Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Determinazione della misura della pensione di inabilità

(art. 2 comma 3 legge 222/84)

La pensione di inabilità è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e da una maggiorazione da determinarsi in base ai criteri descitti in questa pagina.

La pensione di Inabilità

Pensione ordinaria di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO

Determinazione della misura della pensione di inabilità

(art. 2 comma 3 legge 222/84)

La pensione di inabilità è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e da una maggiorazione da determinarsi in base ai criteri descitti in questa pagina.

Misura della pensione di inabilità a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti

Misura della pensione di inabilità a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
La pensione di inabilità è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità e da una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'assegno di invalidità e l'importo che sarebbe spettato all'interessato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo e di un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne -vedi msg 22323/93 , poiché per le norme dettate dal Dlgs 503/92 i limiti di età per la pensione di vecchiaia nel FPLD non è aumentato per i soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% - vedi pensione di vecchiaia), entro il limite dell'anzianità contributiva massima di 40 anni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto n. 503, si precisa che per le pensioni di inabilità da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi l'importo della maggiorazione di pensione dovrà essere calcolato con i criteri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. Tali criteri dovranno essere osservati anche nei casi in cui l'interessato non possa far valere periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.

Misura della pensione di inabilità carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Misura della pensione di inabilità carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

La pensione di inabilità è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità e da una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'assegno di invalidità e l'importo che sarebbe spettato all'interessato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo e di un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile, entro il limite dell'anzianità contributiva massima di 40 anni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto n. 503, si precisa che per le pensioni di inabilità da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi l'importo della maggiorazione di pensione dovrà essere calcolato con i criteri previsti per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992. Tali criteri dovranno essere osservati anche nei casi in cui l'interessato non possa far valere periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992.

Misura della pensione da attribuire ai titolari di assegno di invalidità riconosciuto inabile

Misura della pensione da attribuire ai titolari di assegno di invalidità riconosciuto inabile (art. 9, comma 7)

La misura della pensione di inabilità da attribuire al titolare di assegno di invalidità riconosciuto inabile deve essere determinata equiparando il titolare di assegno all'assicurato. Peraltro il 7 comma dell'art. 9, nella considerazione che il titolare di assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti potrebbe aver utilizzato la residua capacità di lavoro in attività scarsamente retribuite, si preoccupa di evitare eventuali pregiudizi economici al lavoratore disponendo che l'importo della pensione di inabilità spettante non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno. Ai fini dell'applicazione della norma anzidetta è necessario:

  • individuare - per anno solare - le retribuzioni pensionabili utilizzate per la liquidazione dell'assegno;
  • rivalutare le retribuzioni stesse in base ai coefficienti previsti per l'anno di decorrenza della pensione di inabilità;
  • determinare, sulla base delle retribuzioni rivalutate, la retribuzione media settimanale pensionabile;
  • calcolare l'importo della pensione di inabilità sulla base della retribuzione media settimanale come sopra determinata e dell'anzianità contributiva maggiorata del periodo che va dalla decorrenza della pensione di inabilità al compimento dell'età pensionabile;
  • raffrontare l'importo della pensione così calcolata con quello della pensione calcolato in base ai criteri normali (come se l'inabile non fosse stato titolare di AOI);
  • porre in pagamento l'importo di pensione più favorevole.

Importo massimo della maggiorazione attribuibile in caso di percezione di rendita INAIL

Importo massimo della maggiorazione attribuibile in caso di percezione di rendita INAIL
Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA (art. 1 comma 43 Legge 335/95)
Pensioni di inabilità e rendita INAIL ante 335/95

Il comma 6 dell'art. 2 stabilisce che, nel caso in cui l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente. Ai fini dell'applicazione della norma e' necessario determinare la quota parte di pensione riferibile alle settimane di anzianità contributiva costituenti la maggiorazione: dalla quota in questione e fino a concorrenza del relativo importo deve essere detratto l'importo della rendita INAIL. Il divieto di cumulo tra la rendita INAIL e la maggiorazione non trova applicazione quando la rendita INAIL sia stata liquidata per un evento diverso da quello che ha determinato l'inabilita' ovvero quando l'inabilita' sia sopravvenuta per l'aggravarsi delle conseguenze dell'evento che ha dato luogo alla rendita e l'aggravamento non ha comportato una maggiorazione alla rendita stessa.

Calcolo della maggiorazione in forma contributiva per gli assicurati con meno di 18 anni al 31/12/95

Calcolo della maggiorazione in forma contributiva per gli assicurati con meno di 18 anni al 31/12/95 (articolo 1, comma 15 legge 335/95) (circ. 180/96)

L'importo della pensione di inabilità da liquidare nei confronti dei lavoratori assicurati per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1995, e la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1996 in poi per gli assicurati con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolati in forma contributiva. Per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 da liquidare in forma contributiva, interamente o per la quota relativa alle anzianità acquisite successivamente al 31 dicembre 1995, anche la maggiorazione di anzianità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n.222, si calcola secondo il sistema contributivo. Nei confronti degli assicurati con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la maggiorazione in parola deve essere liquidata con il sistema contributivo anche per le pensioni di inabilità con decorrenza 1 gennaio 1996. Detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni, ivi compresi i periodi di contribuzione anteriori al 1 gennaio 1996. Per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, interamente o per la quota relativa alle anzianità acquisite dal 1 gennaio 1996 in poi, la maggiorazione e' determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

Modalità di calcolo della maggiorazione in forma contributiva

Modalità di calcolo della maggiorazione in forma contributiva

Per il calcolo con il sistema contributivo della maggiorazione dell'anzianità contributiva da attribuire alle pensioni di inabilità, una volta determinato il montante individuale relativo ai periodi di contribuzione eventualmente compresi tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione di inabilità, occorre determinare la quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età, da aggiungere al montante individuale. A tal fine occorre:

  1. individuare le ultime 260 settimane di contribuzione (o il minor numero esistente) antecedenti la decorrenza della pensione;
  2. sommare le retribuzioni (o i redditi, per le pensioni di inabilità da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi) corrispondenti alle settimane di contribuzione comprese in ciascun anno solare del periodo individuato;
  3. rivalutare le retribuzioni (o i redditi) di ciascun anno con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto n.503;
  4. sommare le retribuzioni (o i redditi) rivalutate e dividerle per 260. Si ottiene in tal modo la retribuzione media settimanale (o il reddito medio settimanale) in relazione alla quale va computata la contribuzione da riferire al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno;
  5. applicare alla retribuzione media settimanale l'aliquota di computo del 33 per cento (o al reddito medio settimanale l'aliquota di computo del 20 per cento, per le pensioni dei lavoratori autonomi) determinando in tal modo la contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età;
  6. moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento del sessantesimo anno di età, tenendo conto che in ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 2080 settimane. Si ottiene in tal modo la quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età da aggiungere al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione eventualmente fatti valere dall'assicurato tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione di inabilità. La contribuzione relativa alla maggiorazione di anzianità contributiva non e' soggetta alla rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del PIL di cui all'articolo 1, commi 8 e 9;
  7. moltiplicare il montante individuale complessivo, comprensivo della quota di contribuzione aggiuntiva, per il coefficiente di trasformazione.

Calcolo della maggiorazione in forma contributiva per i lavoratori autonomi con contribuzione versata in più gestioni

Calcolo della maggiorazione in forma contributiva per i lavoratori autonomi con contribuzione versata in più gestioni

A norma dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n.222, nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione in una gestione da lavoro autonomo sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, al fine di determinare l'ammontare della contribuzione da computare per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento del sessantesimo anno di età, occorre preliminarmente individuare la gestione alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. Per tali lavoratori, pertanto, la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni, in relazione alla quale deve essere computata l'ulteriore quota di contribuzione per il periodo mancante al sessantesimo anno, deve essere determinata con riferimento ai redditi relativi alle ultime 260 settimane di contribuzione (o al minor numero di settimane esistenti) antecedenti la decorrenza della pensione, risultanti nella gestione da lavoro autonomo nella quale hanno contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. Non devono pertanto essere prese in considerazione ai fini dell'anzidetta media eventuali periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in gestioni da lavoro autonomo diverse da quella in cui l'interessato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

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