Eureka Previdenza

Legge 257 del 27 marzo 1992

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Vigente al: 6-11-2014 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

Finalita'

1. La presente  legge  concerne  l'estrazione,  l'mportazione,  la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il  trattamento e lo smaltimento, nel territorio  nazionale,  nonche'  l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta  norme  per  la dismissione dalla produzione  e  dal  commercio,  per  la  cessazione dell'estrazione,     dell'importazione,      dell'esportazione      e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e  di  bonifica  delle aree  interessate  dall'inquinamento  da  amianto,  per  la   ricerca finalizzata alla  individuazione  di  materiali  sostitutivi  e  alla riconversione produttiva e  per  il  controllo  sull'inquinamento  da amianto.

2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione,  l'esportazione,  la commercializzazione e  la  produzione  di  amianto,  di  prodotti  di amianto o di prodotti  contenenti  amianto.  ((Previa  autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di  800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto  sotto  forma di treccia o  di  materiale  per  guarnizioni  non  sostituibile  con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese  interessate  presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio  provvedimento,  la  ripartizione  pro-quota delle  quantita'  sopra  indicate,  nonche'  determina  le  modalita' operative conformandosi alle indicazioni  della  commissione  di  cui all'articolo 4)). (4)

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la disposizione di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  1  ha efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore della suddetta legge.

ART. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a)  amianto:  i  silicati  fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

b) utilizzazione dell'amianto: la  lavorazione  e  la  produzione  di prodotti  di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile  o  in  matrice  cementizia  o  resinoide,  o  di prodotti  che  comunque  possano  immettere  nell'ambiente  fibre  di amianto;

c)  rifiuti  di  amianto:  i  materiali  di  scarto  delle  attivita' estrattive  di  amianto,  i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano   amianto,   anche   provenienti   dalle   operazioni   di decoibentazione   nonche'  qualsiasi  sostanza  o  qualsiasi  oggetto contenente che abbia perso la sua  destinazione  d'uso  e  che  possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

ART. 3.

(( (Valori limite.)

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi  di lavoro ove si utilizza o si trasforma o  si  smaltisce  amianto,  nei luoghi ove si  effettuano  bonifiche,  negli  ambienti  delle  unita' produttive ove si utilizza amianto  e  delle  imprese  o  degli  enti autorizzati  alle  attivita'  di  trasformazione  o  di   smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo'  superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto  legislativo  15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la  misurazione dei valori  dell'inquinamento  da  amianto,  compresi  gli  effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati  dal  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 144.

Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi  1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria,  che  su proposta della commissione di cui all'articolo  4,  con  decreto  del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  31  del  decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:

"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto  legislativo  15  agosto 1991, n. 277, e' abrogato)). ((4))

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo 3 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  suddetta legge.

CAPO II ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE

ART. 4.

Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto

1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  con  il Ministro  dell'ambiente,  con  il  Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con  il  Ministro  del  lavoro  e della  previdenza  sociale  e'  istituita,  presso il Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente  legge,  la  commissione  per  la  valutazione  dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi  all'impiego  dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a)  due  esperti  di  tecnologia  industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati  dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';

d)  due  esperti  di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della  previdenza  sociale,  designato  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h)  un  esperto  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e l'ambiente (ENEA);

i) un  esperto  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l)  tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese  industriali e artigianali del settore;

n)  un  rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro  della sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

ART. 5.

Compiti della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

b)  a  predisporre  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto  superiore  di sanita'  e  dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale  del  personale  del  Servizio  sanitario nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;

c)   a  predisporre  disciplinari  tecnici  sulle  modalita'  per  il trasporto  e  il  deposito  dei  rifiuti  di  amianto   nonche'   sul trattamento,  l'imballaggio  e  la  ricopertura  dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni e integrazioni;

a) ad individuare i  requisiti  per  la  omologazione  dei  materiali sostitutivi  dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari  ed  ambientali, avvalendosi  anche  dei  laboratori  delle universita' o del CNR o di enti operanti nel  settore  del  controllo  della  qualita'  e  della sicurezza dei prodotti;

e)  a  definire  i  requisiti  tecnici  relativi  ai  marchi  e  alla denominazione  di  qualita'  dei  prodotti  costituiti  da  materiali sostitutivi dell'amianto;

f)  a  predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,  ivi  compresi  quelli  per  rendere  innocuo l'amianto.

2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti  ed  enti di ricerca.

3.   La  commissione  predispone  rapporti  annuali  sullo  stato  di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla  presente  legge  che trasmette    al    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato,   al   Ministro   della   sanita',   al    Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 6.

Norme di attuazione

1.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', puo'  integrare  con  proprio decreto,  su  proposta  della  commissione  di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del  decreto  legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2.  Entro  trecentosessantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Ministro   dell'industria,   del commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', stabilisce con proprio decreto, sulla base di  quanto  indicato  dalla  commissione  di  cui all'articolo  4  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi  dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3.   Il   Ministro   della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con  proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro della sanita',   adotta   con   proprio   decreto,   da    emanare    entro trecentosessantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo  5,  comma 1, lettera c).

5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  emana  con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente  legge,  gli  atti  di  indirizzo  e  di coordinamento delle attivita' delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano  di  cui  all'articolo  10  della  presente  legge,  ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,  n. 400.

6.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della  sanita',  il  Ministro  dell'ambiente,  il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  il  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,  presenta annualmente  al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una  relazione  sullo  stato  di  attuazione della presente legge.

7.   Le   disposizioni   concernenti   l'omologazione  dei  materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti  privi  di fibre  di  amianto  che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base  della  normativa  di  settore ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.

ART. 7.

Conferenza nazionale

1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  avvalendosi della commissione di cui  all'articolo  4  e  d'intesa  con  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data  di  entrata in  vigore  della  presente  legge,  una  conferenza  nazionale sulla sicurezza  ambientale  e  sanitaria  delle  tecnologie   industriali, nonche'  dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di  cui  all'articolo  13  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute  per  legge, delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.

CAPO III TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

ART. 8.

Classificazione, imballaggio, etichettatura

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei  prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

ART. 9.

Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1.  Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni,  alle  prov- ince  autonome  di Trento e di Bolzano e alle unita' sanitarie locali nel cui ambito di competenza  sono  situati  gli  stabilimenti  o  si svolgono le attivita' dell'impresa, una relazione che indichi:

a)  i  tipi  e  i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attivita' di smaltimento o di bonifica;

b) le attivita' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i  dati anagrafici  degli  addetti,  il  carattere  e  la  durata  delle loro attivita'  e  le  esposizioni  dell'amianto  alle  quali  sono  stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2.  Le  unita'  sanitarie  locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  e  predispongono relazioni  annuali  sulle  condizioni  dei  lavoratori  esposti,  che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di  Trento  e di Bolzano ed al Ministero della sanita'.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma  1  deve  riferirisi  anche  alle attivita' dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascin anno.

ART. 10.

Piani regionali e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro  centottanta  giorni  dalla  data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani  di   protezione   dell'ambiente,   di   decontaminazione,   di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a)  il  censimento  dei  siti  interessati da attivita' di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano  o  abbiano  utilizzato amianto  nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese che operano nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;

c)  la  predisposizione  di  programmi  per  dismettere   l'attivita' estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d)  l'individuazione  dei  siti  che  devono  essere  utilizzati  per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo  delle  condizioni  di  salubrita'  ambientale  e  di sicurezza  del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo  derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attivita' di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h)  la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il  rilascio  di  titoli  di  abilitazione  per  gli  addetti  alle attivita'  di  rimozione  e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle areee interessate, che e' condizionato alla frequenza  di  tali corsi;

i)  l'assegnazione  delle  risorse  finanziarie alle unita' sanitarie locali per  la  dotazione  della  strumentazione  necessaria  per  lo svolgimento  delle  attivita'  di  controllo  previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti  materiali  o prodotti  contenenti  amianto  libero  o  in  matrice  friabile,  con priorita' per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1  devono  armonizzarsi  con  i  piani  di organizzazione  dei  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e successive modificazioni e integrazioni.

4.  Qualora  le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo  e'  adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro  dell'ambiente, entro  novanta  giorni  dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

ART. 11.

Risanamento della miniera di Balangero

1.  Il  Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di  programma  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  con  il  Ministero  della  sanita', con la regione Piemonte, con la comunita' montana di Valle di Lanzo e con il  Comune di   Balangero  per  il  risanamento  ambientale  della  miniera  ivi esistente e del territorio interessato, con priorita' di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attivita' di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al  comma  1 e'  autorizzata,  a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di  lire  15 miliardi per il 1993.

3.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi  per  l'anno  1993,  si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  9001 dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme  per  la riconversione  delle  produzioni  a  base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".

ART. 12.

Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

1.  Le  unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli  edifici  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,   lettera   l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

2.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge,  sono  stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento  degli  edifici,  nonche' alla   pianificazione   e  alla  programmazione  delle  attivita'  di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da  seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi   in  cui  i  risultati  del  processo  diagnostico  la  rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano dispongono   la  rimozione  dei  materiali  contenenti  amianto,  sia floccato che in  matrice  friabile.  Il  costo  delle  operazioni  di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.

4.  Le  imprese  che  operano  per  lo  smaltimento  e  la  rimozione dell'amianto  e  per  la  bonifica  delle  aree  interessate  debbono iscriversi  a  una  speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del  decreto-legge  31  agosto   1987,   n.   361,   convertito   con modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n. 441. Il Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,  stabilisce  con  proprio  decreto da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della  presente  legge,  i  requisiti,  i  termini,  le modalita' e i diritti di iscrizione. Le imprese  di  cui  al  presente  comma  sono tenute  ad  assumere,  in  via prioritaria, il personale gia' addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente legge.

5. Presso le unita' sanitarie locali e'  istituito  un  registro  nel quale  e'  indicata  la  localizzazione  dell'amianto  floccato  o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati  relativi  alla presenza   dei  materiali  di  cui  al  presente  comma.  Le  imprese incaricate di eseguire lavori  di  manutenzione  negli  edifici  sono tenute   ad   acquisire,   presso  le  unita'  sanitarie  locali,  le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per  gli addetti.  Le  unita'  sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati,  ai  fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

6.  I  rifiuti  di  amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre  1982,  n.   915,   in   base   alle caratteristiche  fisiche che ne determinano la pericolosita', come la friabilita' e la densita'.

CAPO IV MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13

Trattamento straordinario di integrazione salariale  e  pensionamento anticipato

1.  Ai  lavoratori  occupati  in  imprese  che  utilizzano   ovvero estraggono amianto,  impegnate  in  processi  di  ristrutturazione  e riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo  la  normativa  vigente  anche  se  il requisito occupazionale sia pari a quindici  unita'  per  effetto  di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a  procedure fallimentari, e  che  possano  far  valere  nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita'  assicurativa  e  contributiva  agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo  22,  primo  comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive modificazioni, hanno facolta' di  richiedere  la  concessione  di  un trattamento di pensione secondo la  disciplina  di  cui  al  medesimo articolo 22  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianita'  assicurativa  e contributiva pari  al  periodo  necessario  per  la  maturazione  del requisito  dei  trantacinque  anni  prescritto   dalle   disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo  compreso  tra la data di risoluzione  del  rapporto  e  quella  del  compimento  di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

3. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica (CIPE), su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle  imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unita', il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4.  Le  imprese,  singolarmente  o  per  gruppo  di   appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma  3,  che  intendano  avvalersi delle disposizioni del presente  articolo,  presentano  programmi  di ristrutturazione  e  riorganizzazione  e  dichiarano  l'esistenza   e l'entita' delle eccedenze strutturali  di  manodopera,  richiedendone l'accertamento da parte del  CIPE  unitamente  alla  sussistenza  dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facolta' di pensionamento anticipato puo'  essere  esercitata da un numero di lavoratori non superiore  a  quello  delle  eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di  appartenenza  domanda  irrevocabile  per  l'esercizio della facolta' di cui al comma 2 del presente articolo, entro  trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di  imprese degli  accertamenti  del  CIPE,  ovvero  entro  trenta  giorni  dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al medesimo comma 2, se posteriore.  L'impresa  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del termine trasmette all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga  all'articolo  22,  primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153,  e  successive modificazioni.  Nel  caso  in  cui  il  numero  dei  lavoratori   che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato  sia  superiore  a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera  una  selezione  in base  alle  esigenze  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione.   Il rapporto di lavoro dei  dipendenti  le  cui  domande  sono  trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del  mese  in  cui  l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di  settimane  coperto  da  contribuzione  obbligatoria  relativa  ai periodi di prestazione lavorativa ai  fini  del  conseguimento  delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato  per  il  coefficiente  di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano  contratto  malattie  professionali  a  causa dell'esposizione all' amianto documentate dall'Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  il  numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa  per  il  periodo  di  provata  esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Per i lavoratori che siano  stati  esposti  all'amianto  per  un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo  soggetto all' assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  professionali derivanti  dall'  esposizione  all'amianto  gestita  dall'  INAIL  e' moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni  pensionistiche  per   il coefficiente di 1,5. ((6))

9. Ai dipendenti delle miniere o delle  cave  di  amianto  o  delle imprese di cui al comma  1,  anche  se  in  corso  di  dismissione  o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di eta' e anzianita' contributiva  previsti  dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti  di aziende industriali (INPDAI), e' dovuto,  dall'Istituto  medesimo,  a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo  a  quello della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,   l'assegno   di   cui all'articolo 17 della legge 23  aprile  1981,  n.  155.  L'anzianita' contributiva dei  dirigenti  ai  quali  e'  corrisposto  il  predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro  e  quella  del  compimento  di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti  per  ciascun mese di anticipazione  della  pensione  una  somma  pari  all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una  somma  pari all'importo  mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la tredicesima  mensilita'.  L'impresa,  entro   trenta   giorni   dalla richiesta da parte dell'INPS, e'  tenuta  a  corrispondere  a  favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n. 88, per ciascun dipendente  che  abbia  usufruito  del  pensionamento anticipato, un contributo  pari  al  trenta  per  cento  degli  oneri complessivi di cui la presente comma, con facolta' di optare  per  il pagamento del contributo stesso,  con  addebito  di  interessi  nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un  numero  di  rate mensili, di  pari  importo,  non  superiore  a  quello  dei  mesi  di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato   con   decreto   del Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive modificazioni, nonche' nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88  del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma  10  del presente  articolo  e'  ridotto  al  venti  per  cento.  La  medesima percentuale ridotta si applica altresi' nei confronti  delle  imprese assoggettate alle procedure  concorsuali  di  cui  alle  disposizioni approvate con regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e  successive modificazioni e integrazioni, e  al  relativo  pagamento  si  applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate  con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante  corrispondente  riduzione degli  stanziamenti  iscritti,  ai  fini   del   bilancio   triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un  piano  di  pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi occupazionale".

13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n.326, ha disposto (con l'art.  47,  comma 1) che a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito  dal comma 8 del presente articolo, e' ridotto  da  1,5  a  1,25.  Con  la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini  della  determinazione  dell'importo  delle  prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto  di  accesso  alle medesime.

CAPO V SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ART. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((8))

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che "I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato 1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente decreto-legge."

CAPO VI SANZIONI

ART. 15.

Sanzioni

1.  La  mancata  adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche'  l'inosservanza  del divieto  di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli  obblighi  concernenti  l'adozione  delle misure   di   sicurezza   previste   dai  decreti  emanati  ai  sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la  sanzione  amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3.  A  chiunque  operi  nelle  attivita'  di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui  all'articolo  12, comma  4,  si  applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4.  Per  l'inosservanza  degli  obblighi  di  informazione  derivanti dall'articolo  9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  dispone la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992,  1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini  del  bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".

2. Per la  realizzazione  dei  piani  di  cui  all'articolo  10  sono concessi  contributi  a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e  1994  a  favore  delle regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano secondo modalita' definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,  emanato  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro dell'ambiente  e  con il Ministro della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  a  lire  8 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1992,  1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini  del  bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  "Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".

4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere  nell'anno 1992,  entro  il  limite  massimo  di  mutui  concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli  enti  locali  che rientrano  nei  piani  di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti  delegabili,  entro  il  limite  complessivo  di  lire  40 miliardi,  mutui  decennali  con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  lire  6,3  miliardi  annui  a decorrere dall'anno 1993.

5.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli  anni  1993  e 1994   mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  per  i medesimi anni dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale  1992-1994,  al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1992,   all'uopo   parzialmente utilizzando   l'accantonamento  "Norme  per  la  riconversione  delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi  quale  limite di impegno dal 1993)".

6.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, Il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 2).

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande  formato  (due  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b)  tubi,  canalizzazioni  e  contenitori  per  il  trasporto  e   lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e  industriale  (due  anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine  e  impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a  motore,  veicoli ferroviari,  macchine  e   impianti   industriali   con   particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di  entrata  in  vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di  vecchio  tipo  (due  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f)  giunti  piatti  statici  e  guarnizioni  dinamiche  per  elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata  in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi  ausiliari  di  filtraggio  per  la  produzione  di bevande (un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e  per  la  produzione  di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore  della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrolisi  (due  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge).

 

Legge 210 del 25 febbraio 1992

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Vigente al: 6-7-2014

Art. 1


1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. (3) (4) (5) (6) ((12))

2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonche' agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. (7) (9)

4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. (3)


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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.";

- (con l'art. 1, comma 2) che "Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.";

- (con l'art. 1, comma 5) che "I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.";

- (con l'art. 1, comma 6) che "I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.".

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (in G.U. 1a s.s. 4/03/1998, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica)".

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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che " L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unita' sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 417 (in G.U. 1a s.s. 18/10/2000, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazioni antiepatite B, a partire dall'anno 1983".

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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 476 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti".

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AGGIORNAMENTO (9)

La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2009, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue".

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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 aprile 2012, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 2/5/2012, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia".

Art. 2


1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. (8)

2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. (10)((13))

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n.

724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto e' riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2. (2)


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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge stessa e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - ad un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641 ha disposto:

- (con l'art. 7, comma 2) che "In attesa di una nuova e piu' completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996";

- (con l'art. 7, comma 3) che "Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno".

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 145) che "La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge".

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 11, comma 13) che "Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione".

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 novembre 2011, n. 293 (in G.U. 1a s.s. 16/11/2011, n. 48), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 223) che " Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015".

Art. 3.

((1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanita', entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanita', che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalita' organizzative.))

((1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, e' tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata.))

2. Alla domanda e' allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entita' delle lesioni o dell'infermita' da cui e' derivata la menomazione permanente del soggetto.

3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonche' la data dell'avvenuta infezione da HIV.

4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e' allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda e' allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonche' la data dell'avvenuto decesso.

5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.

6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.

7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale con sentenza 15-18 aprile 1996, n. 118 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 7 del presente articolo nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge stessa e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 del codice civile - ad un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta.

Art. 4.

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivita' di servizio e la menomazione dell'integrita' psico-fisica o la morte e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermita' e sulle lesioni riscontrate.

3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermita' o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attivita' di servizio.

4. Nel verbale e' espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermita' secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le commissioni medico - ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".

Art. 5.


1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, e' ammesso ricorso al Ministro della sanita'. Il ricorso e' inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanita', sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che e' comunicato al ricorrente entro trenta giorni.

3. E' facolta' del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

Art. 6.


1. Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro della sanita' ((, tramite la USL territorialmente competente,)) entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.

2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.


1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unita' sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.

2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunita' in genere.

3. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.

Art. 8.


1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanita'.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992


COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

Legge 162 del 18 febbraio 1992

Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni
di soccorso.
Vigente al: 6-12-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad
astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di
soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche'
nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano
protratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero
trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si
sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e'
corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta'
di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore
e' iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a
percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in
cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un fondo
di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della
predetta indennita'.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai
lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, pari a lire ((800 milioni annue)), e dal finanziamento
del fondo di cui al comma 3, pari a lire ((300 milioni annue)), sono
posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti
previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro,
ai sensi del comma 2.
Art. 2.
1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge e' emanato,
entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
regolamento, in particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in
operazioni di soccorso od esercitazioni;
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare
diritto alla retribuzione o all'indennita';
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;
d) sulle modalita' e i termini per le richieste di rimborso,
nonche' per la liquidazione delle indennita' spettanti ai lavoratori
autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle
retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore
industria.
Art. 3.

1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di
lire ((900 milioni)), da destinare, quanto a lire (( 600 milioni )),
al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte,
invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi
compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati
nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire
((300 milioni)), alla realizzazione e gestione, presso la sede
centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del
Corpo.
Art. 4.
1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei
materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare
uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di
cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.
2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 e' esentato
dall'obbligo della bolla di accompagnamento.
3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e
nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unita'
cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da
leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle
aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali
ed aree protette.
Art. 5.
1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo
onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Interventi per le operazioni di
soccorso del Club alpino italiano".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Legge 81 del 5 febbraio 1992

Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza.

Vigente al: 3-3-2014

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui

all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e' elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1› gennaio 1993.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote

di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente:

a) sigarette 55,28 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento;

d) tabacco da fumo 54,28 per cento;

e) tabacco da masticare 25,28 per cento;

f) tabacco da fiuto 25,28 per cento.

3. Dal 1› gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono

modificate nel modo seguente:

a) sigarette 54,78 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento;

d) tabacco da fumo 53,78 per cento;

e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.

4. All'onere derivante dai commi 1, 2 e 3, valutato in ragione di

lire 110 miliardi per l'anno 1992 e di lire 165 miliardi per l'anno 1993, si provvede, in deroga a quanto disposto all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle finanze mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale e di lire 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata

a conferire, ad aumento del capitale sociale dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., la somma complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, di lire 10 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per il 1994. L'Azienda predetta deve utilizzare tale finanziamento per la realizzazione di progetti debitamente approvati dagli organi statutari.

2. Al fine di cui al comma 1 e' assegnato all'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato un contributo straordinario dello Stato di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, di lire 10 miliardi per il 1993 e di lire 20 miliardi per il 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Ristrutturazione ATI S.p.a.".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il completamento dell'informatizzazione dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e' realizzato, mediante apposito atto di affidamento in concessione alla Societa' generale di informatica (SOGEI), nel quadro generale di sviluppo dell'attuale sistema informativo del Ministero delle finanze.

2. Per i fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 3

miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 133 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1992 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. I tabacchi lavorati sono esclusi dall'elenco dei beni che

rilevano ai fini della determinazione degli indici dei prezzi al consumo e dell'indice sindacale per la contingenza.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Legge 104 del 5 febbraio 1992

Oggetto: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Art. 1 - Finalità -

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 2 - Principi generali -

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto -

1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4 - Accertamento dell'handicap -

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata -

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria di tutte le fasi della maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce -

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione e il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. è istituito a tale fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7 - Cura e riabilitazione -

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale -

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della Sanità, di concerto con il ministro per gli Affari Sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 9 - Servizio di aiuto personale -

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai 18 anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità -

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure -

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del decreto del ministro della Sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella G.U. n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in albergo o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della Sanità di cui all'art. 8 del decreto del ministro della Sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella G.U. n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati delle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione -

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità e del Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazione di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Art. 13 - Integrazione scolastica -

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della P.I., d'intesa con i ministri degli Affari sociali e della Sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione -

1. Il ministro della P.I. provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il ministro della P.I. provvede altresì

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica -

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della P.I. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della P.I. ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame -

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

Art. 17 - Formazione professionale -

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionali di cui all'art 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - Integrazione lavorativa -

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale all'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della Sanità e con il ministro per gli Affari sociali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio -

1 In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni -

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede -

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato -

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative -

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il ministro della Sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche -

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli artt. 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli artt. 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con D.P.R. n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione -

1. Il ministro delle Poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi -

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei Trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il ministro dei Trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Art. 27 - Trasporti individuali -

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: "titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie" sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie"

3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida della categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato"

4. Il comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal ministro dei Trasporti su proposta del comitato di cui all'art. 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della Sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.

Art. 28 - Facilitazione per i veicoli delle persone handicappate -

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto -

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Art. 30 - Partecipazione -

1. Le regioni, per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 31 - Riserva di alloggi -

1. All'art. 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie"

2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.

4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 32 - Agevolazioni fiscali -

1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.

Art. 33 - Agevolazioni -

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti dall'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità

Art. 34 - Protesi e ausili tecnici -

1. Con decreto del ministro della Sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

Art. 35 - Ricovero del minore handicappato -

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali -

1. Per i reati di cui agli artt. 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o suo familiare.

Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata -

1. Il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro dell'Interno e il ministro della Difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Art. 38 - Convenzioni -

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'art 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'art. 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Art. 39 - Compiti delle regioni -

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'amministrazione della P.I. e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.

Art. 40 - Compiti dei comuni -

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme di decentramento previste dallo status stesso.

Art. 41 - Competenze del ministro per gli Affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap -

1. Il ministro per gli Affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il ministro per gli Affari sociali. Il concerto con il ministro per gli Affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal ministro per gli Affari sociali, che lo presiede, dai ministri dell'Interno, del Tesoro, della P.I., della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale, nonché dai ministri per le Riforme istituzionali e gli Affari regionali e per il Coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il ministro per gli Affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, delle Finanze, del Tesoro, della P.I., della Sanità, del Lavoro e della previdenza sociale, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli Affari sociali, uno del Dipartimento per gli Affari regionali, uno del Dipartimento della Funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli Affari sociali.

Art. 42 - Copertura finanziaria -

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli Affari sociali, è istituito il fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il ministro per gli Affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazione di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6 - omissis

7 - omissis

8 - omissis

Art. 43 - Abrogazioni -

1. L'art. 230 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento approvato con R.D 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

Art. 44 - Entrata in vigore -

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

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