Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità

(art.5 legge 222/1984)

Aventi diritto
Hanno titolo all'assegno per l'assistenza personale e continuativa i titolari di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata che si trovano nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado ci compiere gli atti quotidiani della vita, hanno necessità di assistenza continua.
L'assegno mensile e' riconoscibile, in presenza delle condizioni di legge, anche nel caso in cui il titolare di pensione di inabilità ne faccia richiesta dopo il compimento dell'età pensionabile.

Domanda di assegno
L'assegno e' concesso a domanda dell'interessato da presentare alla competente Sede dell'Istituto corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto.

Decorrenza dell'assegno
L'assegno spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero a quello di perfezionamento dei requisiti se insorti successivamente a tale data nel corso del procedimento amministrativo.

Misura dell'assegno
L'assegno - che la norma espressamente dichiara non reversibile - e' dovuto nella stessa misura dell'analogo assegno previsto nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rif. Normativi

Decorrenza

Importo mensile

 

1.8.1984

285.000

 

1.7.1985

315.000

 

1.7.1987

372.000

 

1.7.1989

421.000

 

1.7.1991

496.000

 

1.1.1994

580.000

 

1.1.1996

639.000

 

1.1.1999

704.000

 

1.7.2000

715.000

 

1.7.2001

734.000

euro

 

1.1.2002

379,08

 

1.7.2002

389,32

 

1.7.2003

398,66

 

1.1.2004

406,99

 

1.7.2005

415,13

 

1.7.2006

422,19

 

1.7.2007

430,63

 

1.1.2008

457,67

 

1.7.2009

472,45

 

1.7.2010

475,99

 

1.7.2011

483,37

msg.757/2014

Dal 1° gennaio 2012
al 30 giugno 2013

510,83

msg.757/2014 1.7.2013 526,26

Cause di esclusione e di incompatibilità
L'assegno non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione. L'assegno è altresì incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. Qualora l'avente diritto, all'assegno fruisca di una prestazione analoga erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, l'assegno è ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Assegno mensile per l'assistenza ai pensionati di inabilità e rendita INAIL (circ. 91/96)

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43 della legge 335/95, non opera per le somme corrisposte ad integrazione della rendita vitalizia a titolo di assegno per l'assistenza personale e continuativa disciplinato ai sensi degli articoli 76 e 128 del D.P.R. n.1124 del 1965. A norma dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222, l'assegno per l'assistenza personale e continuativa liquidato dall'INPS ai titolari di pensione di inabilità è incompatibile con l'analogo assegno liquidato a norma delle richiamate disposizioni del D.P.R. n.1124 (circolare n. 262 del 3 dicembre 1984 e circolare n.53638 del 28 maggio 1987).

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