Eureka Previdenza

Circolare 45 del 14 marzo 2005

Oggetto:
a) Art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229. Modifica all’art. 38 della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di adempimenti per l’accredito figurativo per i soggetti di cui al co. 1 della medesima legge. B) Legge 30.12.2004, n. 311, articolo 1, commi 239 e 527. Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.

SOMMARIO:
    

a) I lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 che intendano avvalersi dell’accredito figurativo della contribuzione disciplinato dall’art. 31 della legge n. 300/1970 devono presentare la domanda di accredito figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo che pervenga una espressa manifestazione di volontà i senso contrario. b) Tutti i soggetti aventi diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi ateriori al 1° gennaio 2003,  possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005”

A) Articolo 15 della legge n. 229 del 2003.

La legge 23.12.1999, n. 488, art. 38, commi da 1 a 3, prevede che i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica (cfr. circolare n. 81 del 2000 e n. 48 del 2002).

L’art. 15 della legge 29.7.2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001), pubblicata in G.U. n. 196 del 25.8.2003 ed entrata in vigore il 9.9.2003, ha sostituito il co. 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999,  stabilendo che i lavoratori dipendenti individuati dal co. 1 dello stesso, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui allo stesso comma 1, presentano la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza e che la stessa domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

 Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni dovevano infatti essere osservate, in base al co. 3 dell’art. 38 nel  testo originario, le modalità previste per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa dall’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996. Come noto, questa domanda  deve essere proposta da parte dei soggetti interessati presso la gestione previdenziale di pertinenza, per ogni anno solare o frazione di anno solare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa. In base alle disposizioni generali di cui all’art. 3, co. 3, del D.Lgs. n. 564/1996, inoltre, tale domanda deve essere ripetuta ogni anno entro e non oltre la stessa data, anche nel caso di aspettativa di durata pluriennale.

L’art. 15 della legge di semplificazione stabilisce pertanto nuove modalità per l’esercizio della facoltà di accreditamento dei contributi, con riferimento ai soggetti individuati al comma 1 dell’art. 38 richiamato, e cioè ai dipendenti del settore pubblico e privato eletti membro del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. In base alle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. N. 7/60816/INPS del 14 maggio 2004, l’innovazione ha natura meramente procedurale, e quindi resta immutato, per la parte sostanziale, il quadro normativo fornito dall’art. 31 della legge n. 300/1970 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996. La stessa norma stabilisce inoltre per gli stessi soggetti l’obbligo, a pena di decadenza, di presentare domanda di accredito figurativo all’ente previdenziale di appartenenza entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa.

Le nuove previsioni trovano applicazione a far data dall’entrata in vigore della legge, cioè a partire dal 9.9.2003. Pertanto i lavoratori di cui all’art. 38, co. 1, della legge n. 488/1999 che abbiano presentato domanda di accredito figurativo dei contributi, non hanno necessità di ripresentarla con riferimento agli anni successivi. Coloro che, invece, non l’abbiano presentata, dovranno provvedere. Si precisa a questo proposito che la presentazione tardiva della domanda preclude il diritto all’accredito esclusivamente con riferimento all’anno nel quale si è verificata l’omissione, salva in ogni caso l’applicazione di eventuali disposizioni di legge che prevedano la riapertura dei termini decorsi (vedi, a tale proposito, il paragrafo 2 ).

Si precisa inoltre che la previsione di tacito rinnovo della domanda di accredito figurativo vale solo per i periodi di aspettativa successivi a quello con riferimento al quale è stata presentata la domanda di accredito figurativo e non può valere per i periodi di aspettativa precedenti, atteso che la norma dell’art. 15 non ha, in base ai principi generali sull’efficacia della legge nel tempo, efficacia retroattiva.

Tuttavia occorre considerare che una presentazione della domanda di accredito in vigenza dell’art. 15 della norma in questione, quindi successivamente al 9.9.2003, ma con riferimento a periodi di aspettativa usufruiti in precedenza (come accade nel caso in cui sia stata disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accredito) consente, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro nella nota richiamata, l’applicazione della nuova disciplina procedurale con effetto dalla data della richiesta dell’interessato.

Le sedi dell’Istituto devono pertanto tenere in evidenza le situazioni di aspettativa riferite ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 tutelate dal diritto all’accredito figurativo ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, per le quali sia stata presentata nel 2001 o nel 2002 domanda di accredito figurativo nei termini, procedendo d’ufficio, salvo che pervenga manifestazione di volontà in senso contrario, all’accredito stesso.

Rimane ferma, naturalmente, la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti allo stesso fine, per i quali si rimanda alle circolari  emanate nel tempo sull’argomento (cfr. circolari n. 81 del 2000 e 48 del 2002). A tale proposito si ricorda che non è possibile procedere all’accredito figurativo in assenza del versamento dell’equivalente della quota a carico del lavoratore, che deve essere effettuato entro il 16 ottobre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa, secondo le modalità illustrate, da ultimo, con la circolare n. 48 del 2002 e comunque entro i termini prescrizionali, maggiorati delle somme aggiuntive per ritardato versamento.

Si precisa che le particolari modalità individuate dal nuovo testo del comma 3 dell’art. 38 della legge n. 488/1999 trovano applicazione solo per i lavoratori dipendenti indicati al co. 1 della stessa norma, mentre per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa continua a trovare applicazione, ai fini dell’accredito figurativo, la previsione di cui all’art. 3, co.3 del D.Lgs. n. 564/1996, quindi la domanda di accredito deve essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno.

b) Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002.

L’art. 1, comma 239, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) dispone che i soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa  per i periodi anteriori al 1.1.2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

Inoltre l’art. 1, comma 527, primo alinea, dispone modifiche al disposto dell’art. 44, comma 9 quinquies dell’art. 44 del D.L.  n. 269/2003. Per effetto della modifica il testo di tale disposizione risulta essere il seguente: “I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005”. Le due disposizioni contengono dunque una analoga previsione di riapertura dei termini di domanda per l’accredito figurativo della contribuzione ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996.

Nel rimandare in materia a tutte le circolari contenenti istruzioni sull’argomento (cfr. circolari n. 337 C e V. del 23.5.1973, n. 23 del 31.1.1985, n. 13 del 18.1.1995, n. 130 del 11.5.1995, n. 225 del 20.11.1996 e n. 127 del 15.6.1998), si ricorda che la domanda di accredito della contribuzione figurativa, connessa a periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale si è svolta l’aspettativa. Per effetto della nuova previsione legislativa tale termine finale per la presentazione della domanda in questione risulta differito, con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002, al 31.3.2005.

Il termine trova applicazione nei riguardi di tutti i lavoratori in aspettativa interessati dall’applicazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e quindi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564 del 1996, e quindi anche nei confronti dei soggetti interessati dall’applicazione dell’art. 38, commi 1,2,3, della legge n. 488 del 1999 ai fini del versamento contributivo previsto dalla stessa norma, salvo quanto illustrato nel paragrafo che precede.

L’art. 1, comma 527, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005), dispone inoltre che tra i soggetti di cui all’art. 44, comma 9quinquies, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali.   Si puntualizza che le cariche in questione sono quelle già indicate in circolare n. 225 del 1996.

Infine, si precisa che il nuovo termine di presentazione della domanda di accredito figurativo previsto dalle norme contenute nella legge finanziaria 2005 con riferimento ai periodi di aspettativa fruiti fino al 31.12.2002 determina la conseguente riapertura del termine per il versamento, facoltativo, della contribuzione aggiuntiva di cui all'art.3 commi 5 e 6 del d.l.vo n.564 del 1994 (cfr. circolare n. 14 del 1997)

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

Circolare 35 del 24 febbraio 2005

Oggetto:
Articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

SOMMARIO:
    

Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.  

1 – PREMESSA        

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone al comma 272 che “L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007”.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2008.

2 – DESTINATARI

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L’articolo 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L’articolo 72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha successivamente disposto il diritto all’indennizzo di cui ai periodi precedenti a coloro che fossero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004.

L'indennizzo di cui al precedente punto 1 spetta anche ai soggetti che cessano l’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007 e che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 della circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda di indennizzo entro il 31 gennaio 2008.

L’indennizzo non spetta, pertanto, a quei soggetti che cessano l’attività entro dicembre 2004 e maturano gli altri requisiti negli anni 2005, 2006 e 2007.

Al riguardo, si interessano le strutture periferiche a porre particolare attenzione alle domande presentate entro il 31 gennaio 2005. Sarà, infatti, necessario distinguere tra le domande presentate per fruire dell’indennizzo, ai sensi dell’articolo 72 della legge n. 448 del 2001, per l’ottenimento del quale dovranno essere perfezionati tutti i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, e le domande pervenute per ottenere il beneficio ai sensi della norma citata in oggetto per il quale tutti i requisiti dovranno essere verificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.

Per quanto concerne tutti gli ulteriori aspetti applicativi della disciplina in esame si richiamano integralmente la circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004.

                                                                                                            Il Direttore Generale

                                                                                                                      Crecco

Circolare 113 del 19 ottobre 2005

Oggetto:

Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.
Allegati 2

Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 (allegato n. 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.

Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 24/VII/008633 dell’11 ottobre 2005, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa indicata in oggetto, con la riserva di fornire ulteriori chiarimenti relativi ad aspetti applicativi per i quali sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri.
I benefici previsti dalla legge in esame si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.
Destinatari (art. 1, comma 1)
Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell’evento, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all’estero, nei periodi indicati al paragrafo precedente.
Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i quali dovrà procedersi ad una ricostituzione della pensione in accordo con le nuove disposizioni.
In particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto un’invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.
Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso della cittadinanza italiana.
Benefici ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2)
L’articolo 2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.

Tale beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004. (art. 2, commi 1 e 2).

Per questi ultimi dovranno essere rideterminati, secondo la metodologia di seguito illustrata, i trattamenti pensionistici già liquidati, con l’attribuzione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 prendendo a riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L’articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di stipendio ovvero l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate.

Occorre tenere presente che la norma contenuta nella legge n. 336 del 1970 era preordinata per i dipendenti dello Stato, il cui trattamento pensionistico era, allora, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita in servizio, alla quale, per effetto del suddetto articolo 2, veniva sostituita la retribuzione incrementata riconosciuta all’atto della cessazione dal servizio.
Per l’applicazione della medesima norma per le pensioni gestite dall’Istituto si rende necessario armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2 della legge n. 336 del 1970 con le regole di calcolo dell’assicurazione generale obbligatoria.

Di seguito si forniscono le istruzioni per il riconoscimento del beneficio in esame nei confronti dei lavoratori dipendenti, per le quali si tiene conto anche dei criteri forniti con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile 1972.

Per il calcolo della quota retributiva, ovvero dell’intero importo pensionistico per i soggetti aventi più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, bisognerà:

1. considerare la quota di stipendio dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo settimanale tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. determinare la retribuzione media settimanale per la quota A, secondo la normale disciplina in vigore;
3. determinare la retribuzione media settimanale per la quota B, secondo la normale disciplina in vigore;
4. confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;
5. confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;

I valori risultanti dalle operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno presi a base per il calcolo della pensione.

Per la determinazione della quota contributiva della pensione, bisognerà:

1. determinare la quota di stipendio mensile o settimanale dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. applicare al valore di cui al punto 1 l’aliquota di computo prevista e moltiplicare tale ultimo importo, per i mesi o le settimane di contribuzione utili per la misura della pensione;
3. calcolare, secondo le regole generali, il montante contributivo ottenuto con le retribuzioni effettivamente percepite dall’interessato nel corso della sua vita lavorativa;
4. confrontare il valore sub 2) con il valore sub 3), prendere il maggiore e moltiplicarlo con il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del pensionando, ottenendo così l’importo di pensione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomo o liberi professionisti.

Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità permanente inferiore all’80% (art. 3)

L’art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all’80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull’anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione, non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.

Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico e va riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione.

Nei confronti dei soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.

Nel solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.

L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, introdotto dalla norma oggetto della presente circolare, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista vaad incrementare l'anzianità contributiva relativa all'ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche particolari disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.

Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in quanto collocato nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico.

Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 sopra menzionato, operano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto.

Il comma 2 dell’articolo 3 in esame stabilisce altresì che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall’imposta a sul reddito delle persone fisiche.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.


Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidità permanente pari o superiore all’80% (art. 4)

L’art. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento.

Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.

Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva e assicurativa effettivamente maturate.

La pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l’ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all’anzianità contributiva dallo stesso maturata.

A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all’applicazione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovrà essere costituita da tutte le voci presenti nell’ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovrà essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera l’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando l’importo tabellare e l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius.

Inoltre, il medesimo comma stabilisce che dette ultime prestazioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è applicabile l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nonché le disposizioni relative all’applicazione del contributo di solidarietà.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha altresì precisato che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.



Adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività (art. 7)

L’art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.

Pertanto, l’adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 2 della legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere conto degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori in attività, considerando come anzianità del pensionato quella posseduta presso l’azienda o altra organizzazione in cui operava, all’atto della cessazione dal servizio.
Con la medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando la retribuzione pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati secondo quanto sopra descritto.



Riconoscimento dei benefici sulle pensioni (art. 14)

Ai sensi dell’articolo 14 il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità..

Al momento del pensionamento l’interessato dovrà allegare per l’applicazione dei benefici la predetta certificazione alla domanda di pensione.

Le prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).

Qualora i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione non appena in possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima del terrorismo, che potrà essere acquisita dalla Prefettura, ovvero presentata direttamente dall’interessato.

In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.

I provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere tempestivamente adottati stante che l'art. 14 della norma in esame stabilisce che "il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda dell’avente diritto all’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente".

Doppia annualità (art. 5, comma 4)

A norma dell’art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 206 del 2004, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, è stato concesso lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.


In merito all'Amministrazione competente a provvedere all’attribuzione delle due annualità del trattamento pensionistico di cui sopra, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (allegato 2).

IL Direttore Generale
Crecco


Allegato n. 1


Legge 3 agosto 2004, n. 206
"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004

Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Allegato n. 2


Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata»;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche» e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita’ di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali.
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalita’ di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche’ le modalita’ di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni competenti.
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita’ indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e’, altresi’, competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l'amministrazione competente, nonche’ degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

“omissis”

Circolare 18 del 1° Febbraio 2005

OGGETTO:
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

SOMMARIO:
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto nuove forme di rapporto di lavoro delle quali si illustrano le rispettive connotazioni in materia pensionistica.


I PREMESSA

Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha introdotto varie nuove forme di rapporto di lavoro, alcune completamente innovative ed altre sostitutive o integrative di forme esistenti .

Si riepilogano preliminarmente le varie forme di lavoro come disciplinate dal richiamato decreto legislativo:

a) somministrazione a tempo determinato e indeterminato (articoli 20-28);
b) appalto (articolo 29);
c) distacco (articolo 30);
d) lavoro intermittente (articoli 33-40);
e) lavoro ripartito (articoli 41-45);
f) lavoro a tempo parziale (articolo 46);
g) apprendistato (articoli 47-53);
h) contratto d’inserimento (articoli 54-60) ;
i) lavoro a progetto e lavoro occasionale (articoli 61-69)
l) prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (articoli 70-74).

La presente circolare esamina le varie forme contrattuali, avendo riguardo agli aspetti che hanno rilevanza in materia di prestazioni pensionistiche.


II CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO

I lavoratori che sottoscrivano contratti di lavoro secondo le tipologie sottoindicate hanno diritto alla contribuzione che concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica nel sistema retributivo, misto o contributivo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.


1 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

1.1 DISCIPLINA GENERALE

Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli articoli 20-28 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, “ può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, definito somministratore ”, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritto in un apposito Albo (articolo 20, comma 1 del decreto).

La relazione contrattuale afferente il lavoratore è il rapporto di lavoro subordinato che s’instaura tra detto soggetto e l’agenzia di somministrazione (articolo 22, commi 1 e 2).

S’individuano, quindi, un contratto di somministrazione fra l’utilizzatore ed il somministratore ed un contratto di lavoro subordinato tra il somministratore ed il lavoratore. Il prestatore di lavoro svolge la propria prestazione lavorativa per l’utilizzatore, il quale è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali (articolo 23, comma 3).

Il lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione.

La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista o aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. E’ proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore (articolo 22, comma 3).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 marzo 2004, ha stabilito all’articolo 1, comma 1, che “ nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173 ”.

Gli oneri contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore (articolo 25, comma 1, del decreto), che viene classificato, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nel settore terziario.

Sotto il profilo pensionistico, in tale fattispecie contrattuale, assume rilievo l’indennità di disponibilità corrisposta - soltanto nel caso di contratto stipulato a tempo indeterminato, non prevedendo la norma l'erogazione di tale indennità nel caso di contratto a tempo determinato - dal somministratore al lavoratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione.

Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (articolo 25, comma 1).

Nel sistema retributivo o misto la predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.

Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché alla formazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo.

L’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, confermando quanto stabilito dall’articolo 12 della legge 153 del 1969, dispone che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate.

Sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983 n. 638, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989 n. 389. A norma dell’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 638, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.

Posto che l’importo mensile del trattamento minimo nell’anno 2005 è pari ad euro 420,01, per tale anno il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari ad euro168,00, e il minimale retributivo annuo è pari a euro 8.736,00.

Quindi se il lavoratore ha percepito una retribuzione annua, comprensiva dell'indennità di disponibilità, pari a 7.000,00 euro, il numero di contributi settimanali da accreditare è pari a 42 (7.000,00:168,00 = 41,66).

La contrazione di cui sopra opera anche nel caso di sola erogazione dell'indennità di disponibilità, ciò in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la misura di tale indennità corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Ne
consegue pertanto che anche tali periodi non risultano interamente coperti di contribuzione per il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali in generale e di quelle pensionistiche in particolare.




1.2 DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORATORI DOMESTICI ED AGRICOLI

Nel caso di somministrazione di lavoro nel settore del lavoro domestico o agricolo trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori (articolo 25, comma 4).

In relazione alle specificità previste per i lavoratori domestici e per i lavoratori agricoli, in materia di prestazioni pensionistiche, si espone quanto segue.

Per i lavoratori domestici e agricoli non trovano applicazione le disposizioni richiamate dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 638/1983.

Dal 1° gennaio 1984 per i lavoratori domestici, il numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso di un trimestre solare è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite, per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione, sempre che per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente a un minimo di 24 ore lavorative. Dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1983 era vigente il limite minimo di 12 ore settimanali.

Ove non sia perfezionato il numero minimo di ore settimanali – pari a 312 (24 ore x 13 settimane) in ciascun trimestre - è accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato all’unità superiore, che si ottiene dividendo l’importo complessivo versato nel trimestre per l’importo contributivo corrispondente a 24 contributi orari dovuti in riferimento alla fascia dove si colloca la retribuzione oraria effettiva (articolo 10 D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ed articolo 7, comma 6, della legge n. 638/1983).

La retribuzione convenzionale oraria - individuata dal contributo orario - moltiplicata per il totale delle ore retribuite dà luogo alla retribuzione complessiva nel trimestre da utilizzare nel calcolo della pensione.

Il contributo orario versato sull’indennità di disponibilità concorre all’individuazione del numero delle settimane da accreditare e alla retribuzione convenzionale oraria da utilizzare per il calcolo della pensione.

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione è parametrata in contributi giornalieri.

Le giornate per le quali è stata corrisposta l’indennità di disponibilità assoggettata a contribuzione concorrono alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Per i predetti lavoratori le prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (articolo 14, penultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54).

L’indennità di disponibilità corrisposta concorre alla formazione della retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo della pensione.



2 APPALTO

L’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003, individua gli elementi distintivi del contratto in esame, già definito dall’articolo 1655 del codice civile, rispetto al contratto di somministrazione.

L’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro.

In proposito, si fa presente che il Ministro del Lavoro, con decreto deve individuare i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. Nel caso di appalti illegittimi è prevista la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004).

Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i contributi previdenziali dovuti (articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, modificato dall’art.6 , comma 1, del Decreto legislativo n. 251/2004)

Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche; pertanto, trattandosi di vero e proprio lavoro subordinato, in favore di tali lavoratori si applicano i principi di carattere generale.

3 DISTACCO

L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato (articolo 30, commi 1-3 del Decreto legislativo n. 276/2003).

Il distacco si risolve in una modificazione delle modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore che, sulla base della decisione del datore di lavoro, fatto salvo il consenso del lavoratore in caso di mutamento di mansioni, svolge l’attività lavorativa a favore di un terzo soggetto indicato dal datore di lavoro, senza che il precedente rapporto si estingua e ne sorga uno nuovo.

Al riguardo si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3 del 15 gennaio 2004, ha chiarito, tra l’altro, che il datore di lavoro distaccante rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo.

Anche per tale tipologia di rapporto di lavoro nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, pertanto, continuano a trovare applicazione i principi di carattere generale del lavoro subordinato.

4 LAVORO INTERMITTENTE

Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dagli articoli da 33 a 40 del Dlgs n. 276/2003; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 23 ottobre 2004 ha stabilito che possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (All. 1).

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti indicati dalla stessa disposizione normativa.

Detto contratto può essere stipulato anche per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, comma 1, del decreto n. 276/2003, modificato dall’art. 10, comma 1, del Dlgs n. 251/2004).

In via sperimentale il contratto di lavoro in esame può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità ovvero abbiano reso la disponibilità presso i Centri per l'impiego (articolo 34, comma 2).

Nel contratto di lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata è prevista la corresponsione dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.

La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 36, comma 1).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 marzo 2004, ha stabilito che nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. L’articolo 2 stabilisce inoltre che la retribuzione mensile, da prendere a base per la determinazione dell’indennità in parola è costituita dal minimo tabellare, dall’indennità di contingenza, dall’E.T.R. e dai ratei di mensilità aggiuntive.

Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (articolo 36, comma 2).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stabilita la retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori in parola possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito dell’indennità di disponibilità, fino a concorrenza della medesima misura (articolo 36, comma 7).

La predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.

Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché all’individuazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo. Per i periodi lavorati, invece, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte (articolo 38, comma 1).

Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali (articolo 38, comma 2).


5 LAVORO RIPARTITO

Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa (articolo 41, comma 1).

Il predetto contratto deve specificare, tra l’altro, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro (articolo 42, comma 1).

Ai fini delle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamene ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 45).

Quindi la prestazione pensionistica spettante a ciascun lavoratore è riconosciuta sulla base della contribuzione dovuta, versata o accreditata con riferimento alla prestazione lavorativa svolta dal medesimo e calcolata secondo i criteri vigenti per i lavoratori a tempo parziale, esposti nel successivo punto 6.

6 LAVORO A TEMPO PARZIALE

L’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, disciplina il lavoro a tempo parziale apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61.

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal predetto articolo 46 stabilisce che s’intende:

“a) per tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (40 ore settimanali), o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per tempo parzialel'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
e) per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).”

Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, che continua ad essere disciplinata dall’articolo 9 del decreto n. 61 del 2000. Al riguardo si richiama lacircolare n. 123 del 27 giugno 2000, punto 8, con la quale sono state illustrate le disposizioni del citato decreto n. 61.

7 APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato è definito dall’articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e di formazione che, in base al disposto dell’articolo 48 del decreto, ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall’articolo 49 del decreto;
c) contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall’articolo 50 del decreto.

Le disposizioni in parola non hanno apportato modifiche per quanto riguarda la disciplina previdenziale, come prevede espressamente l’articolo 53 che, al comma 4, stabilisce che resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni .

Con l’articolo 21 della legge del 1955, n. 25, è stata introdotta, per tali lavoratori, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La contribuzione accreditata in favore del lavoratore apprendista è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

Per tali lavoratori non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato (articolo 7, comma 5, della legge n. 638).


8 CONTRATTO D’INSERIMENTO

Il contratto d’inserimento è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori (articolo 54, comma 1, del decreto).

Tale contratto ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi (articolo 57, comma 1, del decreto).

Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto (articolo 59, comma 1, del decreto).

Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche e, pertanto, continuano ad applicarsi i principi di carattere generale nei confronti del lavoratore che accede al contratto di inserimento in quanto trattasi di soggetto che svolge attività lavorativa subordinata.

Relativamente alle modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di inserimento, si richiama la circolare n. 51 del 16 marzo 2004.


III ALTRI RAPPORTI DI LAVORO


1 LAVORO A PROGETTO

Il lavoro a progetto - disciplinato dagli articoli 61-69 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 - viene definito, dall’articolo 61 del decreto come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori a progetto, in quanto titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come applicato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 2 maggio 1996 n. 282.

Nulla è innovato per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della predetta gestione separata . Al riguardo si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996.

I lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata, che possono far valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/1996, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995,così come interpretato dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355, il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre 200l, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi

Nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbono trovare applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza (circolare n. 108 del. 7 giugno 2002, punto 2).

Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti, in caso di morte dell’assicurato, viene corrisposta ai medesimi superstiti l’indennità una tantum, di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e al decreto interministeriale del 13 gennaio 2003, in favore dei superstiti dell’assicurato (v. circolare n.104 deldel 16 giugno 2003).

Nell’ipotesi della conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di un progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato trovano applicazione i principi di carattere generale vigenti in materia pensionistica per i lavoratori dipendenti (articolo 69, comma 1, decreto).

Nella tabella allegata (All. n. 2) sono riportate le aliquote di computo da applicare alla base imponibile al fine della determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche per gli anni dal 1996 a 2004 (circolare n. 45 del 10 marzo 2004).


2 LAVORO OCCASIONALE

L’articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 definisce le prestazioni occasionali i rapporti di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro.

Tali prestazioni di durata inferiore a trenta giorni e da cui derivi un compenso non superiore a 5.000 euro, sono soggette a contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all’articolo 50, comma 1 lettera c-bis, del testo unico delle imposte sul reddito. In tal caso i prestatori occasionali sono iscritti alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in materia pensionistica, sono operanti i criteri di cui al precedente punto 1 (cfr. circolare n. 9 del 22.1.2004).

Per completezza, occorre precisare che la categoria dei prestatori occasionali qui illustrati differisce dalla categoria del lavoratore autonomo occasionale che, a norma dell’articolo 2222 del codice civile , è colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori, l'articolo 44, comma 2, del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, ne dispone, dal 1° gennaio 2004, l’iscrizione alla gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 (messaggio n. 29629 del 23.9.2004) .


3 LAVORO ACCESSORIO

La disciplina di lavoro accessorio introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplinata dagli articoli 70-74, è stata modificata dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.

Per prestazioni di natura accessoria s’intendono, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 251 del 2004, attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito di alcune attività indicate nell'articolo in esame.

Le attività lavorative elencate nella disposizione di che trattasi, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso dell'anno solare.

Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio i soggetti interessati devono acquistare presso le rivendite autorizzate un carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.

Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

L’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, che disciplina il lavoro accessorio ha tra l'altro disposto al comma 4 che il concessionario effettua per detti lavoratori il versamento dei contributi per fini previdenziali presso l'Istituto, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.

Il successivo comma 5 dell’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, stabilisce l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale, tra l’altro, devono essere individuate le aree, metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazione di lavoro accessorio e regolamentati i criteri e modalità di versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.


4 RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Per i rapporti di associazione in partecipazione l’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un’effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell’ordinamento.

Gli aspetti previdenziali e assicurativi afferenti ai rapporti di associazione in partecipazione non sono disciplinati dalla disposizione in esame concernente, peraltro, i profili patologici della vicenda lavorativa.

Le disposizioni d’interesse sono contenute nell’articolo 43, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Secondo dette disposizioni, i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2552, 2553, 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 157 della legge 31 dicembre 2004, n. 312 all’iscrizione alla gestione separata, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Il successivo comma 7 dell’articolo 43 della legge n. 326 del 2003 dispone che ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n.335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 (calcolo contributivo).


IV REGIME DI CUMULO

In materia di regime di cumulo pensione-redditi da lavoro per i trattamenti di vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti, si richiama la circolare riepilogativa n. 197 del 23 dicembre 2003.


IL DIRETTORE GENERALE
CRECCO







All. 1

RD 06/12/1923 n.2657 - Vigente alla G.U. 12/06/2004 n. 136

Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 299). - Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692Preambolo(Omissis)
Articolo unico
È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1º del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.Allegato unico
TABELLA INDICANTE LE OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA, ALLE QUALI NON È APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1º DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692 (ART. 3 REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692, E ART. 6 DEL REGOLAMENTO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1955)
1.Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro (1).
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità (2).
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali
21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3), manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (4).
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione;d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca (5).
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (6).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (7).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3) manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (8).
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3), non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (9).
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo (3) sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (10).
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (11).
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (12).
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (13).
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici (14).
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro (15).
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità (16).
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (17).
(1) Voce così modificata dal d.p.r. 30 luglio 1951, n. 760
(2) Voce così modificata dal r.d. 17 giugno 1929, n. 1133.
(3) Ora del lavoro.
(4) Voce così modificata dal r.d. 11 luglio 1941, n. 933.
(5) Voce aggiunta dal r.d. 5 febbraio 1928, n. 288.
(6) Voce aggiunta dal r.d. 14 febbraio 1929, n. 221.
(7) Voce aggiunta dal r.d. 25 aprile 1929, n. 883.
(8) Voce aggiunta dal r.d. 31 marzo 1930, n. 357.
(9) Voce aggiunta dal r.d. 15 ottobre 1931, n. 1469.
(10) Voce aggiunta dal r.d. 31 dicembre 1931, n. 1833.
(11) Voce aggiunta dal r.d. 24 marzo 1932, n. 441.
(12) Voce aggiunta dal r.d. 22 giugno 1933, n. 1408.
(13) Voce aggiunta dal r.d. 31 agosto 1933, n. 1311.
(14) Voce aggiunta dal r.d. 28 aprile 1938, n. 784 e poi così modificata dal d.p.r. 30 aprile 1976, n. 517.
(15) Voce aggiunta dal d.p.r. 2 dicembre 1951, n. 1556.
(16) Voce aggiunta dal d.p.r. 16 agosto 1952, n. 1238.
(17) Voce aggiunta dal d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 86.

All. 2

Aliquote di computo

Anno

Aliquota per i non iscritti

ad altra

Gestione pensionistica

Aliquota per i

titolari di

pensione diretta

Aliquota per i titolari

di altra prestazione

pensionistica o iscritti

ad altra gestione pensionistica

1996

10%

10%

10%

1997

10%

10%

10%

1998

12,50%

10%

10%

1999

12,50%

10%

10%

2000

14,50%

10%

10%

2001

14,50%

10%

10%

2002

15,50%

10%

10%

2003

15,50%

12,50%

10%

2004

Quota di

Reddito fino

a 37.883,00

Euro

Quota di

Reddito oltre

37.883,00

Euro

15%

10%

19,30%

20%

Circolare 77 del 16 Giugno 2005

OGGETTO:
Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto.

SOMMARIO:
L’assegno per il nucleo familiare viene erogato, previa domanda, al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno dal datore di lavoro dell’altro coniuge o dall’Inps.



Come è noto, l’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. La stessa norma prevede che le relative disposizioni attuative siano fornite mediante l’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge citata che di seguito vengono illustrate.

Legittimato all’esercizio del diritto previsto dall’art. 1, comma 559 della legge n. 311/04, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del decreto, è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, fermi restando i requisiti di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.

Con ciò s’intende che l’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire in base alle disposizioni vigenti in materia con riferimento all’avente diritto e che il dettato del comma 559 riguarda esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa all’intero nucleo familiare.

Si sottolinea che tale diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, poiché l’art 5, comma 1 del D.M 4 aprile 2002 ha esteso, a decorrere dal 1/1/98, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/88 ai suddetti lavoratori.

Il coniuge dell’avente diritto che intenda avvalersi della norma di cui trattasi deve presentare apposita domanda, formulata nel modulo ANF/DIP presentato dall’altro coniuge al datore di lavoro, nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest’ultimo per conto dell’Inps; nelle ipotesi in cui l’Istituto eroga direttamente l’assegno, la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all’Inps per le diverse prestazioni. Nelle more dell’implementazione di tali modelli, si utilizzerà il modello ANF/PREST 559, che andrà ad integrare i moduli inoltrati all’Inps, e il modello ANF/DIP 559 che si affiancherà al modulo ANF/DIP. I pensionati presenteranno i modd. ANF/PENS-B 559 e ANF/PENS-P 559, a seconda che intendano riscuotere l’assegno presso la banca o presso la posta.

L’art. 1, comma 2 del decreto fa salva, inoltre, la possibilità da parte del coniuge di cui trattasi di esercitare il diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04, successivamente alla presentazione del modello ANF/DIP e dei modelli inoltrati all’Inps, presentando in via autonoma un’apposita domanda. In tal caso la richiesta verrà redatta sui moduli ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 per l’Inps e ANF/DIP 559 per i datori di lavoro e dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione. Pertanto la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto.

Spetterà al soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti), al quale deve essere presentata la domanda, erogare la prestazione al coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Per i pagamenti diretti a cura dell’Istituto le procedure saranno implementate opportunamente e verrà data comunicazione dell’aggiornamento con specifici messaggi.

Il comma 3 dell’art. 1 disciplina, poi, l’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti per la mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, affidando al datore di lavoro o all’Inps il recupero di tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni erogate. Il recupero della prestazione indebitamente erogata o corrisposta in misura superiore a quanto dovuto verrà effettuato secondo i criteri vigenti per il recupero delle somme corrisposte indebitamente a titolo di assegno per il nucleo familiare.

Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno sia come soggetto direttamente tutelato, sia in quanto fruente della medesima tutela accordata all’altro coniuge, quando egli stesso non sia titolare di una propria posizione protetta. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.

I modelli ANF/DIP 559, ANF/PREST 559 e ANF/PENS 559 sono pubblicati nella banca dati della modulistica on-line.

Il Direttore Generale
Crecco

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