessato sul modello Io1/bis o, comunque, dagli atti in possesso della Sede - attraverso i necessari collegamenti con il settore DS - che il richiedente, all'atto della presentazione della domanda di pensione, percepiva un trattamento di disoccupazione, occorrerà:

disporre la sospensione dei pagamenti se ancora in corso;
determinare le somme corrisposte per DS ed eventuali assegni familiari e relative maggiorazioni a far tempo dalla decorrenza della pensione;
disporre il recupero di tali somme in sede di liquidazione della pensione.
Dell'avvenuto recupero delle somme corrisposte a titolo di disoccupazione dovrà essere data notizia all'interessato.
In relazione a quanto sopra illustrato si ritiene di sottolineare come, pur prevedendo la norma - ai fini della concessione della pensione una rinuncia dell'interessato alla prestazione di disoccupazione, la sospensione d'ufficio dei pagamenti eventualmente in corso ed il recupero tante, derivano direttamente dai principi generali, che disciplina l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione, contenuti nel Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270. In base a tali principi i trattamenti di disoccupazione non possono essere concessi a chi abbia perduto ogni capacità
lavorativa.
Ne consegue che, in presenza di una siffatta causa ostativa, non può essere richiesta la rinuncia ad una prestazione di cui sia stata accertata l'illegittimità e che non può quindi, che essere revocata e recuperata d'ufficio.

Trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione

Trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione

Nei confronti del richiedente la pensione occorrerà accertare - anche attraverso i necessari collegamenti con i settori CIG e/o CISOA, e malattia per i casi di pagamento diretto delle suddette prestazioni - se sia in corso di erogazione un trattamento di integrazione salariale, o di indennità di malattia, ovvero se l'interessato versi in uno stato di aspettativa per malattia retribuita dal datore di lavoro. Ricorrendo una di tali ipotesi dovrà essere acquisita:

  1. una dichiarazione di rinuncia dell'interessato al trattamento in atto percepito, qualora tale trattamento sia erogato direttamente dall'Istituto;
  2. una dichiarazione del datore di lavoro attestante la data dalla quale l'interessato ha rinunciato alla erogazione del trattamento sostitutivo o integrativo, ovvero alla retribuzione spettantegli per il periodo previsto di aspettativa negli altri casi.

Per i trattamenti erogati direttamente dall'Istituto, pervenuta la dichiarazione dell'interessato, sarà disposta la sospensione del pagamento, delle integrazioni salariali e la liquidazione della pensione con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto la rinuncia.
Nel caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore di lavoro questi dovrà dichiarare di aver sospeso le integrazioni salariali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della rinuncia e dallo stesso giorno sarà fissata la decorrenza della pensione.
Le domande di pensione sospese in attesa della documentazione relativa alla cessazione delle cause ostative alla liquidazione, dovranno essere poste in evidenza procedendo, poi, alla reiezione delle stesse, qualora entro il termine di 60 giorni gli interessati non abbiano fatto pervenire nessuna documentazione, neanche di carattere interlocutorio.
Per i casi in cui all'atto della liquidazione risulti che nelle more della decisione della domanda sia stato percepito un trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, la pensione verrà liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale è cessata la corresponsione di tale trattamento. Prima di procedere alla liquidazione della pensione ordinaria di inabilità, nel caso che il richiedente sia titolare di rendita INAIL, andrà rilevato dal modello SS4 TP se tale rendita debba essere o meno valutata ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al comma 3 dell'art. 2.

Pensione di inabilità ed indennità post-sanatoriale

Pensione di inabilità ed indennità post-sanatoriale

L'Avvocatura centrale, nel confermare che l'indennità post-sanatoriale di cui all'art. 2 della legge n. 1088/1970 deve ritenersi prestazione economica assoggettabile all'IRPEF, ha precisato che mentre può attribuirsi natura sostitutiva o integrativa della retribuzione all'indennità giornaliera e all'assegno di cura o di sostentamento di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della legge n. 1088/1970, altrettanto non può dirsi, invece, per l'indennità post-sanatoriale ex art. 2 della legge n. 1088/1970. Tale prestazione non e' preordinata al sostentamento del lavoratore neanche sotto il profilo della integrazione del salario, ma assolve ad una funzione terapeutica strettamente connessa e conseguenziale al periodo di ricovero e di cura ambulatoriale. La legge, invero, ammette espressamente la erogabilità della stessa prestazione "anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione". Di qui la ritenuta cumulabilità dell'indennità in questione anche con le prestazioni di integrazione salariale. Sulla base di tali premesse la predetta Avvocatura centrale ha espresso l'avviso che la pensione di inabilità debba essere ritenuta compatibile con l'indennità post-sanatoriale ex art. 2 della legge n. 1088/1970. Ne consegue che la percezione di detta indennità non può essere ricompresa tra le cause ostative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità prevista dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 222/1984.

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