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La pensione di Inabilità
Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
La nuova definizione di inabilità introdotta dall'art. 2 della legge opera anche ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni. Per quanto concerne il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli inabili la nuova definizione di inabilità deve trovare applicazione per i decessi intervenuti a far tempo dal 1 luglio 1984, data di entrata in vigore della legge.
Con sentenza n.7783 del 19 marzo-14 luglio 1993 (vedi circolare 139/94), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso in considerazione la situazione dell'assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo per la pensione di inabilità, e quindi già avente diritto alla prestazione, deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione. La Suprema Corte, nel ribadire i principi affermati nella precedente sentenza n.7782, ha in proposito chiarito che "tale situazione non e' di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda della pensione di inabilità porta, di per sé, all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o dalla cancellazione. In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina, al momento della morte dell'assicurato stesso, l'immediato ed automatico sorgere in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità)".
Devono essere definite in base alle istruzioni della circolare 139/94 le domande di pensione di inabilità. A richiesta degli interessati devono essere riesaminate le domande già respinte in base alle istruzioni in precedenza impartite purché, ovviamente, non sia scaduto il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, ovvero non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato (vedi circolare 262/84 per le istruzioni impartite prima della circolare 139/94).