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La pensione di Inabilità
Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
Limite alla presentazione di una nuova domanda
(art.11 legge 222/84)
Al fine di evitare i gravi inconvenienti verificatisi in passato in conseguenza della reiterazione delle domande di pensione di invalidità da parte degli assicurati, l'art. 11 della legge stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 1984, l'assicurato che abbia in corso o presenti una domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità (ordinari o privilegiati) non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Al fine dell'applicazione della norma la dizione "domanda per la stessa prestazione" usata dal legislatore deve essere intesa in senso stretto vale a dire che all'assicurato il quale abbia in corso una domanda di assegno ordinario di invalidità e' preclusa, nei limiti temporali stabiliti dalla norma, la presentazione di una nuova domanda allo stesso titolo restando viceversa ammissibile la presentazione di una domanda di assegno privilegiato d'invalidità ovvero di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata.
Analogamente l'assicurato che abbia in corso una domanda di pensione ordinaria di inabilità può presentare domanda di pensione privilegiata di inabilità ovvero di assegno ordinario o privilegiato di invalidità.