Eureka Previdenza

Decreto del Presidente della Repubblica 600 del 29 settembre 1973

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Vigente al: 11-11-2014

TITOLO I
DICHIARAZIONE ANNUALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega

legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con

modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai sensi del secondo

comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione e correzione di norme del decreto del Presidente: della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma

dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;


Decreta:

Art. 1.

Dichiarazione dei soggetti passivi


Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi

posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi.

La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi

propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

(4)

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che

non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;

b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture

contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue; ((64))

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture

contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi; (5) ((64))

c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture

contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; ((64))

d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314.

e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314.

e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314.

Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente

ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.

Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la

dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della

dichiarazione spetta al rappresentante legale.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179

(in GU 1a s.s. n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono:

a) che per la determinazione del reddito complessivo sono

imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;

b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui

redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973;

c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche'

per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;

d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente

separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920, ha disposto (con l'art. 4 comma

6) che "Le disposizioni concernenti gli articoli 1 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data".

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AGGIORNAMENTO (64)

La L. 13 maggio 1999, n.133 ha disposto (con l'art. 18 comma 6) che

"I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma b-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione

di cui al comma 5 del presente articolo."

Art. 2.

(((Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche).


1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito

nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.))

Art. 3.

(((Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)


1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi

dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che,

ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.

3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto

dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.))

Art. 4.

(((Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche).


1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle

persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

2. Le societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa

nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.))

Art. 5.

(((Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche)


1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.

2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

3. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1

dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.

4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti

probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.))

Art. 6.

(((Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)


1. Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita

semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel

secondo comma dell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre

norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che,

ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e alle societa' ed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo

previsto dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.))

Art. 7.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322)).

Art. 7-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2003, N.126)).

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322 ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322 ))

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.435)).

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322 ))

Art. 12-bis.

(((Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto)


1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi

dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio' necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresi', le modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998,

l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.

675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 e' validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.))

TITOLO II
SCRITTURE CONTABILI

Art. 13.

Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili


Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture

contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone

giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ((nonche' i trust,)) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita

semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi

dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma

degli articoli 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi

dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);

f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui

all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ((nonche' i trust,)) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di

acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.

I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera

b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

597, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis.

Art. 14.

Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati

Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al

primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:

a) il libro giornale e il libro degli inventari;

b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto;

c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli

elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.

d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica

e secondo norme di ordinaria contabilita' che consentano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali delle merci destinate alla vendita, dei semilavorati acquistati o fabbricati, dei prodotti finiti, nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi; delle materie prime specificamente da consumare per la produzione di servizi. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita ivi indicati. Per la produzione di beni la cui valutazione e' effettuata a costi specifici e per quelli di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, devono essere tenute schede di lavorazione dalle quali debbono risultare i costi direttamente imputabili. Per tali beni e per quelli specificamente acquistati per la produzione degli stessi le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di magazzino. Dalle scritture ausiliarie possono essere esclusi i movimenti relativi a beni di trascurabile rilevanza ai fini degli accertamenti e dei controlli, previa comunicazione scritta all'ufficio delle imposte. La tenuta delle scritture ausiliarie di cui sopra non e' obbligatoria qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, conseguiti nel periodo di imposta precedente non abbiano superato l'ammontare di un miliardo di lire. (17)

I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i

presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489.

Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per

legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695)).

COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N.853, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N.17. (25) (28)

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.P.R. 4 novembre 1981, n.664, ha disposto (con l'art. 2, comma

1) che "Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente lettera:

"d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma

sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere

scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale"."

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla

l. 17 febbraio 1985, n.17, ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre

1987."

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla

L. 17 febbraio 1985, n.17, come modificato dal D.L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n.154 , ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1988".

Art. 15.

Inventario e bilancio


Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al

primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, ((entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette)).

L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da

leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere

distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa.

Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le

disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.

Art. 16.

Registro dei beni ammortizzabili


Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al

primo Comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per

ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le

indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. ((Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile)).

Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente

indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di

quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e

trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 936, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 1978, N. 38)).

Art. 18.

(Disposizione regolamentare concernente la contabilita' semplificata per le imprese minori).


1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di ((400.000 euro)) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di ((700.000 euro)) per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.


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AGGIORNAMENTO (12a)

La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art 3 comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1980

Art. 18-bis.

((Scritture contabili delle imprese di allevamento.


I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera

b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta)).

Art. 18-ter.

(((Scritture contabili per le altre attivita' agricole).


1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo

56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))

Art. 19.

Scritture contabili degli esercenti arti e professioni


Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa'

o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a' titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che

costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e

l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento

emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con

le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu'

conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono

riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. (95) ((96))

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.

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AGGIORNAMENTO (95)

Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.

4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35 comma 12-bis) che "Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il

limite e' stabilito in 500 euro."

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AGGIORNAMENTO (96)

Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.

4 agosto 2006, n. 248 come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 35 comma 12-bis) che "Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento,

che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma."

Art. 20.

Scritture contabili degli enti non commerciali


Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano,

relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.

((Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico

e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma

2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai

sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.))

Art. 20-bis.

(((Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale)


1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)

diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere

scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;

b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le

scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano

assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle

attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera

a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare

di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.))

Art. 21.

(((Scritture contabili dei sostituti d'imposta)


1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono

indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.))

Art. 22.

Tenuta e conservazione delle scritture contabili


((Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro

giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni)).

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto,

di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere

conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate

modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.

TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE

Art. 23

(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)

1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della

ritenuta. (95)

1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui

redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare e' determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui

all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui ((all'articolo 12)) del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara (( . . . )) di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244; ((La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive

modificazioni)).

b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa

natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di

reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui

all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13

del medesimo testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e

delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma

2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;

d-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.252; (73)

(103)

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui

all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il

primo scaglione di reddito.

3 I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28

febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno

Stato. (66)

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine

anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti

pensionistici.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449.

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 14 comma

2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai

compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000."

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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 12 aprile 2001, n.168 ha disposto (con l'art. 13 comma 2)

che "Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in

vigore il 1 gennaio 2001."

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AGGIORNAMENTO (95)

Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.

4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37 comma 1) che "All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "le persone fisiche che esercitano arti o professioni," sono inserite le

seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore"."

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AGGIORNAMENTO (103)

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27

dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione della lettera d-bis), comma 2 del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.

Art. 24.

(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che

corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento (70)

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo

48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti. (66)

1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47,

comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. (70)

((1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche

complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)).((103))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505. (66)

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 14 comma

2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed alla lettera b) si applicano ai

compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000."

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AGGIORNAMENTO (70)

La L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 34 comma 4)

che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a

decorrere dal 1° gennaio 2001."

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AGGIORNAMENTO (103)

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'entrata in vigore della modifica al presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.

Art. 25.

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono

a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi ((o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere)), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al 17 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. (21a) (30) (54) (70)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i

compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi

di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera e) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

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AGGIORNAMENTO (21a)

Il D.L. 30 settembre 1982, n.688 convertito con modificazioni dalla

L. 27 novembre 1982, n.873 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono

rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento."

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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L.

27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 33 comma 1) che "La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, e' elevata al 19 per cento."

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AGGIORNAMENTO (54)

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21 comma 11)

che "nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "20 per cento";"

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AGGIORNAMENTO (70)

La L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 34 comma 4)

che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a

decorrere dal 1° gennaio 2001."

Art. 25-bis.

(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di

agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)


I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.

La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui e' stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa' finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro.

((Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito)). Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Art. 25-ter.

(((Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)


1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del

pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i

corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)).

Art. 26.

(Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.(113) (115) (121)

2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138. (66) (115)

3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. (113)

4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87. (63)

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea ((enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,)) , imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1978, n.38, ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978".

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AGGIORNAMENTO (30)

Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 32 comma 2) che "E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati."

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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 23 dicembre 1994, n.725 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' con azioni non quotate in borsa e sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che il saggio effettivo di interesse sia allineato a quello di mercato.

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AGGIORNAMENTO (46)

La L. 23 dicembre 1994, n.725 come modificata dalla L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da societa' con azioni non quotate in borsa, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione, il tasso di rendimento effettivo o di riferimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di sette punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti."

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AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997,n. 30, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane."

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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 18 febbraio 1999, n.28 ha disposto (con l'art.14 comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche."

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000."

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AGGIORNAMENTO (113)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, nel modificare l'art. 2, comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha conseguentemente disposto (con l'art. 29, comma 3) che "L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data".

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AGGIORNAMENTO (121)

Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni , delle cambiali finanziarie e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime".

Art. 26-bis.

(Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti)

1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti

dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1,

del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. (65)

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la

documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.

((2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere

g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.))

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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.Lgs. 21 luglio 1999, n.259 ha disposto (con l'art. 2 comma 3)

che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1999.

Art. 26-ter.


1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. ((Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti)). Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (82)

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AGGIORNAMENTO (82)

Il D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 41-bis comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004."

Art. 26-quater.

Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.


1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa';

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa', di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:

a) la societa' che effettua il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;

e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:

1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;

2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;

c) non si considerano interessi:

1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;

3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:

a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;

c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'"impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders", in Spagna all'"impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.

6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato in cui la societa' beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.

7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.

((8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa' capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante.)) ((125))


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AGGIORNAMENTO (125)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto:

- (con l'art. 23, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

- (con l'art. 23, comma 3) che "L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento";

- (con l'art. 23, comma 4) che "Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche agli interessi gia' corrisposti a condizione che il sostituto d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed e' anche sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia".

Art. 26-quinquies.

(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici).


1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 20 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ((e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.

4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.

((5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.))

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.

6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.

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AGGIORNAMENTO (113)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".

Art. 27.

(Ritenuta sui dividendi)


1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico. (91)

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. (91)

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.

3. La ritenuta e` operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. L'aliquota della ritenuta e` ridotta all' 11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza ((degli undici ventiseiesimi)) della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. (103) (113) ((123))

3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:

a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;

b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. (91)

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. (66)

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

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AGGIORNAMENTO (66)

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000."

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AGGIORNAMENTO (91)

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis del medesimo articolo 27, come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006."

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AGGIORNAMENTO (103)

La L. 7 luglio 2009, n.88 ha disposto (con l'art. 24 comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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AGGIORNAMENTO (113)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012".

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AGGIORNAMENTO (123)

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014."

Art. 27-bis.

(Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti).


1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta non

inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ((ai commi 3, 3-bis e 3-ter)) dell'articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della

direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione

europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di

regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un

anno. (97)

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alla

remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonche' alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreche' la remunerazione e gli utili siano erogati a societa' con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce. (97)

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una

certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. (97)

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della

societa' beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui ((ai commi 3, 3-bis e 3-ter)) dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. (97)

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N.49. (97)

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle

societa' di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (97)

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AGGIORNAMENTO (97)

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)

che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli

utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005."

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.49 ha inoltre disposto (con l'art. 2

comma 2) che " La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per

quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009."

Art. 27-ter.

(Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.)


1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari

similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai ((commi 1, 3 e 3-ter)) dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dai

soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza,

l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti

in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:

a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo

beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;

b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello Stato

ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso

di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.

6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'articolo

27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non e' applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:

a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni

di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;

b) una certificazione delle competenti autorita' fiscali dello

Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.

7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui

ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.

8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli

e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell' articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:

a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;

b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge

29 dicembre 1962, n. 1745;

c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;

d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione

finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare

nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b, e puo' essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, purche' da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. (56)

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AGGIORNAMENTO (56)

Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461 ha disposto (con l'art. 12 comma

6) che "Le disposizioni del comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 5, riguardanti le comunicazioni previste dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applicano con riferimento agli utili di cui e' deliberata la distribuzione dal 1 gennaio 1998."

Art. 28.

Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi

degli enti pubblici


I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando

corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.

Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e

privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. (24) ((87))

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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 12 agosto 1983, n.371, convertito con modificazioni dalla

L. 11 ottobre 1983, n.546, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'AIMA per gli interventi nel mercato agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896".

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AGGIORNAMENTO (87)

Il D.L. 12 agosto 1983, n.371, convertito con modificazioni dalla

L. 11 ottobre 1983, n.546, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896."

Art. 29.

(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)


1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento

autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita':

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui

all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23;

b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa

natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui

all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente ((, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico));

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e

delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui

all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi

carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalita' in esso stabilite. ((A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare)). Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della

Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai

commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma

3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.

Art. 30.

Ritenuta sui premi e sulle vincite


((I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per

i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente)).

L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i

premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alrea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi,

i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta, gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie

nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi

pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al

libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco

autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 31.

Attribuzioni degli uffici delle imposte


Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate

dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui

circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e' stata o avrebbe dovuto essere presentata.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N.215)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N.215)).

L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle

informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

Art. 31-bis.

(Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea)


1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte ((di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali)). Essa, a tale fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

((In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.))

3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

4. ((Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.))

5. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

((In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.))

6. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

8. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 32.

Poteri degli uffici

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; (87) ((130))

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie; (87)

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; (87)

7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo.

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. (87)

Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). (87)

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.


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AGGIORNAMENTO (87)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1 comma 404) che "Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1 luglio 2005".

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AGGIORNAMENTO (130)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 6 ottobre 2014, n. 228 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2014, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi»".

Art. 33.

Accessi, ispezioni e verifiche


Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste ((e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32)) ((allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio)).

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.

((Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.))

Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).

Art. 35.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).

Art. 36.

Comunicazione di violazioni tributarie

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere

attivita' ispettive o di vigilanza ((nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria)) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

Art. 36-bis.

(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni)


1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. (54)

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.

((2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.))

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ((ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,)) l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

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AGGIORNAMENTO (54)

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 28 comma 1) che "Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non e'

stabilito a pena di decadenza."

Art. 36-ter.

(Controllo formale delle dichiarazioni)


1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto ((di specifiche analisi del rischio di evasione e)) delle capacita' operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Art. 37.

Controllo delle dichiarazioni

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi

fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. ((I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento)).

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli

uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al

contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in

relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, e' divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

Art. 37-bis.

(Disposizioni antielusive)

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i

fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari

conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte deter- minate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,

nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e

distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il

trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonche' il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa; (98)

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e

le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i

soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi. (92)

f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater,

qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.

f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e

collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale ((in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)), aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa

richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso

d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle

disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni

dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti

elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalita' per l'applicazione del presente comma.

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AGGIORNAMENTO (92)

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 18 comma

6) che "Le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal presente articolo, nonche' quelle dell'articolo 5 del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a

decorrere dal 1° gennaio 2005."

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AGGIORNAMENTO (98)

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)

che "La disposizione dell'articolo 1, comma 2, si applica ai

trasferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008."

Art. 38.

Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche


L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.

((L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.))

((107))


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AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti".

Art. 39.

Redditi determinati in base alle scritture contabili


Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione;

b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241;

c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;

d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

((d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.)) ((115))

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (115)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

Art. 40.

Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche


Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e

associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.

Art. 40-bis

(( Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale ))


((1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo

delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun

soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in

diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del

consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.

5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43,

l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.)) ((107))

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AGGIORNAMENTO (107)

il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600."

Art. 41.

Accertamento d'ufficio


Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei

casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il

reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle

risultanze catastali.

Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono

deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'articolo 38.

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito

complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma e' considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

Art. 41-bis.

(Accertamento parziale)


1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini

stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora ((dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427.

Art. 41-ter.

(((Accertamento dei redditi di fabbricati)


1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7),

38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di

immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e'

determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni)).

Art. 42.

Avviso di accertamento


Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono

portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile

o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ((ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione)) a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. ((Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.))

L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le

indicazioni ((, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma)).

Art. 43.

Termine per l'accertamento


Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. (104) ((112))

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (104)

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. (49) (80) (79) (88)


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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n.140 ha disposto (con l'art. 9-bis comma 18) che "L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni."

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AGGIORNAMENTO (80)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno."

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AGGIORNAMENTO (79)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n.282 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni."

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AGGIORNAMENTO (88)

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 27 comma 5) che "L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1."

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AGGIORNAMENTO (104)

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12 comma 2-bis) che " Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati."

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AGGIORNAMENTO (112)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:

[...]

e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74."

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

[...]

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74".

Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive".

Art. 44.

Partecipazione dei comuni all'accertamento


I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi ((che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate)).

Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all' Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro ((trenta)) giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

Art. 45.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

TITOLO V
SANZIONI

Art. 46

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 47

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 48

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 49

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 50

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 51

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 52

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 53

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 54

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 55

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471))

Art. 56.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 (23a) (24a) (29) (33)((34a))


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AGGIORNAMENTO (23a)

Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1) che "E' concessa amnistia per i reati previsti dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

- (con l'art. 2, comma 2, numero 1)) che l'amnistia si applica per il reato di cui al secondo comma del presente articolo, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma.

- (con l'art. 2, comma 2, numero 2)) che l'aminstia si applica per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma del presente articolo a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui allo art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria.

- (con l'art. 2, comma 2, numero 3)) che l'aminstia si applica per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del presente articolo a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

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AGGIORNAMENTO (24a)

La Corte Costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 247 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo, nella parte in cui comporta che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo in conseguenza della decisione di una commissione tributaria vincoli il giudice penale, nella cognizione dei reati previsti in materia di imposte sui redditi, contestati a chi sia rimasto estraneo al giudizio tributario, perche' non posto in condizioni di intervenirvi o di parteciparvi.

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AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 18 gennaio 1989, n. 2 (in G.U. 1a s.s. del 25.01.1989 n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56".

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AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 258 (in G.U. 1a s.s. del 19.06.1991 n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione agli artt. 60, 21, terzo comma e 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in cui stabilisce che l'accertamento dell'imposta divenuto definitivo a seguito di decisione di una commissione tributaria faccia stato nel giudizio penale relativo al reato previsto dal primo

comma, dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600."

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AGGIORNAMENTO (34a)

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta relativamente ai reati previsti dal comma 1 del presente articolo, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati.

Art. 57.

Sanzioni accessorie


COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516

COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516

COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516

L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a

lire dieci milioni importa:

1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli

albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per

un anno;

2) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle

commissioni tributarie;

3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di

amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e

l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471)). (4)

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179

(in GU 1a s.s. n. 191 del 21.07.1976), ha dichiarato

l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9

ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della

Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett.

a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1,

comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario),

nelle parti in cui le relative norme dispongono:

a) che per la determinazione del reddito complessivo sono

imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi

della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera

disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente

separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine

dell'applicazione dell'imposta;

b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui

redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a),

del d.P.R. n. 597 del 1973;

c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche'

per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della

moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del

1973;

d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente

separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo

dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo

occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione

dei redditi come sopra a lui imputati".

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 58.

Domicilio fiscale


Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. (100)

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonche' quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. (100)

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita'.

((Negli)) atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo ((solo ove espressamente richiesto)).

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono, verificate.


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AGGIORNAMENTO (100)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. del 14/11/2007 n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

Art. 59.

Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione


L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale

del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa.

Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione

finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.

Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei precedenti

commi e' l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.

Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e

notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato notificato.

Art. 60.

Notificazioni


La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (100)

d) in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (100)

e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. (100)

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). (85)

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. (100)


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AGGIORNAMENTO (85)

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 19 dicembre 2003, n. 360 (in G.U. 1a s.s. del 24/12/2003 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica".

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AGGIORNAMENTO (100)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. del 14/11/2007 n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

Art. 60-bis.

(Assistenza per le richieste di notifica tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea)


1. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna ((sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977)).

2. Su domanda dell'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorita' amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione ((sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977)).

((L'amministrazione finanziaria puo' notificare un documento, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.))

3. La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.

4. L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

Art. 61.

Ricorsi


Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento e di

irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42

e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non

possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. ((Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.))

Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:

"La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle

indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non

possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze".

Art. 62.

Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche


La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche,

quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

Art. 63.

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti


Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ((, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria)) ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. ((Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi)).

Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.

A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 64.

Sostituto e responsabile d'imposta

Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e' diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituito ha facolta' di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.

Art. 65.

Eredi del contribuente


Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui

presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle

imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalita' e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione puo' essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o

scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. ((I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' scaduto il termine prorogato.))

La notifica degli atti intestati al dante causa puo' essere

effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed e' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Art. 66.

Computo dei termini


Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art.

2963 del codice civile.

Art. 67.

Divieto della doppia imposizione


La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in

dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

((L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo

definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito)).

Art. 68.

Segreto d'ufficio


E' considerata violazione del segreto di ufficio qualunque

informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonche' dai componenti delle commissioni di cui all'articolo 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimita' sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. (7)

Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, delle facolta'

previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempienti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N.215)).

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 19 luglio 1977, n.412, ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che

"La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974".

Art. 69.

(Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti).


1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione

degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono

definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno

presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31

dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciscun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la

dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese

commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente

stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. ((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia

presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648)).

((6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o

diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore)).

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati

potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

Art. 70.

Norme applicabili


Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si

applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni.

((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e'

devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734)).

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 71.

Dichiarazioni e scritture contabili


Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto e' stabilito nei

successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Le scritture contabili relative a periodi d'imposta nei quali ai

fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento.

Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le

dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma.

((Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6

devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.

Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione

della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al

quarto comma dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975)).

Art. 72.

Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni


Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa.

La rivalsa sara' esercitata soltanto se, in precedenza, veniva

effettivamente esercitata per le suddette imposte.

La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle

obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall'art. 37 e dal terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 73.

Ritenuta sui dividendi


Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte

sugli utili distribuiti dalle societa' ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da

altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter.

In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7,

8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente decreto.

Art. 74


Nominativita' obbligatoria dei titoli azionari le azioni di tutte

le societa' aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.

Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore

del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta.

Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del

precedente comma, le disposizioni degli articoli; 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1 luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1 gennaio 1975.

Art. 75.

Accordi internazionali


Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui

redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Art. 76.

Abrogazione


Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.

Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.

Art. 77.

Entrata in vigore


Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1974.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973


LEONE


RUMOR - TAVIANI - COLOMBO

- LA MALFA - GIOLITTI


Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 32. - VALENTINI

ALLEGATO A

((Parte di provvedimento in formato grafico))

ALLEGATO B

((Parte di provvedimento in formato grafico))

 

Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Vigente al: 15-3-2014

 

TITOLO I
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

((Capo I
VERSAMENTI DIRETTI))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega

legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con

modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma

dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;


Decreta:

Art. 1.

Modalita' di riscossione


Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

a) ritenuta diretta;

b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle

sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

c) iscrizione nei ruoli.

Art. 2.

Riscossione per ritenuta diretta


Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla

legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 3.

Riscossione mediante versamenti diretti


Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23,

24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; (18)

2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche'

l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;

4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692; (18)

5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27

e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla

dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei

deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del

decreto indicato al primo comma, numero 1);

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base

alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui

all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26,

secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis

e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del

decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e

dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. (18) (19)

((h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle

tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720)).

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AGGIORNAMENTO (18)
Il  D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L.  1  dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che  le  modifiche  apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
----------------

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Art. 3-bis

Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche


Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di

cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

((Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando

l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille)).

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241))

Art. 5-bis.

((Versamento ad ufficio incompetente


Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le

quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza. ((14))

Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e'

prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido. All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato. ((14))

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di

cui all'art. 93)).

---------------

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le

disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, hanno effetto dal 1 gennaio 1974".

Art. 6.

Distinta dei versamenti diretti


Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a

distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalita' del

contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata

distinta di versamento.

L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla

distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai

modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende

versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. ((PERIODO SOPPRESSO DALD.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920)).

Art. 7.

Versamento diretto mediante conti correnti postali


Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro

sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 1990, N. 261, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 331)). ((29))

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AGGIORNAMENTO (29)
Il  D.L.  15  settembre  1990, n. 261, convertito con modificazioni
dalla  L.  12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo decorre dal 1°
gennaio 1990.

Art. 8.

Termini per il versamento diretto


I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in

cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;) (18)

2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

3) nel termine stabilito per la presentazione della

dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo

alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); (18) (24)

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello

di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). (18)

4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461;

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15

gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (19)

((5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della

dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.

Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del

secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

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AGGIORNAMENTO (18)
Il  D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L.  1  dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che  le  modifiche  apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni

dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 1, tabella III) che "In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare".

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 326))

((Capo II
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))

Art. 10.

(((Definizioni).


1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione

il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute

formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.))

Art. 11.

(((Oggetto e specie dei ruoli).


1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo

per la riscossione.))

Art. 12.

(Formazione e contenuto dei ruoli).


1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli

ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. ((64))

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice

fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal

titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. ((64))

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AGGIORNAMENTO (64)

Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla

L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-ter, lettera e)) che "Le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".

Art. 12-bis.

(((Importo minimo iscrivibile a ruolo).


1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire

ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.))

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 14.

Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo


Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 15.

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi


Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per ((un terzo)) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Art. 15-bis.

(((Iscrizioni nei ruoli straordinari).


1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte,

gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.))

Art. 16.

ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156))

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 19.

(Dilazione del pagamento).


1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DALD.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODOv DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO SOPPRESSO DALD.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.

1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione.

((1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.))

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.

3. In caso di mancato pagamento ((, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive)):

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. (45)

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. (72) (79)


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AGGIORNAMENTO (45)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma 2, lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;

b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo"".

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Aggiornamento (72)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dallaL. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 83, comma 23, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha inoltre previsto che in ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Aggiornamento (79)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dallaL. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-ter) che "Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione."

Art. 19-bis.

(((Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali).


1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o

relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.))

Art. 20.

(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).


Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla

liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire ((dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.)) e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. (3) (8) (26) (36) (41)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.

14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.

2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento".

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che

"Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma

141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Art. 21.

((Interessi per dilazione del pagamento))


((Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai

sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.))

L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento

con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui

redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo. (3) (8) (26) (36) (41)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.

14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.

2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento".

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che

"Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma

141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Art. 22.

Esecutorieta' dei ruoli


Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 23.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 24.

(((Consegna del ruolo al concessionario).


1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito

territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti

che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita' telematiche.))

Art. 25.

(Cartella di pagamento).


1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore

iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

((a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;)) (64)

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'

divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello

approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della

data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e'

considerato giorno festivo. (62)

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AGGIORNAMENTO (62)

La Corte costituzionale con sentenza del 7-15 luglio 2005, n. 280

(in G.U. 1a s.s. del 20/07/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

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AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal D.L. 17

giugno 2005, n.106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il

31 dicembre 2001."

Art. 26.

Notificazione della cartella di pagamento


La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. ((82))

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (68)


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AGGIORNAMENTO (68)

La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano".

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AGGIORNAMENTO (82)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche' «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".

Art. 27.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 28.

(Modalita' di pagamento).


1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato

presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere

effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le

modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.

((3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante

individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso

risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il

gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati)).

Art. 28-bis.

Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali


I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti, del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato puo' chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo' utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e' successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, puo' chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 28-ter.

(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).


1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle

entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della

riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della

riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato

tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive

sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono

approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5. ((76))


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AGGIORNAMENTO (76)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a

millecinquecento euro."

Art. 28-quater.

(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).


1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. ((A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito)). L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

Art. 28-quinquies.

(( (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). ))


((1.I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

Art. 29.

Rilascio della quietanza


Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve

rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti

dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Art. 30.

(Interessi di mora).


1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo ((, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,)) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. (50) ((78))


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AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento".

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AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2-septies) che "La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 31.

Imputazione dei pagamenti


L'esattore non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennita' di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora.

Per i debiti di imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu' remota.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 32.

Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili


Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 33.

Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi


Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 34.

Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche


Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

La responsabilita' solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 35.

Solidarieta' del sostituto di imposta


Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 36.

Responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci


I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile.

Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilita' di cui ai commi precedenti e' accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 37.

Rimborso di ritenute dirette


Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ((entro il termine di decadenza di quarantotto mesi)) chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.

(48)

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 38.

Rimborso di versamenti diretti


Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. (27)

L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

((I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.))

(48)

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 3) che "In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38".

Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 4) che tali rimborsi sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 39.

(((Sospensione amministrativa della riscossione).


1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.))

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AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che le disposizioni del medesimo decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dallaL. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

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AGGIORNAMENTO (40a)
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,  come  modificato  dal  D.L.  8
agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre
1996, n. 556, non prevede piu' (con l'art. 71, comma 1) l'abrogazione
del comma 1 del presente articolo.
    
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

Art. 40.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))

Art. 41.

Rimborso d'ufficio


Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 42.

Esecuzione del rimborso


Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al

contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis. (40)

L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora

eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi

con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale, sulla

base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore

annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la

propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma

244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

Art. 42-bis.

(Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata)


Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiali non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 43.

Recupero di somme erroneamente rimborsare


((L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi)).

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.

(48)

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 43-bis.

(Cessione dei crediti di imposta)


1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo' cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche' al concessionario del servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (40)((48))

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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 43-ter.

(Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)


1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

((In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita)).

3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa' controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis. (40) (48)


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AGGIORNAMENTO (40)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 44.

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate


II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta. (3) (8) (26) (36) (41) ((48))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato dal 2,50 al 5 per cento.

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente articolo e' elevato al sei per cento.

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AGGIORNAMENTO (26)
La  L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli  interessi  per  la  riscossione  o  per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1°  gennaio  1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (36)
Il  D.L.  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,   sono   dovuti   a   decorrere   dal   1  gennaio  1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

Art. 44-bis.

(Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata)


Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, quarto comma.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 660, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31. ((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del "Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II -Riscossione mediante ruoli".

TITOLO II
RISCOSSIONE COATTIVA

((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))

Art. 45.

(((Riscossione coattiva).


1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme

iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.))

Art. 46.

(((Delega ad altro concessionario).


1. Il concessionario cui e' stato consegnato il ruolo, se

l'attivita' di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo' riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a

ruolo e' eseguito al delegato.))

Art. 47.

(Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche).


1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari

eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. ((57))

2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera

e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

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AGGIORNAMENTO (57)
Il  D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l'art. 4, comma 1
che  la  modifica  apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
luglio 1999.

Art. 47-bis.

(Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).


1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano

gratuitamente ai concessionari ((e ai soggetti da essi incaricati))le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui

vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

Art. 48.

(((Tasse e diritti per atti giudiziari).


1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed

in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo'

abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.))

Art. 48-bis.

(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575((, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto)).

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

((Capo II
EPROPRIAZIONE FORZATA

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI))

Art. 49.

(Espropriazione forzata).


1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario

procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore)); il concessionario puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

((1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al concessionario.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.

La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.

1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di

cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore)).

2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle

norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate

dagli ufficiali della riscossione.

Art. 50.

(Termine per l'inizio dell'esecuzione).


1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e'

inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica

della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica ((, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26.)) di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello

approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

Art. 51.

(((Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia' iniziati).


1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro

procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore.

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore

procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

3. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al

momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.))

Art. 52.

(Procedimento di vendita).


1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.

2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 ((, 79 e 80, comma 2, lettera b),)) con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

((2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo' comunque esercitare la facolta' prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.))

Art. 53.

(Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).


1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi ((duecento)) giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

Art. 54.

(((Intervento dei creditori).


1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono

notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di

partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata

per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.))

Art. 55.

(((Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati).


1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di

procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.))

Art. 56.

(((Deposito degli atti e del prezzo).


1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova

degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la

somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi

diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.))

Art. 57.

(((Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).


1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di

procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di

procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi,

il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.))

Art. 58.

(Opposizione di terzi).


1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura

civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati

nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a ((loro)) appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore ((o dei medesimi coobbligati)).

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del

debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se

presentata;

b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato

origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata;

c) al momento in cui si e' verificato il presupposto

dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Art. 59.

(((Risarcimento dei danni).


1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione

contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio

anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.))

Art. 60.

(((Sospensione dell'esecuzione).


1. Il giudice dell'esecuzione non puo' sospendere il processo

esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.))

Art. 61.

(Estinzione del procedimento per pagamento del debito).


1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento

di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce ((la prova dell'avvenuto pagamento)).

((Sezione II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
MOBILIARE))

Art. 62.

(Disposizioni particolari sui beni pignorabili).


((1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.))

((1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e' sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.))

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.

Art. 63.

(((Astensione dal pignoramento).


1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o

desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.))

Art. 64.

(((Custodia dei beni pignorati).


1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice

di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere nominato custode.

2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione

del custode.

3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i

beni pignorati sono presi in consegna dal comune.))

Art. 65.

(((Notifica del verbale di pignoramento).


1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un

suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.))

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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 5, comma 4, lettera c) che al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno".

Art. 66.

(Avviso di vendita dei beni pignorati).


1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario

affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente ((la descrizione dei beni e)) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi

dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo'

ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

Art. 67.

(((Incanto anticipato).


1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando

la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.))

Art. 68.

(((Prezzo base del primo incanto).


1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa

o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso

per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.))

Art. 69.

(((Secondo incanto).


1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del

codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.))

Art. 70.

(((Beni invenduti).


1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il

concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle

disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non

ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.))

Art. 71.

(((Intervento degli istituti vendite giudiziarie).


1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche

registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.))

((Sezione III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI))

Art. 72.

(((Pignoramento di fitti o pigioni).


1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al

debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede,

previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.))

Art. 72-bis.

(Pignoramento dei crediti verso terzi).


1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di ((sessanta)) giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

Art. 72-ter.

(Limiti di pignorabilita').

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

((2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.))

Art. 73.

(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).


1. ((Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se)) il terzo, presso

il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

((1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente

articolo puo' essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalita' previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita)).

Art. 74.

(Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).


1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per

((la riscossione)) dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso

lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

Art. 75.

(((Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni).


1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le

province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti

corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.))

Art. 75-bis.

(((Dichiarazione stragiudiziale del terzo).


1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,

l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un

termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento

dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)).

((Sezione IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN
MATERIA
DI
ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE))

Art. 76.

(Espropriazione immobiliare).


((1. Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione puo' essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.))

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.


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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dallaL. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma 7, lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente articolo, e' ridotto a cinquemila euro.

Art. 77.

(Iscrizione di ipoteca).


1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,)), purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. (81)

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. (78)


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AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-decies)) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e' inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) ottomila euro, negli altri casi".

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Art. 78.

(Avviso di vendita).


1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;

f) il prezzo base dell'incanto;

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.

((2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.))

Art. 79.

(Prezzo base e cauzione).


1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a

norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ((, moltiplicato per tre)).

2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le

disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura

civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base. (25)

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AGGIORNAMENTO (25)
Il  D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 76, comma
1)  che  "Il  limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato
a lire 500 mila".

Art. 80.

(Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita).


1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

((1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.))

((2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice puo' disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo' assegnare ad esso la funzione di custode del bene.))

((2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo' essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.))

Art. 81.

(((Secondo e terzo incanto).


1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di

offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto,

il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.))

Art. 82.

(((Versamento del prezzo).


1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta

giorni dall'aggiudicazione.

2. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice

dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.))

Art. 83.

(((Progetto di distribuzione).


1. Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario

deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.))

Art. 84.

(((Distribuzione della somma ricavata).


1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori

intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice

dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.))

Art. 85.

(Assegnazione dell'immobile allo Stato).


1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il ((prezzo base del terzo incanto)), depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento. (77)

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non puo' essere inferiore a sei mesi.

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.


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AGGIORNAMENTO (77)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 ottobre 2011, n. 281 (in G.U. 1a s.s. 2/11/2011, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziche' per il prezzo base del terzo incanto".

((Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONE DI
BENI MOBILI REGISTRATI))

Art. 86.

(Fermo di beni mobili registrati).


1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

((2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione)).

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo. (65)

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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma 41) che "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503".

((Capo IV
PROCEDURE CONCORSUALI

Sezione I
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA))

Art. 87.

(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).


1. Il concessionario puo', per conto dell'Agenzia delle entrate,

presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su

iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.

((2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.))

Art. 88.

(((Ammissione al passivo con riserva).


1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il

credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con

decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario

liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al

concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione

finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.))

Art. 89.

(((Esenzione dell'azione revocatoria).


1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla

revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))

((Sezione II
CONCORDATO PREVENTIVO
E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA))

Art. 90.

(((Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata).


1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o

all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il

credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))

Art. 91.

Espropriazione di navi e aeromobili


All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore.

La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto. ((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu' l'art. 91.

Art. 91-bis.

(Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).


1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu' l'art. 91-bis.

TITOLO III
SANZIONI

Art. 92.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 92-bis.

(((Mancata o irregolare documentazione probatoria)


1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della

maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche' degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.))

Art. 93.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 94.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 95.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 96.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 97.

Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

Art. 98.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

Versamento delle ritenute sui dividendi


Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge

29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione e' deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

Art. 100.

Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi


Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art.

82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le

disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le

iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei

ruoli principali e suppletivi e' ripartita in ((due rate consecutive)) con le scadenze indicate nell'art. 18.

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi

restano a carico del contribuente.

Art. 100-bis

((Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974


I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi

presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita' stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza

mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita' delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne' per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1

gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di societa', avvenute

posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorche' l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.))

Art. 100-ter

((Ammontare degli acconti


Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza

mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui

redditi dei fabbricati.

L'aliquota di cui alla lettera a) e' ridotta al 7,50 per cento per

i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi

imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla

lettera c) del primo comma e' dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.))

Art. 100-quater

((Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974


Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di

ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di societa'

ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni

e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15,

secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa' risultante dalla trasformazione o fusione o della societa' incorporante.

Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte,

cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sara' effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.))

Art. 100-quinquies

Riscossione degli acconti


((Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in

ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e' soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)).

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il

diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate

speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974.

Art. 100-sexies

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))

Art. 101.

Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi


I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio

1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 102.

Responsabilita' solidale e privilegi relativi a tributi soppressi


Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad

applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 103.

Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato


Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto,

concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorieta' dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche' ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura ((ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione)).

Art. 104.

Disposizioni abrogate


A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui

al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

Art. 105.

Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei, decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma addi', 29 settembre 1973


LEONE


RUMOR - COLOMBO - TAVIANI

- LA MALFA - GIOLITTI


Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. - VALENTINI

Decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Vigente al: 5-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21
della suddetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica
amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione
economica;

Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1973

LEONE

RUMOR - GAVA - LA MALFA
- GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 9. - CARUSO
TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI

CIVILI E MILITARI DELLO STATO

PARTE PRIMA

Diritto al trattamento di quiescenza

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.
(Soggetti del diritto)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno
diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli
impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i
procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti
di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di
polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i
dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
Art. 2.
(Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici)

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non
spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza,
a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme
dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si
applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte
del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per
periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di
istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di
istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di
quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme
anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi
speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del
presente testo unico.
Art. 3.
(Ritenute sugli assegni di attivita')

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni
pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio
sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le
norme concernenti il trattamento economico di attivita'.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1976, N.177)).
Art. 4.
(Cessazione dal servizio per limiti di eta')

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a
riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli operai
sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne. ((30))
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione
del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento del limite di eta'.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti
fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello
Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che
stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza
della cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il
trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di
eta'.
La cessazione dal servizio del personale militare per il
raggiungimento di limiti di eta' nonche' tutte le altre cause di
cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che
militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato
giuridico.
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 giugno 1991, n.282 (in
G.U. 1a s.s. 26/06/1991, n.25) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)," nella
parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al
raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non
abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo
della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al
conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il 70°
anno di eta'".
Art. 5.
(Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del
diritto)

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di
riversibilita', non si perde per prescrizione, per perdita della
cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il
trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86,
comma secondo.
Art. 6.
(Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi)

Un periodo di attivita' lavorativa, che sia valutabile ai fini di
quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, e' valutato una
sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi
di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui e' consentito il cumulo di impieghi, ai
sensi delle norme in materia.
Art. 7.
(Membri del Governo e parlamentari)

L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti
dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del
trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di
altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.
TITOLO II

SERVIZI COMPUTABILI

Capo I

SERVIZI DEI DIPENDENTI STATALI


Art. 8.
(Computo)

Tutti i servizi prestati in qualita' di dipendente statale si
computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le
disposizioni contenute nel capo successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto
d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa
per motivi di famiglia ((...));
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o
in posizione corrispondente che comporti la privazione dello
stipendio o della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
((COMA ABROGATO DAL D. LGS, 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 9.
(Cessazione dal servizio seguita da riammissione)

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o
del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari,
cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non
percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento
penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla
data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in
servizio.
Capo II

SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

Art. 10.
(Disposizioni comuni)

A favore dei dipendenti statali per i quali e' previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato e'
ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina,
indicati dagli articoli seguenti del presente capo.
Il diritto al computo di detti servizi e periodi puo' essere
esercitato in tutto o in parte.
Art. 11.
(Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi)

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del
personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio
comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi
sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art.
41.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato i
contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato,
relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del
trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualita' di incaricato
o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria,
professionale o artistica, sono computabili per il periodo
retribuito.
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei
casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione
obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno
allo Stato i relativi contributi.
Art. 12.
(Servizi resi ad enti diversi)

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle
assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti
parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a
vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda
dell'interessato.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il
dipendente ha prestato servizio o e' stato iscritto ai fini di
quiescenza corrispondera' allo Stato l'importo dei contributi
versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al
periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza
statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i
servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute
nel successivo titolo VII.
Art. 13.
(Periodi di studi superiori e di esercizio professionale)

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione
necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in
aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di
corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in
parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli
studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso
corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato
all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione
della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la
domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo
e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. (2) (27) (29)
((38))
Il riscatto puo' essere esercitato per i periodi di studio
decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.
Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come
condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi
professionali, e' ammesso anche il riscatto totale o parziale di
detto periodo nonche' dei periodi di pratica necessari per il
conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione
di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla
data di presentazione della domanda, in relazione al periodo
riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal
servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio.
Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti
quantitativi indicati nei commi stessi, e' consentito anche a chi sia
acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere
di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica
equiparata o superiore a quella anzidetta nonche' ai funzionari della
carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con
qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai
professori universitari.
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AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto
presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto
dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o
da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste
dalle norme in vigore."
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AGGIORNAMENTO (27)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre
1990, n.535 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1990, n.49) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R.
20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del
trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata
legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi
dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di
maturita' artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per
l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di
belle arti".
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 giugno 1991,
n.257 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n.24) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo
riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello
corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il
reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati
e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione".
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AGGIORNAMENTO (38)
La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 15 febbraio 2000, n.52
(in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), "nella parte in cui
non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del
trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di
studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti
o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando
il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di
perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio
per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di
determinate funzioni".
Art. 14.
(Servizi ammessi a riscatto)

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualita' di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n.
I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato
dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente
volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione
superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della
legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della
qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera
direttiva del Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma
dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e
amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli
uffici italiani all'estero;
g) docente presso universita' estere, prima della nomina a
professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore,
purche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18
marzo 1958, n. 311;
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso universita'
estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali
di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di
istruzione artistica, purche' ricorrano le condizioni previste
dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45. ((21))
Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il
dipendente statale e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 6
per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o
della retribuzione spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto
nei successivi commi quarto e quinto. (2)
Se la domanda di riscatto e' presentata dopo la cessazione dal
servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo
stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo
di riscatto e' pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o
della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua
assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico
del bilancio dello Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art.
11.
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AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto
presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto
dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o
da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste
dalle norme in vigore."
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 21 gennaio 1988, n.44
(in G.U. 1a s.s. 27/01/1988,n.4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, lettera h) del presente articolo "nella
parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla
facolta' di riscatto dei servizi prestati in qualita' di lettore di
lingua e letteratura italiana presso universita' estere".
Art. 15.
(Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento)

I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per
l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualita' di
dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda.
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo
che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad
assicurazione obbligatoria.
Restano ferme, se piu' favorevoli, le particolari norme di
computabilita' contenute nelle singole leggi di inquadramento.
Art. 16.
(Personale postelegrafonico)

Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato
dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato
dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le
aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato
servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione;
si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge
31 dicembre 1961, n. 1406.
Art. 17.
(Corsi di istruzione per i servizi telefonici)

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o
meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le
disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo,
in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26
marzo 1958.
Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei
corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o
per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo
presso la suddetta Azienda di Stato.
Capo III

AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 18.
(Campagne di guerra)

Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna
di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento
per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si
riferisce.
Art. 19.
(Servizio di navigazione e servizio su costa)

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in
armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si
applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in
tempo di guerra.
E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto
dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli
ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come
commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano
emigranti e al personale civile, compreso quello operaio,
dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi
militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva
dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a
bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra
e' aumentato della meta'. ((35))
---------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Art. 20.
(Servizio di volo)

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative
indennita' mensili, e' aumentato di un terzo. ((35))
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Art. 21.
(Servizio di confine)

Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o
militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato
con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il
tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi
diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato
prestato senza interruzione. ((35))
---------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 23.
(Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in
residenze disagiate)

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli
affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate,
stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello
per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre
quarti.
A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra
sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.
Art. 24.
(Servizi scolastici)

Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per
il tempo successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali
italiane all'estero;
b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti
di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in
paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o
da organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di
Trieste non amministrata dall'Italia Se i servizi indicati nel comma
precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si
osserva lo art. 21, comma secondo.
Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico
1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita'
delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al
regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico
1940 - 1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai
provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei
comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente
di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle
lettere a) e b).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449)).
Art. 25.
(Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici)

Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai
polverifici e' aumentato di un quarto.
Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i
periodi di interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con
quello per il tesoro.
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono
considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto
luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100.
Art. 26.
(Servizi prestati in colonia e in territorio somalo)

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato
della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo.
Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia
durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione
dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo
articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre
colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano
separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti
servizi, il secondo comma dell'art. 21.
Art. 27.
(Servizio prestato in zona di armistizio)

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o
in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
1925, e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per
il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma
dell'art. 21.
Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 28.
(Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali)

Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con
assunzione di responsabilita' di Governo e' equiparato al servizio
reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si
applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello
Stato.
E' equiparato al servizio militare quello prestato:
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione
nazionale;
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze
armate dello Stato;
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative
disposizioni;
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della
Croce rossa italiana nonche' dal personale militare dell'Associazione
dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo
di guerra al seguito delle Forze armate o in qualita' di trattenuto
per esigenze di carattere eccezionale.
E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualita' di
dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato
generale del Governo per il Territorio di Trieste.
Art. 29.
(Servizi scolastici)

Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o
supplente annuale, in virtu' di nomina conferita dal provveditore
agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947,
n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del
trattamento di quiescenza.
Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso
della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188,
servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale
insegnamento, e' computabile tutto il servizio prestato sino
all'assunzione in ruolo.
Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole
dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni
anteriormente al 1 ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto
entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della
totalita' dei servizi prestati nelle scuole elementari.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato
fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione
al soppresso Monte pensioni si computa, ai fini del trattamento di
quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6
febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.
Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV
della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato
anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le
norme contenute nel titolo suddetto.
Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualita'
di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza
iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.
Art. 30.
(Servizio ferroviario)

Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente
prestato servizio in qualita' di agente di ruolo dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa
secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale
ferroviario.
L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 32.
(Studi superiori richiesti agli ufficiali)

Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio
permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di
laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento
di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla
durata legale dei relativi corsi.
Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi
universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come
condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo
o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la
nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
Art. 33.
(Servizio prestato dai legionari fiumani)

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13
settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo
Stato.
Art. 34.
(Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici)

Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o
razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla
cessazione alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in
relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i
dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73
della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo
delle isole italiane dell'Egeo e' computabile a norma dell'art. 4
della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.
E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il
servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua
tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo
dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo
oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle
opzioni.
Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi
prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del
decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni
nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
Art. 35.
(Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di
concorsi annullati)

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo
mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6
gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo
1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo
art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi
originari, e' computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il
tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo
e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo
di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
Per gli stessi fini di cui sopra, e' retrodatata al 26 luglio 1943
la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta
data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia'
approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate
per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio
attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.
Art. 36.
(Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi)

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli
enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le
amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il
periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di
provenienza.
Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi
enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per
l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella
legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che
abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a
contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n.
431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge
18 marzo 1968, n. 350.
Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio
1951, n. 64.
Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi
civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27
maggio 1970, n. 382.
Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilita', anche ai
fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso
amministrazioni o enti pubblici soppressi nonche' di particolari
periodi connessi alla prestazione di tali servizi.
I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a
carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a
dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli
interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.
Art. 37.
(Servizio reso nella m.v.s.n.)

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente
resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e
sue specialita' sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a),
della legge 20 marzo 1954, n. 72.
Sono valutabili, altresi', i periodi successivi allo scioglimento
della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti
sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in
guerra o per causa di guerra.
I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia
volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo
corrispondente a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari
delle Forze armate dello Stato in qualita' di ufficiali,
sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono
valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra
dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di
grande polizia coloniale.
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale
e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del
regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n.
890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi'
valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per
gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, sue specialita' e milizie speciali.
Art. 38.
(Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio
1923, n. 440)

Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio
1923, n. 440, il servizio prestato anteriormente al passaggio
nell'amministrazione italiana e' computato secondo le norme degli
ordinamenti di provenienza.
fo;

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39.
(Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del
testo unico)

Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilita' in
base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera
una sola volta secondo la normativa piu' favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo
comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 40.
(Servizio effettivo e servizio utile)

Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei
servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener
conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il
servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il
servizio utile.
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno,
la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la
frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare
aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile
e' arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal
caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
Art. 41.
(Servizi non computabili)

I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o
concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi
sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione
obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai
fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante
riscatto.
Non sono riscattabili ne' altrimenti computabili, ai fini del
trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti
ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai
sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano
assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad
altri fondi.
TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE

Capo I

PERSONALE CIVILE


Art. 42.
(Diritto al trattamento normale)

((Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento
del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di
servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici
anni di servizio effettivo)).
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni
altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha
diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio
effettivo.
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico
spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel secondo
comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque
anni.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi
precedenti ha diritto a un'indennita' una volta tanto purche' abbia
compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Art. 43.
(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli
assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente
percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti
dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di
ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti
dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il
personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio,
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n.
766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti
di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio
1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale
di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se
pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione
di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base
pensionabile. (2) (4b) ((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
il presente articolo 43 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio
aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.
----------------
AGGIORNAMENTO (4b)
La L. 3 aprile 1979, n. 101 ha disposto (con l'art. 20, comma 1)
che "Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui
all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo
stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote
mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento
periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1)
che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di
decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali
o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base
pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli
15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento
di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della
cessazione dal servizio".
Art. 44.
(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di
quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della
base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione
spetta con anzianita' inferiore a quindici anni di servizio
effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di
1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno
di servizio utile.
L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))
Art. 47.
(Personale scolastico)

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato
delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale
o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra
e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti
diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media
aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
Art. 48.
(Dipendenti civili affetti da tubercolosi)

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita'
tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita',
dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha
maturato un'anzianita' di almeno sette anni risultante dalla somma
del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma
precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo
di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di
servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si
tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi
previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.
Art. 49.
(Personale gia' in servizio nel territorio di Trieste)

Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste,
trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a
riposo per i limiti di eta' abbia prestato almeno dieci anni di
servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianita' prevista dal
primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se
avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.
Art. 50.
(Personale addetto alla commutazione telefonica)

I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in
qualita' di operatore, di assistente o di capoturno da parte del
personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono
aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come
servizio effettivo.
((Il disposto di cui al comma precedente e' esteso al personale
dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di
radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici
radio p.t.)).
Art. 51.
(Benefici combattentistici)

A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si
applicano le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336,
nella legge 8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9 ottobre 1971, n.
824.
Capo II

PERSONALE MILITARE

Art. 52.
(Diritto al trattamento normale)

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione
normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di
servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per
raggiunti limiti di eta' il militare consegue la pensione normale
anche se ha un'anzianita' inferiore a quella indicata nel comma
precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per
perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno
compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o
continuativo e' necessaria, ai fini del diritto alla pensione
normale, una anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto
a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano
compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga
un'anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo e' liquidata
la pensione, previa rifusione della indennita' per una volta tanto
precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.
Art. 53.
(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza del personale militare, escluso quello indicato
nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita'
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del
18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i
colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n.
804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile,
previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in
favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al
personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957,
n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se
pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione
di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base
pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato
investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della
cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a
detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si
considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a
tale grado. (2) ((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che
l'articolo 53 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi
decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1)
che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di
decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali
o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base
pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli
15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento
di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della
cessazione dal servizio".
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado
per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio,
uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al
presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste
nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella
di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione
della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal
servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei
finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica
del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima
del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal
servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla
data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento
inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio
reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del
3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui
ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base
pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella
che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli
anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo
per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato
l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e'
pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non
appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione
normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base
pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 56.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 58.
(Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di
attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio)

Al personale militare cessato dal servizio permanente o
continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado
o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle
norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di
quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle
leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli
di attivita'.
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 61.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al
personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonche'
agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia
nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo
concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si
considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di
quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado
dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della
carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche'
ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello
Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le
corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si
applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo,
l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo i di 3,60.
Art. 62.
(Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa
Italia e dell'ordine di Malta)

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate
dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce
rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si
osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito
appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel
comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perche' rivestito della
dignita' vescovile ha diritto alla pensione prevista per ufficiale
che cessa dal servizio permanente per eta'.
Art. 63.
(Militari invalidi di guerra)

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per
invalidita' contratta a causa di guerra o per aver conseguito
trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale
se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio
effettivo.
In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno integratore del
trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti
sono gli anni di servizio utile.
Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno
integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni.
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare
perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno
successivo a quello della cessazione di detto trattamento.
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo
stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio
permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il
collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione
normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianita'
prevista dal primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento
della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato
con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il
limite di quindici anni.
L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo
spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di
guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo
senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso
l'aumento di sei anni.
Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo
perche' invalido della guerra 1940-45 si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive
modificazioni.
TITOLO IV

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO


Art. 64.
(Diritto alla pensione)

Il dipendente statale che per infermita' o lesioni dipendenti da
fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale
ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora
dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono
quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano
dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati
causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Art. 65.
(Misura della pensione privilegiata per il personale civile non
operaio)

Per i dipendenti civili le cui infermita' o lesioni siano
ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata e' pari a otto decimi
della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto
nell'articolo seguente. Qualora le infermita' o le lesioni siano di
minore entita', la pensione e' pari a un quarantesimo della base
anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non puo' essere
inferiore ad un terzo ne' superiore a otto decimi della base stessa
in caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia
diritto a una rendita di inabilita' in base alle norme vigenti in
materia, la pensione privilegiata e' diminuita di una somma pari alla
rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non puo'
essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi
prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al
Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato e' liquidato
con le norme stabilite per i militari, se piu' favorevoli.
Art 66.
(Misura della pensione privilegiata degli operai)

La pensione privilegiata spettante all'operaio e' pari a quella
normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni;
in ogni caso la pensione privilegiata non puo' essere inferiore al 44
per cento ne' superiore all'80 per cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento
previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, e'
data facolta' all'interessato di optare per l'indennita' di
infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza
eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con
esclusione del diritto al trattamento infortunistico.
Art. 67.
(Misura della pensione privilegiata dei militari)

Al militare le cui infermita' o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione e' pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilita', rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole.
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
Art. 68.
(Assegno rinnovabile per i militari)

Se le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie
della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono
suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno
rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei
anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo
quanto disposto nel quarto comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita'
o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della
tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la
pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata
legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto
stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu' ascrivibili ad
alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento
privilegiato. Qualora, invece, le infermita' o le lesioni siano
ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e
continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo
assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata
di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o
l'indennita' per una volta tanto, secondo la ascrivibilita' delle
infermita' o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento
se esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui
sopra.
La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno
rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti
da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermita' di assegno
rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza
dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad
una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano
immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il
nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove
venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la
pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che
abbia compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la
pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che
"Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne'
superiore a quattro."
Art. 69.
(Indennita' per una volta tanto per i militari)

Il militare che abbia contratto infermita' o riportato lesioni,
dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della
cessazione dal servizio e purche' non gli spetti la pensione normale,
a un'indennita' per una volta tanto in misura pari a una o piu'
annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di
cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica.
((4))
E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la
pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due
attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due
trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del
trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le
infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte
all'ottava categoria della tabella A.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 20 gennaio 1977, n. 48
(in G.U. 1a S.S. 26/01/1977 n.24) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, del presente art. 69, limitatamente
all'inciso "purche' non gli spetti la pensione normale".
Art. 70.
(Aggravamento)

Nei casi di aggravamento delle infermita' o delle lesioni per le
quali sia gia' stato attribuito il trattamento privilegiato,
l'invalido puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la
revisione senza limiti di tempo. ((E' ammessa tuttavia una ulteriore
istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la
domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non
riscontrato aggravamento)).
L'interessato puo' altresi' in ogni tempo far valere i suoi
diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso
provvedimento negativo di trattamento privilegiato perche' le
infermita' o le lesioni non erano valutabili ai fini della
classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo
stato giuridico del personale, le infermita' o le lesioni siano state
riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se,
eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda e' respinta,
essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa
infermita' o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande
presentate prima del 12 giugno 1965.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si
accerti che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da
ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima
assegnata.
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di
aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora
risulti piu' favorevole, dalla data della visita medica e sono
corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno gia'
riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto,
quest'ultima e' attribuita in aggiunta a quella precedentemente
goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui
al primo comma dell'art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o
assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata
indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa,
limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta
sui ratei arretrati.
Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e'
effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto
dell'importo dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' di cui al
successivo art. 104, resta impregiudicata la facolta' di chiedere la
revisione della pensione o dello assegno per aggravamento
dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel
presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica,
in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante e'
attribuito nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle quali
in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art.
169.
Art. 71.
(Criteri di classificazione)

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita
anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e'
equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di
segmenti di esso.
Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo
1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio
1971, n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non
anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971,
n. 585.
Art. 72.
(Coesistenza di piu' infermita')

Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a
categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di
esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta
dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto
previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento
complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale e'
ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso
delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla
tabella F-1 di cui al precedente comma.
Art. 73.
(Perdita dell'organo superstite)

Qualora il dipendente statale, gia' affetto per causa estranea al
servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari,
perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite,
la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base
alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante
dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver
conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa
estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o
da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti
da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o
dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo
1968, n. 313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro,
ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione
o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda.
Art. 74.
(Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di
paracadutismo)

((Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di
volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le
relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e
aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo
modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di
aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di
cui sopra e' stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire
39.000 se specialisti)).
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e'
determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la
prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art.
67.
In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo
stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di
aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.
Art. 75.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si
applicano anche al personale di cui all'art. 61.
Art. 76.
(Allievi delle accademie militari)

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie
militari provenienti dai sottufficiali e' determinata in base al
grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e
al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso
qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di
sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza
e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai
sottufficiali, la pensione privilegiata e' determinata in base al
grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia
di pubblica sicurezza.
Art. 77.
(Malattie tropicali)

Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini
dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono
considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente
tropicali ivi contratte.
Art. 78.
(Ricovero in ospedali psichiatrici)

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di
trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per
gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i
pensionati di guerra.
Art. 79.
(Opzione per trattamento a carico di Governi esteri)

Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato
in territori esteri, gli aventi diritto hanno facolta' di optare, con
le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale
indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti
territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato
diretto o di riversibilita' previsti dal presente testo unico.
Art. 80.
(Servizio di guerra)

Il servizio di guerra o attinente alla guerra non da' titolo al
trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale
trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con
le modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di
guerra.
Qualora la lesione o l'infermita' per la quale e' chiesto il
trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in
tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento e'
emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio
provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perche'
il servizio che ha determinato la lesione o l'infermita' non e'
considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento
del Ministero del tesoro e' adottato anche se la lesione o
l'infermita' sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art.
89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.
TITOLO V

TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'


Art. 81.
(Coniuge superstite)

La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio
dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto
alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in
servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova
purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio
utile di cui dodici di servizio effettivo.
La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita'
purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o
sia stato contratto prima che il pensionato compisse il
sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata
prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati
legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del
pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal
servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a
condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la
differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. (5)
(21a) (22) (26a)
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata
sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua
colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto
alla vedova un assegno alimentare. ((36))
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto
dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato
l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una
volta tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la
pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a
proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto
matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di
eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato,
di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del
precedente quarto comma. (10) ((36))
La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal
presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre
nozze.
Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970,
n. 898.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979,
n.139 (in G.U. 1a S.S. 12/12/1979, n.338) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, a norma dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge
22 novembre 1975, n. 168, del comma 3 dell'art. 81, "in quanto non
consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal
pensionato sia durato almeno due anni", introdotta dall'art. 32 "per
i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento
del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre
1975".
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n.214
(in G.U. 1a S.S. 25/07/1984, n.204) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 6 dell'art. 81, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato"), "nella parte in cui stabilisce che per il
conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di una
dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a
proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie."
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AGGIORNAMENTO (21a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n.
502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u.
approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella
parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per
l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni
celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della
differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni."
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988, n.587
(in G.U. 1a S.S. 08/06/1988, n.587) ha dichiarato l'illegittimita'
Costituzionale, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, del
comma 3 dell'art. 81, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato) "limitatamente alle parole "e che la differenza
di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"".
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AGGIORNAMENTO (26a)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (in
G.U. 1a s.s. 21/3/1990, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia
durato almeno due anni".
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AGGIORNAMENTO (36)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 30 luglio 1997, n.284
(in G.U. 1a s.s. 06/08/1997, n.32) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 dell'art. 81, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella
parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in
favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata
con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il
diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto".
Ha dichiarato, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 6, ultima
proposizione, dell'art. 81, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, "che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito
al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in
giudicato".
Art. 82.
(Orfani)

Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al
primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla
pensione di riversibilita'; la pensione spetta anche agli orfani
maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta
anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e
nullatenenti. (23)
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli
orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purche'
la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del sessantesimo anno di eta', nonche' i figli
naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda
di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di
morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o
legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di
riversibilita', tale trattamento spetta anche agli affiliati, purche'
la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. ((24))
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia
stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di
obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in
luoghi di cura o in altri istituti.
Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto
dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato,
rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o
dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 1988, n.366 in
G.U. 1a S.S. 06/04/1988 n.14) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "nella parte
in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli
orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da
parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata
del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del
ventiseiesimo anno di eta'".
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n.403
(in G.U. 1a S.S. 13/04/1988 n.15) ha dichiarato l'illegittimita'
Costituzionale del comma 3 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
"limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione
giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante
causa"".
Art. 83.
(Genitori)

Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato
non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali
congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa
spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili a
proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni nonche'
nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il
dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai
genitori naturali, agli affilianti.
Alla madre vedova e' equiparata quella che alla data del decesso
del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di
seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito
sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la
pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni la separazione tra i
coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre
spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che
potrebbe a questi spettare.
E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove
nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.
Art. 84.
(Fratelli e sorelle)

In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti
del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di
riversibilita', questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche
naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o
del pensionato, purche' siano minorenni ovvero inabili a proficuo
lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, nonche' conviventi a
carico del dante causa e nullatenenti.
Si applica l'art. 82, comma terzo.
Art. 85.
(Condizioni economiche)

Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita', gli orfani
maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del
dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui
quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i
necessari mezzi di sussistenza.
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti
possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione
dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila
annue. ((16))
L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma e'
effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici
finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza
delle condizioni medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto
alla pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e'
subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a
quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante
dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si
considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi
allora vigenti, all'imposta complementare.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 24, comma 6)
che "A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la
concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani,
dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del
pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito
dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle
pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato
agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici
di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT
agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 86.
(Sussistenza e cessazione delle condizioni previste)

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto
al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della
morte del dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di
riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in
cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno
alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di
congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di
riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87.
((E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente
direzione provinciale del tesoro la cessazione, delle condizioni che
hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno
alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti
variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione
degli assegni accessori)).
Art. 87.
(Consolidamento)

La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si
consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori
del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta'
della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida
nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava
per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa,
purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla
riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti
dal momento della morte del dante causa a quello della morte del
genitore.
Art. 88.
(Misura della pensione di riversibilita' e dell'assegno alimentare)

La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della
pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e'
deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla
data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo;
tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento; piu' di quattro, 60 per
cento;
c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a
pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre
70 per cento; con piu' di tre, 75 per cento.
Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno
degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani
maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la
pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge
superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera
c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; pero' le quote
relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente
matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite,
spettano a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite
o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le
norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di
cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la
pensione dei collaterali.
L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di
separazione legale e' pari al 20 per cento della pensione diretta;
qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo'
superare la differenza tra l'importo della pensione di
riversibilita', che sarebbe spettata al coniuge superstite con
orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e
l'importo della pensione dovuta agli orfani.
Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare,
i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali
abbiano diritto alla pensione di riversibilita', la conseguono nella
misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo
dell'assegno alimentare.
Art. 89.
(Misura dell'indennita' per una volta tanto)

L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della
base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base
pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio
utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal
militare.
Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi
sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani
minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente
matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla
vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani
minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di
precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova
spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita',
questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un
quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano
con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'.
Art. 90.
(Riversibilita' dell'assegno rinnovabile)

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla
pensione di riversibilita' secondo le norme applicabili per i
congiunti del pensionato.
Art. 91.
(Scomparsa e irreperibilita')

I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali
possa competere la pensione di, riversibilita', conseguono
temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il
curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi
sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso
articolo e purche' sia stato emesso il provvedimento di cessazione
dal servizio.
Il trattamento temporaneo e' corrisposto con decorrenza dalla data
di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa e' avvenuta
successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello
scomparso. Se questi ritorna o se e' provata la sua esistenza, il
trattamento temporaneo cessa e le rate gia' corrisposte sono imputate
alle competenze di attivita' o di quiescenza a lui spettanti; se e'
accertata la sua morte, il trattamento temporaneo e' tramutato in
pensione.
In caso di irreperibilita' per eventi di guerra o connessi con lo
stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1 ottobre
1951, n. 1140.
Art. 92.
(Trattamento privilegiato di riversibilita')

Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o
lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la
pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori
restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo
titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla
cessazione della guerra 1940-45.
E' data facolta' agli aventi causa di optare per il trattamento
derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli
precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo
comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla,
pensione privilegiata diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di
infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art.
65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente
articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa
delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il
trattamento privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione
delle norme in materia di pensioni di guerra non puo' avere effetto
anteriore al 21 novembre 1967.
Art. 93.
(Trattamento speciale)

Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per
fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di
prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e'
attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un
trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima
categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre
agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli
minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche
agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite
dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due
anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il
restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla
data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti,
comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o
senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da
quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti
gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a
decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965,
n. 488.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)).
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo
comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
TITOLO VI

ASSEGNI ACCESSORI


Art. 94.
(Tredicesima mensilita')

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una
tredicesima mensilita' da corrispondere unitamente alla rata pagabile
in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilita' e' commisurata
alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata
dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art.
37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui
la tredicesima mensilita' si riferisce, questa e' dovuta, per ogni
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un
dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1
dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o
dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta,
rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in
dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
La tredicesima mensilita' non e' dovuta, per le quote di pensione a
carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con
altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti
stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate
mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia
corrisposto in un numero di mensilita' superiore a dodici.
Per il personale militare al quale e' applicabile l'articolo 58, il
rateo della tredicesima mensilita' e' calcolato in rapporto al
trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il
trattamento stesso e' sospeso.
Art. 95.
(Tredicesima mensilita': personale militare sfollato)

All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o
continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la
riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra
1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento
economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscano del
medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima
mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e
nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore
fruito in base alle disposizioni sopra menzionate.
La mensilita' suddetta non va considerata nel raffronto da
istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti
pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.
Art. 96.
(Assegno di caroviveri)

Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo
non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di
riversibilita' d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde
compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue.
Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al
titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di
pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza
all'ottava, al quale l'assegno e' dovuto nella misura di L. 11.040
annue.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo
compreso tra L. 400.000 a L. 424.000 e al titolare di pensione di
riversibilita' d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000
l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza,
rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o
l'assegno rinnovabile.
Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi,
spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente
alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 29, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui
all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' soppresso. Gli assegni di caroviveri
spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31
dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione
del relativo importo."
Art. 97.
(Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di
caroviveri)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera
retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non
competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il
periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. ((31))
Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa
alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a
quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova
prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita'
della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi
predetti.
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AGGIORNAMENTO (31)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232
(in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non determina la misura della
retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'".
Art. 98.
(Quote di aggiunta di famiglia)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote
di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori
a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti
familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in
servizio.
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge
considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale
percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.
Al titolare di piu' pensioni o assegni le quote di aggiunta di
famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e' sospesa
nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in
dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni
familiari.
Art. 99.
(Indennita' integrativa speciale)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una
indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto
del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000
la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo
agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente
precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale
a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le
frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per
eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non
potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di
variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la
misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita': Per
indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si
intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati
dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e
del commercio.
Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa
speciale compete a un solo titolo. ((32))
Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi,
spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi
proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di
essi.
L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile
ne' sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei
confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera
retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni
pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. 26
L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al
vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale
prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1985, N.82. (28)
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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 566
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n.52) ha dichiarato l'illegittimita' del
comma 5 dell'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
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AGGIORNAMENTO (28)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991,
n.96 (in G.U. 1a s.s. 06/03/1991, n.10) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente art.
99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato).
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AGGIORNAMENTO (32)
La Corte costituzionale, con sentenza 29 - 31 dicembre 1993, n.494
(in G.U. 1a s.s. 05/01/1994, n.1) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2, dell'art. 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella
parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due
pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative
speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti".
Art. 100.
(Assegno di superinvalidita')

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella
tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a
un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle
seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:



((1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000
2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000
3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000
4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.040.000
5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . .L. 4.320.000
6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . .L. 3.600.000
7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . .L. 2.880.000
8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000
9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . .L. 1.440.000)) (6) ((11))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
gli importi degli assegni di superinvalidita' sono fissati nelle
seguenti misure dal 1 gennaio 1979.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 2 maggio 1984, n.111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili,
previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato
dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle
misure annue sopra descritte dal 1 gennaio 1984.
Art. 101.
(Assegno complementare)

Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non
riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di
assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno complementare di
cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 102.
(Assegno di incollocamento)

I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla
seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto
ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.
L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le
norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra. ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di
assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di
incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 103.
(Assegno di previdenza)

Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla
seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non
riversibile ne' sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano
compiuto la eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto
allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a
qualsiasi proficuo lavoro.
L'assegno e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme
stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di
guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini
dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare
della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.
((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di
assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di previdenza di
cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
Art. 104.
(Assegno di incollocabilita')

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o
ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava
categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e
che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado
della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio
alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, e'
attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di
incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento
complessivo corrispondente alla prima categoria senza
superinvalidita' e quello complessivo di cui sono titolari, escluso
l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di
incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica,
ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso
viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo
corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidita'
di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313,
esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui
gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' vengono
assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli
invalidi ascritti alla prima categoria.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato
dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto, dal giorno
successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito
per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla
pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera
a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza.
Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e'
attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Art. 105.
(Non cumulabilita')

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono
cumulabili tra loro ne' con l'assegno di incollocabilita' ne' con
l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di
famiglia.
Art. 106.
(Aumento di integrazione)

Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria
ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:
a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio
superiore alle lire 360.000 annue;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed
inoltre nubili, se femmine.
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili
maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti
sanitari, inabili a proficuo lavoro.
In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' attribuito nei
termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma
compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile,
qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non
oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli
legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per
decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli
adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione
o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo
anno di eta' da parte dell'invalido.
Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia
presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il
pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di
pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della
domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna
provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
I titolari di piu' pensioni o assegni privilegiati possono
conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se
entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati
di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di
integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' attribuito
ad uno solo di essi.
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di
cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta
di famiglia.
Art. 107.
(Indennita' di assistenza e di accompagnamento)

((Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti
da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E
annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una
indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di
un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di
accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 184.000
lettera A-bis, n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 162.000
lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3. . . . . . . L. 126.500
lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . . L. 51.500
lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000
lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000
lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000
lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000
lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000
lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle
lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3),
4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a
richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e'
ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata
sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A;
A-bis,n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi
ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo
accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare
i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un
assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi
in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in
istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta
nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto
all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente
assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti
saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione
delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che
ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione
delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della
legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni
disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel
senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti
rieducativi o assistenziali non e' a totale carico
dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di
un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento)).
((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 luglio 1975, n. 361, ha disposto (con l'art.7, comma 1)
che "I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli
articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento
dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal
secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente
articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio
1975".
Art. 108.
(Assegno di cura)

A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per
infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non
abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura
non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di
infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla
quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile
alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313.
Art. 109.
(Assegno per cumulo di infermita')

Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima
categoria coesistano altre infermita' o lesioni, al mutilato o
invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non
riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella
tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre
infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in
base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un
assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla meta' ne'
inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico
complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria,
in relazione alla gravita' delle minori infermita' o lesioni
coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta
tabella F-1.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidita'
quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.
Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria
coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo, di
cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria
risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo
quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi,
di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri
della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli
assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per
coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di
una infermita' di seconda categoria.
Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano
infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della
determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita'
coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 luglio 1975, n.361, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che la tabella F, relativa all'assegno di cumulo per infermita', di
cui all'articolo 109 del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e' sostituita dalla seguente tabella:


TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
Natura del cumulo Annuo

Per due superinvalidita contemplate nelle lettere A,
A-bis e B........................................ L. 3.960.000

Per due superinvalidita di cui una contemplata nel
le lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle
lettere C, D, E.................................. " 3.000.000

Per due superinvalidita di cui una contemplata nella
lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C,
D, E............................................. " 1.620.000

Per due altre superinvalidita contemplate nella ta-
bella E.......................................... " 1.200.000

Per una seconda infermita della 1ª categoria della
tabella A........................................ " 840.000

Per una seconda infermita della 2ª categoria della
tabella A........................................ " 510.000

Per una seconda infermita della 3ª categoria della
tabella A........................................ " 456.000

Per una seconda infermita della 4ª categoria della
tabella A........................................ " 402.000

Per una seconda infermita della 5ª categoria della
tabella A......................................... " 348.000

Per una seconda infermita della 6ª categoria della
tabella A......................................... " 294.000

Per una seconda infermita della 7ª categoria della
tabella A......................................... " 240.000

Per una seconda infermita della 8ª categoria della
tabella A......................................... " 174.000
Ha inoltre disposto (con l'art.7, comma 1) che "I miglioramenti
economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato
dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal
1 gennaio 1975".
Art. 110.
(Assegno speciale annuo)
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui
alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale
annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L.
1.200.000. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 luglio 1975, n.361, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo
110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, e' stabilito
nelle seguenti misure annue:
tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.840.000
tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo,
n. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.100.000
tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.380.000
tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.116.000
tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000
tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . L. 870.000
tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . L. 720.000
tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . L. 583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidita . . L. 324.000"
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I miglioramenti
economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato
dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal
1 gennaio 1975".
Art. 111.
(Indennita' speciale annua)

Ai mutilati ed invalidi che al 1 dicembre di ogni anno siano
titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una
indennita' speciale annua pari alla differenza tra una mensilita' del
trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi
gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita'; non
si considera l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 99.
L'indennita' speciale annua e' attribuita a condizione che gli
interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una
attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre,
per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava,
purche' gli interessati non risultino possessori di redditi
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta
medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31
dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilta',
obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione
provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La
domanda e' utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni
successivi a quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al 1 gennaio 1974, le
condizioni economiche previste dal secondo comma del presente
articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era
assoggettabile all'imposta complementare.
fo;

TITOLO VII

RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 112.
(Riunione di servizi statali)

Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse
amministrazioni statali, servizi per i quali e' previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha
diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento
di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei
servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla
definitiva cessazione dal servizio. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275
(in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma
secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il
caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo
unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di
quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio
precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il
successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti
disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che,
sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo
pensionabile."
Art. 113.
(Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali)

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni
dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare
permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del
trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di
enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati
dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o
convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti,
nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione agli
istituti di previdenza sopra menzionati.
La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per
il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito
almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso
dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari
grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di
finanza e degli agenti di custodia nonche' per quello prestato dai
graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.
Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei
commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non
contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato,
degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente
nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato
prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di
specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della
legge 3 maggio 1967, n. 315.
Art. 114.
(Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti)

All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha
diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della
totalita' dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art.
113.
Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti.
Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura,
e' stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio e'
stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto
trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta
servizio o e' iscritto all'atto della definitiva cessazione.
Il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo
Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed
e' considerato a tutti gli effetti a totale carico
dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo
corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il
dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante
l'intero periodo di servizio computato.
Il trattamento di riversibilita', sia per il diritto che per la
misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base
a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o
- nel caso che il dipendente sia deceduto in attivita' di servizio -
avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza
diretto.
Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento
liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli
ordinamenti speciali degli enti locali.
Art. 115.
(Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla
ricongiunzione)

Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuita',
dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113,
comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo
Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data
di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi
valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.
L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni
accessori, e' corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale
il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il
dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.
Per la determinazione del valore capitale si applicano i
coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno
1954, n. 523, tenendo conto dell'eta' dell'interessato all'atto
dell'assunzione del nuovo servizio.
Se al dipendente spetti, anziche' la pensione, l'indennita' per una
volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di
cui al secondo comma.
Nel caso in cui sia stata gia' costituita la posizione assicurativa
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica
l'art. 127.
Ove non spetti neppure l'indennita' per una volta tanto, lo Stato
versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a
tanti dodicesimi dell'indennita' minima prevista quanti sono i mesi
computabili, trascurando le frazioni di mese.
Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di
cui al primo comma dell'art. 113 pendenze dello Stato, l'ente di
provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto
liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e
ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute
nei commi precedenti.
Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono
consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti
locali sia corrisposto, anziche' in unica soluzione, mediante
pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non
superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25
per cento.
Art. 116.
(Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di
Napoli e di Sicilia)

I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il
servizio reso in qualita' di impiegato del Banco di Napoli o del
Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113,
terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.
Art. 117.
(Rifusione del trattamento gia' liquidato)

Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente
che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o
assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed e' tenuto
a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di
servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure
ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla
retribuzione; le trattenute, la cui misura non puo' superare un
quinto di detti assegni di attivita', sono operate per un periodo
massimo di dieci anni.
Il dipendente che abbia conseguito indennita' per una volta tanto
e' tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante
la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con
l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del
nuovo rapporto.
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data
della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul
nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita', con
trattenute non superiori al quinto della misura mensile del
trattamento stesso.
Qualora sia liquidata una nuova indennita' per una volta tanto, il
recupero si effettua mediante detrazione dall'indennita' stessa.
Art. 118.
(Disposizioni comuni)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini
della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di
quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti,
non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una
retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del
precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un
anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere
inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio
precedente. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275
(in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma
secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il
caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo
unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di
quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio
precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il
successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti
disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che,
sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo
pensionabile."
Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 119.
(Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o
viceversa)

I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano
transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti
conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di
quiescenza sulla base della totalita' del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia
transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di
legge, purche' il servizio non statale gia' prestato fosse produttivo
di trattamento pensionistico secondo le norme dell'ente di
provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di
riversibilita', e' stabilito secondo le norme applicabili ai
dipendenti statali e il relativo importo e' ripartito tra lo Stato e
gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili
rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo
si effettua a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
Art. 120.
(Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale
postelegrafonico e telefonico)

In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del
personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle
amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei
servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto
postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con
quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni
dell'articolo 119.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del
personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto
alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134,
nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei
servizi si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n.
523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso
l'istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del
regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del
capitale garantito dalla relativa polizza sara' stabilita con il
regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo
unico.
Art. 121.
(Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione)

Il servizio reso presso Istituti non statali di Istruzione, con
iscrizione a fondi speciali di pensione, e' ricongiungibile con il
servizio successivamente prestato in qualita' di dipendente statale.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio, il dipendente
consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della
totalita' dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la
ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119,
ultimo comma.
Art. 122.
(Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di
istruzione)

La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei
casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione,
con polizza assicurativa.
Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalita' dei
servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato
secondo le norme relative ai dipendenti statali.
Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119,
ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei
confronti degli interessati.
Art. 123.
(Insegnanti elementari e personale scolastico gia' comunale)

Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1 gennaio 1934
furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia
scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti
elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalita'
dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali
fini, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli
insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.
L'onere relativo al trattamento di quiescenza e' ripartito tra lo
Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi
utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.
L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a
norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello
previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente
locale ed e' da questo determinata e direttamente corrisposta
all'interessato.
Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari
che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a
regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata
l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1 ottobre 1948;
nonche' ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai
direttori centrali e in genere al personale di cui all'art. 59 della
legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello
Stato successivamente al 30 settembre 1948.
TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Art. 124
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))
Art. 125.
(Contributi)

I contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza
sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono
determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o
retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la
costituzione della posizione anzidetta.
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono
determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o
alla retribuzione considerati per il riscatto.
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai
precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore,
rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti.
Art. 126.
(Casi di esclusione)

Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per
i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a
pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico
del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non
optino per la costituzione della posizione assicurativa presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme
vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la
riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa
qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio,
non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione
obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 127.
(Annullamento della posizione assicurativa)

La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua
costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di
cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro
servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando
venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti,
diritto a pensione.
Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la
pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o
la indennita' di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni, gli interessati, per essere ammessi alla
ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a
carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto
e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli
interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in
relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.
Art. 128.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 129.
(Operai)

Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1 luglio 1956 sono
iscritti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico
dello Stato.
Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi
causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i
servizi resi dal 1 gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione
predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.
Per gli operai in servizio al 1 luglio 1956, che anteriormente alla
data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di
invalidita', di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del
precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal
servizio.
Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile
1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la
pensione di invalidita' e vecchiaia, salvo il requisito dell'eta',
hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla
pensione sopracitata per la parte assicurativa gia' costituita alla
data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo
comma.
Il secondo comma non e' applicabile agli operai che, alla data del
1 luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche
agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il
passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.
TITOLO IX

CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI


Art. 130.
(Pensione normale diretta e trattamento di attivita')

E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli
seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente
con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da
servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese
quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o
di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti
parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o
al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere
continuativo, nonche' di aziende annesse o direttamente dipendenti
dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti
suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto e' liquidato il
trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto
stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia'
conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo
degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni
accessori di attivita'.
Art. 131.
(Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi)

In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo
comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la
ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale
interessato puo' optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti
gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli
art. 151 e 262, ultimo comma.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento
della pensione o dell'assegno gia' conseguiti e deve rifondere le
rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento
di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalita' dei servizi
prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta
cessazione.
Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse
pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o
fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano
le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente
articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle
rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le
modalita' contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei
monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra
indicati.
Art. 132.
(Effetti del precedente servizio in caso di cumulo)

Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un
trattamento di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto
alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini
economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore
trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130;
resta altresi' esclusa l'applicazione di norme che consentano
maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianita' di servizio
valutabile ai fini di pensione, che siano gia' state considerate
nella liquidazione della precedente pensione od assegno.
Art. 133.
(Divieto di cumulo)

Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non
e' ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione,
continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla
pensione.
Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione
per il precedente servizio militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in
applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di
posti in favore di detti militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a
soggetti che hanno gia' prestato servizio ovvero a tali soggetti
insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti
dello stesso grado di quelli presso cui e' stato prestato il servizio
precedente in qualita' di incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui
all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o,
comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego
rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla
liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso e'
sospeso.
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza
secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.
Art. 134.
(Reiscrizioni a casse di previdenza)

Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad
una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza,
amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di
iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano
le disposizioni dei commi seguenti.
Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni
precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in
servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione
di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme
contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione
soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da
collocamento a riposo per limiti di eta' previsti da legge, da norme
regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere
nazionale.
Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate
nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente puo' chiedere
il trattamento di pensione spettante per la totalita' dei servizi
resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di
reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e
di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso
con iscrizione e da quello reso con continuazione di iscrizione o di
reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del
servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.
Art. 135.
(Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966)

Nei confronti del personale che alla data del 1 marzo 1966 si
trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed
era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966
in materia di cumulo fra pensione e assegni di attivita', salvo che
il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o
ricongiunzione dei servizi.
Art. 136.
(Trattamento di attivita' e pensione di riversibilita')

E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di
attivita' con una pensione normale, di riversibilita' o indiretta,
conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze
delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.
Art. 137.
(Trattamento economico di sfollamento)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente
titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in
godimento di trattamento economico di sfollamento, nonche' nei
confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur
non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico
dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti

presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo.
Art. 138.
(Pensioni a carico dell'I.N.P.S.)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente
titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a
carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Art. 139.
(Pensione privilegiata)

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili
con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento
pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello
che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei
servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i
sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza
soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art.
133, lettera e).
Art. 140.
(Pensione di riversibilita')

E' ammesso il cumulo della pensione di riversibilita', spettante al
coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.
E' altresi' ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilita' cui
gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano
stati dipendenti statali.
TITOLO X

RITENUTE SULLA PENSIONE RECUPERO DI CREDITI PRESCRIZIONE DELLE RATE


Art. 141.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 142.
(Ritenute non operate sugli assegni di attivita)

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento
di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate
del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo e' imputato al
trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante
trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o
dell'assegno rinnovabile.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo
non retribuito, l'interessato e' tenuto a versare, per la durata del
periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro
applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
Art. 143.
(Sequestro, pignoramento, cessione)

Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori,
fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, e'
sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti da
risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente
all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza
passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche
mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere
sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura
superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui
all'art. 141.
Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19
gennaio 1939, n. 295.
Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del
suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il
provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno
rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle
disposizioni del presente testo unico.
Art. 144.
(Recupero dell'equo indennizzo)

Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo
indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione
privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara'
recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo
pari a un decimo dell'ammontare di questa.
PARTE SECONDA

Procedimento

TITOLO I

DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI


Art. 145.
(Dichiarazione dei servizi e documentazione)

Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio e'
tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di
ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio
militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di
pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La
dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli
impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente
abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli
insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a
ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di
due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di
decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere
integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al
suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi
precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita
d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti
non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 146.
(Trasmissione della dichiarazione)

Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume
servizio, ricevuta la dichiarazione pre, vista dall'art. 145 e la
documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli
atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale
diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non
prodotta dall'interessato.
Art. 147.
(Servizi e periodi computabili a domanda)

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi
computabili a domanda, con o senza riscatto, puo' presentare la
domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure
successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del
limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio, pena la
decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia
scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cessazione.
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso
nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a
liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e
periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare
domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione
dell'invito dell'ufficio.
Art. 148.
(Applicabilita' delle disposizioni degli articoli precedenti)

Le 4 disposizioni contenute negli articoli 145, 146 e 147 si
osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non
di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del
trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria.
Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non
appartenente al servizio permanente o continuativo.
Art. 149.
(Definizione della domanda di computo)

Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art.
147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale
diretto.
Il provvedimento e' emesso entro novanta giorni dalla ricezione
della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed e' comunicato
all'interessato in forma amministrativa.
Art. 150.
(Pagamento del contributo di riscatto)

Il contributo di riscatto puo' essere versato in unica soluzione
oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione
o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non
superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese
successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui
all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennita' in luogo di pensione, il
contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica
soluzione dall'indennita' stessa.
Nel caso di pensione di riversibilita' l'importo delle rate di
contributo non ancora versate e' ridotto proporzionalmente
all'aliquota di riversibilita' della pensione, fermo restando il
numero delle rate stesse.
Art. 151.
(Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio)

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su
domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente,
sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia
cumulabile con il trattamento di attivita' spettante in relazione al
nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.
La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o
all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero
all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.
La domanda non e' ammessa se presentata oltre il termine di sei
mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, pero', il
trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato
liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine
anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di
liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima
rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennita' per una volta
tanto.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove
non respinga la domanda, ne da' comunicazione all'amministrazione o
all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale
era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione
della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a
liquidare il trattamento normale diretto.
Art. 152.
(Determinazione della pensione capitalizzata)

Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in
valore capitale o l'indennita' per una volta tanto da versare
all'amministrazione statale, all'ente o all'istituto di cui al
secondo comma dell'art. 151 e' emesso entro sei mesi dalla data di
ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto
articolo.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o
che e' competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante
al proprio dipendente.
Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa
all'interessato nonche' all'amministrazione o all'ente a cui egli e'
transitato ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di
quiescenza.
Art. 153.
(Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII,
capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento
di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla
ricongiunzione.
Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota
comunale nei casi di cui all'art. 123.
Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa
all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla
ricongiunzione.
TITOLO II

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Capo I

TRATTAMENTO NORMALE DIRETTO E DI RIVERSIBILITA'

Sezione I. - Trattamento normale diretto


Art. 154.
(Competenza)

Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere
al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a
liquidare il relativo trattamento di quiescenza e' devoluta, per ogni
amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione
provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per
causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il trattamento
di quiescenza normale e' liquidato dall'ufficio precedentemente
indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio
trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della
Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni
previste per il diritto a detto trattamento.
Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento
di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni
centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione
non inferiore a quella provinciale nonche' per il personale collocato
fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici
provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.
Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il
collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di
quiescenza, ai sensi dei commi precedenti sono stabiliti, per ogni
amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e
con il Ministro per il tesoro.
Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di
quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e
periferico, dipendente dal Ministero stesso nonche' del personale
degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti nonche' per il personale dell'Avvocatura dello
Stato.
Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in Vigore del
presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di
determinate categorie di dipendenti dello Stato e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in
cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di
carattere esclusivamente tecnico.
Art. 155.
(((Cessazione dal servizio per limiti di eta').

La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e
la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non
ostino particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della
riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli
minorenni.
Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo
almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia
copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione
provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti,
indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di
pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per
il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente
terzo comma unitamente alla relativa documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di
concessione della pensione, procede all'apertura della relativa
partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del
trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento
stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti
risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di
liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne
rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti
predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma
del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art.
162)).
Art. 156.
(Altri casi di cessazione del servizio)

Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal
raggiungimento del limite di eta', il provvedimento di cessazione e'
comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente
affinche' proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ((ottavo))
dell'art. 155.
Art. 157.
(Liquidazione di ufficio)

Il trattamento normale diretto e' in ogni caso liquidato di
ufficio.
Sezione II. - Trattamento normale di riversibilita'


Art. 158.
(Competenza)

In caso di decesso in servizio il trattamento normale di
riversibilita' e' liquidato dall'ufficio competente a liquidare il
trattamento diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale
del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione
diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilita' sia
necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta,
provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla
liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri
titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che
ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede
altresi' nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe
della pensione nonche' nei casi di consolidamento.
Per la riversibilita' della pensione in favore dei familiari dei
dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione
centrale.
Art. 159.
(Liquidazione in caso di decesso in servizio)

Il trattamento normale di riversibilita' in favore (ella vedova e
degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di
servizio e' liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi
diritto si provvede su domanda degli interessati.
Art. 160.
(Liquidazione in caso di morte del pensionato)

In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del
tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la
pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani
minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del
trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di
sentenza di separazione personale per colpa della vedova - Senza
provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso
di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite,
titolare di pensione di riversibilita'.
((Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli
orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge
superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore
del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso
in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato
stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta', ovvero dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano
stati legittimati figli naturali, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni suddette)).
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di
riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in
mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155
e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto
dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo
successivo.
Art. 161.
(Riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato)

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la
riversibilita' ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno
rinnovabile.
Sezione III. - Disposizioni comuni


Art. 162.
(((Liquidazione provvisoria).

Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del
pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale
del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio,
determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione
prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purche' sussistano
i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da
recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge
ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di
servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di
corresponsione del trattamento provvisorio.
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma e'
disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione
centrale o periferica competente a liquidare il trattamento
definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche
l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa
partita.
Lo stesso numero sara' attribuito alla pensione definitiva che
verra' successivamente liquidata.
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto
dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le
dichiarazioni previste dalle norme vigenti, e' trasmessa, almeno tre
mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione
provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede
all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di
cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite
di eta' o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante
l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con
il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro
trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La
direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta
sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione
spettante.
La comunicazione di cui al terzo comma e' estesa alla Corte dei
conti per il riscontro successivo sui pagamenti.
A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte
medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale
dei servizi periferici del tesoro.
In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del
tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi
applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in
attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in
via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che
ad essi compete ai sensi del presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di
reversibilita' risultante dal decreto di concessione registrato alla
Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via
provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle
necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a
debito.
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le
liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti
all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi
nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai
dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti
comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento
di pensione)).
Capo II

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO DIRETTO E DI RIVERSIBILITA'

Sezione I. - Organi e competenza


Art. 163.
(Amministrazione centrale)

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento
privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato
dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo
quanto disposto negli articoli 164 e 188.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472)).
Art. 164.
(Altri uffici)

All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il
trattamento normale diretto e', altresi', devoluta la competenza a
provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato diretto e,
qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di
trattamento privilegiato di riversibilita' nei casi in cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e
184, terzo comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai
suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari
nel termine stabilito dall'art. 174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono
definitivi.
Art. 165.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 166.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Sezione II. - Trattamento privilegiato diretto


Art. 167.
(Iniziativa d'ufficio o su domanda)

Il trattamento privilegiato e' liquidato d'ufficio nei confronti
del dipendente cessato dal servizio per infermita' o lesioni
riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto e' liquidato
a domanda.
Art. 168.
(Presentazione e contenuto della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato diretto e' presentata
all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo
servizio.
Nella domanda devono essere indicate le infermita' o le lesioni per
le quali il trattamento e' richiesto e devono essere specificati i
fatti di servizio che le determinarono.
Il richiedente puo', inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed
ogni altro documento che ritenga utile.
Art. 169.
(Ammissibilita' della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il
dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal
servizio senza chiedere "accertamento della dipendenza delle
infermita' o delle lesioni contratte.
Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia
derivata da parkinsonismo. (6) ((42))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-14 dicembre 1979 n. 149(in
G.U. 1a s.s. 19/12/1979, n. 345)ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n.
497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18
marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in
quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la
sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle
infermita' o lesioni da causa di servizio, "finche' duri la (loro)
incapacita' di agire"".
---------------
AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008,
n.323 (in G.U. 1a s.s. 06/08/2008, n. 33) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non prevede che, allorche' la malattia
insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine
quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento
della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini
dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato,
decorra dalla manifestazione della malattia stessa".
Art. 170.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 171.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 172.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 173.
(Spese di ricovero)

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in
ospedali civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172,
la spesa per il ricovero e' a carico dell'istituto erogatore
dell'assistenza sanitaria.
Art. 174.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 175.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 176.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 177.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 178.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 179.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 180.
(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al
trattamento privilegiato diretto)

Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il
procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa
luogo alla liquidazione provvisoria della pensione normale, con
riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purche' il Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul
trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la
corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla
pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni
accessori, della categoria da attribuire.
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del
trattamento provvisorio di cui al comma precedente non puo' superare
quella dell'assegno.
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o
dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme
corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
Art. 181.
(Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno)

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare
e' sottoposto a nuova visita medica. L'invalido che senza
giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno
dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se
quest'ultimo termine e' piu' favorevole, per ottenere ulteriore
trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla
direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il
nuovo trattamento non potra' decorrere che dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica
ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di
assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla
competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.
Art. 182.
(Scadenza dell'assegno rinnovabile)

Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia
ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza
dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro
proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura
dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel
terzo comma.
Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga
attribuito un altro assegno rinnovabile e la pensione, le somme
corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione
medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore
l'imputazione e' limitata all'importo degli arretrati costituiti
dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale
limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga
attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono
abbuonate.
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione
dell'invalidita' non sia stato compiuto per mancata presentazione
dell'interessato alla visita medica, la direzione provinciale del
tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 181, sospende i
pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti
all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.
Art. 183.
(Aggravamento)

Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni di cui
all'art. 70, la domanda di revisione e' presentata
all'amministrazione centrale.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti,
entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per
accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne da'
comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.
L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della
commissione medica ospedaliera, respinge la istanza di revisione.
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a
seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente
spettante decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della nuova domanda.
Sezione III. - Pensione privilegiata di riversibilita'


Art. 184.
(Decesso in servizio)

In caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, l'avente
causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire
la pensione privilegiata di riversibilita' deve presentare domanda
all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma.
La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.
La domanda non e' ammessa qualora sia presentata oltre il termine
di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che
quest'ultimo avesse gia' chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta
nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata
di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni e'
liquidate d'ufficio.
Art. 185.
(Adempimenti degli uffici)

Il capo dell'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di
pensione privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento
dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla
trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164.
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica
ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione
centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi
previsti dall'art. 164, lettere a) o b).
Art. 186.
(Decesso del titolare di trattamento diretto)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermita' o alla
lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento, per
conseguire la pensione privilegiata di riversibilita' deve presentare
documentata domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il
trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'articolo 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della
morte del titolare del trattamento diretto, e' acquisito
dall'amministrazione centrale.
Art. 187.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 188.
(Trattamento speciale)

In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di
pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima
categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di
riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati d'ufficio,
senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al
trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di
liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della
inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della
vedova.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la
pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli
orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del
precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del
matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo
successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il
trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita'
previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale
del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con
l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma.
((La liquidazione del trattamento speciale e della pensione
privilegiata di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani
minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno
rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia
stato contratto prima che il pensionato compisse il
sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole,
anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli
naturali, e' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza
l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni suddette)).
Art. 189.
(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla
pensione privilegiata di riversibilita')

In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno
rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e
degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160,
salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione
privilegiata di riversibilita'.
Art. 190.
(Rinvio)

Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata
di riversibilita' o di perdita del diritto a tale compartecipazione
nonche' nei casi di consolidamento si applica il disposto dell'art.
158, comma terzo.
Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 191.
(Decorrenza e durata della pensione e degli assegni)

La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di
cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i
casi per i quali e' diversamente disposto.
La pensione di riversibilita' decorre dal giorno successivo a
quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, la
pensione di riversibilita' viene corrisposta con effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa e'
presentata oltre due anni dopo il giorno in cui e' sorto il diritto,
il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove
per la stessa infermita' l'interessato consegua ulteriore assegno
rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in
tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente
assegno, il nuovo trattamento sara' corrisposto dalla data in cui
viene a a cessare il pagamento di quello precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al
comma precedente nonche' quelli stabiliti da altre disposizioni del
presente testo unico rimangono sospesi finche' duri la incapacita' di
agire.
Art. 192.
(Domanda di liquidazione)

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza
e' prevista la domanda dell'interessato, questa puo' essere spedita a
mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in
cui e' consegnata all'ufficio postale, che e' tenuto ad apporre il
timbro a data sulla domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente
dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o
apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve
provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della
decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione
della domanda al primo ufficio.
Art. 193.
(Comunicazione del decreto)

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato
all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato
dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che
ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo
155, ((settimo)) comma.
Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo
al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani;
in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi
nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del
comune.
Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei
decreti relativi al trattamento di riversibilita'.
Art. 194.
(Inabilita' a proficuo lavoro)

Per comprovare lo stato di inabilita' a proficuo lavoro puo' essere
prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale
sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente
di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del
raggiungimento della maggiore eta', se successiva con l'indicazione
delle cause dell'inabilita'.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da
quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre
certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari
presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
Art. 195.
(Competenza per gli assegni accessori)

L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione
dell'assegno di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno
per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita'
di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo;
provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di
incollocabilita'.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio
all'attribuzione della tredicesima mensilita', dell'assegno di
caroviveri e della indennita' integrativa speciale; provvedono su
domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennita' speciale
annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e
dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di
provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni
provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente
amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il
disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto
della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di
pensione.
Art. 196.
(Quote di aggiunta di famiglia)

Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione
di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su
domanda dell'interessato, salvo quanto e' previsto nei successivi
commi.
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione e'
effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di
pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente
ufficio, delle generalita' delle persone per le quali era corrisposta
l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero,
qualora trattisi di personale gia' amministrato dalla direzione
provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in
possesso della direzione stessa.
Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423,
tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della
rata di pensione.
Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 160 del presente
testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia e'
effettuata d'ufficio per le persone che, in base agli atti in
possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare
a carico dell'avente diritto.
E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote
di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del
tesoro il venir meno delle condizioni cui e' subordinato il diritto
alla quota di aggiunta di famiglia.
Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al
vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi,
del godimento della quota di aggiunta di famiglia.
TITOLO III

PAGAMENTI


Art. 197.
(Pagamento delle pensioni e degli assegni).

Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o
bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del
bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente
all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita
con decreto del Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del
bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio
decreto.
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate
mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la
stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di
pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli
interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della
rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della
quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra
la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo
alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto
per la parte eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a
trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro
del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe
della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della
pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese
successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.
((E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile
di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il
verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del
pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o
dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni
accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale
del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante
volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per
motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati
all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al
precedente comma)).
Art. 198.
(Arrotondamento)

((L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e'
arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento)). ((2))
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette
competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti
ai dipendenti statali.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che
la modifica dell'art. 198, primo comma decorre dal 1 gennaio 1976.
Art. 199.
(Nomina del rappresentante)

I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare
mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via
amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del
tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del
trattamento loro spettante.
Art. 200.
(Documenti validi per la riscossione)

La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti
civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in
quiescenza ed ai loro familiari e' documento valido anche ai fini
della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il
pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni
provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento
apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della
relativa partita di pensione o di assegno.
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene
rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.
Continuano ad avere validita', ai fini della riscossione, i
certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in
vigore del presente testo unico.
Art. 201.
(Pagamento dei ratei insoluti)

In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno
rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto,
spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o,
in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il
rateo e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le
norme di legge in materia di successione.
La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi
diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via
amministrativa.
Art. 202.
(Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle
spese per pensioni)

Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla
registrazione della Corte dei conti, potra' emanare disposizioni sui
servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione
all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.
Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei
dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei
loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con
esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di
amministrazioni ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito
capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro.
L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalita' di attuazione
della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con
decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni
delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle
pensioni nonche' quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e
periferici.
fo;

TITOLO IV

REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO


Art. 203.
(Competenza)

Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo'
essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo
le norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 204.
(Motivi)

La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver
luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto
di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del
contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o
indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le
aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del
provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti
riconosciuti o dichiarati falsi.
Art. 205.
(Iniziativa e termini)

La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda
dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il
provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine
di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei
casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di
sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia
della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi
previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla
data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.
Art. 206.
(Effetti)

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o
modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero
indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle
somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state
disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso
dell'interessato. ((15))
((Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del
presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in
caso di dolo o colpa grave)).
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 agosto 1985, n.428 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le
condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo
unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione
della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con
altro provvedimento formale soggetto a registrazione."
Art. 207.
(Revoca o modifica su domanda nuova)

Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento
puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato
presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia
formato oggetto del precedente provvedimento.
Art. 208.
(Perdita del diritto alla pensione di riversibilita')

Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di
assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo
comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale
del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo
all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione
provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento
di liquidazione, lo revoca.
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro
ufficio, la direzione provinciale del tesoro, so spesi i pagamenti,
trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore,
che procede alla revoca
Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte
dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del
tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o
all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica
allo interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo
possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta
giorni.
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto
deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal
secondo comma.
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede
in merito la direzione provinciale de tesoro ovvero l'ufficio
liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.
PARTE TERZA

Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato

TITOLO I

FONDO PENSIONI


Art. 209.
(Disposizioni di carattere generale)

Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e
per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico
del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di
ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli
non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un
anno.
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di
disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto
riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di
inquadramento.
Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito:
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni
della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto
di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132;
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
con altre entrate per titoli diversi.
il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato
gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme
possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene
corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del
bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
l'interesse annuo del cinque per cento.
Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello
stesso Fondo e con un contributo dello Stato.
Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati
in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del
bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 210.
(Spese ed entrate del Fondo)

Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennita' una tantum da corrispondersi in luogo di
pensione e dai trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei
pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli
iscritti, previste dal successivo art. 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa
azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle
ritenute ordinarie e straordinarie a carico negli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo
pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la
previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n.
658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e
da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni
indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da
stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla
differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale
contributo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione
dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in
apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene
corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.
Art. 211.
(Ritenute a carico degli iscritti)

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria
del 7 per cento ((...)):
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per
i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16
febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni,
compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va
commisurata allo stipendio intero. (2) (14) ((25))
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato
all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in
ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta
eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della
legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli
altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene
aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno
utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il
godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere
commisurata alla precedente retribuzione.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 21, comma 1)
che la presente modifica dell'articolo 211, lettera a) decorre dal 1
gennaio 1976.
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 17 aprile 1985, n.141 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che
"Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista
dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo
21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento
con il del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevata
all'8,25 per cento."
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D. L. 2 marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 1989, n. 155, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la
ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello
Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile
1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
e' fissata nelle misura del 6,75 per cento, a decorrere dal 1°
gennaio 1989, del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e del 7,15 per
cento dal 1° gennaio 1991.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che le parole: "dell'80
per cento", di cui al primo comma dell'art. 211 lettera a), sono
soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1989.
TITOLO II

SERVIZI COMPUTABILI


Art. 212.
(Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo
pensioni)

Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni
si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni
fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio,
senza tener conto dei periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello
stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello
stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la
legge 26 marzo 1958, n. 425.
In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di
sospensione e' computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute
ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da
effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati
per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e'
seguita dalla riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante
la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o,
rispettivamente, la morte del dipendente e sempreche' siano versate
al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale
o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con
diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in
conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello
disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione
del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.
Art. 213.
(Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo
pensioni)

I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai
sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del regio
decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del
decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai
contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono
computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei
limiti e con le modalita' stabilite dalle rispettive norme di
inquadramento.
Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal
personale gia' a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero
dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi
coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed
iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20
della legge 18 febbraio 1963, n. 304, e' computabile d'ufficio per
intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del
trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.
Art. 214.
(Servizi resi ad enti diversi)

Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal
personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di
detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo
pensioni in base all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.
Ai fini sopraindicati e', altresi', computabile il servizio
prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato
generale del Governo del territorio di Trieste dal personale che
successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.
Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie
Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento Monte Antico,
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhia-Biella, Biella-Novara e
Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in
applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959,
n. 1143, e' computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza
anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il
servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso
lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Art. 215.
(Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai
fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni
sono computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 La valutazione si effettua
secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a carico
dello Stato.
Art. 216.
(Servizi computabili a domanda)

A favore dei dipendenti per i quali e' previsto il trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in
tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato in qualita' di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti
servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione
generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualita' di sussidiario o di contrattista sono
computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili
d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.
E' computabile a domanda, nei limiti e con le modalita' di cui
all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in
qualita' di assuntore anteriormente al 1 febbraio 1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per
l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le
disposizioni contenute nello art. 15.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della
legge 27 luglio 1967, n. 658, concernenti il riscatto dei servizi non
di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla
gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresi'
valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I,
titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalita' e alle
condizioni, ivi stabilite.
I servizi e periodi di cui al precedente comma, gia' computati o
riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile
ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in
tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di
riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato, sono
devolute al Fondo pensioni.
Art. 217.
(Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi)

Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da
iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato
ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, e'
valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che
esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di eta' per
il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento
vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in
cinquantotto e sessanta anni.
Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II,
capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se
ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta
pensione ferroviaria.
Art. 218.
(Disposizioni comuni)

Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i
servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria.
Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo comma, si tiene conto
esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono
estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.
TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA


Art. 219.
(Diritto al trattamento normale)

Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165
dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e
successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque
sia l'anzianita' di servizio maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia gia' titolare di pensione
ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti
di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite
unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento
a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della
pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente
consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di
servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio
spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel terzo
comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque
anni. ((41))
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla
pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio
effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi
precedenti ha diritto ad una indennita' per una volta tanto purche'
abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2005, n.281 (in
G.U. 1a s.s. 20/07/2005, n.29) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 dell'art. 219, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che il
beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di
cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate
con prole a carico".
Art. 220.
(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita'
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del
18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974,
n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli
assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione
della base pensionabile, da disposizioni di legge. (2)
Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a
determinare la misura della base pensionabile il "compenso
combattenti". Detto compenso e' liquidato in valore capitale, da
determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso
stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e
per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.
((4a))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che l'articolo 220, primo comma, del presente decreto e' sostituito
per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1
gennaio 1976.
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AGGIORNAMENTO (4a)
La L. 6 febbraio 1979, n. 42 ha disposto (con l'art. 14, comma 6)
che "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge
29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della
cessazione dal servizio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 3) che la presente
modifica ha effetto dal 1 ottobre 1978.
Art. 221.
(Calcolo delle competenze accessorie)

Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello
stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto
dal dipendente al momento in cui e' venuta a cessare la
corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano
intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si
considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili
risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della
cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha
percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di
valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37
anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio
valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile
ai fini di pensione, negli altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il
trentasettesimo si trascurano.
Art. 222.
(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo e' pari
al 26 per cento della base pensionabile. Detta percentuale e'
aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a
raggiungere il massimo dell'80 per cento.
La pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo
comma, e' calcolata con la percentuale della base pensionabile
corrispondente all'anzianita' di servizio utile maturata, se questa
non e' inferiore a quella assunta a limite di servizio per il
collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri
casi, la pensione e' liquidata su un'anzianita' pari al predetto
limite ed e' sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a favore del
Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli
anni computati nella liquidazione della pensione e quelli
complessivamente maturati dal dipendente.
La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del
limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito
dall'art. 219, secondo comma, si applica anche nei confronti del
personale che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a
carico dello Stato o del Fondo pensioni.
L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Art. 223.
(Dipendenti affetti da tubercolosi)

Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermita'
tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita',
dichiarata contagiosa, si applicano le disposizioni dell'art. 48.
Art. 224.
(Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi)

Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi, inquadrati nei
ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai
sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880, si applica
l'art. 10 della legge stessa.
Art. 225.
(Diritto alla pensione privilegiata)

Il personale che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di
servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla
pensione privilegiata.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono
quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano
dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati
causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata,
al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli
73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle
malattie tropicali e al servizio di guerra.
Art. 226.
(Misura della pensione privilegiata)

Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione
privilegiata e' liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di
quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile
maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il
trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di
servizio utile o, se piu' favorevole, sul numero di anni di servizio
utile maturato, aumentato di 12.
Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di
quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni
di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad
un'anzianita' di servizio virtuale pari a 10 anni.
Il supplemento previsto nel primo comma e' attribuito in misura
proporzionale al grado di riduzione della capacita' lavorativa e, nel
caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni
o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o
concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente
eccedente l'importo di detta rendita.
Nei casi di cecita' o di perdita totale di due arti, causate da
fatti di servizio, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura
massima prevista dal primo comma dell'art. 222.
Art. 227.
(Trattamento di confronto - Aggravamento)

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata
liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita
spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle
malattie professionali, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola
pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il
dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la
stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio
secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato piu' favorevole risultante
dall'applicazione del precedente comma e' attribuito in via
definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni dipendenti
da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art 70.
Art. 228.
(Casi particolari)

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di
pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per
gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i
pensionati di guerra.
Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato
in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata
diretta o di riversibilita' possono avvalersi della facolta' prevista
dall'art. 79.
Art. 229.
(Diritto al trattamento di riversibilita')

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10
anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato,
hanno diritto alla pensione di riversibilita' il coniuge superstite,
i figli e gli affiliati, i genitori ed i collaterali, secondo le
norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato
l'anzianita' di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di
servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai
citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennita' per una
volta tanto.
Art. 230.
(Misura della pensione di riversibilita)

La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della
pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e'
deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla
data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un
avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento
per quattro o piu' aventi titolo;
c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il
dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con
quattro o piu', 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente
alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero
degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera a),
spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli
orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;
d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con
il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del
dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25
per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro
numero.
La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si
considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella
percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al
nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero
orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il
coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri
compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge
spettano, in relazione alla composizione del proprio nucleo
familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50
settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani e'
attribuita, per quote uguali, la parte restante.
In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge
superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai
figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti.
La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.
Nel caso di separazione personale, di cui all'art. 81, commi quarto
e sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge
superstite e' stabilita secondo la disposizione dell'art. 88,
penultimo comma.
Art. 231.
(Misura dell'indennita' una tantum - Criteri di ripartizione)

L'indennita' per una volta tanto a titolo di riversibilita' e' pari
a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di
servizio utile maturati dal dante causa.
La predetta indennita' e' assegnata in misura intera alla vedova
sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e
sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio
dell'iscritto medesimo.
Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti
dal matrimonio con il dante causa, l'indennita' viene ripartita nel
modo seguente:
a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai
figli, se questi sono in numero non superiore a due;
b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se
questi sono in numero di tre;
c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai
figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro.
Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio
con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo,
l'indennita' spetta per due terzi alla vedova con o senza figli
propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio
del dante causa qualunque sia il loro numero.
La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli
compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del
presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in
rapporto al numero dei figli compartecipi.
L'indennita' spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha
diritto.
L'indennita' ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa
in parti uguali fra loro.
In ogni caso, le aliquote dell'indennita' inerenti ai figli avuti
dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono
corrisposte a quest'ultima.
Art. 232.
(Pensione privilegiata di riversibilita'- Morte del dipendente in
attivita' di servizio)

Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o
lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati
nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilita'.
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di
riversibilita' di cui all'art. 230 agli importi del trattamento
continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226,
primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo
alla riversibilita' ha diritto ad una rendita di infortunio, questa
va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante.
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di
riversibilita' privilegiata risultante dall'applicazione del comma
precedente e dell'eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se
piu' favorevole, la pensione di riversibilita' liquidata applicando
le percentuali previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe
spettata al dipendente in base all'art. 227.
Art. 233.
(Pensione privilegiata di riversibilita' Morte del pensionato)

La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche
in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima
infermita' o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento.
In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto,
che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di
riversibilita' spettante ai familiari di cui all'art. 229 e'
liquidato applicando le percentuali stabilite dall'art. 230, al
trattamento privilegiato diretto in godimento.
Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa
che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera,
alla data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla
sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227
Art. 234.
(Scomparsa e irreperibilita)

Nei casi di scomparsa e di irreperibilita' dell'iscritto, i
familiari aventi diritto alla pensione di riversibilita' conseguono
il relativo trattamento alle condizioni e con le modalita' stabilite
dall'art. 91.
Art. 235.
(Pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale "equo
trattamento")

Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale
"equo trattamento" a carico dell'esercizio ferroviario istituito con
regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le disposizioni
contenute negli articoli da 229 a 234.
Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilita',
si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla
decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto razionale della
previdenza sociale.
Art. 236.
(Assegni accessori)

In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle
condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente
testo unico, la tredicesima mensilita', l'assegno di caroviveri, le
quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale.
L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche al coniuge
superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale
stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso.
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori
previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le
modalita' stabilito dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di
superinvalidita', l'assegno complementare, l'assegno di presidenza,
gli alimenti di integrazione, l'indennita' di assistenza e di
accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di
infermita', l'assegno speciale annuo e l'indennita' speciale annua.
Art. 237.
(Riunione di servizi)

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali e'
previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai
fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in
relazione alla definitiva cessazione dal servizio.
Il trattamento di quiescenza sulla totalita' dei servizi fara'
carico al Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio
abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 238.
(Casi particolari di riunione di servizi)

Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato,
anteriormente al 15 novembre 1949, ad alta amministrazione statale
con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico
trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi
prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilita', sono
liquidati con le norme della presente parte del testo unico e
ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della
durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.
Agli effetti del riparto, il computo si effettua a mese intero,
trascurando le frazioni di mese.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei
confronti del personale ferroviario transitato in base al regio
decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15
luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il
servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, e successivamente
passato ad altra amministrazione statale la tal caso, il servizio
reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera
prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle
ferrovie dello Stato.
Art. 239.
(Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti
pubblici)

La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato e ad enti pubblici e' disciplinata dalle
disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.
Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario e'
equiparato al servizio statale.
Art. 240.
(Disposizioni comuni)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il
dipendente che abbia conseguito ii trattamento di quiescenza per il
servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed e' tenuto alla
rifusione prevista dall'art. 117.
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento
di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti,
si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.
Art. 241.
(Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.)

Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono
applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di
diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle
ferrovie dello Stato e' equiparato all'assegno vitalizio di diritto a
carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.
Art. 242.
(Cumulo di pensioni e stipendi)

Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico,
concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al
personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del
Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.
Art. 243.
(Ritenute)

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento
di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo
pensioni, il relativo importo e' trattenuto sull'indennita' per una
volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute
mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa.
Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e
143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte
erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di
recupero di crediti e di prescrizione delle rate di pensione.
TITOLO IV

PROCEDIMENTO


Art. 244.
(Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi)

Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni,
all'atto dell'assunzione in servizio, e' tenuto a dichiarare per
iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza
allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici,
nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali
riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione
deve essere resa anche se negativa.
Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli
145, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151,
152 e 153.
La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento
rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il
provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della
pensione e' comunicato all'interessato.
Art. 245.
(Liquidazione del trattamento di quiescenza normale)

In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a
liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto e' devoluta al
capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, e'
affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale,
il servizio delle pensioni.
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di
riversibilita' in caso di morte del dipendente durante l'attivita' di
servizio.
Quando spetta la pensione e non e' possibile liquidarla
tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi
utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare
in sede di liquidazione definitiva.
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di
riversibilita' in caso di morte del pensionato.
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo,
secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II,
capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli articoli
154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente
articolo sono definitivi.
Art. 246.
(Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza)

Il trattamento privilegiato diretto e' liquidato d'ufficio in caso
di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneita' fisica,
riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
In ogni altro caso, tale trattamento e' liquidato a domanda degli
interessati.
La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere
l'indicazione delle infermita' o lesioni per le quali il trattamento
e' richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le
determinarono. L'interessato puo' allegare alla domanda tutta la
documentazione che ritiene utile.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al
servizio centrale o al compartimento presso il quale e' stato
prestato l'ultimo servizio.
La domanda non e' ammessa se il dipendente:
a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di
cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di
parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da
fatti di servizio delle infermita' o lesioni denunciate;
b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la
revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento
della causa di servizio, nel termine e con le modalita' stabilite
dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario,
approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;
c) e' stato dispensato dal servizio per inidoneita' fisica, non
riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della
visita di revisione;
d) non si e' sottoposto, senza giustificato motivo, agli
accertamenti sanitari entro il termine di un anno Nei casi previsti
dal comma precedente, la domanda e' respinta con provvedimento
definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento
competente.
In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o
si nega il trattamento privilegiato diretto e' adottato con decreto
del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo
parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di
amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il
procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre
che spetti la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai
servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale
stessa da recuperare in sede di liquidazione del trattamento
definitivamente spettante.
Art. 247.
(Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria)

L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di trattamento
privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce
il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto
informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio,
unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario
con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla
dipendenza da fatti di servizio delle infermita' e delle lesioni
denunciate, sull'ascrivibilita' di esse per assimilazione alle
tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente
alla capacita' lavorativa del dipendente.
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario
l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite
del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle
ferrovie dello Stato per il prescritto parere.
Art. 248.
(Trattamento di riversibilita' - Morte in servizio del dipendente)

La pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata di ufficio
a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente
deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di
servizio.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del
dipendente in attivita' di servizio lo avente causa che ritenga la
morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la
pensione privilegiata di riversibilita', motivata domanda al servizio
centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava
servizio.
La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data
della morte del dipendente, non e' ammissibile: essa e' respinta con
provvedimento definitivo del direttore del servizio o del
compartimento competente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora
il dipendente avesse gia' chiesto l'accertamento della dipendenza
delle infermita' o lesioni contratte.
Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla
liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di
riversibilita' si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio
medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario
competente, sulla relazione causale tra l'infermita' o la lesione da
cui e' derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
246, ultimo comma, e 247.
Art. 249.
(Trattamento di riversibilita' - Morte dell'iscritto in quiescenza)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
la pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata su domanda
degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile.
Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene
che la morte sia dovuta all'infermita' o alla lesione per la quale
era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro
competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla
domanda stessa si e' pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha
espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello
Stato.
In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal
servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione
privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al
compartimento, presso il quale l'iscritto presto' l'ultimo servizio.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell'art. 247.
La domanda di cui al comma precedente e' dichiarata inammissibile
con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del
compartimento competente se e' presentata oltre il termine perentorio
di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata
prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle
decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).
Art. 250.
(Disposizioni comuni)

Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni
accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte
II, titolo II, capo III del presente testo unico.
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza puo' essere
comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art.
193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del
dipendente deceduto in attivita' di servizio, sono effettuati
dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la
pensione ha la residenza.
Art. 251.
(Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento)

Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del
presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento
delle pensioni ferroviarie nonche' alla revoca e alla modifica dei
provvedimenti relativi a dette pensioni.
PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 252.
(Data di entrata in vigore)

Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto nello articolo seguente.
Art. 253.
(Norme sulla competenza degli uffici periferici)

Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli
uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale
per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il trattamento
normale diretto nonche' le altre disposizioni che attribuiscono agli
stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della
parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare
provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 254.
(Norme abrogate)

Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e
successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile
1909, n. 229, e successiva integrazioni e modificazioni, nonche'
tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21
dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo
unico.
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme
abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le
corrispondenti norme del presente testo unico.
Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e
le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di
cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi
disciplinari o di dimissioni volontarie.
Art. 255.
(Norme sul controllo e sull'impugnabilita' dei provvedimenti in
materia di riscatto)

Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui
provvedimenti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza
nonche' le norme che regolano l'impugnabilita' di tali provvedimenti
sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui
all'art. 149.
Art. 256.
(Casi in corso di trattazione)

Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o
giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per
gli effetti anteriori alla data predetta.
Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere
applicate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958, data da cui
ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il
diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita',
sia stato introdotto da tale legge.
La base pensionabile non puo' essere determinata in misura diversa
da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui
la base stessa deve essere riferita.
Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di
quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennita' di
aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere
fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle
disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali
detti assegni e aumenti spettano.
Art. 257.
(Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico)

L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di
quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo
unico da dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o
dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato gia'
emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.
Art. 258.
(Applicabilita' a domanda di norme del testo unico)

I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa
hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle
seguenti norme:
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle
precedenti disposizioni, non erano riscattabili ne' altrimenti
computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;
b) art. 12, relativamente alla computabilita' dei servizi non di
ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli
enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente
alla computabilita' dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti
collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di
eta';
c) art. 13, relativamente alla riscattabilita' dei periodi di
iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari
per il conseguimento dell'abilitazione;
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilita' del servizio
prestato, rispettivamente, in qualita' di incaricato tecnico, di
amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianita' minima di
venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto
alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di
riversibilita' in favore della vedova del pensionato;
g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto
alla pensione di riversibilita' in favore degli orfani maggiorenni e
dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, e' prevista
l'eta' sessagenaria quale condizione alternativa di quella
dell'inabilita' a proficuo lavoro;
h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianita' di
servizio di venti anni stabilita per l'acquisto del diritto a
pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e
di dimissioni dall'impiego;
i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del
trattamento continuativo di quiescenza diretto, concorrente a
determinare la pensione privilegiata ferroviaria;
l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della
pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilita'.
Se la domanda di cui al comma precedente e' presentata entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le
norme suindicate sono applicabili con effetto dalla data predetta;
negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, che abbia da far valere servizi o periodi di
cui alle lettere a), b), e) o d), puo' presentare la domanda nel
termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale
termine sia piu' favorevole di quelli previsti dall'art. 147, primo e
secondo comma. In caso di decesso il diritto puo' essere esercitato
dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato
articolo.
Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le
disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili
d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico.
Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art.
257, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono
applicabili anche senza espressa richiesta dell'interessato. Se la
domanda di trattamento di quiescenza e' presentata entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate
disposizioni sono applicabili con effetto da tale data; negli altri
casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 259.
(Revisione di provvedimenti)

Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate
dall'art. 258, risultino piu' favorevoli delle norme anteriori,
l'interessato nei cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento
definitivo puo' chiederne la revisione entro il termine perentorio di
un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con
effetto dalla data stessa.
La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di
inammissibilita'.
Art. 260.
(Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali)

Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della
facolta' prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei
periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di
pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, e' tenuto
al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento
dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda,
al personale in attivita' di servizio che abbia qualifica o grado
pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione
dal servizio.
Art. 261.
(Riscatto di servizi resi ad enti diversi)

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente testo unico puo' chiedere, entro il termine perentorio di un
anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi
di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero
degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un
contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in
relazione ai periodi riscattati. Se la domanda e' presentata dopo la
cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo
stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.
Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non
si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.
Art. 262.
(Pensioni a onere ripartito)

Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del
presente testo unico siano gia' transitati ad altro ente di cui agli
articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta
in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati
ancora emessi provvedimenti definitivi.
La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di
passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro
ente di cui agli articoli sopra citati.
Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, e'
riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato
definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.
Art. 263.
(Pensione dell'I.N.P.S.)

Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione
normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258,
comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla
pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
gia' liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico
dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.
Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali
che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
gia' ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con
conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo
comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Art. 264.
(Assegno personale per titolari di pensione di riversibilita)

Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori
alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e
agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo
superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico
stesso, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale,
riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle
pensioni.
Art. 265.
(Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95)

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla
legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e
dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20,
21, 22 e 23 della legge stessa.
Art. 266.
(Personale del Ministero della difesa)

Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del
Ministero della difesa che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre
1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di
lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27
febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del
contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle
sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si
osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.
Art. 267.
(Incaricati tecnici)

Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo
comma dell'art. 258, chiedano l'applicazione dell'art. 14, lettera
d), il contributo di riscatto e' commisurato all'80 per cento dello
stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la
domanda e' presentata entro il termine perentorio di un anno dalla
data predetta.
Art. 268.
(Operai dei monopoli di Stato)

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971,
n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge
medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione
delle norme del presente testo unico, se piu' favorevoli.
Art. 269.
(Personale scolastico dell'ex comune di Fiume)

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori
scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al
regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su
domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle
norme del regolamento comunale gia' in vigore. La pensione e' a
totale carico dello Stato.
Art. 270.
(Personale addetto alla tenuta di Racconigi)

Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi e'
riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio
di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 1068, secondo le norme
contenute nella legge stessa.
Art. 271
(Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958)

Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle
disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo
unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile
1967, n. 264, relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha effetto dal 1 gennaio 1958.
Art. 272.
(Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1
gennaio 1958)

E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del
dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958,
che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo
decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e
nullatenenti, anche se le condizioni di inabilita' al lavoro e di
nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del
pensionato.
La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Art. 273.
(Ciechi titolari di pensione di riversibilita)

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di
riversibilita' per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e
di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare,
entro trenta giorni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa, per
la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato
dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore del
presente testo unico possono esercitare la facolta' di opzione entro
un anno dalla stessa data.
Art. 274.
(Procedimenti amministrativi in corso)

Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza,
in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'ufficio competente secondo
le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e'
investito.
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni
effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi
sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in
conseguenza dei quali abbia gia' avuto inizio il pagamento rateale
del contributo a carico dell'interessato o siano stati gia' regolati
i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data
suddetta.
Art. 275.
(Regolamento)

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le
disposizioni del presente testo unico sino a quando non sara'
emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo
regolamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR
TABELLA N. 1

PERCENTUALI DI AUMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI
UFFICIALI CESSATI DAL SERVIZIO PERMANENTE

Parte di provvedimento in formato grafico
((TABELLA A

PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

Parte di provvedimento in formato grafico

)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 precedentemente annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero
1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1976
e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Con effetto dal 1
gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 sono sostituite, rispettivamente, dalle
tabelle A e B".
TABELLA B

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

Parte di provvedimento in formato grafico


(2) (6) ((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177, ha disposto (con l'art. 9,comm1) che le
pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 precedentemente annesse al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono
maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1976 e di un
ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Con effetto dal 1
gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 sono sostituite, rispettivamente, dalle
tabelle A e B".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 nel modificare (con l'art. 15, comma 1)
l'art. 1 dell'allegato della L. 29 aprile 1976, n.177 ha
conseguentemente disposto che le pensioni di cui alla tabella B sono
maggiorate del 50 per cento dal 1 gennaio 1979, e di un ulteriore 50
per cento a decorrere dal 1 gennaio 1981, considerando per tutti i
gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale,
sottocapo e comune di la classe del C.E.M.M., primo aviere e aviere
scelto.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 2 maggio 1984, n. 111, nel modificare (con l'art. 8, comma 1)
l'art. 1 dell'allegato della L. 29 aprile 1976, n.177 ha
conseguentemente disposto che le pensioni di cui alla tabella B
aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio
1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1
gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio
1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale
maggiore a soldato e gradi equiparati.

Decreto del Presidente della Repubblica 601 del 29 settembre 1973

Disciplina delle agevolazioni tributarie.
Vigente al: 24-12-2013
TITOLO I
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con
modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai sensi del secondo
comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla
integrazione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L.23 DICEMBRE 1996 N. 662))
Art. 2.
Fabbricati della Santa Sede

Il reddito dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio
1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e' esente
dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma
non e' soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili.
Art. 3.
Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica

Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di
fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti
centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente
dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati,
ancorche' non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Art. 4.
Rappresentanze estere

I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati
esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro
funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione
di reciprocita', anche ai consoli, agli agenti consolari e agli
impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati
esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Art. 5.
Immobili degli enti pubblici territoriali

I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato,
alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi,
destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta
locale sui redditi.
Nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' aggiunto il seguente numero:
"3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai
comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico
interesse".
Art. 5-bis
(( Immobili con destinazione ad usi culturali. ))

((Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche,
del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla
imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al
pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche
statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni,
quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell'immobile. Non concorrono altresi' alla formazione dei redditi
anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei
terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui
conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e
ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli
interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e
con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma
precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la
decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra
sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano
la decadenza dalle agevolazioni.))
Art. 6.
(((Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche)

1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla
meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo
soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione
di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici,
accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione.
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a
condizione che abbiano personalita' giuridica.))
Art. 7.
Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici

Il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali svolte
in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici
rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e' esente
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta
locale sui redditi.
L'esenzione compete a condizione che si tratti di attivita' di
carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso
luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa
con i fini istituzionali propri del partito.
TITOLO II
AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA

Art. 8.
Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari

Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e
vigilanza dell'autorita' forestale e delle pertinenze idrauliche
demaniali comprese negli appositi elenchi e' esente dall'imposta
locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si
tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto.
Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprieta' privata
trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani
particolari di trasformazione e conservazione e' esente dall'imposta
locale sui redditi per venticinque anni da quando e' stata ultimata
l'opera di trasformazione.
La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei
quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di
legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi e'
esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni.
Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere
e' esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi:
a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a
cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il
cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco;
b) dieci anni per la vite alla (a spalliera, maritata ad albero o
appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il
melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno,
il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e
altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente
comma;
c) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto
fusto e il pistacchio;
d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il
pino da pinoli e il sorbo;
e) venticinque anni per l'olivo.
Quando in una particella catastale sono effettuate nuove
piantagioni fruttifere di varie specie, l'esenzione compete per il
periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, piu' vicino alla
media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono
nella determinazione del nuovo reddito.
L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le
nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie
per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle
sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla
fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal
marciume radicale o dal malsecco.
Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle
norme sulla bonifica integrale e' esente dall'imposta locale sui
redditi per venti anni.
Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari
diversi da quelli indicati nei precedenti commi e' esente
dall'imposta locale sui redditi per cinque anni.
Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno
successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di
trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda
all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le
domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione,
dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.
Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno
successivo a quello in cui si e' verificata la variazione della
qualita' di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso
che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale
o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta
limitato al periodo non ancora trascorso al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di
esenzione.
Art. 9.
Territori montani

L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per i redditi
dominicale e agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700
metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle
catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine.
L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della
domanda all'ufficio delle imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani
compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e'
disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei
terreni nel predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del
comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio
dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere
chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e
decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa
domanda all'ufficio delle imposte.
Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di
proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di
arrotondamento o di accorpamento di proprieta' diretto-coltivatrici,
singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e
ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative
agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o
disposti dalle comunita' montane, di beni la cui destinazione sia
prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti
industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e
cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei
prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature
turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari
di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai
vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi
aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o
migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono
esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.
TITOLO III
AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE

Art. 10.
Cooperative agricole e della piccola pesca

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da societa'
cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di
animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei
soci nonche' mediante la manipolazione, ((conservazione,
valorizzazione,)) trasformazione e alienazione ((...)) di prodotti
agricoli e zootecnici e di animali conferiti ((prevalentemente)) dai
soci ((...)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003 N. 350)).
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai
loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate
cooperative della piccola pesca quelle che esercitano
professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi
assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in
acque interne.((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-quater comma 1)
che "Le societa' cooperative e loro consorzi, che non possono
usufruire delle agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
devono intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e loro
consorzi che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo
12 dello stesso decreto."
Art. 11.
Cooperative di produzione e di lavoro

I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la
loro opera con carattere di continuita', comprese le somme di cui
all'ultimo comma, non e' inferiore al ((cinquanta)) per cento
dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli
relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle
retribuzioni e' inferiore al ((cinquanta)) per cento ma non al
((venticinque)) per cento dell'ammontare complessivo degli altri
costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
locale sui redditi sono ridotte alla meta'.
Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del comma
precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i
requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art.
23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le
somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle
retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti
per cento.(8)
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-ter comma 1) che
"Per retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, devono intendersi tutti i costi diretti o
indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con
carattere di continuita' dai soci, ivi compresi i contributi
previdenziali e assistenziali.";(con l'art. 6-quater comma 1) che "Le
societa' cooperative e loro consorzi, che non possono usufruire delle
agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono
intendersi compresi fra le altre societa' cooperative e loro consorzi
che godono del trattamento agevolativo di cui all'articolo 12 dello
stesso decreto."
Art. 12.
(((Somme ammesse in deduzione dal reddito)
1. Per le societa' cooperative e loro consorzi sono ammesse in
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di
restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o
di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme
possono essere imputate ad incremento delle quote sociali)).
Art. 13.
Finanziamenti dei soci

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle
somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone
fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che
questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati
esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non
superino, per ciascun socio, la somma di lire tre milioni. Tale
limite e' elevato a lire otto milioni per le cooperative di
conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti
agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;(3)(8)(14)((23))
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non
superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei
buoni postali fruttiferi. (8)
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 2 dicembre del 1975, n. 576 ha disposto (con l'art. 15 comma
1) che "Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati
nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a
lire 6 milioni e lire 10 milioni."
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
IL D.L. 31 ottobre 1980 n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n.891 ha disposto (con l'art. 6-bis comma 1) che
"Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono
ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10
milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni"; (con l'art. 6-bis
comma 2)che "La misura massima degli interessi indicata alla lettera
b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge
24 dicembre 1974, n. 713, e' aumentata di 2,5 punti"; (con l'art.
6-bis comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia dal 1 ottobre 1980."
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 27 febbraio 1985, n.49 ha disposto (con l'art. 23 comma 1)
che "Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e
dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10
milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni."
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
La L. 31 gennaio 1992, n.59 ha disposto (con l'art. 10 comma 1) che
"Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo
elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta
milioni e lire ottanta milioni".
Art. 14.
Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni

Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle
societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai
principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano
iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della
cooperazione.
I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli
statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni
indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in
fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti,
ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli
statuti stessi.
I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati
dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o
gli altri organi di vigilanza.((32))
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 23 dicembre 2000 n.388 ha disposto (con l'art. 17 comma 1)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da
parte di societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui
al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di
devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della
soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato
articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le
stesse societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di
trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti
diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al
citato articolo 26, nonche' in caso di decadenza dai benefici
fiscali."
TITOLO IV
AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO

Art. 15.
Operazioni di credito a medio e lungo termine

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e
tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle
operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, posterogazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e
da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a
disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a
medio e lungo termine, ((e quelle effettuate ai sensi dell'articolo
5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,)) sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo,
dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni
governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle
operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo
il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni
stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni
milione o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo
termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu' di diciotto mesi.
Art. 16.
Altre operazioni di credilo

Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle
operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati
in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o
gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al
decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995 N.41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 MARZO 1995 N. 85. (27)
3) credito all'artigianato, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
4) ((NUMERO ABROGATO DALLA L.8 MAGGIO 1998 N. 146));
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n.
1213, e 14 agosto 1971, n. 819
6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R.30 dicembre 1980, n.897;
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli
17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
9) credito peschereccio di esercizio;
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito con modificazioni dalla
L. 22 marzo 1995 n. 85 ha disposto (con l'art. 44 comma 4)che "La
disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto."
Art. 17.
Imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e
16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni
governative, una imposta sostitutiva.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2
settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924,
n. 731, degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946,
n. 491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, della
legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio
1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n.
298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonche' per gli istituti autorizzati
all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio
1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al
decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome
opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo
1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi
18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta
sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le
imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni
governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono
in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro
attivita', in conformita' alle norme legislative o agli statuti che
li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per
gli atti giudiziari e le cambiali.((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 24 luglio 2003 n.192, convertito con modificazioni dalla L.
24 settembre 2003, n. 268 ha disposto(con l'art. 2-bis comma 5) che
"L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende
assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare gia'
versato in sede di stipula dei mutui da estinguere."
Art. 18.
Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento
dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti
articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti
fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in
qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del
fido.
L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti
previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) , 8) e 9) dell'articolo
16.(9)(12)(18)(19)
Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della
prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si
applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei
finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.
((La stessa aliquota si applica altresi' ai finanziamenti erogati per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le
condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa,
parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la
sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte
mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo))
(36)
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 44 comma
1) che "Nell'art. 18, secondo comma, il richiamo al n. 6) dell'art.
16 e' Soppresso"; ha inoltre disposto (con l'art. 45 comma 2) che
tali modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 16) che
"Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per
i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio
1983".
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7 comma 2) che
"L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes- sive
modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura
dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le
operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2
dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a
contratti conclusi a decorrere dal 1› gennaio 1988".
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AGGIORNAMENTO (19)
D. L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13
maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 10 comma 2-bis) che "Le
aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per
cento"; (con l'art. 10 comma 2-ter) che "Le norme del presente
articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988."
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 3 agosto 2004 n.220, convertito con modificazioni dalla L.
19 ottobre 2004 n. 257 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il
comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si
interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella
misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai
soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze,
per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131."
Art. 19.
Finanziamenti speciali

Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i
finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo
Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono
a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta
sostitutiva:
a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze
a favore di zone devastate da catastrofi o da calamita' naturali;
b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con
ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici
istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui concessi
dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case
popolari e a cooperative edilizie in conformita' alle disposizioni
dogli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed
economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
((Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione
previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai
diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al
secondo comma dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal
secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli effetti cambiari e
titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge
citata nel precedente comma)).((9))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 ha disposto (con l'art. 45 comma
2) che tali modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Art. 20.
Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva

Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e
16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,
le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando
separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti
all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota
ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti previsti
dall'art. 19.
La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari,
sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione
annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' la
sede legale dell'ente.(18)
L'ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare
dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve
effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.
((L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le
maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione,
acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo,
della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque
anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale
di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la
differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma
dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso
articolo, nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura
del 30 per cento della differenza medesima)).
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei
cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta'
della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per
quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono
le norme sull'imposta di registro.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le
modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.
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AGGIORNAMENTO (18)
La 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 9 comma 4) che "Per
le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia'
fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1› gennaio
1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1› gennaio 1989 e di ulteriori
lire 50.000 dal 1› gennaio 1990".
Art. 21.
Agevolazioni relative alle in poste sui redditi

Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito
destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo
dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
per meta' del loro ammontare.(28)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993 N. 331, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, n. 427.(26)
Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di
dotazione del medio credito centrale, di cui all'art. 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del
decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto
1971, n. 594.((29))
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 66 comma 7) che
"Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993 restano
validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti
di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il
reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i
criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 28 dicembre 1995 n. 549 ha disposto (con l'art. 3 comma 102)
che "A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
e' soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi
prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, in materia di destinazione di quote di
reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in
eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio."
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 23 dicembre 1996 n. 662 ha disposto (con l'art. 3 comma 46)
che "Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal
terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il dividendo attribuito
allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito
centrale Spa. "
Art. 22.
Fondi di garanzia

I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961,
n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e al decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142,
derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto,
dello Stato o di altri enti, nonche' quelli derivanti dalle somme che
le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti
assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non
concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga
integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di
garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate
a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito.
TITOLO V
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE

Art. 23.
Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta
sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo,
delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie
e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e
contratti relativi allo svolgimento della sua attivita'. L'imposta
sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le
operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello
Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro
consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523,
nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di
affidamento o di concessione.
Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente
l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali,
per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle
amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei
registri immobiliari sono ridotti alla meta'.
L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni
cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed e' determinata in base
alle risultanze del bilancio della Cassa.
L'imposta locale sui redditi dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno
e' ridotta a meta'.
Art. 24.
Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui
al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate,
in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente
articolo.
L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative
afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei
consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni
effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese
industriali.
Art. 25.
Mutui e finanziamenti

Alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli
articoli 84 e seguenti del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
n. 1523, si applicano, in luogo di quelle previste dagli articoli 89
e 93 del detto testo unico, le agevolazioni di cui agli articoli 15,
16, 17, primo comma 18, primo comma, e seguenti del presente decreto.
Art. 26.
Agevolazioni per le nuove iniziative produttive

L'esenzione prevista nell'art. 78 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto,
modificato con l'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si
applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi, con esclusione
dei redditi fondiari. L'esenzione non spetta alle imprese minori
ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata che non abbiano
optato per il regime ordinario.
L'esenzione decennale prevista nell'art. 106 del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno, modificato con l'articolo 15 della legge 6
ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale
sui redditi. Le imprese che svolgono attivita' produttive di redditi
esenti devono tenere la contabilita' in modo che sia possibile
determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali
attivita'.
Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo
restando il disposto dei commi precedenti, l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nelle ipotesi e nei
limiti di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno e all'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Art. 27.
Disposizioni speciali per particolari territori

Il reddito dominicale dei terreni, che mediante i lavori di
sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, concernente
disposizioni speciali per la Basilicata, sara' guadagnato sugli
attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, e' esente
dall'imposta locale sui redditi per venti anni, con decorrenza dal
primo anno in cui la coltura sara' stata attuata. A tal fine, non
appena i terreni da esentare saranno messi a coltura, dovra' essere
fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti
dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140.
Agli atti e contratti relativi alle opere di cui allo art. 219 del
testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni
speciali per la Calabria, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 23 del presente decreto.
Le costruzioni edilizie di cui all'art. 231 del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni particolari per la
Sicilia, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per venticinque
anni.
Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 197 e 236 del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno sono abolite.
Art. 28.
Delimitazione territoriale

Le precedenti disposizioni di questo titolo si applicano nei
territori del Mezzogiorno, definiti dall'art. 1 del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 29.
Agevolazioni per la provincia di Trieste

Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono
in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato
Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18
aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati
dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, si applica l'esenzione decennale
dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni
fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente
comma.((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito con modificazioni dalla
L. 29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le
disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste,
di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del
centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona
portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e
Staranzano"; (con l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni agevolative
di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino
al 31 dicembre 1981".
Art. 30.
Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del
Centro-nord

Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del
Centro-nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi
quarto e quinto dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono
esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni
e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone,
della zona portuale Aussa-Corno dei comuni di San Canzian d'Isonzo e
Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima,
che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in
base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla legge 16 dicembre
1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n.
317, e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734,
l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto
compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai
presupposti e alle condizioni da queste stabilite.(10)((16))
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
D.L. 28 febbraio 1981, n.36, convertito con modificazioni dalla L.
29 aprile 1981, n. 163 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le
disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste,
di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, quelle relative alle zone depresse del
centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona
portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e
Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 30
dello stesso decreto, sono prorogate al 31 dicembre 1981"; (con
l'art. 2 comma 2) che "Le disposizioni agevolative di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si applicano ai territori del Polesine fino
al 31 dicembre 1981".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 29 gennaio 1986, n.26 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che
"Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n.
47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno".
TITOLO VI
AGEVOLAZIONI VARIE

Art. 31.
Interessi delle obbligazioni pubbliche

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta
locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei
titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle
cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa
depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per
l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
Art. 32.
Edilizia economica e popolare

Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi
dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' esente
dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici
anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in
concessione o cedute in proprieta'.
Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste al
titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di
concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti
di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro
consorzi nonche' agli atti e contratti relativi all'attuazione dei
programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della
legge indicata nel primo comma.
Art. 33.
Danni di guerra

Il reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito
di distruzione o danneggiamento per fatto di guerra e' esente
dall'imposta locale sui redditi alle condizioni e nei limiti previsti
dagli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e
successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'art. 72 della legge stessa.
I contribuiti, gli indennizzi e le anticipazioni percepiti in
applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive
modificazioni e integrazioni, e delle leggi 29 ottobre 1954, n. 1050,
5 giugno 1965, n. 718, e 6 dicembre 1971, n. 1066, sono esenti
dall'imposta locale sui redditi.
Art. 34.
Altre agevolazioni

Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative
indennita' accessorie, gli assegni connessi alle pensioni
privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni
dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie
al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche.(21)
La pensione reversibile, la tredicesima mensilita' e le indennita'
di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge
27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a
titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei
percipienti.
COMMA ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 1984, n.476.
Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imposte
di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle
assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.248, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31)).
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 11 luglio 1989 (in 1 a
s.s. relativa alla G.U. del 19.07.1989 n. 29) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 34, comma primo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate
ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva".
Art. 34-bis
((I premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti
internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta locale sui redditi)).((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 5 aprile 1978, n.131 ha disposto (con l'art. 7 comma 1)
che "Le disposizioni dell'art. 34-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e quelle dell'art. 6 del
presente decreto hanno effetto dal 10 gennaio 1974".
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.
Operazioni di credito

Per i finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti, erogati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad
applicarsi, fino alla loro estinzione, la disciplina stabilita dalle
disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.
Art. 36.
Agevolazioni territoriali

I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale
dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni
indicate nel secondo comma dello art. 26 per il reddito prodotto nel
Mezzogiorno o da quelle indicate negli articoli 29 e 30 per i redditi
prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi
dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del
decennio, anche nelle ipotesi di cui allo art. 17 della legge 22
luglio 1966, n. 614, modificato con la legge 6 agosto 1967, n. 690.
Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione
decennale dall'imposta sulle societa' stabilita dalla disposizione
indicata nel terzo comma dell'art. 26 l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente,
sara' ridotta alla meta' fino al compimento del decennio.
I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul
reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dall'imposta sul
reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate
nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dall'imposta
locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o
del venticinquennio.
Art. 37.
Interessi delle obbligazioni

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei
titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta locale sui
redditi. Gli interessi, premi e frutti di detti titoli che secondo le
disposizioni in vigore fino a tale data erano esenti dall'imposta di
ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi, e quelli dei
titoli indicati nell'art. 31, sono esenti anche dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
Per gli interessi delle obbligazioni convertibili in azioni
sottoscritte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche si applica fino alla conversione in
azioni e in ogni caso non oltre il compimento del quinquennio.
Art. 38.
Fabbricati

Il reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto e' stato acquisito il diritto
all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei
fabbricati, e' esente dall'imposta locale sui redditi fino al
compimento del venticinquennio.
Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 64 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto
1972, n. 461, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31
dicembre 1975, e' esente dall'imposta locale sui redditi per
venticinque anni. (6)((7))
Le agevolazioni previste in materia di imposte di registro e
ipotecarie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni, relative agli atti registrati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono confermate a
condizione che i fabbricati siano ultimati entro il 31 dicembre 1976
indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Le agevolazioni in
materia di imposta sul valore aggiunto previste dallo art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31
dicembre 1976 e, per quanto riguarda le cessioni, a condizione che
siano effettuate entro il 31 dicembre 1977.(4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni
dalla L.21 febbraio 1977, n. 31 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo
comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in
materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2
luglio 1949, numero 408, e' prorogato al 31 dicembre 1977"; (con
l'art. 2 comma 2) che "I termini del 31 dicembre 1976 e del 31
dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto
previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 6 luglio
1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono
rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978."
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
la L. 5 agosto 1978 n. 457 ha disposto (con l'art. 54 comma 3) che
"Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il
completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di
costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre
1978".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 23 dicembre 1978 n. 816, convertito con modificazioni dalla
L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il
termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il
completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di
costruzione alla data del 10 gennaio 1974, gia' prorogato al 31
dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979".
Art. 39.
Trasformazioni, fusioni e concentrazioni

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle
operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di cui alla
legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, deliberate
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto,
concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nel periodo di imposta
in cui si verificheranno i presupposti di imponibilita' previsti
nell'art. 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.
Le operazioni di cui al primo comma, deliberate anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, fruiscono delle
agevolazioni stabilite nell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170,
e successive modificazioni, ai fini delle imposte indirette e non
danno luogo, se attuate dopo il 31 dicembre 1972, all'applicazione
della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano sempre che
ricorrano le condizioni richieste e siano rispettati i termini
stabiliti ai fini della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive
modificazioni.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per le
operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione poste in
essere, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 11 della
legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e dall'art. 9 della legge 8 agosto
1972, n. 464, in attuazione dei piani di ristrutturazione e di
conversione ivi previsti.
Art. 40.
Altre agevolazioni

Le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della legge 1
dicembre 1971, n. 1101, e 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, nei
termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste
dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e
concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche per meta' del loro ammontare.
L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e'
ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per
le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto all'agevolazione prevista nel
primo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il reddito delle
societa' che hanno acquisito il diritto alla agevolazione prevista
nel secondo comma del detto art. 58 nei termini ivi stabiliti, e'
esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un
ammontare pari allo 0,75 per cento dell'aumento di capitale, compreso
l'eventuale sopraprezzo delle azioni, fino alla scadenza stabilita
nell'articolo stesso.
Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse
all'estero per i quali anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto e' stato acquisito il diritto all'agevolazione
prevista nell'art. 63 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi
fino al termine ivi stabilito.
Le imprese che anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui
all'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive
modificazioni, all'art. 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, o il
diritto all'esenzione quinquennale di cui all'art. 29-bis del
decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio
1971, n. 288, fruiranno fino al compimento del decennio o del
quinquennio dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Per i rapporti relativi ai trasferimenti attuati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le agevolazioni
stabilite ai fini delle imposte dirette si applicano nei confronti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n.
613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei
confronti dell'imposta locale sui redditi.(17)(20)((22))
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 29 dicembre 1987, n.534, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1988, n. 47 ha disposto (con l'art. 21-bis comma 1)
che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21
luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' prorogata
fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalita' indicate
nei citati articoli".
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AGGIORNAMENTO (20)
La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 20 comma 1)
che "L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21
luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino
al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21- bis del decreto-legge 29
dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 47, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre
1989"; (con l'art. 22 comma 1) che "Le disposizioni della presente
legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989".
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 9 gennaio 1991, n.9 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che
"L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967,
n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino
al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n.
48, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995."
Art. 41.
Accordi ed enti internazionali

Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli
accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi
relative ad enti e organismi internazionali.
Art. 42.
Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni
concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di
regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto
stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre
1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad
altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento
tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo
Stato.
Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto
stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di
esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il
decreto medesimo.
Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con
riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere
applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni
medesime. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 agosto 1974 n. 379 (con l'art. 1 comma 1) ha disposto che
"L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute
nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. La disposizione
del comma precedente costituisce interpretazione autentica
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601".
Art. 43.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR - TAVIANI - COLOMBO
- LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 33. - VALENTINI

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