Eureka Previdenza

Messaggio 20966 del 20 dicembre 2013

Oggetto:
Prestazioni economiche in materia di invalidità civile – residenza in Italia

Numerose strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti e/o indicazioni in merito al requisito della residenza ai fini del riconoscimento delle prestazioni d’invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti e ai ciechi civili).
Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 43 del codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
L'interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto - intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo - rispetto all’elemento soggettivo, cioè all'intenzione di dimorarvi, che viene presunta fino a prova contraria.
Pertanto, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato.
Peraltro, anche in ambito comunitario (art. 70 del Regolamento CE n. 883/2004) viene confermato il carattere dell’inesportabilità di tali prestazioni, che possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale, e che sono a carico dell’istituzione del luogo di residenza.
Le strutture territoriali sono quindi tenute alla verifica e controllo della effettiva dimora dell’interessato in Italia e devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi, a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato (ad es.: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.).
Ai fini della verifica in discorso andranno promossi accertamenti presso il Comune in cui risulta l’iscrizione anagrafica, con l’ausilio della Polizia locale ai sensi della normativa in materia (L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989; D.lgs 286/1998; D.L. 5/2012); dovranno effettuarsi controlli tramite l’acquisizione di documentazione attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni del consolato), richiedendo, ove occorra, la collaborazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n° 68/2001.
Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si procederà alla revoca del beneficio.
Infine, si precisa che, qualora sia intervenuta la revoca della prestazione, l’interessato, se in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, potrà presentare domanda di prestazione utilizzando il modello AP93, reperibile sul sito internet dell’Istituto – sezione moduli - senza necessità di attivare il procedimento sanitario.
In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal mese successivo alla data di quest’ultima.
Si invitano le strutture in indirizzo a dare, nei modi ritenuti più idonei, capillare comunicazione del contenuto del presente messaggio ai patronati e alle associazioni di categoria presenti nel territorio di competenza.

Il Direttore generale
Nori

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