Eureka Previdenza

Circolare 184 dell'11 luglio 1991

OGGETTO : Legge 2 agosto 1990, n. 233, di riforma dei trattamenti
          pensionistici  dei  lavoratori  autonomi. Aggiornamento
          delle  procedure di nuova liquidazione e di  ricostitu-
          zione delle pensioni.
1 - PREMESSA
Con    circolare  n.  242  del  20  novembre  1990    sono  stati  forniti    i
criteri  di  applicazione  della  legge  2  agosto  1990,  n.233,   che      ha
introdotto   per   i   lavoratori   autonomi  un  sistema  di  calcolo    delle
pensioni commisurato al reddito.
A  scioglimento  della  riserva  formulata   con   l'   anzidetta      circola-
re,    si    comunica  che  la  procedura  di    nuova    liquidazione    delle
pensioni    con  il  calcolo  passante  e  la  procedura  LP1,  nonche'      la
procedura      di    ricostituzione  PGM  480  sono  state    aggiornate    per
consentire l'applicazione della nuova normativa.
Si    forniscono  di  seguito  le  istruzioni  per  la    segnalazione      dei
dati   necessari   ai   fini   del  calcolo  delle  pensioni  in    conformita'
ai criteri introdotti dalla legge n. 233/1990.
Per    il    momento,  non  possono  essere  calcolate  in  base    ai    nuovi
criteri   le   pensioni   a   carico   della  gestione  speciale  dei  coltiva-
tori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  non  essendo   ancora   operante      per
tale      gestione   il   nuovo  sistema  di  imposizione  contributiva.    Pa-
rimenti,  non  possono  essere  calcolati   con   il   sistema   reddituale   i
supplementi   con   decorrenza    successiva  al  30  giugno  1990    da    li-
quidare  in  relazione  a  contributi  della  gestione   in   parola.      Tali
prestazioni      continuano   pertanto   ad  essere  liquidate  con  il    solo
sistema                                                           contributivo.
2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI  CON
    LA PROCEDURA DI CALCOLO PASSANTE PGM 3445
2.1 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER IL  CALCOLO DELLA  PENSIONE  IN
      FORMA RETRIBUTIVA
I    dati    necessari    per    il    calcolo    della    pensione  in   forma
'retributiva'    devono  essere  acquisiti  nei  campi  da  30  a    33     del
pannello AV2.
Nel     caso    di  pensione  da  liquidare  sulla  base    di    contribuzione
versata  in  piu'   gestioni   assicurative,   deve   essere   effettuata   una
registrazione 'retributiva' per ciascuna gestione.
Al    riguardo    si  ricorda  che,  a  norma  dell'  art.  16    della   legge
n.  233,  per  i  trattamenti  da  liquidare   sulla   base   di   contribuzio-
ne   versata   in   piu'  gestioni,  l'  importo  della  pensione  e'    deter-
minato    dalla  somma  delle  singole  quote  di  pensione   calcolate      in
relazione ai periodi di iscrizione in ciascuna gestione.
2.1.1 - SOTTOCAMPO 'DECOR.'
Nei    primi  due  caratteri  del  sottocampo  'DECOR',  per   le      pensioni
dei      lavoratori    autonomi  deve  essere  segnalato  il    codice    della
gestione  assicurativa  alla    quale   si   riferisce   l'elemento      retri-
butivo,   anziche',   come   per   le   pensioni   dei  lavoratori  dipendenti,
il mese di decorrenza dell'elemento stesso.
In  particolare,  devono   essere   segnalati   i   seguenti   codici   gestio-
ne:
- '71', per i periodi di contribuzione nell'assicurazione genera-
  le obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- '72', per i periodi di contribuzione nella gestione dei  colti-
  vatori diretti, coloni e mezzadri;
- '73', per i periodi di contribuzione nella gestione degli arti-
  giani;
- '74', per i periodi di contribuzione nella gestione degli eser-
  centi attivita' commerciali.
Nel   caso   di   liquidazione   di   pensioni  con  contribuzione  versata  in
piu'    gestioni  assicurative,  gli   elementi   di   calcolo      retributivi
devono essere registrati in ordine crescente di codice gestione.
Nel   terzo   e   quarto   carattere  del  sottocampo  '  DECOR.'  deve  essere
segnalato    l'anno  (AA)  di  decorrenza  della  pensione;  per   le      pen-
sioni      con    decorrenza  anteriore  al  1990,  deve    essere    segnalato
l'anno '90'.
2.1.2 - SOTTOCAMPO 'SETT.'
Nel  sottocampo  'SETT.'  deve  essere   segnalato   il   numero   delle   set-
timane      di     anzianita'  contributiva  relative  a    ciascun    elemento
retributivo.
Come    gia'    chiarito  con  la  citata  circolare    n.    242,    eventuali
periodi      di   contribuzione  in  gestioni  diverse  sono  utili  ai    fini
del    calcolo  della  misura  della  pensione,   anche   se      temporalmente
sovrapposti,   a   condizione   peraltro   che  si  tratti  di  gestioni    as-
sicurative tra loro compatibili.
Il    numero  delle  settimane  di  anzianita'   contributiva      relative   a
ciascun elemento retributivo non puo' essere superiore a 2080.
I    contributi    versati    o    accreditati    relativamente    a     lavoro
agricolo    per  periodi  anteriori  al  1*  gennaio  1984   da      utilizzare
per   la   liquidazione   di   pensioni  dei  lavoratori  autonomi    non  sono
soggetti    alla  rivalutazione  di  cui  all'art.  7,  comma    12,      della
legge      11   novembre  1983,  n.  638,  che  trova  applicazione    soltanto
per  i  trattamenti  da  liquidare   a   carico   dell'assicurazione      gene-
rale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
2.1.3 - SOTTOCAMPO 'RETRIB.'
Nel    sottocampo  'RETRIB.'  deve  essere  segnalata      la      retribuzione
media      settimanale     pensionabile  o  il  reddito    medio    settimanale
pensionabile,    a  seconda  che  la  registrazione  si  riferisca   a      pe-
riodi      di   contribuzione   nell'assicurazione   generale      obbligatoria
dei    lavoratori  dipendenti  (  codice  gestione  '71')  ovvero   in      una
delle   gestioni   per   i   lavoratori  autonomi  (  codici  gestione    '72',
'73' e '74').
2.2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI
      CONTESTUALMENTE ALLA PENSIONE
I    dati    per  il  calcolo  in  forma  reddituale  dei    supplementi    per
contributi      versati     nelle  gestioni  dei  lavoratori    autonomi,    da
segnalare    contestualmente   alla   liquidazione   di   pensioni   a   carico
dell'assicurazione    generale    obbligatoria    dei    lavoratori   dipenden-
ti  o  delle  gestioni  speciali  dei  lavoratori   autonomi,   devono      es-
sere      acquisiti    nell'apposita  sezione  del  pannello  AV2,    con    le
modalita'  in  uso  per  i   supplementi   da   liquidare   per   contribuzione
da lavoro dipendente.
Relativamente      ai   supplementi   per  contributi  da    lavoro    autonomo
peraltro,   oltre    al    numero    delle    settimane      di      anzianita'
contributiva      ed   al   reddito   medio  settimanale  pensionabile,    deve
essere  segnalato  anche  l'importo  IVS  ai  fini   del   calcolo   in   forma
contributiva,   che,   come   e'   noto,   deve  continuare  ad  essere  effet-
tuato fino al 31 dicembre 1995.
3 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI  CON
    LA PROCEDURA LP1
3.1 - LIQUIDAZIONE IN VIA PROVVISORIA
La    procedura  LP1  puo'  essere  utilizzata  per  la    liquidazione      in
via   provvisoria   delle   pensioni   dei   lavoratori   autonomi  sulla  base
della   sola   contribuzione   versata   nella   gestione   assicurativa   alla
quale   fa   carico   la  pensione.  Non  e'  possibile  procedere  alla    li-
quidazione    provvisoria    delle  pensioni  in  parola  sulla    base      di
contribuziobe versata in piu' gestioni.
Il   reddito   medio   settimanale   pensionabile   calcolato   con  i  criteri
di    cui  alla  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  deve    essere    segnalato
nel     campo  10  del  pannello  LP1;  il  numero  delle  settimane  di    an-
zianita'    contributiva  deve  essere  segnalato  nel  campo     06      dello
stesso  pannello.
Le   pensioni   dei   lavoratori   autonomi   non  possono  essere    liquidate
in  via  provvisoria  sulla  base   del   reddito   medio   dell'ultimo   anno;
i   campi   11  e  12  del  pannello  LP1  non  possono  pertanto  essere  uti-
lizzati per la liquidazione delle pensioni in argomento.
3.2 - LIQUIDAZIONE IN VIA DEFINITIVA
La      procedura  LP1  puo'  essere  utilizzata  per  la    liquidazione    in
via  definitiva  delle   pensioni   dei   lavoratori   autonomi      costituite
anche   sulla   base   di   contribuzione  versata  in  piu'  gestioni    assi-
curative,  provvedendo  ad   integrare   i   dati   registrati   nel   pannello
LP1   con   l'acquisizione   degli   ulteriori   dati  direttamente  nel    fa-
scicolo  di  pensione  predisposto  in  via  automatica.  A  tal   fine      e'
necessario,      come  di  norma,  segnalare  il  codice  'Y'  nel  campo    03
del  pannello  LP1  e  provvedere   successivamete   a   richiamare   in   cor-
rezione      il   fascicolo   di  pensione  per  l'acquisizione  degli    altri
dati occorrenti.
4 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI
4.1 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA RILIQUIDAZIONE DELLE  PENSIONI
      IN FORMA RETRIBUTIVA
I    dati  necessari  per  la  riliquidazione  con  il  nuovo    sistema     di
calcolo   delle   pensioni   gia'   liquidate   in   forma  contributiva  devo-
no  essere  segnalati  utilizzando  la  sezione     'Variazione   dei      dati
per      il   calcolo  della  pensione  retributiva'  del  pannello  VCA    con
le seguenti modalita'.
Nel campo 'VAR.' deve essere segnalato il codice '1 '.
Nei  primi  due  caratteri  del   campo   'DECORR.'   deve   essere   segnalato
il   codice   relativo   alla   gestione   assicurativa  alla  quale  si  rife-
risce  l'elemento di calcolo. Devono essere segnalati gli  stessi
codici  previsti  al  punto  2.1.1  per  le  pensioni  di   nuova      liquida-
zione.
Nel   terzo   e   quarto  carattere  del  campo  'DECORR.'  deve  essere    se-
gnalato  l'anno  (AA)  di  decorrenza   della   pensione;   per   le   pensioni
con      decorrenza   anteriore  al  1990,  deve  essere    segnalato    l'anno
'90'.
Nei    campi  'N.SETT'  e  'RETR.SETT.'  devono  essere     acquisiti,      ri-
spettivamente,   il   numero   delle   settimane   di   anzianita'    contribu-
tiva  e  la  retribuzione  o   il   reddito   medio   settimanale   pensionabi-
le   relativi   alla   gestione  alla  quale  si  riferisce  l'  elemento    di
calcolo.
5.2 - SEGNALAZIONE DEI DATI PER LA LIQUIDAZIONE DEI SUPPLEMENTI
I      dati   necessari  per  la  liquidazione  in  forma  'retributiva'    dei
supplementi  per  contributi   versati   nelle   gestioni   dei      lavoratori
autonomi,   aventi   decorrenza   successiva   al   30  giugno  1990,    devono
essere  segnalati  a  mezzo  del  pannello  VS1  con  le   modalita'   in   uso
per   la   liquidazione   dei   supplementi  per  contributi  da  lavoro    di-
pendente.
Relativamente    ai  supplementi  per  contributi  da      lavoro      autonomo
peraltro,   oltre   al   numero   delle   settimane   di  anzianita'  contribu-
tiva    ed  al  reddito  medio  settimanale  pensionabile,     deve      essere
segnalato   anche   l'importo  IVS    ai  fini  del  calcolo  in  forma    con-
tributiva.
6 - PROGRAMMI
I   programmi   per   la   liquidazione   e  la  ricostituzione  delle  pensio-
ni    dei  lavoratori  autonomi    in  applicazione  della  legge    n.     233
sono gia' operativi.
I      programmi  sono  stati  aggiornati  anche  al  fine  di      evidenziare
sul  Mod.  TE08  i  dati  relativi  alla   liquidazione   della   pensione   in
forma   retributiva.   Sullo   stesso   modulo,   per   le  pensioni  liquidate
con    il  nuovo  sistema  di  calcolo,  viene  inoltre  riportata  la      se-
guente      annotazione:   'LA  PENSIONE  E'  CALCOLATA  SIA  CON  I    CRITERI
PREVISTI    DALLA  LEGGE  N.  233/1990  SIA  CON  LE  NORME    PRECEDENTI     E
POSTA IN PAGAMENTO NELL'IMPORTO PIU' ELEVATO'.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   BILLIA

Circolare 223 del 16 settembre 1991

Oggetto: Riscatto dei contributi CD/CM relativi al periodo 1957/1961. Istruttoria e definizione delle domande. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

All. 4
     Con  messaggio  n. 40838 del 16 luglio 1991 (v. all. 1)
e' stato portato a conoscenza delle Sedi  il  contenuto  del
D.M.  10  giugno 1991, con il quale il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto  con  i  Ministri  del
Tesoro  e  dell'Agricoltura,  ha  determinato  i  limiti  di
reddito agrario  annuo  per  ciascuna  fascia  di  cui  alla
tabella  D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 (1), da
valere ai fini del calcolo dei  contributi  e  della  misura
delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
     Con lo stesso messaggio e con quello successivo del  18
luglio  1991, recante il n. 41533 (v. all. 2), e' stato reso
noto, altresi', il contenuto dei DD.MM. 6 maggio 1991  e  26
giugno  1991,  con  i  quali  il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha fissato  in  lire  55.537  e  in  lire
58.159  il reddito medio convenzionale giornaliero da valere
in corrispondenza di ciascuna fascia della predetta  tabella
D, rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991.
     L'emanazione dei  decreti  predetti  consente  di  dare
inizio  alle  operazioni  per l'istruttoria e la definizione
delle domande di riscatto dei contributi relativi al periodo
1957/61  presentate  dai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 233/1990 e della
successiva norma  integrativa  di  cui  all'art.  13,  comma
3-bis,  del  D.L.  29  marzo  1991, n. 103, convertito nella
legge 1  giugno 1991, n. 166.
     Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.
1 -  DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE DA AMMETTERE A
     RISCATTO.
     Sulla base delle  indicazioni  fornite  dall'assicurato
nella  domanda  di riscatto, le Sedi provvederanno ad accer-
tare  l'effettivo  numero  di  giornate  d'iscrizione  negli
elenchi  1957/61  per  gli  anni  per  i  quali l'assicurato
medesimo ha chiesto di esercitare la facolta' di riscatto. A
tal  fine  dovranno essere consultati l'archivio centrale LA
e, qualora la posizione non sia  presente  in  archivio,  il
tabulato  di  mod.  CD/CM  8 in possesso delle Sedi. In ogni
caso i dati contenuti nell'archivio e nel tabulato  dovranno
essere  controllati  verificando le risultanze della coda di
stampa relativa  agli  elenchi  suppletivi  1957/61  la  cui
trasmissione  e' stata comunicata alle Sedi con messaggio n.
20344 del 13 maggio 1991 (v. all. 3).
     Accertato  il  numero  di  giornate di iscrizione negli
elenchi (si  rammenta  che  le  iscrizioni  per  il  periodo
1957/61  possono  essere state effettuate anche senza attri-
buzione di giornate), il numero di giornate di contribuzione
da ammettere a riscatto e' quello occorrente per raggiungere
il limite di  156  o  104  giornate  annue,  secondo  quanto
precisato nella circolare n. 155 del 13 giugno 1991.
2 - CALCOLO DELL'ONERE DI RISCATTO.
     Ai  sensi  dell'art.  11  della legge n. 233 l'onere da
porre a carico dell'assicurato per il riscatto  dei  contri-
buti  deve essere calcolato con le modalita' di cui all'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (2).
     Fino  a  quando non sara' aggiornata la procedura auto-
matizzata per la gestione dei  "riscatti,  ricongiunzioni  e
rendite",  per  le  operazioni  di calcolo dell'onere di ri-
scatto, di emissione dei bollettini di pagamento,  di  chiu-
sura  pratica,  ecc., dovranno essere applicate le modalita'
operative  vigenti  anteriormente  all'  introduzione  della
suddetta procedura automatizzata.
     Cio' premesso, si  fa  presente  che  per  un  corretto
calcolo  dell'onere  e' indispensabile accertare preliminar-
mente, prendendo, se necessario, opportuni  contatti  con  i
competenti Uffici provinciali dello SCAU, l'esatta posizione
assicurativa degli interessati nella Gestione speciale CD/CM
alla data della domanda di riscatto.
     Si precisa che la quota di pensione  annua  (ovvero  la
quota  annua  di  supplemento di pensione o di pensione sup-
plementare) derivante dai contributi oggetto dell'operazione
di  riscatto  dovra' essere determinata con riferimento alla
sola  contribuzione  fatta  valere  dall'interessato   nella
Gestione speciale dei CD/CM, applicando le norme di cui agli
artt. 8 e 9 della legge n. 233 e le relative disposizioni di
attuazione impartite con la circolare n. 242 del 20 novembre
1990 (3).
     Cio' posto, ai sensi delle disposizioni citate, le Sedi
dovranno  procedere  alla  determinazione  della  quota   di
pensione   annua  derivante  dai  contributi  da  riscattare
(differenza tra la pensione annua corrispondente a  tutti  i
contributi  accreditati  o accreditabili nella Gestione, ivi
compresi quelli da riscattare, e la  pensione  annua  corri-
spondente   ai  contributi  preesistenti  all'operazione  di
riscatto) applicando sia il sistema di calcolo  contributivo
sia  il sistema di calcolo retributivo. La quota di pensione
d'importo piu' elevato, risultante dai due calcoli predetti,
e'  quella  da  assumere  ai fini della determinazione della
riserva matematica da porre a carico dell'assicurato.
     Ovviamente,  nel  caso  di  titolari  di  pensione  con
decorrenza anteriore al 1  gennaio 1982,  il  calcolo  della
riserva  matematica dovra' essere effettuato con riferimento
alla pensione calcolata con il solo sistema contributivo.
     Nel  caso  che i contributi da riscattare siano utili a
supplemento, il calcolo  con  il  sistema  retributivo  deve
essere  effettuato  soltanto se il supplemento ha decorrenza
dal 1  luglio 1990 in poi.
     Per  quanto  concerne i due sistemi di calcolo, contri-
butivo e retributivo, da  applicare  per  la  determinazione
della  quota  di  pensione annua derivante dai contributi da
riscattare,  si  richiama  l'attenzione  delle  Sedi   sulle
seguenti particolarita'.
     Ai fini del calcolo contributivo deve essere computato,
per ciascuna giornata ammessa a riscatto, il contributo base
di lire 2 per gli uomini e di lire 1,50 per  le  donne  e  i
ragazzi.
     Riguardo al sistema di calcolo retributivo si  rammenta
che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 233, agli
assicurati che risultino non  piu'  iscritti  alla  Gestione
alla  data  del 1  luglio 1990, deve essere attribuito per i
periodi di contribuzione anteriori  alla  data  predetta  un
reddito  "pensionabile"  pari  al  reddito  attribuibile per
l'anno 1990 alle unita' appartenenti alla prima fascia della
tabella D.
     Tale reddito, tenuto conto che il reddito convenzionale
giornaliero  stabilito per il 1990 dal D.M. 6 maggio 1991 e'
di lire 55.537, ammonta a lire 8.663.772 annue  (L.55.537  x
156 gg).
     Per i soggetti che  risultino  iscritti  alla  Gestione
alla  data  del  1   luglio  1990  e'  necessario,  ai  fini
dell'attribuzione  del  reddito  "pensionabile",   accertare
presso  gli Uffici SCAU la fascia di reddito della tabella D
in cui e' stata inserita l'azienda di appartenenza  dell'in-
teressato in base alla denuncia aziendale di cui all'art. 14
della legge n. 233. In tali casi la  conoscenza  della  pre-
detta  fascia  di  reddito  e',  infatti, indispensabile per
individuare il reddito annuo da attribuire agli  interessati
sia per i periodi di contribuzione dal 1  luglio 1990 in poi
sia per i periodi di contribuzione anteriori a tale data.
     Per questi ultimi periodi, come e' noto, il gia' citato
comma 4 dell'art. 8 della legge n. 233 stabilisce  che  deve
essere  preso  in  considerazione  il  reddito spettante per
l'anno 1990 in corrispondenza della fascia della  tabella  D
in cui risulta inserita l'azienda.
     Si precisa che ai fini della definizione delle  domande
di  riscatto  e'  sufficiente  accertare,  relativamente  ai
periodi dal 1  luglio 1990 in poi, la  sussistenza  dell'ob-
bligo  assicurativo  e  la fascia di reddito della tabella D
alla  quale  deve  essere  assegnato  l'assicurato.  Non  si
ritiene  invece  necessario  attendere  che  gli interessati
abbiano effettuato il versamento dei contributi  dovuti,  in
base  al  nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n.
233, per il conguaglio del secondo semestre 1990  e  per  la
copertura  dell'anno 1991, riguardo ai quali l'art. 13 della
citata legge 1  giugno 1991, n. 166, ha stabilito il  diffe-
rimento  dei  termini  di  pagamento  rispettivamente  al 31
ottobre 1991 (per il conguaglio del 2  semestre 1990)  e  al
giorno  10  del mese di novembre 1991 e dei mesi di gennaio,
marzo e maggio 1992 (per le rate dei contributi relativi  al
1991).
     L'attestazione dell'avvenuto versamento dei  contributi
di cui trattasi si rende, al contrario, necessaria, nei casi
in cui  contestualmente  alla  domanda  di  riscatto,  debba
essere  definita  anche una domanda di trattamento pensioni-
stico.
     Determinata  la  quota  di pensione annua derivante dai
contributi  oggetto  dell'operazione  di  riscatto,  per  il
calcolo  della riserva matematica da porre a carico dell'in-
teressato dovranno essere applicate, secondo  quanto  preci-
sato  nella  circolare  n.  148  del  4  luglio 1988 (4), le
tabelle allegate alla circolare n. 90 del 3 maggio 1988 (5).
3 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'ONERE DI RISCATTO.
     Per quanto riguarda le modalita' e i termini  di  paga-
mento  dell'onere  di riscatto, nulla disponendo la legge al
riguardo, dovra' essere applicata la disciplina vigente  per
la generalita' dei riscatti.
4 - ISTRUZIONI CONTABILI
     Ai  fini  del versamento della somma dovuta a titolo di
riscatto,   le   Sedi   dovranno   predisporre,    a    nome
dell'interessato,  un bollettino di c/c postale indicando il
numero di c/c di Sede previsto per le  "Riscossioni  varie",
l'importo da versare e sul retro la seguente causale:
- riscatto art. 11 L. 233/90
- conto CMR 22/79 o CMR 52/11, la cui denominazione e' stata
variata (v. all. 4),  a  seconda  che  il  versamento  venga
effettuato in unica soluzione o ratealmente.
     In quest'ultimo caso sara' necessario intestare ad ogni
interessato una scheda di mod.  IP  47bis  per  la  gestione
delle rate riscosse.
     L'Ufficio contabilita', al ricevimento  del  bollettino
di  versamento, effettuera' la rilevazione del flusso finan-
ziario movimentando il conto indicato nella causale.
     In  caso  di versamento rateale, al momento della chiu-
sura delle singole  partite,  i  relativi  importi  dovranno
essere stornati dal conto CMR 52/11 ai conti CMR 22/79 e CMR
24/10 rispettivamente per  la  quota  capitale  e  la  quota
interessi.
     Analoga operazione  dovra'  essere  effettuata  a  fine
esercizio  per  le  partite  ancora in essere al 31 dicembre
secondo le modalita' previste, per il conto FPR 52/11, dalla
circolare n. 60 B. del 9 dicembre 1974 (6).
     Ovviamente  nell'esercizio  successivo,  dovra'  essere
effettuato   l'annullamento   della  suddetta  scrittura  di
assestamento con l'articolo:
                diversi       a     CMR 52/11
                CMR 22/79
                CMR 24/10
5 - EFFICACIA DELLE GIORNATE DI CONTRIBUZIONE RISCATTATE.
     Le giornate di contribuzione riscattate hanno la stessa
efficacia delle giornate di iscrizione negli  elenchi.  Esse
pertanto  sono  utili non solo per la liquidazione dei trat-
tamenti pensionistici ma anche  per  il  raggiungimento  dei
requisiti per l'autorizzazione ai versamenti volontari.
     Le giornate riscattate, in conformita' con  i  principi
di  carattere  generale che disciplinano i riscatti, dispie-
gano i loro effetti dalla data della domanda di riscatto.
6 - REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO DELLE GIORNATE RISCATTATE.
     Si fa riserva di prossime istruzioni  per  quanto  con-
cerne  la  registrazione  dei contributi riscattati nell'ar-
chivio centrale LA.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.to BILLIA
(1) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(2) V. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(3) V. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 2907
(4) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1790
(5) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 1161
(6) V. "Atti Ufficiali" 1974, pag. 2659
                    ---------------
                                            ALL. 1
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
               MESSAGGIO N. 40838 DEL 16.07.1991
                          AI DIRIGENTI LE SEDI PROVINCIALI,
                             ZONALI E REGIONALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
         e coloni. Decreti ministeriali emanati ai sensi
         dell'art. 7 della legge n. 233/1990 per il calcolo
         dei contributi e per la misura delle pensioni.
     Sulla  G.U.  n. 144 del 21 giugno 1991 e' stato pubbli-
cato il D.M. 10 giugno 1991 con il  quale  il  Ministro  del
Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  di  concerto  con il
Ministro del Tesoro e il Ministro dell'Agricoltura  e  delle
Foreste,  ha  determinato  i limiti di reddito agrario annuo
per ciascuna fascia di cui alla  tabella  D,  allegata  alla
legge  2  agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo
dei contributi e della misura delle pensioni dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni.
     Detti limiti risultano cosi' fissati:
- prima fascia: fino a L. 700.000;
- seconda fascia: da L. 700.001 a L. 3.000.000;
- terza fascia: da L. 3.000.001 a L. 7.000.000;
- quarta fascia: oltre L. 7.000.000.
     L'emanazione del decreto predetto consente agli  Uffici
Provinciali  dello  SCAU  di  procedere,  sulla  base  delle
denunce  aziendali  di  cui  all'art.  14  della  legge   n.
233/1990,  all'inquadramento  delle  aziende  nelle  singole
fasce di reddito di cui alla citata tabella D e alla  compi-
lazione  degli  elenchi  dei lavoratori soggetti all'obbligo
assicurativo con  l'indicazione  della  relativa  fascia  di
appartenenza.
     Nella  stessa  G.U. n. 144 e' stato pubblicato anche il
D.M. 10 giugno 1991, con il quale il Ministro del  Lavoro  e
della  Previdenza  Sociale,  di  concerto con i Ministri del
Tesoro e dell'Agricoltura e Foreste, ha stabilito,  a  norma
dell'art.  7,  comma  6,  della  legge n. 233, i criteri per
l'inclusione, nelle fasce di reddito della tabella D,  delle
imprese agricole di allevamento  di  animali  per  le  quali
manchi, in tutto o in parte, il reddito agrario.
     Infine,  con  D.M. 6 maggio 1991, pubblicato sulla G.U.
n. 116 del 20 maggio 1991, il Ministro del  Lavoro  e  della
Previdenza  Sociale  ha fissato nella misura di L. 55.537 il
reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno
1990,  ai  fini  del  calcolo  dei contributi e della misura
delle pensioni, per ciascuna fascia di  reddito  agrario  di
cui alla tabella D.
     Quest'ultimo  decreto  consentira',  una  volta che gli
Uffici provinciali dello SCAU avranno  proceduto  all'inqua-
dramento  delle aziende nelle fasce di reddito della tabella
D e alla conseguente compilazione degli elenchi dei  lavora-
tori  soggetti  all'obbligo  assicurativo, di determinare il
reddito annuo  da  attribuire  per  l'anno  1990  a  ciascun
assicurato, ai fini sia del calcolo dei contributi che della
determinazione della misura della  pensione.  Tale  reddito,
come  e'  noto, e' dato dal prodotto del reddito giornaliero
di L. 55.537 per il numero delle giornate  (156;  208;  260;
312)  corrispondenti  alla  fascia  di reddito agrario della
tabella D in cui risulta inserito l'assicurato.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA
                    ---------------
                                            All. 2
I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
UFFICIO 10
             MESSAGGIO N. 41533 DEL 18.07.1991
                              AI DIRIGENTI LE SEDI
                              PROVINCIALI,ZONALI E REGIONALI
                              AI DIRETTORI DEI CENTRI
                              OPERATIVI
OGGETTO: Assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri
         e coloni. Reddito medio convenzionale giornaliero
         da valere per l'anno 1991 ai fini del calcolo dei
         contributi e della misura delle pensioni.
         Si fa seguito al messaggio n. 40838 del  16/07/1991
per  comunicare  che,  con  D.M.  26 giugno 1991, pubblicato
sulla G.U. n. 156 del 5 luglio 1991, il Ministro del  Lavoro
e  della  Previdenza  Sociale  ha fissato nella misura di L.
58.159 il reddito medio convenzionale giornaliero da  valere
per  l'anno 1991, ai fini del calcolo dei contributi e della
misura  delle  pensioni,  per  ciascuna  fascia  di  reddito
agrario di cui alla tabella D, allegata alla legge 233/1990.
         Quest'ultimo  decreto, pertanto, consente di deter-
minare il reddito annuo da  attribuire  per  l'anno  1991  a
ciascun interessato.
         Come  e'  noto,  detto reddito e' dato dal prodotto
del reddito giornaliero di L. 58.159  per  il  numero  delle
giornate  (156; 208; 260; 312) corrispondenti alla fascia di
reddito agrario della tabella  D  in  cui  risulta  inserito
l'assicurato.
                              IL DIRIGENTE CENTRALE
                                  F.to  Ferri
                    ---------------
                                            All. 3
I.N.P.S.
E.A.D. LAV. AUTONOMI
MITTENTE: 0043
                  MESSAGGIO N. 20344 DEL 13.05.1991
OGGETTO: Messa in linea coda di stampa suppletivi CD/CM
         57-61 "LACDS".
                          AL DIRIGENTE LA SEDE
                          AL DIRIGENTE L'AREA AUTOMATIZZATA
                          AL DIRIGENTE L'UFFICIO G.P.A.
                          AL DIRIGENTE L'UFFICIO PENSIONI
                          AGLI OPERATORI DI CONTROLLO
     In data 7 maggio 1991 e' stata messa in linea  la  coda
di  stampa "LACDS" in ambiente CICX concernente le posizioni
dei coltivatori diretti, coloni e  mezzadri  presenti  negli
elenchi suppletivi (CD 4 ACCR e CM 4 ACCR) del periodo 57-61
emessi dal 1977 ad oggi e le cui risultanze  non  sono  pre-
senti nell'archivio magnetico in linea.
     Sara' cura degli operatori di controllo stampare  detta
coda in tante copie per quante sono le SAP della provincia.
                               IL DIRIGENTE L'UFFICIO
                                      SPADACCIA
                    ---------------
                                            All. 4
                  VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
                 -------------------------------
Tipo variazione:  V
Codice conto   :  CMR 52/11
Denom. completa:  Versamenti ed accreditamenti delle rate
                  di riscatto del periodo del corso di lau-
                  rea di cui all'art. 50 legge n. 153/1969
                  e di periodi diversi scoperti di assicu-
                  razione - Da ripartire
Denom. abbrev. :  VERSAM. RATE RISCATTO ART.50 L. 153/69 E
                  DIV. DA RIP.

Circolare 19 del 25 gennaio 1991

OGGETTO: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, artt. 5 e 9.
         Contributo di solidarieta' e contributo per il
         finanziamento degli interventi straordinari della
         Cassa integrazione guadagni.
1 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (ART. 5)
 La    Gazzetta    Ufficiale    n.    303    del    31.12.1990    ha    pubbli-
cato   la   legge   n.   407   del   29   dicembre   1990   che,   all'art.  5,
comma   13,   stabilisce   che,   a   decorrere   dal    1     gennaio    1991,
la    misura   del   contributo   di   solidarieta'   di   cui   all'art.   31,
comma  14,  della  legge   28   febbraio   1986,   n.   41   e'   elevata   dal
4,% al 4,20%.
 Tale     aumento     comporta     che,    a    partire    dal    periodo    di
paga   in   corso   alla   medesima   data,   l'aliquota   posta    a    carico
del     lavoratore     passa     dallo     0,20%    allo    0,40%,    rimanendo
invariata   la   quota   a   carico   del   datore   di   lavoro,    pari    al
3,80%.
 Resta       ovviamente       fermo       che       il       contributo      di
solidarieta'   nella    nuova    misura    (4,20%)    fissata    dalla    legge
n.    407/1990    si    applica    sulla    retribuzione    imponibile    ecce-
dente   i   40   milioni   annui   e   fino   al   limite   di   100    milioni
annui.
 Nessun       particolare      adempimento      deve      essere      osservato
dai   datori    di    lavoro    per    quanto    concerne    la    compilazione
della   denuncia   mensile   di   mod.   DM   10/2,   atteso   che   si  tratta
di una pura e semplice variazione di aliquota contributiva.
2 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
    STRAORDINARI DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI DI
    CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115
    (ART. 9)
 La    legge    in     esame,     all'art.     9,     stabilisce     per     le
imprese    appartenenti    ai    settori    indicati    nell'art.    2    della
legge  5   novembre   1968,   n.   1115   e   per   le   imprese   alle   quali
gli     interventi     previsti     nell'articolo     suddetto    sono    stati
estesi,     in     via     permanente,     con     successivo     provvedimento
legislativo,     escluse    le    aziende    indicate    all'art.    2    della
legge   27.7.1979,   n.   301,   un    contributo    per    il    finanziamento
degli     interventi    straordinari    della    Cassa    per    l'integrazione
guadagni,   previsti    dall'art.    2    della    surrichiamata    legge    n.
1115/1968.
CAMPO DI APPLICAZIONE
 Per     quanto     concerne     il     campo     di     applicazione     della
norma,    considerato    che    il    predetto    art.    2     richiama     il
decreto    legislativo    luogotenenziale    9    novembre    1945,   n.   788,
occorre   far   riferimento    alle    disposizioni    vigenti    in    materia
di Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria.
 Pertanto,     destinatarie     della    norma    in    questione    sono    le
imprese    del    settore    industriale,    ivi    comprese    quelle    edili
ed affini, con esclusione:
 a)    delle    aziende    elencate    nell'art.    3    del    D.L.C.P.S    12
agosto   1947,   n.   869,   come   modificato   dall'art.   1   della    legge
8.8.1972,    n.    464,    (le    imprese    armatoriali   di   navigazione   o
ausiliarie     dell'armamento;     le     imprese     ferroviarie,     tranvia-
rie    e    di   navigazione   interna;   le   imprese   di   spettacoli;   gli
esercenti   la   piccola   pesca   e   le   imprese   per   la   pesca    indu-
striale;     le     imprese    artigiane    ritenute    tali    agli    effetti
degli    assegni    familiari;     le     cooperative,     i     gruppi,     le
compagnie     e     carovane    dei    facchini,    portabagagli,    birocciai,
e   simili;   le   imprese   industriali    degli    enti    pubblici,    anche
se municipalizzate, e dello Stato);
 b)     delle     imprese     individuate     dalla     legge     12     luglio
1988,   n.    270    (aziende    esercenti    pubblici    servizi    di    tra-
sporto in concessione).
 Ai     fini     della     determinazione     delle     imprese    appartenenti
al   settore   industriale   si   richiamano   i    criteri    impartiti    con
circolare    n.    143    del    20.6.1989    per    l'applicazione   dell'art.
49   della   legge   9   marzo   1989,   n.   88    nonche'    le    successive
disposizioni dettate con messaggio n. 50476 del 30.11.1989.
 A    quest'ultimo    riguardo    si    conferma    che,    sino    a    quando
non    sara'    sciolta    la    riserva    contenuta    nel    messaggio    in
parola,     devono     ritenersi     appartenenti    al    settore    industria
anche    le    imprese    che,    pur    svolgendo    attivita'    inquadrabile
nel    settore    terziario   ai   sensi   delle   disposizioni   di   cui   al
surrichiamato    art.    49    della    legge    n.    88/1989,     risultavano
tuttavia       comunque       classificate      nel      settore      industria
all'atto   dell'entrata   in   vigore    della    citata    legge    9    marzo
1989, n. 88.
 Oltre    che    nei    casi    indicati    in    precedenza    l'articolo    9
in   esame   trova   applicazione   nei    confronti    delle    imprese    non
industriali    alle    quali    sono   stati   estesi,   in   via   permanente,
con  l'art.  23   della   legge   23   aprile   1981,   n.   155,   i   tratta-
menti straordinari di integrazione salariale.
 Si     tratta,     come     noto     delle     aziende     appaltatrici     di
servizi    di    mensa    o    ristorazione    presso    imprese    industriali
(c.s.c.     7.07.05)     nonche'     delle    aziende    esercenti    attivita'
commerciali   che   occupino   piu'    di    1000    dipendenti.    In    rela-
zione    a    queste    ultime,   si   chiarisce   che   all'osservanza   della
norma   in   argomento   sono   tenute   le    imprese    commerciali    intese
in    senso   stretto,   vale   a   dire   le   imprese   contraddistinte   dai
codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX.
 Si    precisa,    altresi',    che    ai     fini     della     determinazione
del      suddetto     limite     dimensionale     (1000     dipendenti)     non
devono   essere   calcolati   i   lavoratori   assunti    con    i    contratti
di    formazione    e    lavoro    nonche'    i    lavoratori    assunti    con
contratto   di   apprendistato,    in    quanto    trattasi    di    lavoratori
che,   in   base   ad   espresse   disposizioni   di   legge   (art.   3  legge
19.12.1984,   n.   863   e   successive    modifiche    ed    integrazioni    e
art.     21,     settimo    comma,    legge    28.2.1987,    n.    56)    "sono
esclusi   dal   computo   dei   limiti   numerici   previsti   da    leggi    o
contratti    collettivi    di    lavoro    per    l'applicazione    di   parti-
colari normative ed istituti".
 Il   contributo   di   cui    al    piu'    volte    citato    art.    9    e'
altresi'     dovuto     dalle    cooperative    agricole    che    trasformano,
manipolano    e    commercializzano    prodotti    agricoli     e     zootecni-
ci,    per   i   dipendenti   con   contratto   a   tempo   indeterminato,   in
quanto   nei   confronti   di   detti    organismi,    ai    sensi    dell'art.
3    della    legge    15.6.1984,    n.   240,   si   applicano   relativamente
alla    Cassa    integrazione    guadagni     ordinaria     e     straordinaria
le disposizioni del settore industriale.
DECORRENZA E MISURA DEL CONTRIBUTO
 Il     contributo    e'    dovuto    con    decorrenza    dal    periodo    di
paga  in  corso   al   1    gennaio   1991   ed   e'   posto   a   carico   dei
datori     di     lavoro     e     lavoratori    interessati    nella    misura
rispettivamente   dello   0,60%    e    dello    0,30%    della    retribuzione
determinata    a   norma   dell'art.   12   della   legge   30   aprile   1969,
n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.
 Si    chiarisce,    altresi',    che     la     nuova     contribuzione     e'
dovuta,    oltreche'    per   gli   operai   ed   intermedi,   anche   per   il
personale    con    qualifica    impiegatizia,    (v.    legge     8     agosto
1972,    n.    464    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni)   con
esclusione    dei    dirigenti;    per    i    dipendenti     delle     imprese
industriali     addetti    ad    unita'    organiche    esercenti    la    com-
mercializzazione     del     prodotto     dell'impresa     ai     quali      e'
garantita,    ai    sensi    dell'art.    4    bis   della   legge   26.5.1978,
n.    215    l'erogazione    dei    trattamenti    straordinari    di     inte-
grazione    salariale;    per    i    lavoratori    assunti    con    contratto
di    formazione    e    lavoro,    per    gli    apprendisti    passati     in
qualifica   e   per   i   giovani   qualificati   di   cui   agli   artt.   21,
6  comma, e 22 della legge n. 56/1987.
 Per    queste    ultime    due     categorie,     nei     limiti     temporali
previsti    dalle    suddette    norme,    non    e'    dovuta   la   quota   a
carico dei datori di lavoro.
 Sono    comunque    esclusi    dalla    contribuzione    in     parola     gli
apprendisti ed i lavoranti a domicilio.
CODIFICA DELLE AZIENDE
 Alle    aziende     tenute     al     versamento     del     contributo     in
questione    e    inquadrate    in    rami   diversi   da   quello   dell'indu-
stria   deve   essere   attribuito,   con    effetto    dal    1 .1.1991,    il
codice    di    autorizzazione    di   nuova   istituzione   "3X"   avente   il
significato   di    "Azienda    tenuta    al    versamento    del    contributo
CIGS ex art. 9 L. 407/1990".
 Lo      stesso      codice      di      autorizzazione     deve,     peraltro,
essere   attribuito    alle    compagnie    e    gruppi    portuali,    classi-
ficati    con    i    c.s.c.    1.15.05   e   1.15.06,   cui   il   trattamento
straordinario   di    integrazione    salariale    e'    stato    esteso    con
legge 13.8.1984, n. 469.
MODALITA' DI VERSAMENTO
 Il    contributo    di    cui    trattasi    deve     essere     versato     a
decorrere    dal    periodo   di   paga   in   corso   al   1    gennaio   1991
unitamente    agli    altri    contributi     previdenziali,     secondo     le
previste modalita'.
 Quanto     precede     dovra'    essere    portato    a    conoscenza    delle
aziende   interessate   a   cura   delle    Sedi    attraverso    i    consueti
canali di informazione.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.TO BILLIA

Circolare 248 del 25 ottobre 1991

OGGETTO: Legge 1 giugno 1991, n. 166: conversione in legge
         del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103. Interventi
         in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla
         Libia. Istruzioni operative e contabili. Variazioni
         al piano dei conti.
1) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
     L'art. 4 della legge indicata in oggetto prevede che  i
"cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere
dall'INPS  la  ricostituzione,  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersti-
ti, delle  posizioni  assicurative  relative  a  periodi  di
lavoro  dipendente  ed  autonomo  effettuato  in Libia dal 1
luglio 1957 al  21  luglio  1970,  previa  presentazione  di
domanda  corredata da documentazione comprovante l'attivita'
svolta e la durata  dei  periodi  di  assicurazione  ovvero,
nell'impossibilita'  di  produrla, da dichiarazione sostitu-
tiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e con effetti dalla data di presentazione della domanda
medesima. La predetta facolta' compete anche  ai  superstiti
ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di  rever-
sibilita'."
     Per  quanto  evidente,  si  richiama l'attenzione delle
Sedi sul fatto che coloro che richiederanno il beneficio  di
cui  sopra,  dovranno dimostrare di essere in possesso della
cittadinanza italiana, al momento della domanda.
     Secondo quanto espressamente  previsto  dalla  disposi-
zione  in  esame,  gli  effetti  della  ricostituzione della
posizione assicurativa decorrono dalla data di presentazione
della  domanda.  Si deve pertanto ritenere che la parziale o
totale mancanza della documentazione richiesta non  valga  a
spostare  il suddetto termine iniziale ad un momento succes-
sivo. In caso di domanda incompleta, dovra' essere assegnato
al  richiedente  il  termine  di 60 giorni per presentare la
documentazione mancante. In considerazione della facolta' di
presentare  la  documentazione  sostitutiva di atto notorio,
qualora l'interessato non ottemperi nel  termine  assegnato,
la domanda deve essere respinta. In caso di presentazione di
una nuova domanda, gli effetti  della  ricostituzione  della
posizione  assicurativa decorreranno dalla data di quest'ul-
tima.
     Sulla decorrenza degli effetti  della  domanda  non  ha
influenza  il  materiale  pagamento degli oneri che la legge
pone a carico della gestione per  gli  interventi  assisten-
ziali  e  di  sostegno  alle  gestioni  previdenziali di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  che  debbono
essere calcolati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, con riferimento alla  situazione  di  ciascun
avente  diritto al momento in cui avra' richiesto il benefi-
cio in questione.  Pertanto,  l'accredito  non  deve  essere
subordinato alla preventiva determinazione degli oneri.
     La  domanda puo' essere presentata anche dai superstiti
del  lavoratore,  ai  fini  del  conseguimento  di  pensioni
indirette o di riversibilita'.
     Avverso i provvedimenti assunti ai sensi della legge n.
166 e dei precedenti decreti-legge emanati sulla materia  di
cui  trattasi  e'  ammesso  ricorso al Comitato Speciale del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai Comitati  Ammini-
stratori delle gestioni interessate.
     Ai  fini delle prestazioni si precisa che ove i contri-
buti in questione siano determinanti per il  perfezionamento
del  diritto  a pensione, quest'ultima non puo' avere decor-
renza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello
di  presentazione  della  domanda  di  ricostituzione  della
posizione assicurativa.
     Per coloro che, alla data di entrata  in  vigore  della
norma,  risultino  titolari  di  pensione,  la contribuzione
medesima, qualora si collochi  in  un  periodo  anteriore  a
quello  di  decorrenza  della pensione, da' luogo alla rico-
stituzione del trattamento in essere con  effetto  dal  mese
successivo  alla data di presentazione dell'anzidetta doman-
da.
     Qualora la contribuzione riconosciuta  ai  sensi  della
disposizione in esame si riferisca a periodi successivi alla
decorrenza della pensione, la stessa, su esplicita richiesta
dell'interessato, puo' essere utilizzata per la liquidazione
di un supplemento, sussistendone le condizioni.
     Poste  queste  indicazioni  di  carattere  generale  si
forniscono  qui  di  seguito  le  istruzioni  relative  alla
peculiarita' del provvedimento.
2) LAVORATORI DIPENDENTI
     L'articolo  4,  comma  1,  come  sopra  detto,  prevede
espressamente  che  la   ricostituzione   nell'assicurazione
generale   obbligatoria   dei  lavoratori  dipendenti  delle
posizioni assicurative afferenti periodi di lavoro  prestato
in  Libia dal 1.7.1957 al 21.7.1970 ha effetto dalla data di
presentazione della relativa domanda e comporta l'accredito,
per  ciascuna settimana di lavoro effettuato, del contributo
base corrispondente alla classe media  di  contribuzione  in
vigore pro-tempore.
     La  contribuzione  oggetto  di ricostituzione da' luogo
nei confronti di coloro che non siano titolari di pensione -
nel  concorso,  s'intende,  delle condizioni di legge - alla
liquidazione delle prestazioni secondo le norme comuni.
     Gli oneri eventualmente sostenuti dai  singoli  lavora-
tori  che  abbiano  chiesto il riscatto degli stessi periodi
per i quali viene oggi invocata la ricostituzione  in  argo-
mento,  riscatto  disposto ai sensi dell'art. 51, 2 c. della
legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere  rimborsati,  a
domanda, agli interessati.
     In  questa  ipotesi, qualora il richiedente sia gia' in
godimento di una pensione,  per  la  cui  determinazione  si
siano  valutati  periodi  riscattati  a norma della suddetta
disposizione, dovra' essere dedotta dal rimborso  la  "quota
parte  relativa  ai periodi gia' goduti della corrispondente
pensione".
     La quota di  pensione  corrispondente  ai  periodi  che
hanno  formato  oggetto di riscatto, da portare in deduzione
dalle somme  da  rimborsare,  sara'  determinata  secondo  i
criteri  stabiliti  con  circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B.
del 7 gennaio 1985 (1)  per  l'applicazione  della  legge  2
maggio 1983, n. 181, per quanto compatibili con le  disposi-
zioni contenute nella legge in esame.
     I  coefficienti  di  rendita  temporanea,  necessari al
calcolo della riserva matematica con  la  quale  determinare
per  differenza la somma da rimborsare, saranno indicati dal
Coordinamento Centrale per le Funzioni Statistico Attuariali
di questa Direzione Generale.
3) LAVORATORI AUTONOMI
     Il diritto alla ricostituzione e' riferito  ai  periodi
di  attivita'  lavorativa svolta in Libia, indipendentemente
dalla circostanza che tale attivita'  abbia  determinato  la
copertura assicurativa in tale Paese.
     La  domanda  di ricostituzione deve essere corredata da
documentazione comprovante l'attivita' svolta  e  la  durata
del  periodo di lavoro (2). Nell'impossibilita' di produrla,
e' sufficiente che i dati necessari  risultino  da  una  di-
chiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968 n. 15.
3.1 Artigiani e Commercianti
     La  presentazione  della  domanda   di   ricostituzione
determina  l'accredito,  nella Gestione speciale di apparte-
nenza nel periodo considerato - per ciascun mese o  frazione
di  mese di attivita' lavorativa svolta in Libia in qualita'
di titolare  o  di  collaboratore  -  del  contributo  fisso
mensile  in  vigore in Italia nel periodo cui l'accredito si
riferisce.
     Il  beneficio  della  ricostituzione  della   posizione
assicurativa  non  puo'  essere  riconosciuto  per i periodi
anteriori all'inizio  dell'obbligo  assicurativo  nella  ge-
stione speciale (luglio 1957/dicembre 1958 per gli artigiani
e luglio 1957/dicembre 1964 per i commercianti).
     Ai fini del calcolo dell'onere da porre a carico  della
gestione  degli  interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali, si fa rinvio ai criteri indicati  al
punto 2 della circolare n. 223 del 16 settembre 1991.
     Per  il  materiale  inserimento in archivio della nuova
situazione assicurativa, le Sedi si atterranno  alle  istru-
zioni  impartite  con  circolare  n.  136  del 15.6.1988. La
disposizione vale ovviamente per  i  periodi  successivi  al
dicembre  1958  per  gli artigiani ed al dicembre 1964 per i
commercianti.
3.2 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
     Per i soggetti che durante la loro permanenza in  Libia
hanno  svolto attivita' come coltivatori diretti, mezzadri e
coloni,  l'accreditamento  dei  contributi   dovra'   essere
effettuato  in  base  alle norme della Gestione speciale dei
CD/CM in vigore durante il periodo dal 1 luglio 1957  al  21
luglio  1970  e,  cioe', accreditando 3 giornate a settimana
per gli uomini e 2 giornate per le donne ed i  ragazzi,  con
l'attribuzione del contributo base vigente pro-tempore.
     Per  quanto  riguarda  il calcolo dell'onere da porre a
carico della Gestione degli interventi  assistenziali  e  di
sostegno  alle  gestioni  previdenziali  di  cui all'art. 37
della legge n. 88/1989, si richiama quanto gia' precisato al
precedente punto 3.1. Si fa riserva di istruzioni per quanto
riguarda l'inserimento dei contributi nell'archivio centrale
dei CD/CM.
4) ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
     Ai fini della rilevazione contabile degli  oneri  deri-
vanti  dalla  ricostituzione delle posizioni assicurative di
che  trattasi,  l'ufficio  amministrativo   competente,   al
momento  della  determinazione  degli  oneri  stessi, dovra'
predisporre e trasmettere all'Ufficio  per  la  contabilita'
apposito  biglietto  contabile  di  mod. SC.3 addebitando il
conto GAZ 32/66 ed accreditando i seguenti conti:
FPR 22/66 - per gli accreditamenti a favore del FPLD;
ARR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
            degli artigiani;
CMR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
            dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
COR 22/66 - per gli accreditamenti a favore della gestione
            degli esercenti attivita' commerciali
     L'Ufficio  per  la  contabilita' provvedera' alla regi-
strazione a giornale del suddetto mod. SC.3.
     I citati conti, di nuova istituzione, vengono riportati
nell'allegato n. 1.
     Eventuali  rimborsi  di  valori  di riscatto previsti a
favore dei lavoratori dipendenti di cui al  punto  2)  della
presente   circolare,  dovranno  essere  imputati  al  conto
esistente FPR 34/04.
     Alla  fine  di  ciascun  esercizio,  entro  il  termine
stabilito  dalla circolare delle chiusure contabili, le Sedi
dovranno trasmettere a questa Direzione Generale - Direzione
Centrale  per  i  Servizi di Ragioneria e Finanza, un elenco
dei dati relativi alle posizioni  assicurative  ricostituite
nell'anno  distintamente  per Gestione interessata (v. alle-
gato n. 2).
verificata  la  concordanza  tra l'importo totale di ciascun
elenco ed il saldo del conto ... 22/66 di  pertinenza  della
Gestione  cui  l'elenco  stesso  si  riferisce,  nonche'  la
corrispondenza tra la sommatoria dei  saldi  dei  conti  FPR
22/66, ARR 22/66, CMR 22/66 e COR 22/66 e il saldo del conto
GAZ 32/66.
     I citati elenchi, inoltre, dovranno essere accompagnati
da un prospetto riassuntivo come da allegato n. 3.
                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.to BILLIA
---------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1985, pag. 54
(2) Per quanto riguarda la durata dei periodi di
    assicurazione non e' necessaria alcuna documentazione,
    considerato che i commercianti e gli artigiani e i CDCM
    operanti in Libia non erano soggetti all'obbligo
    assicurativo.
                                            ALLEGATO 1
                VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             ARR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             CMR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             COR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             FPR 22/66
Denominazione completa:   Trasferimento da parte della
                          Gestione degli interventi
                          assistenziali e di sostegno alle
                          gestioni previdenziali di valori a
                          copertura degli oneri per la
                          ricostituzione delle posizioni
                          assicurative ai sensi dell'art. 4
                          del D.L. n. 103/1991 convertito
                          nella legge n. 166/1991.
Denominazione abbreviata: TRASF. DA GIAS VALORI COPERT.ONERI
                          ART. 4 L. 166/91.
Tipo variazione:              I
Codice Conto:             GAZ 32/66
Denominazione completa:   Oneri per la ricostituzione delle
                          posizioni assicurative relative a
                          periodi di lavoro in Libia ai
                          sensi dell'art. 4 del D.L. n.
                          103/1991 convertito nella legge n.
                          166/1991.
Denominazione abbreviata: ONERI RICOSTITUZ. POSIZIONI ASSIC.
                          ART. 4 L. 166/91.
                                            ALLEGATO 2
I.N.P.S.
SEDE DI ....................
ELENCO DEI BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.  4
DEL  D.L.  29  MARZO  1991, N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1
GIUGNO 1991  N.  166  E  RELATIVO  AMMONTARE  DELLE  RISERVE
MATEMATICHE   CORRISPONDENTI   ALLE  POSIZIONI  ASSICURATIVE
RICOSTITUITE NELL'ANNO ....  DI  PERTINENZA  DELLA  GESTIONE
............... (1)
------------------------------------------------------------
 Generalita' del beneficiario  ! Periodi          ! Importo
-------------------------------! accreditati sulla! della
Cognome e nome ! Luogo e data  ! posizione        ! riserva
               ! di nascita    ! assicurativa (2) ! matemat.
------------------------------------------------------------
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !
               !               !                  !---------
                                     TOTALE (3)   !
                                                  !---------
.......... li ..........
       Il Dirigente                 Il Funzionario
 l'Ufficio Amministrativo       preposto all'ufficio per
                                    la contabilita'
                                   IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare la Gestione (FPLD, Artigiani, ecc.) cui
    l'elenco si riferisce
(2) Indicare la data iniziale e finale dei periodi
    accreditati
(3) L'importo deve concordare con il saldo del conto
    ....22/66 di pertinenza della Gestione
                                            ALLEGATO 3
I.N.P.S.
SEDE DI .................
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L.
29 MARZO 1991 N. 103 CONVERTITO NELLA LEGGE 1  GIUGNO  1991,
N. 166
-----------------------------------------------------------
                                    !
         GESTIONE                   !      IMPORTO
                                    !
------------------------------------!----------------------
                                    !
- F.P.L.D. .........................!                   (1)
                                    !
- ARTIGIANI ........................!                   (1)
                                    !
- COMMERCIANTI .....................!                   (1)
                                    !
- COLTIVATORI DIRETTI               !
  MEZZADRI E COLONI ................!                   (1)
                                    !
                                    !----------------------
                                    !
            Totale complessivo (2)  !
                                    !----------------------
........ li ..............
    Il Dirigente               Il Funzionario
l'Ufficio Amministrativo    preposto all'Ufficio per
                               la contabilita'
                                IL DIRETTORE DELLA SEDE
(1) Indicare l'importo totale del rispettivo elenco.
(2) Tale importo deve corrispondere al saldo del conto GAZ
    32/66.

Circolare 138 del 3 giugno 1991

Oggetto:
Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato.

     Da   parte   di   alcune   Sedi    sono    stati    chiesti    chiarimenti
in    merito    alle    modalita'    di    applicazione    delle   disposizioni
di  cui  all'art.   13   della   legge   12   agosto   1962,   n.   1338   (1),
nei    confronti    degli    operai    agricoli   a   tempo   determinato   (ex
giornalieri di campagna ed assimilati).
     In    relazione    ai    vari    quesiti    posti    si   forniscono,   ad
integrazione   delle    istruzioni    impartite    con    la    circolare    n.
10701 C e V del 3 maggio 1978 (2), le seguenti precisazioni.
1 - CERTIFICAZIONI DI AVVIAMENTO AL LAVORO RILASCIATE DAGLI
    UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO SENZA L'INDICAZIONE DEL
    NUMERO DI GIORNATE LAVORATE.
   Nei   casi   di    rapporti    di    lavoro    agricolo,    attestati    dai
soggetti       interessati       mediante       certificazione       rilasciata
dagli   Uffici    provinciali    del    lavoro    senza    l'indicazione    del
numero    di   giornate   per   le   quali   e'   avvenuto   l'avviammento   al
lavoro,    devono    essere    assunte    come     giornate     lavorate     le
giornate     lavorative    che    risultano    comprese    nel    periodo    di
durata dell'avviamento in parola.
2 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
    COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
    HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
    EFFETTIVO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
     Per   gli   anni   in   cui   ha   trovato   applicazione    il    sistema
dell'    accertamento    effettivo    della    mano    d'opera    agricola   ai
fini    dell'imposizione    contributiva,    le    giornate     da     prendere
in      considerazione      per      la      costituzione     della     rendita
vitalizia    sono    quelle    di    effettivo    lavoro    risultanti    dalla
prova     documentale     prodotta,     tenuto    conto    al    riguardo    di
quanto   precisato    al    precedente    punto    1    per    i    casi    ivi
ipotizzati.
     Sia   ai   fini   del   calcolo   dell'onere   di   "riscatto"   sia    ai
fini     del     conseguente    accredito    contributivo    sulla    posizione
dell'assicurato,     le     giornate     di     lavoro      vanno      riferite
all'intero    anno    (a    seconda    dell'epoca,   agrario   o   solare)   in
cui   esse   si   collocano,   alla   stessa   stregua   di   quanto    avviene
per    le    normali    giornate    di    iscrizione    negli    elenchi.   Nei
casi  in   cui   il   periodo   di   lavoro   faccia   parte   di   piu'   anni
(agrari     o     solari)    le    giornate    di    lavoro    devovo    essere
ripartite, distintamente, nei singoli anni interessati.
3 - GIORNATE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
    COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA PER GLI ANNI IN CUI
    HA TROVATO APPLICAZIONE IL SISTEMA DI ACCERTAMENTO
    PRESUNTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI.
     Per   i   periodi   in   cui   ha   trovato   applicazione   il    sistema
dell'    accertamento    presunto    della    mano    d'opera    agricola    ai
fini    dell'imposizione    contributiva,    le    giornate     da     prendere
a   base   per   la   costituzione   della   rendita   vitalizia   e   per   il
conseguente     accredito     contributivo     sulla     posizione      assicu-
rativa     del     lavoratore    sono    quelle    attribuite,    per    l'anno
agrario   in    cui    si    colloca    il    rapporto    di    lavoro,    alla
categoria     (eccezionali,     occasionali,     ecc.)     che    compete    al
soggetto    sulla    base    del    numero    delle     giornate     lavorative
documentate,    tenuto    conto    al   riguardo   di   quanto   precisato   al
punto 1.
     Ai    fini    predetti,    nell'ipotesi   di   periodo   di   lavoro   che
faccia    parte    di    piu'    anni    agrari    le    giornate    lavorative
documentate    devono    essere    ripartite    nei    singoli    anni    inte-
ressati.
     Cio'    posto    se,   ad   esempio,   il   numero   di   giornate   lavo-
rative   documentate   per   un   determinato   anno   agrario   e'   60,    le
giornate    da    prendere    in    considerazione    per    la    costituzione
della     rendita     vitalizia     sono     quelle      accredditate,      per
quell'anno,    alla    categoria    degli    eccezionali.    Al   riguardo   si
precisa   che   per   gli   anni   in    cui    l'accreditamento    e'    stato
effettuato    per    un    numero    di    giornate    inferiore    al   minimo
previsto   per   la   categoria   (per   gli    eccezionali    51    gg;    per
gli    occasionali    101    gg;    per    gli   abituali   151   gg;   per   i
permanenti   201   gg)   le   giornate   da   prendere   a    base    per    la
costituzione     della     rendita     sono     quelle     corrispondenti    al
predetto    minimo.    Cio'    in    conformita'    con    quanto     precisato
nella    citata    circolare    n.   10701   del   3   maggio   1978   sull'am-
missibilita'    della    costituzione    della    rendita     vitalizia     nei
casi di accrediti parziali.
     Nell'ipotesi    in    cui    le    giornate     lavorative     documentate
sono    inferiori   a   51,   e   cioe'   al   limite   minimo   di   attivita'
lavorativa    per     essere     classificati     nella     categoria     degli
eccezionali,     esse     devono     essere    integralmente    ammesse    alla
costituzione   della   rendita    vitalizia,    tenuto    conto    che    nella
fattispecie     il     lavoratore     avrebbe    avuto    diritto    all'iscri-
zione   negli    elenchi    "speciali"    per    il    numero    di    giornate
effettivamente lavorate.
4 - CONTRAZIONE DEL NUMERO DI GIORNATE IN CASO DI PAGAMENTO
    PARZIALE DELL'ONERE.
     Nei    casi    di    pagamento    parziale    dell'onere    di    "riscat-
to",    si    deve    procedere    alla    riduzione    del    numero     delle
giornate     da     accreditare     sulla     posizione     assicurativa    del
lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo pagato.
5 - REGISTRAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO AGRICOLO PER I QUALI
    E' STATA COSTITUITA LA RENDITA VITALIZIA.
     I   periodi   di    lavoro    agricolo    per    i    quali    e'    stata
costituita     la     rendita     vitalizia     devono     essere    registrati
nell'archivio   ARPA   utilizzando    il    pannello    O7    AGR.    Per    la
registrazione     devono     essere     seguite     le     stesse     modalita'
previste    per    i    contributi    agricoli    obbligatori    da    elenchi,
con l'avvertenza che:
_   per   gli   operai   a   tempo   determinato   le    giornate    di    "ri-
scatto"     vanno    riferite,    in    base    a    quanto    precisato    nei
precedenti   punti   2   e   3,   a   copertura   dell'intero    anno    (agra-
rio o solare) in cui si collocano;
-  nel  campo   TIPO   ELENCO,   in   luogo   delle      sigle   previste   nel
manuale     operativo    allegato    alla    circolare    n.    135    del    9
giugno 1988 (3), deve essere inserita la sigla CP.
     Per    la    compilazione    degli    altri    campi   del   pannello   si
rinvia    al    manuale     predetto.     Particolare     attenzione     dovra'
essere    posta    nella   compilazione   del   campo   CAT,   per   il   quale
e'   richiesto   soltanto   l'inserimento    della    sigla    RA    per    gli
operai    a    tempo    determinato    (ex    braccianti   e   assimilati)   di
sesso   maschile   che   non    hanno    compiuto    il    diciottesimo    anno
di   eta'   e   la   sigla   SA   per   gli   operai   a   tempo  indeterminato
(ex   salariati   fissi).    Si    ricorda,    infatti,    che    quando    non
siano   state   inserite   le   sigle   RA   o   SA   e'   previsto   l'inseri-
mento automatico della sigla BR (braccianti) nel campo CAT.
     I     programmi     operativi     per    l'effettuazione    delle    regi-
strazioni   di   cui   trattasi   sono   in   corso   di   predisposizione    e
saranno     resi     disponibili,    previa    comunicazione,    entro    breve
termine.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                      F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1962, pag. 709.
(2) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 926.
(3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1635.

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