Eureka Previdenza

Legge 428 del 7 agosto 1985

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti.

Vigente al: 3-8-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo


Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;

b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresi', in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilita' amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;

e) prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilita' amministrative:

a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonche' del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;

b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.

Art. 2.

Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito,

dopo il quinto, il seguente comma:

"Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti".

Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e' elevato a lire 10 milioni.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie.

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dai seguenti:

"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".

Art. 3.

Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, e' aggiunto il seguente comma:

"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".

Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro


E' istituita la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Agli uffici della direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali ed e' assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della direzione generale del Tesoro;

b) le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;

c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.

Le funzioni di studio e ricerca, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della direzione generale, da dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.

I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per meta' secondo il turno di anzianita' e per meta' mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianita' alla data dello scrutinio.

Art. 5.

Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico.


Ferme restando, ai sensi delle vigenti disposizioni, le

attribuzioni della direzione generale del Tesoro in materia di emissione di certificati di credito del Tesoro, la gestione dei titoli stessi, emessi e da emettere, e' affidata alla Direzione generale del debito pubblico.

All'articolo 77 del testo unico delle leggi sul debito pubblico,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e' aggiunto il seguente comma:

"L'Amministrazione del debito pubblico ha facolta' di eliminare i

titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verra' eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato".

La disposizione del precedente comma si applica ai titoli di tutti

i prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, compresi quelli indicati nell'articolo precedente.

Art. 6.

Adeguamento degli organici dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro


Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro, previste dall'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unita'.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.

Cinquecento delle mille unita' portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro puo' indire speciali concorsi, rispettivamente su base nazionale per l'Amministrazione centrale e su base regionale e interregionale per l'Amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili.

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa.

E' data facolta' al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Nella prima applicazione della presente legge, si procedera' all'inquadramento nelle qualifiche funzionali degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' il personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni presso le direzioni provinciali del Tesoro, puo' chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'Amministrazione periferica del tesoro sopra menzionata.

Il predetto personale, previo favorevole parere del consiglio di amministrazione, e' inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali con relativo incremento degli organici di cui al primo comma. In conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano gli interessati, saranno ridotti di un numero di posti uguale a quello degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro.

Il soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei posti prevista dall'articolo 9 della medesima legge.

Al personale di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Art. 7.

Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro


Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo e' costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacita' di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo e' addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalita' con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma.

Art. 8.

Disciplina delle reggenze


Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita'

per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa e' ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo.

Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche

in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza puo' essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 9.

Revisione dei pagamenti


La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle

direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovra' essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere

provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.

Limitatamente al periodo che va dal 1 gennaio 1970 alla data di

entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione

potra' essere espletata entro il termine di due anni.

Art. 10.

Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione.


E' istituito presso la direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio e' affidato il compito di:

compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;

analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.((1))

Il consiglio degli esperti e' composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attivita' svolte dal consiglio degli esperti. ((1))

Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilita' economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o societa' specializzate.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art. 14 comma 2 lettera k) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo D.Lgs. 430/97, e' abrogato il presente articolo, commi primo e quarto.

Art. 11.

Adeguamento degli organici della Corte dei conti


In attesa del definitivo riassetto conseguente ad un nuovo ordinamento della Corte dei conti, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, e' aumentata di cinquecento unita' - di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente - tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di operativita' dei vari uffici e con assegnazione prioritaria alle sezioni e delegazioni regionali.

Il quadro E della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro annesso alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte puo' indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente primo comma che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute negli ultimi due commi del presente articolo.

Ai concorsi speciali pubblici indetti dal Presidente della Corte dei conti potra' partecipare il personale dell'istituto in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

All'uopo si dovra' tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, potra' disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi esterni banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1 gennaio 1983.

In relazione al precedente comma verra' data la precedenza agli idonei di concorsi interni.

Art. 12.

Conferimento di posti per il personale della Corte dei conti


I posti di primo dirigente dei ruoli della Corte dei conti

disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse

tabelle sono conferiti:

a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalita' di cui

alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10

luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al

concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di

cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove

occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui

all'articolo 6 della stessa legge.

Art. 13.

Conferimento di posti per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro


I posti di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le tabelle annesse alla presente legge, sono conferiti:

a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalita' di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Art. 14.

Onere finanziario


L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e'

valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro - adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti".

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 7 agosto 1985


COSSIGA


CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

GORIA, Ministro del tesoro


Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

TABELLA I

del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

Quadro E - DIRIGENTI DELLA SEGRETERIA DELLA CORTE DEI CONTI


Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA VII

del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

Quadro A - DIRIGENTI GENERALI


Parte di provvedimento in formato grafico

Quadro B - DIRIGENTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI


Parte di provvedimento in formato grafico

Quadro E - DIRIGENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI

PERIFERICI DEL TESORO


Parte di provvedimento in formato grafico

 

Legge 113 del 29 marzo 1985

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.
Vigente al: 30-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Albo professionale

1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici
privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, e'
articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e
della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo
professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di
centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale e' istituito
presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da
cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
3. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista,
abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme
previste dal successivo articolo 2.
L'iscrizione all'albo e' subordinata alla presentazione dei
seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo
di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di
formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo
della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo
in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente
da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della
funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della
vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione
di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato
provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il
certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una
dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore
svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.
Art. 2.
Abilitazione alla funzione di centralinista

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui
all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in
possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da
scuole statali o autorizzate per ciechi.
2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per
centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di
cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione
professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un
esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo
comma.
3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono
avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano
compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in
possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai
corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione
professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per
centralinisti telefonici non vedenti.
5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si
svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di
aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della
telefonia.
7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione
regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici
privi della vista.
8. La commissione e' composta da:
il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la
presiede;
un membro designato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, esperto in telefonia;
un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e
scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;
un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
esperto in telefonia;
un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico
- SIP, esperto in telefonia;
un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in
scrittura e lettura Braille.
9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con
funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.
10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente.
11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad
esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
12. Le domande per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e
per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione.
13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui
al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene
effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14
luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni
trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3.
Obblighi dei datori di lavoro

1. I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le
disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme
tecniche prevedano l'impiego di uno o piu' posti-operatore o che
comunque siano dotati di uno o piu' posti-operatore.
2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i
datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio,
sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della
vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della
presente legge.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni
centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della
vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente
legge.
4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di
lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto di lavoro, il 51
per cento dei posti e' riservato ai centralinisti telefonici privi
della vista.
5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui
centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti
ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel
comma precedente.
6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente
comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:
a) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato
destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di
un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;
b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione
civile e della difesa nazionale.
7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli
stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle
societa' private concessionarie dei servizi telefonici.
8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi
previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di
centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla
legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai maggiori
obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
Coordinamento con la disciplina generale

1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono
computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla
disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa
che ha determinato la cecita'.
2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai
centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato,
abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie, e' tenuto ad assumere il
centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria
protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi
del precedente comma, viene computato nell'aliquota d'obbligo.
4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro
pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero
fino al verificarsi della prima vacanza.
Art. 5.
Denunce

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi
di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del
lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la
precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono
dotati, il numero e le generalita' dei centralinisti telefonici privi
della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai
centralini medesimi.
2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o
trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di
assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne
comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del
lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro
di cui sono dotati.
3. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, entro
sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini
telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla
presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro
competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche
dell'apparecchiatura telefonica.
4. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP e tenuta a
comunicare, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione che lo richieda, lo elenco dei datori di lavoro, presso i
quali sono installati centralini telefonici che comportino l'obbligo
di assunzione.
Art. 6.
Modalita' per il collocamento

1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di
assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di
lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti
disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione.
2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma
precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta
giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento
del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i
criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente
dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta
del competente ufficio provinciale del lavoro.
4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai
soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti
non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti
richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni
ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio.
5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto
all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo,
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li
invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede
all'avviamento d'ufficio
6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e
l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso
l'ufficio del lavoro competente.
7. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere
iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del
lavoro di province diverse da quella di residenza.
8. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno
diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino
al compimento del 55° anno di eta'.
Art. 7.
Rapporto di lavoro e norme di tutela

1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della presente legge
si applica il normale trattamento economico e normativo.
2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la
riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa
e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a
mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti
obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per
l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni,
relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di
centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e
dell'assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.
Art. 8.
Trasformazione dei centralini

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla
possibilita' d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti
adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico
sono a carico della regione competente per territorio, la quale
provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro
interessato.
Art. 9.
Indennita' di mansione

1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme
relative al loro collocamento obbligatorio e' corrisposta una
indennita' di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori
dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva ((nonche' all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335)).
3. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni
1985, 1986, 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione
di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI
(Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
Sanzioni

1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le
comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel
predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa,
al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000.
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della
presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vendenti,
sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una
somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni
posto riservato e non coperto.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge e' di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono
versate alla regione competente per territorio, che le utilizzera'
per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di
trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione
dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica.
Art. 11.
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita
per mezzo dell'ispettorato del lavoro.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente
legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Legge 140 del 15 aprile 1985

Oggetto:
Perequazione trattamenti pensionistici aumento pens. sociale. Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.



INPS, lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori
autonomi, prestazioni pensioni.
La presente legge stabilisce alcuni miglioramenti
pensionistici, con decorrenza 1 /1/1985 ed a precise
condizioni: la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(art. 1); delle pensioni sociale (art. 2); pensioni
assorbite nel trattamento minimo (art. 3); pensioni
acquisite con piu' di 780 contributi settimanali (art. 4);
pensioni superiori al trattamento minimo (art. 5). L' art.
6 prevede la maggiorazione del trattamento pensionistico per
gli ex combattenti. L' art. 7 riguarda il trattamento
minimo delle pensioni dei lavoratori autonomi. L' art. 8
contiene norme riguardanti le prestazioni ENPALS ed ENPAO.
L' art. 9 aumenta a L. 32.000.000 il massimale di
retribuzione pensionabile. L' art. 10 riguarda i fondi di
previdenza sostitutivi ed esonerativi dell' AGO. L' art. 11
indica la copertura finanziaria.
Art. 1
(Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento
minimo, ai sensi dell' art. 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti,della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle
gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a
domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella
misura di lire 10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a
lire 20.000 mensili al 1 luglio 1985, ed elevata a lire
30.000 mensili dal 1 gennaio 1987, per 13 mensilita', a
condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o piu' persone, non possieda, con
esclusione della pensione integrata al trattamento
minimo, redditi propri per un importo pari o superiore
all' ammontare annuo della maggiorazione sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di
due o piu' persone, non possieda, con esclusione della
pensione integrata al trattamento minimo, redditi
propri per un importo pari o superiore a quello di cui
al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli
altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori
al limite costituito dalla somma dell' ammontare annuo
della maggiorazione sociale e di un importo pari all'
ammontare annuo della pensione sociale per ciascun
ulteriore componente il nucleo familiare.
*
2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la
maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale che non
comporti il superamento dei limiti stessi.
*
3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente
articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
*
4. Il nucleo familiare di cui al comma 1), punto 2), e'
costituito oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate
negli artt. 433, 436 e 437 del codice civile, se
conviventi.
*
5. La variazione della misura della maggiorazione
sociale, con effetto dal 1 gennaio 1988, e' stabilita
annualmente nella legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
*
6. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
sociale, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
per l' erogazione delle pensioni, dall' Istituto nazionale
della previdenza sociale, al quale compete l' accertamento
delle condizioni per la concessione.
*
7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l' esistenza dei prescritti requisiti, e'
presentata alla sede dell' Istituto nazionale della
previdenza sociale territorialmente competente.
*
8. In sede di prima applicazione l' INPS e' legittimato
all' erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa all' esistenza
dei requisiti prescritti sottoscritta, in sede di
riscossione, dagli interessati su apposito modulo
predisposto dall' Istituto stesso.
*
9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l' importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
*
10. La suddetta sanzione e' comminata dall' Istituto
nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie
sedi territorialmente competenti.
*
11. La maggiorazione sociale decorre dal 1 giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda e
non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il 1 anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1 gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di
compimento dell' eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 gennaio 1985.
*
12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell' Istituto nazionale della previdenza sociale
concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per
la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9
e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale,
si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni a carico dell' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme
che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in
materia di pensioni.
*
Art. 2
(Aumento della pensione sociale)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, la pensione sociale
di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata
secondo quanto stabilito nei commi successivi con
riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone
ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
*
2. La misura dell' aumento e' pari a lire 975.000 annue,
da ripartire in 13 mensilita' di lire 75.000 ciascuna. La
misura dell' aumento stesso, alle condizioni di seguito
stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per
la concessione della pensione sociale, spetta anche ai
soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di
cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni.
*
3. L' aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione
che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare
composto di due o piu' persone, non possieda redditi
propri per un importo pari o superiore all' ammontare
annuo complessivo della pensione sociale, di cui all'
art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'
aumento, di cui al presente articolo;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di
due o piu' persone, non possieda redditi propri per un
importo pari o superiore a quello di cui al punto 1),
ne' redditi, cumulati con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare, pari o superiori al
limite costituito dalla somma dell' ammontare annuo
della pensione sociale comprensiva dell' aumento di
cui al presente articolo, dell' ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, nonche' di un
ulteriore importo pari all' ammontare annuo della
pensione sociale per ciascun componente il nucleo
familiare successivo al secondo.
*
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'
aumento e' corrisposto in misura tale che non comporti il
superamento dei limiti stessi.
*
5. Agli effetti dell' aumento di cui al presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura
compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
*
6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), e'
costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate
negli artt. 433, 436 e 437 codice civile, se conviventi.
*
7. La valutazione della misura dell' aumento di cui al
presente articolo e' stabilita annualmente nella legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato.
*
8. L' aumento e' posto a carico del Fondo sociale, ed e'
corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'
erogazione delle pensioni, dall' Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, al quale compete l' accertamento delle
condizioni per la concessione.
*
9. La domanda per ottenere l' aumento, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una
dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo,
attestante l' esistenza dei prescritti requisiti, e'
presentata alla sede dell' INPS territorialmente competente.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'
art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante
e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito,
anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque
volte l' importo delle somme indebitamente percepite, a
favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'
INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
*
10. In sede di prima applicazione l' INPS e' legittimato
all' erogazione di un acconto dell' aumento di cui al
presente articolo, nei limiti di œ 50.000 mensili, sulla
base di dichiarazione relativa all' esistenza dei requisiti
prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di
riscossione, su apposito modulo predisposto dall' Istituto
medesimo.
*
11. L' aumento decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, l' aumento decorre dal 1
gennaio 1985, ovvero dal 1 giorno del mese successivo a
quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
*
Art. 3
(Pensioni assorbite nel trattamento minimo)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, alle pensioni a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, di importo superiore al
trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca
posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di
supplementi, successivamente assorbite nel trattamento
minimo, e' attribuito un aumento pari a L. 100.000 mensili.
*
2. L' aumento di cui al comma precedente per i
trattamenti ai superstiti derivanti dalle pensioni indicate
al comma stesso e' rapportato alle misure previste per i
trattamenti di riversibilita'.
*
3. L' aumento mensile e' corrisposto nella misura di un
terzo del suo ammontare a decorrere dal 1 gennaio 1985, di
un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo
dal 1 gennaio 1987.
*
Art. 4
(Miglioramenti per le pensioni acquisite con piu' di 780
contributi settimanali)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni con
decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984, integrate al
trattamento minimo ai sensi dell' art. 6 del decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 novembre 1983, n. 638, aventi titolo alla
maggiorazione di cui all' art. 14-quater, commi 3 e 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con
modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate
come segue:
1) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di
contribuzione effettiva e figurativa alla data di
decorrenza della pensione;
2) in misura percentuale pari al prodotto del numero
degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti
indicati nella tabella di cui al presente articolo in
corrispondenza alla decorrenza della pensione.
*
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le
pensioni di reversibilita' e' presa a riferimento la data di
decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
*
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sullo
importo della pensione mensile non integrata al trattamento
minimo, spettante al 31 dicembre 1984, secondo i criteri di
determinazione, di cui all' art. 6, comma 6, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e per
le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle
aliquote di riversibilita'.
*
4. Gli aumenti di cui al comma 1 assorbono la
maggiorazione prevista dall' articolo 14-quater, commi 3 e
4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
successive modificazioni ed integrazioni.
*
5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni
contenute nel presente articolo non puo' in ogni caso
determinare un incremento perequabile della pensione,
rispetto all' importo in pagamento al 31 dicembre 1984,
superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire
40.000, di cui lire 20.000 dal 1 gennaio 1985; ulteriori
lire 10.000 mensili, rispetto all' importo in pagamento al
31 dicembre 1985, dal 1 gennaio 1986; ulteriori lire 10.000
mensili, rispetto all' importo in pagamento al 31 dicembre
1986, dal 1 gennaio 1987.
*
6. Gli aumenti mensili, nei limiti dell' importo
spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 dal
1 gennaio 1985, sino a lire 40.000 dal 1 gennaio 1986 e
per intero dal 1 gennaio 1987.
*
7. Qualora i soggetti abbiano diritto all' applicazione
del precedente articolo 3 e del presente articolo, non si
provvede al cumulo dei benefici e viene corrisposto il
trattamento piu' favorevole.
*
8. A decorrere dall' entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo
14-quater, commi 3 e 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33.
*
TABELLA
*
Anno 1968 e anteriori 2,6
anno 1969 e anteriori 2,5
anno 1970 . . . . . . 2,5
anno 1971 . . . . . . 2,5
anno 1972 . . . . . . 2,4
anno 1973 . . . . . . 2,0
anno 1974 . . . . . . 1,8
anno 1975 . . . . . . 1,7
anno 1976 . . . . . . 1,6
anno 1977 . . . . . . 1,6
anno 1978 . . . . . . 1,5
anno 1979 . . . . . . 1,4
anno 1980 . . . . . . 1,3
anno 1981 . . . . . . 1,2
anno 1982 . . . . . . 1,1
anno 1983 . . . . . . 1,0
*
Art. 5
(Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento
minimo)
*
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di
importo superiore al trattamento minimo a carico dell'
assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della
gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e
torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982,
sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore
al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 maggio 1968 - 31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 gennaio 1972 - 31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 gennaio 1978 - 30 giugno 1982.
*
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le
pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di
decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
*
3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si
applicano sull' importo della pensione, al netto delle quote
aggiuntive di cui all' art. 10, comma 3, della legge 3
giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.
*
4. Gli aumenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del comma
1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili
di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000, e sono corrisposti
entro un importo pari al 40 per cento degli anzidetti limiti
massimi dal 1 gennaio 1985, entro un importo pari ad un
ulteriore 30 per cento dal 1 gennaio 1986 e per il residuo
importo, dal 1 gennaio 1987.
*
5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti
alla disciplina della perequazione automatica con effetto
dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.
*
Art. 6
(Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex
combattenti)
*
1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano
titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla
legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni,
hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile
del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo
le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
*
2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre
a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai
fini dei trattamenti di pensione gia' in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed
e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal
1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
1987.
*
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi e'
soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
*
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai
fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da
iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori
dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in
godimento e dal 1 giorno del mese successivo alla
presentazione della relativa domanda per i futuri
pensionati.
*
5. L' onere derivante dall' applicazione del presente
articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
*
6. Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
pensione interessati, con le modalita' che saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli
oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo.
*
7. La maggiorazione di cui al presente articolo e' da
considerare parte integrante del trattamento di pensione a
tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di
titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all' importo
complessivo, non viene assorbita dalla integrazione al
minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo.
*
Art. 7
*
(Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni
speciali per gli artigiani, gli esercenti attivita'
commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
*
1. A decorrere dalla data che sara' stabilita con la
legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a
decorrere dal 1 gennaio 1988, l' importo mensile del
trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni
speciali per gli artigiani, per gli esercenti attivita'
commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
sara' pari a quello del trattamento minimo a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applichera' alle
gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica
prevista per quest' ultimo.
*
2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia
approvato entro il 30 settembre 1985, la misura di aumento
dei trattamenti minimi sara' stabilita, sentite le categorie
interessate, con separati provvedimenti.
*
Art. 8
(Contributi straordinari all' ENPALS e all' ENPAO)
*
Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a
carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dello spettacolo gestita dell' ENPALS e delle prestazioni a
carico dell' Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per le ostetriche sono stabiliti per l' anno 1985, a favore
dei suddetti Enti, contributi straordinari a carico dello
Stato pari rispettivamente a 60 miliardi di lire ed a 15
miliardi di lire.
*
Art. 9
(Massimale di retribuzione pensionabile)
*
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di
cui all' art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e
successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dal 1
gennaio 1985, a Lire 32.000.000.
*
Art. 10
(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale
nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali)
*
Entro il 30 giorno 1985, le pensioni aventi decorrenza
anteriore al 1 luglio 1982, a carico delle forme di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale
dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle aziende private del gas e del
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno
rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati
provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in
materia dalle specifiche normative delle singole gestioni.
I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni
predette e delle categorie interessate.
*
Art. 11
(Copertura finanziaria)
*
1. All' onere derivante dall' attuazione della presente
legge, valutato in Lire 2.162 miliardi per l' anno 1985, in
Lire 2.973 miliardi per l' anno 1986 ed in Lire 4.244
miliardi per l' anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto
a Lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto sul Capitolo 6856 dello Stato di
previsione del Ministero del tesoro per l' anno medesimo,
all' uopo utilizzando parte dell' accantonamento preordinato
per "Riforma del sistema pensionistico, perequazioni dei
trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione
dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti
senza altra fonte di reddito", e quanto a Lire 162 miliardi
con le maggiori entrate IRPEF per l' anno prossimo medesimo;
quanto a lire 2.700 miliardi per l' anno 1986 e 3.800
miliardi per l' anno 1987, mediante riduzione delle
proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto
accantonamento iscritto al Capitolo 6856 del citato stato di
previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio
triennale 1985-1987 e quanto a Lire 273 miliardi per il 1986
e Lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate
IRPEF che saranno conseguiti nei rispettivi esercizi.
*
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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