Eureka Previdenza

Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)
 Vigente al: 27-9-2020  

Capo I
Disposizioni in materia di lavoro

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure in materia di lavoro,  di  salute,  di  scuola,  di  autonomie
locali,  di  sostegno  e  rilancio  dell'economia,   nonche'   misure
finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori  in  connessione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo, della  salute,  per
la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le  autonomie
e per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno  ordinario
                   e cassa integrazione in deroga 
 
  1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020,  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario  e
cassa  integrazione  in  deroga  di  cui  agli  articoli  da   19   a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate
di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste al comma 2.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra  il  13  luglio  2020  e  il  31  dicembre  2020.  Con
riferimento  a  tale  periodo,   le   predette   diciotto   settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I  periodi  di  integrazione  precedentemente  richiesti  e
autorizzati ai sensi del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime  nove  settimane  del
presente comma. 
  2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al  comma  1,
sono riconosciute esclusivamente ai datori di  lavoro  ai  quali  sia
stato gia' interamente autorizzato  il  precedente  periodo  di  nove
settimane, decorso il periodo autorizzato. I  datori  di  lavoro  che
presentano  domanda  per  periodi  di  integrazione   relative   alle
ulteriori nove settimane di cui al  comma  1  versano  un  contributo
addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato
aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente
semestre 2019, pari: 
    a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti
per cento; 
    b) al  18  per  cento  della  retribuzione  globale  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  durante  la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al  20  per
cento  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di   impresa
successivamente al primo gennaio 2019. 
  4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove  settimane  di  cui  al
comma 2, il datore di lavoro  deve  presentare  all'INPS  domanda  di
concessione nella quale autocertifica, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza  dell'eventuale  riduzione  del
fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione  allegata
alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18 per cento di  cui  al  comma  2,  lettera  b).  Sono  comunque
disposte  le  necessarie  verifiche  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al
primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed e'  assegnato  ai
rispettivi  Fondi  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma  sono  trasferite  ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA),  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  3-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 18 del  2020,  richiesto  per  eventi  riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in  deroga  ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di
giornate lavorative da svolgere  presso  la  stessa  azienda  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  per  una  durata
massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13  luglio
e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata,  a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in  cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita'  lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18  del  2020,  collocati,  anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020  sono  imputati
ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In  fase  di  prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'articolo19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n.  18
del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del
raggiungimento del requisito delle 181 giornate di  effettivo  lavoro
previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  9. I termini decadenziali di invio  delle  domande  di  accesso  ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi
quelli differiti in via  amministrativa,  in  scadenza  entro  il  31
luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. 
  10. I termini di invio delle  domande  di  accesso  ai  trattamenti
collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli  stessi  che,  in  applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°  e  il  31  agosto
2020 sono differiti al 30 settembre 2020. 
  11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito  in  5.174
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni  di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e
2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di  cui  al  comma  8.
L'INPS provvede al  monitoraggio  del  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse  di  cui
agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a
valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti  i  periodi
corrispondenti alle prime nove  settimane  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  13. All'onere  derivante  dal  presente  articolo  pari  a  7.804,2
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2.016,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di saldo  netto  da  finanziare  e  a  4.789,3
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.224,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di  euro
per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la
restante quota ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni in  materia  di  accesso  alla  cassa  integrazione  dei
lavoratori   dipendenti   iscritti   al   Fondo   Pensione   Sportivi
                           Professionisti 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti  che,  nella  stagione   sportiva   2019-2020,   hanno
percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro
possono accedere al trattamento di integrazione salariale di  cui  al
comma 1, limitatamente ad un  periodo  massimo  complessivo  di  nove
settimane. Le domande di cassa integrazione  in  deroga,  di  cui  al
presente comma, dovranno  essere  presentate  dai  datori  di  lavoro
all'INPS, secondo le modalita' che  saranno  indicate  dall'Istituto.
Sono considerate valide le domande gia'  presentate  alle  regioni  o
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che   provvederanno   ad
autorizzarle nei  limiti  delle  risorse  loro  assegnate.  Per  ogni
singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di
nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi
sede nelle regioni di cui al comma  8  quater,  le  regioni  potranno
autorizzare periodi  fino  a  tredici  settimane,  nei  limiti  delle
risorse  ivi  previste.  La  retribuzione  contrattuale   utile   per
l'accesso alla misura viene  dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le
federazioni sportive e l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni,  possono  scambiarsi  i  dati,  per  i  rispettivi  fini
istituzionali, riguardo all'individuazione della  retribuzione  annua
di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di  cui  al
presente comma. Al riconoscimento dei benefici  di  cui  al  presente
comma  si  provvede,  relativamente  al  riconoscimento  delle   nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa  di  21,1
milioni di euro per l'anno 2020.». 
  2.  All'articolo  98  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' abrogato. 
                               Art. 3 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che
          non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
COVID-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1  del
presente decreto e che abbiano gia' fruito,  nei  mesi  di  maggio  e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale  di  cui  agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo  delle
prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal  versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di
quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del
doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite  nei  predetti
mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi
dovuti  all'INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base   mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  anche
ai datori di lavoro  che  hanno  richiesto  periodi  di  integrazione
salariale ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020. 
  2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al
comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14  del  presente
decreto. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  del
presente decreto con  efficacia  retroattiva  e  l'impossibilita'  di
presentare domanda di integrazione salariale ai  sensi  dell'articolo
1. 
  4. L'esonero di cui al presente articolo e'  cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta. 
  5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  363
milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 4 
 
          Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze 
 
  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «per l'anno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2020 e 2021»; 
    b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto  fondo
e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di
ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200  milioni
di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 5 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                         di NASPI e DIS-COLL 
 
  1. Le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di  fruizione  termini
nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020,  sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di  scadenza,
alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e' estesa anche  ai  soggetti
beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato  articolo  92
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.  L'importo  riconosciuto  per
ciascuna  mensilita'  aggiuntiva  e'  pari  all'importo   dell'ultima
mensilita' spettante per la prestazione originaria. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 6 
 
         Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
                per assunzioni a tempo indeterminato 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del  settore
agricolo, che assumono, successivamente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti  di  lavoro
domestico, e' riconosciuto, ai sensi del comma  4  e  ferma  restando
l'aliquota di computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  l'esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per
un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall'assunzione,  con
esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all'INAIL,  nel  limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua,
riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Dall'esonero sono esclusi i  lavoratori  che  abbiano  avuto  un
contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti
all'assunzione presso la medesima impresa. 
  3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche  nei  casi  di
trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'  cumulabile
con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento
previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione
previdenziale dovuta. 
  4. Il  beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  371,8
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.024,7  milioni  di  euro  per
l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al primo  periodo  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari  a  371,8
milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021
e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto  a  371,8  milioni  di
euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 7 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a
tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali 
 
  1.  L'esonero  di  cui  all'articolo  6  del  presente  decreto  e'
riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco  temporale
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con
contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti  contratti  in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  si  applica  il
comma 3 del predetto articolo 6. 
  2. Il beneficio di cui al presente articolo e'  concesso  ai  sensi
della sezione 3.1.  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima   Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea nel limite di 87,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Alle minori entrate derivanti dai commi  1  e  2,  pari  a  87,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro  per  l'anno
2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a
34,2 milioni di euro per l'anno 2021  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5  milioni  di  euro
per l'anno 2020, 53,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  14,1
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 8 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                  o rinnovo di contratti a termine 
 
  1.  All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  In  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo  21
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al  31  dicembre
2020, ferma restando la durata massima  complessiva  di  ventiquattro
mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un  periodo  massimo  di
dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato  a
tempo  determinato,  anche  in  assenza  delle  condizioni   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
                               Art. 9 
 
      Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, 
            degli stabilimenti termali e dello spettacolo 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo
2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne'  di  NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a
1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne'  di
rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del
17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito  nello  stesso  arco
temporale di almeno un contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  4. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38  del  decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una
indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro; la  medesima  indennita'
viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo   pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo  determinato
nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  di  durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e  5  non  sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni. Le suddette indennita' sono cumulabili  con  l'assegno
ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  7. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  8. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilita'   di   richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 10 
 
                   Indennita' lavoratori marittimi 
 
  1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della
Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2,  della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro  dipendente  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020  e  che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate
nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o  di
altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di  indennita'
di malattia ne' di pensione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600  euro  per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. 
  2. L'indennita' di cui  al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo  pari
a 26,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 11 
 
Misure a sostegno dello  sviluppo  e  dell'occupazione  dell'Arsenale
                         Militare di Taranto 
 
  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di
compatibilita'  ambientale  dell'Arsenale  militare  marittimo,   nei
limiti della  dotazione  organica,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
e' autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato e permanenza  nella  sede  di  almeno
cinque anni, un contingente complessivo di 315  unita'  di  personale
non  dirigenziale  con  profilo   tecnico   mediante   corso-concorso
selettivo speciale bandito dal Centro  di  formazione  della  difesa,
secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro della  difesa
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 
  2. Il  contingente  di  personale  di  cui  al  comma  1  e'  cosi'
ripartito: 
    a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2020; 
    b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2021; 
    c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2022. 
  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in  deroga  alle
procedure di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dalle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a  euro  4.368.420  per
l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro  10.484.208  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa  disponibili  a
legislazione  vigente,  coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6  e  ss.  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. 
                               Art. 12 
 
           Disposizioni in materia di lavoratori sportivi 
 
  1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla  societa'  Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di  euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  600  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data  del
23  febbraio   2020,   i   quali,   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro
attivita'. Il predetto emolumento non concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
prorogate e integrate  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari  per  i  mesi  di  marzo,
aprile  e  maggio  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   96   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a  600
euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per  il
mese di giugno 2020. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a
3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e  le  cause
di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri  di  gestione  delle
risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,  le
forme di monitoraggio della spesa e del relativo  controllo,  nonche'
le modalita' di distribuzione  delle  eventuali  risorse  residue  ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno 2020. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo  per
l'anno 2020 si provvede, quanto a 23  milioni  di  euro,  mediante  i
residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
decreto legge n. 18  del  2020  e  dell'articolo  98,  comma  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita'  di  Sport  e
salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro  ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 13 
 
           Disposizioni concernenti l'indennita' a valere 
             sul Fondo per il reddito di ultima istanza 
 
  1.  Ai  fini  della  completa   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  ai  soggetti
gia' beneficiari dell'indennita' di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  la
medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di
maggio 2020 e, per tale mese, la stessa  e'  elevata  all'importo  di
1.000 euro. Con riferimento ai liberi  professionisti  iscritti  agli
enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10  febbraio  1996,  n.  103,  i
quali non abbiano gia' beneficiato dell'indennita' di cui al predetto
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio
2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennita'  di  cui
al primo periodo, si applicano le disposizioni  di  cui  al  medesimo
decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del  termine  temporale
per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennita' per  i  soggetti
di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non  oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Ai fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente  articolo,  salvo  quanto  non  diversamente  disposto,   si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere  pari
a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: 
    a) quanto a 124,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 405,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come  rifinanziata  dall'articolo  78,  comma  1,  lettera   a)   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 14 
 
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti  collettivi  e
            individuali per giustificato motivo oggettivo 
 
  1. Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto. 
  2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
  3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei caso in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  4. Il datore  di  lavoro  che,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del  contratto
di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo  3
della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga  alle  previsioni
di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
revocare in ogni tempo  il  recesso  purche'  contestualmente  faccia
richiesta del trattamento di cassa  integrazione  salariale,  di  cui
agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24  aprile  2020,  n.
27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal
caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato  senza  soluzione
di continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro. 
                               Art. 15 
 
Disposizioni in materia di trattamenti  pensionistici  in  favore  di
                         soggetti disagiati 
 
  1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma  4,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole
«di eta' pari o superiore a  sessanta  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni». 
  2. L'articolo 89-bis del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2021 si provvede, quanto  a  46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 16 
 
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19
da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo  14
                       settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «1.100 milioni di euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter,  comma  1del  predetto
decreto-legge n. 18 del 2020. 
                               Art. 17 
 
       Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale 
 
  1.  Nell'ambito  del   programma   «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  incrementate  di  20
milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente  alle  attivita'
rese nell'anno 2019.  Le  risorse  da  destinare  all'erogazione  dei
compensi  spettanti  ai   Centri   di   assistenza   fiscale   e   ai
professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza  fiscale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175,  non  possono  conseguentemente  eccedere  il  limite  di   euro
236.897.790,00 nell'anno  2020,  relativamente  alle  attivita'  rese
nell'anno 2019. Qualora per effetto  dell'applicazione  dei  compensi
unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c),  del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29  dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2015,
l'importo complessivo dei compensi  spettanti  risulti  superiore  al
suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto  per  le
attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere  dall'anno
2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 18 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni  di
euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue  da  maggiori  somme
versate agli istituti di cui al primo  periodo  in  deroga  a  quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo  2001,
n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 19 
 
          Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori 
                         delle ex-zone rosse 
 
  1. I datori di lavoro che abbiano sospeso  l'attivita'  lavorativa,
anche limitatamente alla prestazione dei  soli  soggetti  di  seguito
indicati, a causa dell'impossibilita'  di  raggiungere  il  luogo  di
lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o
residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita'  abbia  emanato
provvedimenti di contenimento e  di  divieto  di  allontanamento  dal
proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  per  i  quali  non
hanno  trovato  applicazione  le  tutele   previste   dalle   vigenti
disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  possono   presentare   domanda   dei
trattamenti  di  cui  agli  articoli  da  19  a  22   quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  successive  modificazioni,  con
specifica causale «COVID-19 -  Obbligo  permanenza  domiciliare».  Le
domande possono essere  presentate  per  periodi  decorrenti  dal  23
febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure  previste
dai provvedimenti della pubblica autorita' di cui al comma 1, fino  a
un massimo  complessive  di  quattro  settimane,  limitatamente  alle
imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del  Veneto  e
Lombardia. 
  2. Le domande sono trasmesse esclusivamente  all'INPS,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande e'  allegata
l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorita'  che
ha emesso il provvedimento di restrizione. 
  3. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell'integrazione  salariale  entro  il  15  novembre  2020.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente. 
  4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel  limite
massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento  di  cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilita'. 
                               Art. 20 
 
                  Disposizioni per il settore aereo 
 
  1.  All'articolo  94  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «200 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»; 
    b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno  2020
e 22,9 milioni per l'anno 2021» e le parole «previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dello  sviluppo   economico   nonche'   della   Regione
interessata, il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
per crisi aziendale qualora  l'azienda  operante  nel  settore  aereo
abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva  e  sussistano  concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per crisi aziendale in  favore  delle  aziende
operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di
Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza  di  trasporto  aereo  di
passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile,  che
hanno cessato o cessano l'attivita' produttiva  nel  corso  dell'anno
2020 e che non sono sottoposte  a  procedure  concorsuali  alla  data
della  stipulazione  dell'accordo  di  cui  al  presente  comma.   Il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  puo'  essere
autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei
Ministeri delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico nonche' della Regione  o  delle  Regioni  interessate,  ove
ricorra almeno una  delle  seguenti  condizioni:  a)  prospettive  di
cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi  di
politica attiva del lavoro posti in  essere  dalla  regione  o  dalle
regioni  interessate  secondo  le  modalita'  indicate   nell'accordo
previsto dal presente comma»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Al  fine  di
consentire  il  costante  monitoraggio  delle   risorse   finanziarie
disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma
2  viene  corrisposto  direttamente  dall'Istituto  Nazionale   della
Previdenza Sociale ed in relazione  allo  stesso  non  e'  dovuto  il
pagamento del  contributo  addizionale  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli  oneri  derivanti
dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dall'articolo  5
del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a  valere
e nei limiti delle risorse di cui al comma 2». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9  milioni
di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a  14,3
milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 21 
 
                Rideterminazione dei limiti di spesa 
            per Bonus baby sitter e lavoratori domestici 
 
  1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni, le  parole  «67,6  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro». 
  2. All'onere di cui al comma 1 pari  a  169  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma  5,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 22 
 
         Fondo per la formazione personale delle casalinghe 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
Fondo  denominato  «Fondo   per   la   formazione   personale   delle
casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2020,  finalizzato  alla   promozione   della   formazione
personale   e   all'incremento   delle   opportunita'   culturali   e
partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici  e  privati,
delle donne che svolgono attivita'  prestate  nell'ambito  domestico,
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla
cura   delle   persone   e    dell'ambiente    domestico,    iscritte
all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della  legge  3
dicembre 1999, n. 493. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia
da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e  le
modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 23 
 
           Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 
 
  1. Ferme restando  le  erogazioni  gia'  concesse  del  Reddito  di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una  singola
quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo  articolo  82
del decreto-legge n. 34 del 2020, ai  nuclei  familiari  in  possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti: 
    a) un valore del reddito familiare,  nel  mese  di  maggio  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 10 e 11 del
presente decreto; 
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  15
ottobre 2020 tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  3. Il riconoscimento della quota del Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di  euro  per  l'anno
2020 nell'ambito del  Fondo  per  il  reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile. 
                               Art. 24 
 
        Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale 
                         e per lo spettacolo 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, al fine di  assicurare  lo  svolgimento  nel  territorio  di
competenza  delle  funzioni  di  tutela  e  di   valorizzazione   del
patrimonio   culturale   e   del   paesaggio   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, puo'  autorizzare,  a  decorrere
dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l'assunzione di funzionari Area  3,  posizione  economica  F  1,  dei
profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1,  comma  338,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di  euro  per  l'anno
2020 e di 16 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
possono essere attribuite  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
procedimento. Ciascuna  Soprintendenza  assicura  il  rispetto  degli
obblighi di  pubblicita'  e  trasparenza  nelle  diverse  fasi  della
procedura. 
  2. Gli incarichi di collaborazione di  cui  all'articolo  1,  comma
602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  possono
essere conferiti per un ulteriore  periodo  di  durata  comunque  non
eccedente il termine del  31  dicembre  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa massima  di  25.000  euro  per
l'anno 2020. 
  3. Nelle more delle procedure concorsuali per il  reclutamento  del
personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il  31
dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo la misura massima di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi  dirigenziali
non generali di  cui  al  presente  comma  possono  essere  conferiti
esclusivamente  per  le  direzioni  periferiche   di   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,
nonche' istituti  e  uffici  periferici  diversi  dagli  istituti  di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.  Ai  fini
di cui al presente comma i predetti  incarichi  dirigenziali  possono
essere conferiti esclusivamente al personale  delle  aree  funzionali
del medesimo Ministero, gia' in  servizio  a  tempo  indeterminato  e
comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a
detti incarichi prevedono una clausola  risolutiva  espressa  che  ne
stabilisce la cessazione dall'incarico  all'atto  dell'assunzione  in
servizio, nei ruoli del personale del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma  9.  La
quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo  periodo  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
comunque  previamente  autorizzata  dal  Ministro  per  la   pubblica
amministrazione.  All'attuazione  del  presente  comma  si   provvede
comunque a valere sulle facolta' assunzionali  del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  4. Al fine di  favorire  l'accesso  dei  giovani  alle  professioni
culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione  nel
settore dei beni culturali, il Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma
5-bis del decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  rifinanziato
nella misura di 300 mila euro nell'anno 2020 e di 1 milione  di  euro
annui a decorrere dal 2021  e  ridenominato  «Fondo  giovani  per  la
cultura». Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
di accesso  al  Fondo  e  di  svolgimento  delle  relative  procedure
selettive. 
  5.  Al  fine  di   reclutare   personale   dotato   di   specifiche
professionalita'  tecniche  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  l'accesso
alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso
selettivo   di   formazione   bandito    dalla    Scuola    Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante  apposita  convenzione,
della Scuola dei beni e delle attivita' culturali,  per  gli  aspetti
relativi  alle  materie  specialistiche,  nonche'   per   i   profili
organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso. 
  6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei  posti
destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale
prova preselettiva e delle prove di esame, di cui  almeno  due  prove
scritte.  Il  bando  puo'   prevedere   una   terza   prova   scritta
obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica  inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
  7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  ed  e'
composta da un numero dispari di membri, di cui uno con  funzioni  di
presidente. 
  8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da  svolgersi  presso
la Scuola dei  beni  e  delle  attivita'  culturali,  possono  essere
ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  al  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,   n.   509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000,  nonche'
di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o  master  di
secondo livello conseguito presso universita' italiane  o  straniere.
Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i  dipendenti  di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica
o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso della laurea. 
  9.  Il  corso-concorso  e'  coordinato   dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione  d'intesa  con  la  Scuola  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali  e  ha  la  durata  massima  di   dodici   mesi,
comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del  corso  forniscono
ai partecipanti  una  formazione  complementare  rispetto  al  titolo
posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al  corso
e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa  di  studio  a
carico della Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali.  Agli
allievi  del  corso-concorso   selettivo   dipendenti   pubblici   e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  complessivo   in   godimento,   senza   alcun
trattamento di missione. 
  10. La percentuale dei posti da riservare al  personale  dipendente
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari
nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono  ammessi  alla  frequenza
del corso-concorso di cui  al  comma  1  i  candidati  vincitori  del
concorso  entro  il  limite  dei  posti  di   dirigente   disponibili
maggiorato  del  50  per  cento.  Coloro  che   hanno   superato   il
corso-concorso di cui al comma 1  e  sono  collocati  in  graduatoria
oltre i posti gia' autorizzati, sono  iscritti  secondo  l'ordine  di
graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, al quale il Ministero
puo' attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni
dirigenziali vacanti. Il Ministero puo'  procedere  a  bandire  nuovi
concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto
elenco. 
  11.  Per  quanto  non  diversamente  disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a
4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede: 
    a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16  milioni
di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114; 
    b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020,  mediante  utilizzo  delle
risorse del Fondo unico per lo  spettacolo,  di  cui  alla  legge  30
aprile 1985, n. 163; 
    c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  13. All'attuazione  dei  commi  da  5  a  11  la  Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 
                               Art. 25 
 
          Disposizioni in materia di procedure concorsuali 
 
  1. Al fine di semplificare  le  procedure  concorsuali,  ridurne  i
tempi di svolgimento  e  tutelare  la  salute  dei  candidati  e  del
personale preposto  alla  organizzazione  e  allo  svolgimento  delle
relative  procedure,  al  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via
sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel
rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di
lavoro»; 
    b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al
31 dicembre 2020» sono soppresse; 
    c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Ferma restando l'assunzione  dei  vincitori  dei  concorsi
gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a  bandire
nuovi concorsi solo previo completo assorbimento  degli  iscritti  al
predetto elenco.». 
                               Art. 26 
 
    Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena 
 
  1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e degli  Istituti  previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «Gli  enti   previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»; 
    c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende». 

Capo II
Disposizioni in materia di coesione territoriale

                               Art. 27 
 
Agevolazione contributiva per l'occupazione in  aree  svantaggiate  -
                         Decontribuzione Sud 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  straordinari  sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave
situazioni di disagio socio-economico e di garantire  la  tutela  dei
livelli occupazionali, ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione
del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico,  e'
riconosciuta, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano
un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento  della
media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un  esonero
dal versamento dei contributi pari al 30 per  cento  dei  complessivi
contributi previdenziali dovuti  dai  medesimi,  con  esclusione  dei
premi  e  dei  contributi  spettanti   all'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta  ferma
l'aliquota   di    computo    delle    prestazioni    pensionistiche.
L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa
autorizzazione  della  Commissione  europea,   nel   rispetto   delle
condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a
sostegno   dell'economia   nell'attuale   emergenza   del    COVID-19
(Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. 
  2. Al fine di favorire la riduzione dei  divari  territoriali,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per il sud e la coesione territoriale  e  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati  le
modalita' ed il riferimento ad  indicatori  oggettivi  di  svantaggio
socio-economico e di accessibilita' al mercato  unico  europeo  utili
per la  definizione  di  misure  agevolative  di  decontribuzione  di
accompagnamento,  per  il  periodo  2021-2029,  degli  interventi  di
coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza  e
dei Piani Nazionali di Riforma. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale  sugli
aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile e'  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e l'amministrazione  concedente  e'
l'Istituto Nazionale per  la  Previdenza  Sociale,  che  provvede  al
monitoraggio in coerenza con quanto previsto  dal  Quadro  temporaneo
degli aiuti di Stato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 914,3  milioni  di
per l'anno 2020, 573,2 milioni di euro per  l'anno  2021  e  in  72,2
milioni di euro  per  l'anno  2023  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno  2020
e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 28 
 
  Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne 
 
  1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificata dall'articolo 1, commi 895  e  896,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma  314  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, è incrementata di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno
2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la  Coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 

Capo III
Disposizioni in materia di salute

                               Art. 29 
 
         Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa 
 
  1. Al fine  di  corrispondere  tempestivamente  alle  richieste  di
prestazioni ambulatoriali, screening e di  ricovero  ospedaliero  non
erogate nel periodo dell'emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2, e,  contestualmente  allo  scopo  di
ridurre  le  liste  di  attesa,  tenuto  conto  delle  circolari  del
Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020  recante  «Linee  di
indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile
in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante
«Aggiornamento delle linee di  indirizzo  organizzative  dei  servizi
ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n.  8076
del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di  indirizzo  per  la
rimodulazione dell'attivita'  programmata  differibile  in  corso  di
emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di  appropriatezza
e di efficienza dei percorsi di  cura,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  possono  avvalersi  degli   strumenti
straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai  vincoli
previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia  di   spesa   del
personale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  limitatamente  al  recupero
dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province  autonome  di
Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio  sanitario  nazionale
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020, nel  limite  degli  importi  di  cui  all'allegato  A,
colonna 1, e' consentito di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario  nazionale,  per  le  quali  la  tariffa   oraria   fissata
dall'articolo  24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL,  in  deroga  alla
contrattazione, e' aumentata, con esclusione dei servizi di  guardia,
da 60 euro a 80 euro lordi  omnicomprensivi,  al  netto  degli  oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con   particolare
riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'  all'orario
massimo di lavoro e ai prescritti riposi.  Conseguentemente,  vengono
ripristinati dal 1° gennaio 2021 i  valori  tariffari  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del  personale  del  comparto
sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale  con  un  aumento
della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto  degli
oneri  riflessi  a  carico  dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario   massimo   di   lavoro   e    ai    prescritti    riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021  i  valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente
decreto; 
    c)  reclutare  il  personale,  attraverso  assunzioni   a   tempo
determinato di personale  del  comparto  e  della  dirigenza  medica,
sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in  deroga
ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' impiegare,
per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  anche  le  figure
professionali previste in incremento ai sensi delle  disposizioni  di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  limitatamente  alle
prestazioni di  specialistica  ambulatoriale  e  di  screening,  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e  Bolzano  nonche'  agli
enti del Servizio sanitario nazionale e' consentito, nel limite degli
importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario nazionale per le quali la tariffa  oraria  fissata  di  cui
all'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL  e'  aumentata,  con
esclusione dei servizi di  guardia,  da  60  euro  a  80  euro  lordi
omnicomprensivi,   al   netto   degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto; 
    b) ricorrere, per le  prestazioni  di  accertamenti  diagnostici,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera
d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita'  dipendente
del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria
a 50 euro lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Dal  1°  gennaio  2021  sono  ripristinati  i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) incrementare, in parziale alternativa a quanto  indicato  alle
lettere a) e b)  del  presente  comma,  rispetto  a  quanto  disposto
dall'articolo 2-sexies, del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  il
monte ore dell'assistenza specialistica  ambulatoriale  convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo  collettivo
nazionale vigente,  nel  limite  di  quanto  riportato  per  ciascuna
regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di  10  milioni
di euro. 
  4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  autorizzate  a
ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai
commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31  dicembre  2020.  A  tal  fine,  il
limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma  al
lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e' indicato
nell'allegato A che forma parte integrante del  presente  decreto  e,
solo se la somma degli importi ivi indicati  e'  superiore  a  quelli
assegnati  a  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  sulla   base
dell'allegato  B,  il  limite  massimo  di  spesa  e'   rappresentato
dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto. 
  5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto
del livello di competenze e di autonomia  raggiunto,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020,  i
medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo  anno
del relativo corso, nell'espletamento delle  attivita'  assistenziali
presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i
referti delle visite, degli esami e delle prestazioni  specialistiche
con esclusivo riferimento alle sole visite, esami  e  prestazioni  di
controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami  e
prestazioni specialistiche e' invece riservata al medico specialista. 
  6. Il possesso della specializzazione e' comunque richiesto per  le
refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia
rianimazione terapia  intensiva  e  del  dolore;  medicina  nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia. 
  7. L'attivita' svolta dal medico in formazione specialistica di cui
al  comma  6  e'  registrata  nel  libretto-diario  personale   delle
attivita' formative, e costituisce elemento  di  valutazione  per  il
curriculum professionale ai fini dell'accesso al  Servizio  sanitario
nazionale. 
  8. Per l'anno 2020, per l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la  spesa  di  112.406.980
euro e 365.811.792 euro, che include anche  gli  oneri  previsti  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per  un
totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento  di
cui al  presente  articolo  accedono  tutte  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva  delle
somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella  di  cui
all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.
Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
  9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  da  presentare
al Ministero della  salute  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito nel programma operativo  previsto  dall'articolo
18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  un
Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa,  con
la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei  tempi  di
realizzazione e della destinazione delle  risorse.  La  realizzazione
dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalita' di
cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio ai sensi del  richiamato
articolo 18, comma 1, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
                               Art. 30 
 
             Incentivi in favore del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere  incrementati,
fino al doppio degli stessi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Tali
importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui
importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi». 
                               Art. 31 
 
Disposizioni  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  i
                     servizi sanitari regionali 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   lo   svolgimento   dei    compiti
istituzionalmente  demandati   in   base   alla   normativa   vigente
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali,  di  seguito
Agenas  e,  in  particolare,   in   relazione   a   quanto   disposto
dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e  4,
relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo  alle  regioni
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas  e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita'  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  appositi
concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei  termini
di cui all'articolo 249 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n.1
statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali,  n.
3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri  con
laurea magistrale, inquadrati come personale non  dirigenziale  nella
categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1  dirigente  statistico  ex
Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale.  La
dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo  1,  comma  444,
legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unita', di cui  17
unita'   con   qualifica   dirigenziale,    e'    corrispondentemente
incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6  unita'  di  dirigente
medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione. 
  2. Il Presidente e il direttore generale  dell'Agenas,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni,
sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con la nomina dei predetti  organi  ordinari  cessa
l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo  42,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a  euro
463.071 per l'anno 2020 e ad euro  1.852.285  a  decorrere  dall'anno
2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente  devoluti  al  bilancio
dell'Agenas. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020
e a euro 953.927  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

Capo IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

                               Art. 32 
 
Misure per l'edilizia scolastica, per i  patti  di  comunita'  e  per
l'adeguamento  dell'attivita'   didattica   per   l'anno   scolastico
                              2020-2021 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 235  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020  e
di 600 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto  incremento  e'
destinato alle  finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  delle  quali
costituisce limite di spesa. 
  2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  e'
destinata: 
    a)  al  trasferimento  di  risorse  agli  enti   titolari   delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della  legge  11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in  affitto  o  con  le
altre  modalita'  previste  dalla   legislazione   vigente,   inclusi
l'acquisto, il leasing o il  noleggio  di  strutture  temporanee,  di
ulteriori  spazi  da  destinare  all'attivita'  didattica   nell'anno
scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla  conduzione
di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; 
    b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici  regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunita'.  Per  la  predetta
finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  le  istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali  contestualmente  a
specifici  patti  di  comunita',  di  collaborazione,  anche  con  le
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o  ai  piani  di
zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge  8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare  la  permanenza  a  scuola
degli  allievi,   alternando   attivita'   didattica   ad   attivita'
ludico-ricreativa,   di   approfondimento    culturale,    artistico,
coreutico, musicale  e  motorio-sportivo,  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge  13  luglio  2015,  n.
107. 
  3. Quota parte dell'incremento di  cui  al  comma  1,  pari  a  368
milioni di euro nell'anno 2020 e a  552  milioni  di  euro  nell'anno
2021, e' destinata: 
    a) al potenziamento delle misure  previste  all'articolo  231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo  la  sostituzione  del
personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il
rispetto  della  normativa  vigente  ed  il  prioritario  ricorso  al
personale  a  qualunque  titolo  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica e in possesso  di  abilitazione  o  di  titolo  di  studio
idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano  il  fondo  di
cui di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
per l'attivazione dei contratti temporanei a  tempo  determinato  del
personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per
la copertura delle sostituzioni; 
    b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi  del  comma
5, all'autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal  personale
degli ambiti territoriali  del  Ministero  dell'istruzione  impegnato
nelle  operazioni  di  avvio   dell'anno   scolastico   2020/2021   e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta  formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del  19
aprile 2018, anche  per  remunerare  lo  svolgimento  di  prestazioni
aggiuntive rese  dal  personale  delle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti predefiniti. 
  4. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui  all'articolo  231-bis
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e  del  presente
articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico  e
al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le
modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34. 
  5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato  decreto-legge
si determinano le modalita' e la misura del riparto delle risorse  di
cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate. 
  6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui  all'articolo  1,  comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  prorogato
al 30 settembre 2021  limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del
personale scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro  nel
2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 33 
 
Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del  sistema  della
                        formazione superiore 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 101: 
      1) al comma 2, le parole  «Nel  periodo  di  sospensione  della
frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli
1 e 3 del decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,  nonche'  degli
articoli 1  e  2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19»  sono
soppresse; 
      2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui  al
comma 1» sono soppresse. 
  2. Limitatamente all'anno  accademico  2020/2021,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  universita',  per  gli
interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare,  nei  limiti
delle risorse disponibili, l'entita' delle borse di studio  destinate
agli studenti fuori sede  e,  in  deroga  all'articolo  4,  comma  8,
lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  26
luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in  un
luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando
le strutture residenziali pubbliche o  altri  alloggi  di  privati  o
enti, anche per un  periodo  inferiore  a  dieci  mesi,  purche'  non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
trovano applicazione, ove  possibile,  anche  per  l'anno  accademico
2019/2020.». 
                               Art. 34 
 
            Rifinanziamento del Commissario Straordinario 
 
  1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  e'  incrementato  di  580
milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro  per  l'anno
2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  ivi  incluse  quelle  connesse
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una
quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e  300
milioni per l'anno 2021  e'  destinata  alla  ricerca  e  sviluppo  e
all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie
del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di  capitale  a
condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello
sviluppo  economico,  su  proposta  del  Commissario   straordinario,
nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di
quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 35 
 
        Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure» 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
15 ottobre 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.933.010  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 36 
 
Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio
                  campale dell'Aeronautica militare 
 
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel
limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure  straordinarie  di
stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,  n.  236,  assunto  con
contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno  tre  anni,  anche
non continuativi, di esperienza lavorativa, presso  i  reparti  Genio
campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di
cui  all'articolo  20,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e'  inquadrato  in  un  ruolo  ad
esaurimento, nei  profili  professionali  dell'Amministrazione  della
difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza  dal
1° gennaio 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  nel
limite massimo di euro  4.589.346  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali  gia'  maturate  del
Ministero della difesa, coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto  ai  sensi  dell'articolo  6  e  seguenti  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
                               Art. 37 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle  Prefetture
                e del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal  1°  luglio  2020  e
fino al 15  ottobre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di  cui  euro  20.530.146
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per  il  pagamento
degli altri oneri connessi all'impiego del  personale  delle  polizie
locali. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
15 ottobre 2020, alle esigenze di  sanificazione  e  di  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti  impianti
in uso alle medesime Forze, nonche' di  acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei
locali  aperti  al  pubblico,  e'  autorizzata,  per   l'anno   2020,
l'ulteriore spesa di euro 7.800.000. 
  3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale  delle  Prefetture  -  U.t.G.,  e  lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919  per
il pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro
750.000 per  spese  sanitarie,  pulizia  e  acquisto  dispositivi  di
protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020. 
  4. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 5.541.200  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
15 giugno al 15 ottobre 2020  ed  euro  1.200.000  per  le  spese  di
sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita'  del
medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari  ad
euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 38 
 
Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del
           naviglio mercantile battente bandiera italiana 
 
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19,  all'articolo  5,  comma  5,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  12  luglio   2011,   n.   107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  le
parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «30  giugno
2021». 

Capo V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

                               Art. 39 
 
  Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 
 
  1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali
connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle
minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di  euro  in
favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo  di
cui al periodo precedente  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri  e
modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto  del
Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui
al  presente  comma  e  di  cui  all'articolo  106,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate  al  titolo  secondo
delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del  piano  dei  conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori  entrate  tributarie.   Al
relativo onere, quantificato in 1.670  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1  del
presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge  n.  34
del 2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
30  aprile  2021,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e  con  le  modalita'
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare  entro  il  31  ottobre
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non  include  le
riduzioni di gettito derivanti da  interventi  autonomamente  assunti
dalla regione o provincia autonoma per gli enti  locali  del  proprio
territorio,  con  eccezione  degli  interventi  di  adeguamento  alla
normativa  nazionale.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo  45,  comma
1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del  2005.  Gli
obblighi di certificazione di cui al presente  comma,  per  gli  enti
locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle
medesime regioni e province autonome. 
  3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio
del 30 aprile  2021,  la  certificazione  di  cui  al  comma  2  sono
assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
dei trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarieta'  comunale
in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
ai sensi del primo  periodo  del  comma  2,  da  applicare  in  dieci
annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito  dell'invio  tardivo
della certificazione, le riduzioni di risorse  non  sono  soggette  a
restituzione.  In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  operano  le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128  e  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del  2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
  5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma
1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. 
                               Art. 40 
 
               Incremento ristoro imposta di soggiorno 
 
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  180  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni  di
euro per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  da  adottare   entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 41 
 
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle
                province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. All'articolo 111  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al
fine di garantire alle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano il ristoro della perdita di  gettito  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a  compensazione  delle
minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli  accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  in  data  20
luglio 2020, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo con  una  dotazione  di  4.300
milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.700  milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso; 
    b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole  «,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al  comma  1  con  le
autonomie speciali, tenuto conto  dell'accordo  sottoscritto  tra  la
regione Trentino Alto Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ai sensi dell'articolo  79,  comma  4-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro  della
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza COVID-19  di  cui  al  presente  articolo  e'  attuato
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto  per
l'anno  2020  di  2.403.967.722  euro  e  attraverso  erogazioni  dal
medesimo Fondo nel limite massimo  di  196.032.278  euro,  conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
secondo gli importi previsti nella seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                 |                |   Riduzione    |               |
|                 |                | concorso alla  |               |
|                 |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti |
|     REGIONI     |di gettito 2020 |      2020      |     2020      |
+=================+================+================+===============+
|Valle d'Aosta    |      84.000.000|      84.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sardegna         |     473.000.000|     383.000.000|     90.000.000|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Trento           |     355.000.000|     300.634.762|     54.365.238|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Bolzano          |     370.000.000|     318.332.960|     51.667.040|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Friuli-Venezia   |                |                |               |
|Giulia           |     538.000.000|     538.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sicilia          |     780.000.000|     780.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|TOTALE           |   2.600.000.000|   2.403.967.722|    196.032.278|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
 
    2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato l'importo
del concorso alla finanza pubblica previsto  dall'articolo  1,  comma
407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione  a
statuto speciale e  provincia  autonoma,  l'importo  delle  effettive
minori entrate delle  spettanze  quantificate  per  l'esercizio  2020
rispetto alla media delle spettanze  quantificate  per  gli  esercizi
2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto  delle
maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di  cui
all'articolo  24,  comma  4,  e  delle  modifiche  degli  ordinamenti
finanziari nel periodo intervenute. 
    2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con  le
regioni a statuto ordinario, il  ristoro  della  perdita  di  gettito
delle regioni a statuto  ordinario  connesso  agli  effetti  negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di  cui  al  presente  articolo  e'
ripartito secondo gli importi  recati  dalla  seguente  tabella,  che
tiene conto delle somme gia'  assegnate  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
=====================================================================
|            | Riparto prima  |                  |                  |
|            |quota del fondo | Riparto seconda  |                  |
|            |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di  |
|            |  1, destinato  |  cui al comma 1  |  cui al comma 1  |
|            | alle Regioni a |  destinato alle  |  destinato alle  |
|            |    statuto     |Regioni a statuto |Regioni a statuto |
|  REGIONE   |   ordinario    |    ordinario     |    ordinario     |
+============+================+==================+==================+
|Abruzzo     |   15.812.894,74|     37.950.947,37|     53.763.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Basilicata  |   12.492.894,74|     29.982.947,37|     42.475.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Calabria    |   22.302.894,74|     53.526.947,37|     75.829.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Campania    |   52.699.210,53|    126.478.105,26|    179.177.315,79|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Emilia      |                |                  |                  |
|Romagna     |   42.532.894,74|    102.078.947,37|    144.611.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lazio       |   58.516.578,95|    140.439.789,47|    198.956.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Liguria     |   15.503.947,37|     37.209.473,68|     52.713.421,05|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lombardia   |   87.412.631,58|    209.790.315,79|    297.202.947,37|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Marche      |   17.411.842,11|     41.788.421,05|     59.200.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Molise      |    4.786.052,63|     11.486.526,32|     16.272.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Piemonte    |   41.136.052,63|     98.726.526,32|    139.862.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Puglia      |   40.763.421,05|     97.832.210,53|    138.595.631,58|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Toscana     |   39.086.578,95|     93.807.789,47|    132.894.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Umbria      |    9.810.263,16|     23.544.631,58|     33.354.894,74|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Veneto      |   39.731.842,11|     95.356.421,05|    135.088.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|TOTALE      |  500.000.000,00|  1.200.000.000,00|  1.700.000.000,00|
+------------+----------------+------------------+------------------+
 
  2-sexies. Le risorse di cui al comma  2-bis  erogate  alla  Regione
Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle
del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al  titolo  secondo  delle
entrate  dei  bilanci  regionali  alla  voce  del  piano  dei   conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
  2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato  l'importo  degli
effettivi minori gettiti delle regioni a  statuto  ordinario  tenendo
conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 
  2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel
2020 a ristoro delle minori  entrate  derivanti  dalle  attivita'  di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al  bilancio  dello  Stato
con le seguenti modalita': 
    a)  a  decorrere  dal  2021,  a  valere  sulle  maggiori  entrate
derivanti  dalla  lotta  all'evasione  incassate  annualmente   dalla
Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  per  le  regioni  a
statuto ordinario rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da
ciascuna regione  negli  anni  2017-2019  relative  all'attivita'  di
accertamento  e  recupero  per  lotta  all'evasione  con  riferimento
all'IRAP, all'Addizionale IRPEF  e  alla  Tassa  automobilistica.  La
Struttura di gestione versa  ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, i maggiori  incassi  delle  regioni  a  statuto
ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di  cui
al primo  periodo,  determinata  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato sulla base dei rendiconti di  ciascuna  regione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
    b) se in  attuazione  di  quanto  previsto  alla  lettera  a)  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia   delle   entrate   non   versa
annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna  regione  a  statuto
ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50  milioni  di  euro
annui determinata ai sensi  del  comma  2-novies,  la  differenza  e'
versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30
giugno dell'anno successivo.  In  caso  di  mancato  versamento  alla
scadenza del 30 giugno di ciascun anno,  si  procede  al  recupero  a
valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti
presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun  anno,  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia  delle  entrate  comunica  alle
regioni e al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  i
recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno  precedente  per
conto di ciascuna regione. 
  2-novies. Entro il 30 aprile  2021,  previa  intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  province
autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario: 
    a) l'importo delle minori entrate derivanti  dalle  attivita'  di
lotta  all'evasione,  pari  a  950.751.551  euro,  di  cui  al  comma
2-octies; 
    b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve  essere
riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del  predetto
importo di 950.751.551 euro. 
  2-decies.  Le  regioni  a  statuto   ordinario   contabilizzano   i
versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma
2-octies al titolo 1 della  spesa,  come  trasferimenti  a  ministeri
(U.1.04.01.01.001).»; 
    d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui  al  comma
2». 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 42 
 
Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota  capitale  mutui
                         autonomie speciali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  111  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  si  applicano  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi  e  prestiti
S.p.a. trasferiti al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre   2003,   n.   326,   versate   dalle   Autonomie   speciali
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie  mediante
riduzione del contributo alla finanza pubblica  previsto  per  l'anno
2020 e, per  la  Regione  Sardegna,  mediante  l'attribuzione  di  un
contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. 
  3. In attuazione di quanto previsto dal  comma  2  e  dall'articolo
111,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di  ciascuna  autonomia
speciale e' rideterminato dalla seguente tabella: 
    
 
=====================================================================
|              |             |             |Riduzione |             |
|              |             |             |   del    |             |
|              |             |             | concorso |             |
|              |             |             |   alla   |             |
|              |             |             | finanza  |             |
|              |             |             |pubblica a|             |
|              |             |Riduzione del|  valere  |             |
|              |             |concorso alla|  delle   |             |
|              |Concorso alla|   finanza   |  quote   |             |
|              |   finanza   | pubblica a  | capitale |Concoro alla |
|              |pubblica anno| valere del  |   2020   |   finanza   |
|              |   2020 a    |Fondo di cui | sospese  |pubblica anno|
|              |legislazione |all'art. 111,|   gia'   |    2020     |
|   REGIONI    |   vigente   |   comma 1   |  pagate  |rideterminato|
+==============+=============+=============+==========+=============+
|Valle d'Aosta | 102.807.000 | 84.000.000  |          | 18.807.000  |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|   Sardegna   | 383.000.000 | 383.000.000 |          |      0      |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|    Trento    | 418.186.556 | 300.634.762 |          | 117.551.794 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|   Bolzano    | 501.728.143 | 318.332.960 | 651.135  | 182.744.048 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Friuli-Venezia|             |             |          |             |
|    Giulia    | 726.000.000 | 538.000.000 | 840.479  | 187.159.521 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|   Sicilia    |1.001.000.000| 780.000.000 |13.369.920| 207.630.080 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|    TOTALE    |3.132.721.699|2.403.967.722|14.861.534| 713.892.443 |
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  88  milioni  di
euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 43 
 
      Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale 
 
  1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso,
il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di
primo grado, contenenti accertamento del diritto di  una  regione  al
riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del  decreto
legislativo  6  maggio   2011,   n.   68,   del   gettito   derivante
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati  e  alle  addizionali  alle  basi  imponibili  dei   tributi
erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo'
procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima,  che  preveda
il pagamento da parte dello Stato della misura  massima  del  90  per
cento del capitale dovuto, suddiviso in  due  rate,  delle  quali  la
prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro  il  31  ottobre
2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il
30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in  ordine
agli accessori e  alle  spese  legali  e  con  rinunzia  dello  Stato
all'impugnazione  della  sentenza  di  primo  grado,  anche  se  gia'
proposta. 
  2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a
90  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 44 
 
            Incremento sostegno Trasporto pubblico locale 
 
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  200  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni  di
euro per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
secondo i medesimi criteri e modalita' di cui  al  predetto  articolo
200. 
  2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a  ciascuna
regione a valere sul fondo  di  cui  al  comma  1  dovesse  risultare
superiore alla quota spettante a conguaglio, detta  eccedenza  dovra'
essere versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la  successiva
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 45 
 
          Incremento risorse per progettazione enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 51, la parola «2034» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2031»; 
    b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse
assegnate agli enti locali per gli anni 2020  e  2021  ai  sensi  del
comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno  degli
anni  2020  e  2021,  e  sono  finalizzate  allo  scorrimento   della
graduatoria dei progetti ammissibili per  l'anno  2020,  a  cura  del
Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi  da
53 a 56. Gli enti beneficiari del  contributo  sono  individuati  con
comunicato del Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  5
novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse  al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data
di pubblicazione del comunicato di  cui  al  secondo  periodo,  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  30  novembre
2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi  di
cui al comma 56 a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  citato
decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e'  aggiunta
la seguente: «b-bis) le informazioni  relative  al  quadro  economico
dell'opera, dando  evidenza  dei  costi  inerenti  la  progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto  (CUP)  di
lavori.»; 
    d) al comma 58, le parole «al comma  51»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 46 
 
Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territorio
                          degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle  seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e  le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse; 
    b) dopo il comma  139  e'  inserito  il  seguente:  «139-bis.  Le
risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate
di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria  delle  opere  ammissibili  per  l'anno
2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del  contributo  sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi
entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse
al contributo con comunicazione da inviare entro dieci  giorni  dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  28  febbraio
2021. Gli enti beneficiari del contributo  sono  tenuti  al  rispetto
degli obblighi di  cui  al  comma  143  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato   decreto   di
assegnazione.»; 
    c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta
deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»; 
    d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»; 
    e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle
risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste
con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico
delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del
contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarita'
della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al  progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le
attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove
sono indicate anche le modalita' di  rimborso  delle  relative  spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»; 
    f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 47 
 
                Incremento risorse per piccole opere 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: «29-bis. Le  risorse
assegnate ai comuni per l'anno  2021  ai  sensi  del  comma  29  sono
incrementate  di  500  milioni  di  euro.  L'importo  aggiuntivo   e'
attribuito  ai  comuni  beneficiari,  con   decreto   del   Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2020,  con  gli  stessi  criteri  e
finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le  opere  oggetto  di
contribuzione possono essere costituite da  ampliamenti  delle  opere
gia' previste e oggetto del finanziamento di cui  al  comma  29.  Gli
enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli  obblighi  di  cui  ai
commi 32 e 35.»; 
    b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita'  di
contributo, il Ministero dell'interno,  ferma  restando  l'erogazione
del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto
inizio  dell'esecuzione  dei  lavori   attraverso   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento dei lavori le restanti quote  di  contributo,  prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento  dell'opera  complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al  primo
periodo.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 48 
 
 Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63
e'  sostituito  dal  seguente:  «63.  Per  il   finanziamento   degli
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e citta'  metropolitane,  nonche'
degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per l'anno 2020, 215  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2025 al 2029.». 
  2. Le  maggiori  risorse  per  gli  anni  dal  2021  al  2024  sono
ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione,  tra  gli  enti
beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione, di cui all'articolo 1,  comma  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022  e  300  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 49 
 
   Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane 
 
  1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti  e  la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali  di  sicurezza,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'   disposta
l'assegnazione delle risorse a favore delle  citta'  metropolitane  e
delle province territorialmente competenti, sulla base  di  un  piano
che classifichi i programmi di intervento presentati secondo  criteri
di priorita' legati al miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico
interessato  e  alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2023,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 50 
 
       Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana 
 
  1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «entro la data del 31  marzo  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  marzo   dell'anno
precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente  il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»; 
    b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti:
«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato  entro
il 30 settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi
sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione  del
medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  i
contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da  adottare  entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.». 
                               Art. 51 
 
          Piccole opere e interventi contro l'inquinamento 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 14-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per
stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di
potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento
delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno
2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la
realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del
contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15
giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»; 
    b) il  comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono
stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla
procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei
processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).» 
    c) il comma 14-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si
fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non
ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo
24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.». 
  2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della
mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale
dell'energia, nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai  sensi  di  norme  di  legge
dello Stato per contributi agli investimenti». 
                               Art. 52 
 
       Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i  commi  4  e  6
dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e' sostituito dal seguente  «4.  Nei  casi  in  cui  il
tesoriere e' tenuto  ad  effettuare  controlli  sui  pagamenti,  alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti  di  cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.». 
                               Art. 53 
 
              Sostegno agli enti in deficit strutturale 
 
  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  115
del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni  il  cui
deficit    strutturale    e'    imputabile    alle    caratteristiche
socio-economiche  della  collettivita'  e  del  territorio  e  non  a
patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022, da ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  deliberato  la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere  il  piano  di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e  della
Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita'  sociale  e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la relativa
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta  inferiore  a
395. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita'  di  riparto  del  fondo  per  gli  esercizi
2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite  della  quota  da
ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al  1°
gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate
correnti; ai fini del riparto gli enti con  popolazione  superiore  a
200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 
  3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata,  per
l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale  importo  e'  destinato  al
pagamento  delle  spese  di  parte  corrente  relative  a  spese   di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore  degli
enti locali interessati delle  predette  somme,  da  effettuarsi  nel
corso  dell'anno  2020,  e'  subordinata   all'invio   al   Ministero
dell'interno  da  parte  degli  stessi  di   specifica   attestazione
sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo  di  rotazione
anche gli enti locali che vi abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
nuove sopravvenute esigenze. 
  4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere  utilizzate
secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'
previste  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio  applicato   della
contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato   4/2   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  Alla  copertura
degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
dell'interno. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con  durata
diversa da quelli indicati al comma 2, puo'  garantire  la  copertura
finanziaria  delle  quote  annuali  previste  negli  accordi  con   i
creditori in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti  bilanci,  in
termini di competenza e di cassa». Nella delibera di  riconoscimento,
le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a  ciascun
esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 
  7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la  deliberazione
del bilancio di previsione di cui  all'articolo  151,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  differito  al  31
ottobre 2020. 
  8. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  per
gli enti locali che hanno avuto approvato il  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti  ed  assegnati
con deliberazione e/o note istruttorie  dalle  Sezioni  Regionali  di
controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,
anche se gia' decorrenti. 
  9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30
giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei
loro confronti. La sospensione di cui al  primo  periodo  si  applica
anche ai provvedimenti adottati dai  commissari  nominati  a  seguito
dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
nonche' agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le
procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del  primo
periodo  non  determinano  vincoli  sulle   somme   ne'   limitazioni
all'attivita' del tesoriere. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  si  applicano  anche  ai
procedimenti gia' avviati. 
                               Art. 54 
 
             Termine per gli equilibri degli enti locali 
 
  1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita'
delle risorse disponibili per  gli  enti  locali,  all'articolo  107,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai
fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli  equilibri
di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma
2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo
n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020». 
                               Art. 55 
 
Estensione dei termini per  la  concessione  delle  anticipazioni  di
  liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra  il  21  settembre  2020  e  il  9
ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  chiedere,  con
deliberazione della giunta, le anticipazioni  di  liquidita'  di  cui
all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere  sulle
risorse residue della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020,  a  condizione  che  non  abbiano  gia'
ottenuto la concessione della predetta  anticipazione  di  liquidita'
entro il 24 luglio 2020. 
  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1  sono  concesse
entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate  anche  ai  fini
del rimborso, totale o parziale, del solo importo in  linea  capitale
delle anticipazioni concesse dagli  istituti  finanziatori  ai  sensi
dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del  31  luglio
2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle
finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il  14
settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il
28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  4. Restano applicabili,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti  gia'  adottati  ai
sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020. 
                               Art. 56 
 
Disposizioni per gli enti locali in dissesto  interamente  confinanti
  con paesi non appartenenti all'Unione europea. 
 
  1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il  seguente:
«Ferma restando la dotazione del fondo di cui al  comma  2-decies,  i
debiti di cui al primo periodo sono integralmente  pagati  anche  nel
caso di ricorso alla modalita' semplificata di  liquidazione  di  cui
all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
                               Art. 57 
 
              Disposizioni in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4-quater e'  inserito  il  seguente:  «4-quinquies.  Lo
stato di emergenza di cui al comma 4-bis  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2021; a tale  fine  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali
previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  300
milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  3. Al  fine  di  assicurare  le  professionalita'  necessarie  alla
ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli  enti
locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri  del
sisma del 2009 e del  sisma  del  2016,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo
indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  il  personale  con
rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli  Uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali  dei  predetti
crateri. 
  4. All'articolo 34 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5.   Il   contributo   massimo,   a   carico   del   Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30  per
cento,  al   netto   dell'IVA   e   dei   versamenti   previdenziali,
corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro
della  giustizia  del  20  luglio  2012,  n.  140,  concernente   gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione  del
contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo  dello
0,5 per cento per l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti
puo' essere altresi'  riconosciuto  un  contributo  ulteriore,  nella
misura massima del 2 per cento, per  le  attivita'  professionali  di
competenza degli amministratori di condominio e per il  funzionamento
dei consorzi appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire
interventi  unitari.  Le  previsioni  per   la   determinazione   del
contributo massimo concedibile ai professionisti di cui  al  presente
comma si applicano ai progetti presentati successivamente  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione.». 
  5. Al fine di assicurare  ai  Comuni  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuita'  nello  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, il Commissario  per  la  ricostruzione  e'
autorizzato  a  concedere,   con   propri   provvedimenti,   apposita
compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle
minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della  legge  27  dicembre  2013,
n.147. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le  compensazioni  effettuate  in
favore di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente  comma,
la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  6. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  3  le  parole
«entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2021»; b) al comma  4,  le  parole  «e  per  i  tre  anni
successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «e  per  i  cinque  anni
successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le
parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di  euro  per  l'anno
2022 » e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«dal  2019  al  2022».  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal  presente
comma e le eventuali economie dei bandi  precedenti,  puo'  prevedere
clausole di esclusione per le imprese  che  hanno  gia'  ottenuto  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo  46,  comma   2,   del   predetto
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei
bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   in   parte   dell'importo
dell'agevolazione  concessa  complessivamente  in  esito   ai   bandi
precedenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Al fine di una migliore  valutazione  e  previsione  dei  flussi
finanziari relativi alle attivita' di ricostruzione sul territorio, i
Commissari straordinari incaricati delle attivita'  di  ricostruzione
post eventi sismici in relazione alle relative contabilita'  speciale
di cui sono titolari, predispongono e  aggiornano  mediante  apposito
sistema reso disponibile dal Dipartimento della  Ragioneria  Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base
al quale le amministrazioni competenti,  ciascuna  per  la  parte  di
propria competenza, assumono  gli  impegni  pluriennali  di  spesa  a
valere  sugli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio  riguardanti   il
trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente
ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in  bilancio,
puo' avviare le procedure di affidamento dei  contratti  anche  nelle
more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli
impegni pluriennali possono  essere  annualmente  rimodulati  con  la
legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del  cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le  risorse
destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti,
sulla contabilita' speciale sulla base  degli  stati  di  avanzamento
dell'intervento comunicati  al  Commissario.  Il  monitoraggio  degli
interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla  base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  8. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  3,  del
Codice della protezione  civile  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'evento
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di
Aci Catena, di Aci Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
Venerina, di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con
le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11
giugno 2019. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis,  comma  38,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  10.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale  per  i
comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai  sensi  del
citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012,
sono prorogati fino al 31 dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente  normativa  in
materia di vincoli alle assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le
amministrazioni pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti  contratti,
eseguite in deroga alla  legge,  non  sono  applicabili  le  sanzioni
previste dalla normativa vigente,  ivi  compresa  la  sanzione  della
trasformazione  del  contratto  a  tempo  indeterminato.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma, quantificati nel limite di spesa  di  euro  2.320.000  per  il
2021, comprensivo del trattamento economico previsto per  i  titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma  3,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  11. Le disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre
2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  2  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino  all'anno  2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «al  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
    b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno
2021.». A tal fine le contabilita' speciali di  cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate
di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri,  pari
a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole  «negli  anni  2015,  2016,
2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». 
  A tal fine le contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate
di 2  milioni  di  euro  complessivi  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi
per la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la  ripresa
economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi  sismici  del
20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per  la  ricostruzione
delle  aree  colpite  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74  del  2012,
nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  ogni  ulteriore  risorsa   destinata   al
finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono  soggetti  a  procedure  di  sequestro  o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa  ogni
azione  esecutiva  e  privi  di  effetto  i   pignoramenti   comunque
notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo  periodo,
altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento e  sono  comunque
escluse dall'applicazione della disciplina della  legge  fallimentare
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'  del  Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui  al  primo  e  secondo
periodo si applicano sino alla  definitiva  chiusura  delle  apposite
contabilita'  speciali  intestate   ai   Presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  operanti   in   qualita'   di
commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
n. 74 del 2012. 
  16. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  per
l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del  decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro  per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012,
individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione,  prevista  dal  comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  da
ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto  legge  24
ottobre 2019 n. 123, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei
mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento  e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma  356,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Gli  oneri  di  cui  al  primo  periodo,  sono
pagati, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a  decorrere
dall'anno 2022, in rate di pari importo per  dieci  anni  sulla  base
della periodicita' di pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei
contratti  regolanti   i   mutui   stessi.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  18. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al  sisma»
sono soppresse e la parola «situati» e'  sostituita  dalla  seguente:
«situate». Restano fermi i pagamenti gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    b) e' aggiunto infine il seguente periodo:  «Le  agevolazioni  di
cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31
dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili
che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita'
gia' dichiarato.». 

Capo VI
Sostegno e rilancio dell'economia

                               Art. 58 
 
               Fondo per la filiera della ristorazione 
 
  1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'  dell'attivita'
degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari,  e'
istituito un fondo nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali con una  dotazione  pari  a
600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione  di  un
contributo a fondo perduto alle imprese in  attivita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto con  codice  ATECO  prevalente
56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto  di  prodotti,  inclusi
quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari,  anche  DOP  e
IGP, valorizzando la  materia  prima  di  territorio.  Il  contributo
spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
medi dei mesi da marzo a giugno 2020  sia  inferiore  ai  tre  quarti
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi  medi  dei  mesi  da
marzo a giugno  2019.  ((Il  predetto  contributo  spetta,  anche  in
assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai  soggetti  che
hanno avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019.)) 
  3. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  i  soggetti  interessati
presentano una istanza secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di
cui al comma 10. Tale contributo e' erogato mediante il pagamento  di
un anticipo del 90  per  cento  al  momento  dell'accettazione  della
domanda,  a  fronte  della  presentazione   dei   documenti   fiscali
certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati,  nonche'
di una autocertificazione attestante  la  sussistenza  dei  requisiti
definiti dal presente articolo  e  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159. Il saldo del contributo e' corrisposto a seguito  della
presentazione  della  quietanza  di  pagamento,   che   deve   essere
effettuato con modalita' tracciabile. 
  4. L'erogazione del contributo viene effettuata  nel  rispetto  dei
limiti previsti dalla  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  de
minimis. 
  5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, ed e' alternativo a quello concedibile  ai  sensi  dell'articolo
59. 
  6. Per  l'attuazione  del  presente  articolo  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  puo'  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni
con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la
diffusa e immediata operativita' della misura  garantendo,  altresi',
elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una
rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che
siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification
Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con
esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione
delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei
servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili
secondo i criteri, modalita' e  i  limiti  di  importo  definiti  dal
decreto di cui al comma 10, il richiedente e'  tenuto  a  registrarsi
all'interno della piattaforma  digitale,  messa  a  disposizione  dal
concessionario   convenzionato,   denominata    «piattaforma    della
ristorazione»,  ovvero   a   recarsi   presso   gli   sportelli   del
concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di
accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra  cui  copia  del
versamento  dell'importo  di  adesione  all'iniziativa  di  sostegno,
effettuato tramite bollettino di pagamento,  fisico  o  digitale.  Il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei
propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per
la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base  delle  informazioni
contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito  della  verifica
del possesso dei requisiti del richiedente da  parte  del  Ministero,
cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in
formato   digitale,   il   concessionario   convenzionato    provvede
all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90  per  cento
del valore del contributo, previo accredito da  parte  del  Ministero
degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2  e'  certificato
dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti  richiesti
utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso
gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica
il  concessionario  convenzionato  provvedera'  ad   emettere   nelle
medesime  modalita'  i  bonifici  a  saldo  del  contributo.  Qualora
l'attivita' di cui al presente comma  necessiti  dell'identificazione
degli aventi diritto, il personale del  concessionario  convenzionato
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e'  determinato  l'importo  dell'onere  a
carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i
criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. 
  7. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede
alle verifiche concernenti i contributi erogati. 
  8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita  percezione  del
contributo, oltre al recupero dello stesso, e' punita con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del   contributo   non
spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
(ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo
non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  possibilita'
di compensazione con crediti entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
notifica dell'atto  emesso  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
In  caso  di  mancato  pagamento  nei  termini  sopra   indicati   la
riscossione coattiva e' effettuata mediante ruolo. 
  9.  Qualora  l'attivita'  d'impresa  di  cui  al  comma   2   cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza ai sensi del comma 3 e' tenuto a  conservare  tutti  gli
elementi giustificativi del  contributo  spettante  e  a  esibirli  a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto  di  recupero  di
cui al comma 8 e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto  firmatario
dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare  del  contributo
assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di  quanto
disposto dal presente articolo. 
  11. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  nel  limite  di  600
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. All'espletamento delle attivita' connesse al presente  articolo,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 59 
 
Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei
                           centri storici 
 
  1. E' riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo  di
provincia  o  di  citta'  metropolitana  che,  in   base   all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano registrato presenze  turistiche  di  cittadini  residenti  in
paesi esteri: 
    a) per i comuni capoluogo di  provincia,  in  numero  almeno  tre
volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; 
    b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari
o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. 
  2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del  fatturato
e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020,  degli  esercizi
di cui al comma 1, realizzati nelle zone  A  dei  comuni  di  cui  al
medesimo comma 1, sia  inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese  del
2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di  trasporto  pubblico
non di linea l'ambito territoriale  di  esercizio  dell'attivita'  e'
riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3.  L'ammontare  del  contributo  e'  determinato  applicando   una
percentuale alla differenza  tra  l'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi riferito al mese  di  giugno  2020  e  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle
seguenti misure: 
    a) 15 per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori  a
quattrocentomila euro e  fino  a  un  milione  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi  superiori  a
un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi  2  e  3,
non inferiore a mille euro per le persone fisiche e  a  duemila  euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  Detti  importi  minimi
sono altresi' riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attivita'
a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al  comma
1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non  puo'
essere superiore a 150.000 euro. 
  5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e  3,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi  da
7 a 14, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
il  contributo  di  cui  all'articolo  58  per   le   imprese   della
ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta  per
uno solo dei due contributi. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 60 
 
         Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata  la  spesa  di  500
milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. All'articolo  43  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «100 milioni di  euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti:  «300  milioni  di  euro  per  l'anno
2020»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5»  sono  inserite
le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente  dal  numero
degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi
di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa  integrazione
di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in  relazione
alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei  dipendenti
della  societa'  interessata.  In  tali   casi,   la   procedura   di
licenziamento gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo  di
operativita' della proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione   degli   esperimenti   di   cessione   dell'attivita'
produttiva.»; 
    d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali». 
  4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di  trasformazione
tecnologica   e   digitale   delle   piccole   e    medie    imprese,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  231,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. 
  5. Per le finalita' di promozione della nascita  e  dello  sviluppo
delle societa' cooperative di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  2  del  3  gennaio  2015,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di
10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  774  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 61 
 
Semplificazioni dei procedimenti  di  accorpamento  delle  camere  di
                              commercio 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare   il   processo   di
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto  2015,  n.
124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere  di  commercio
disciplinati dal  decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si
concludono con l'insediamento degli  organi  della  nuova  camera  di
commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine,  gli
organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo
di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori  dei  conti,
decadono dal trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di  cui  al
presente comma e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Regione interessata, nomina,  con  proprio  decreto,  un  commissario
straordinario  per  le  camere  coinvolte  in  ciascun  processo   di
accorpamento. 
  2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei  conti,  gli  organi
delle Camere di commercio in corso di accorpamento che  sono  scaduti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  decadono  dal
trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentita  la  regione  interessata,  nomina   un
commissario straordinario. Alla presente fattispecie non  si  applica
l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
  3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580, e' abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.  580
e' sostituito dal seguente: «3. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura sono quelle  individuate  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio
di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di
commercio le sedi legali e  tutte  le  altre  sedi  delle  camere  di
commercio accorpate.» 
  5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello
sviluppo  economico»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) al comma 5, le parole:  «previa  approvazione  del  Ministro»,
sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero». 
  6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  Le  Giunte
delle camere di  commercio,  costituite  a  seguito  di  processi  di
accorpamento conclusi  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o  piu'  vice
presidenti al fine di garantire la rappresentanza  equilibrata  delle
circoscrizioni  territoriali  coinvolte  nei  medesimi  processi   di
accorpamento.». 
    b) al comma 5, la lettera c), e' sostituta dalla seguente: «c) al
fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo  sviluppo  dei
servizi, definisce i  criteri  generali  per  l'organizzazione  delle
attivita' e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte
le sedi della camera di commercio.». 
  7. All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
le parole «e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui
garantire  la  rappresentanza   equilibrata   nel   Consiglio   delle
rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno  in  tale
organo piu' di un rappresentante» sono soppresse. 
                               Art. 62 
 
           Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese 
 
  All'articolo  61  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54
a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole  imprese  ai
sensi  dell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano  in  difficolta'  ai
sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31  dicembre  2019,
purche' le stesse: 
      a) non siano soggette a procedure concorsuali  per  insolvenza,
oppure 
      b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che  al
momento della concessione dell'aiuto l'impresa  abbia  rimborsato  il
prestito o abbia revocato la garanzia; oppure 
      c) non abbiano ricevuto aiuti per  la  ristrutturazione,  salvo
che al momento della concessione dell'aiuto non siano  piu'  soggette
al piano di ristrutturazione.». 
                               Art. 63 
 
         Semplificazione procedimenti assemblee condominiali 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:  «9-bis.  Le  deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli
interventi di cui al presente articolo sono valide se  approvate  con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e
almeno un terzo del valore dell'edificio.». 
                               Art. 64 
 
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
  e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche  nel
  Mezzogiorno, nonche' in favore degli enti del terzo settore. 
 
  1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.100
milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno  2024
e 100 milioni di euro per l'anno 2025 e' assegnata all'ISMEA  per  le
finalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio  2020,  n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la parola «interamente» e' soppressa; 
  b) dopo le parole  «e  nella  prospettiva  di  ulteriori  possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte
le  seguenti:  «ovvero  finalizzati  ad  iniziative  strategiche,  da
realizzarsi   mediante    operazioni    finanziarie,    inclusa    la
partecipazione diretta o indiretta  al  capitale,  a  sostegno  delle
imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.». 
  3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole «enti del Terzo settore, compresi  gli  enti  religiosi
civilmente   riconosciuti,   esercenti   attività   di   impresa   o
commerciale, anche in via non esclusiva o  prevalente  o  finalizzata
all'autofinanziamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti». 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di  euro  per
l'anno 2023, a 2.800 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  a  1.700
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 65 
 
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge  n.  18
                              del 2020 
 
  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma  6  lettere
a) e  c)  e  comma  8,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  2. Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo  56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  la  proroga  della
moratoria  opera  automaticamente  senza  alcuna  formalita',   salva
l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da
far pervenire al  soggetto  finanziatore  entro  il  termine  del  30
settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presentino esposizioni che non siano  ancora  state
ammesse alle misure  di  sostegno  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo, possono essere ammesse, entro il  31  dicembre  2020,  alle
predette  misure  di  sostegno  finanziario   secondo   le   medesime
condizioni e modalita' previste dall'articolo 56. 
  3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle  misure
di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il  termine
di diciotto mesi per l'avvio delle  procedure  esecutive  di  cui  al
medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine  delle  misure  di
sostegno di cui al citato  comma  2,  come  modificato  dal  presente
articolo. 
  4. All'articolo 37-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  al
comma  1,  le  parole  «30  settembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  5. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto possono  essere  integrate  le
disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  6. Alle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte  con  la
vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di
cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  Le
risorse della citata sezione speciale che allo  scadere  dei  termini
per  la  presentazione  della  richiesta   di   escussione   di   cui
all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli
anni successivi  dovessero  risultare  eccedenti  le  esigenze  della
sezione speciale sono  impiegate  per  l'ordinaria  operativita'  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
                               Art. 66 
 
              Interventi di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. Al fine di  sostenere  programmi  di  sviluppo  e  rafforzamento
patrimoniale delle societa' soggette a  controllo  dello  Stato,  nel
rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di  settore,  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  essere
autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e  di  strumenti
di  patrimonializzazione  di  societa'  controllate  per  un  importo
complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 67 
 
                        Riassetto gruppo SACE 
 
  1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27,  comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  puo'  essere
destinata  alla  copertura  di   operazioni   di   trasferimento   di
partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 
  2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
Cassa depositi e prestiti (CDP)  S.p.A.,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  sottoposto  alla
registrazione della Corte dei conti, e' determinato il riassetto  del
gruppo  SACE  e  il  valore  di  trasferimento  delle  partecipazioni
interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando,  in  quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento  del
corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si  da'  corso
tramite titoli di  Stato,  anche  appositamente  emessi,  nel  limite
massimo di 4.500 milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione del presente articolo sono esenti  da  ogni  imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le
attivita'  previste  dal  presente  articolo   della   consulenza   e
assistenza di esperti di provata esperienza  nel  limite  massimo  di
75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  e  ivi
incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.». 
                               Art. 68 
 
P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani  di  risparmio  a  lungo
                               termine 
 
  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  i  piani  di
risparmio a lungo termine di cui all'articolo  13-bis,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli  investitori
possono destinare somme o valori  per  un  importo  non  superiore  a
300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti  di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti  di  cui  al  presente
comma.». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 69 
 
          Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  continuita'  nell'operativita'  delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli
immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione  dell'eccezionale   congiuntura   economica   connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di
alterazione dell'ordinario  andamento  del  mercato  immobiliare,  al
citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001,  dopo  il  comma
2-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
    «2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di  cui  al
presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di  prorogare  o
rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,  sulla  base  di  quanto
previsto da uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano: 
      a) la decorrenza e la durata  dei  nuovi  contratti,  ai  sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
      b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori  a  quelli
applicati alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  che
dovranno  essere  definiti   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto- legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
limitatamente alla durata residua del  finanziamento  originario  non
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso; 
      c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni  da  riconoscere
al locatore in caso di  ritardata  restituzione  degli  immobili  per
scioglimento o cessazione del contratto di locazione; 
      d) le ulteriori condizioni contrattuali. 
    2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere
definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  8,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente  alla
durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti
fini  eventuali  proroghe  dello   stesso,   in   caso   di   mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza
delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative  negli
immobili per i quali si verifichi  ogni  ipotesi  di  scioglimento  o
cessazione degli effetti dei  contratti  di  locazione  previsti  dal
comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari  al
canone pro tempore vigente,  senza  applicazione  di  alcuna  penale,
onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del  danno
ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma  si  inseriscono  automaticamente  nei  predetti  contratti  di
locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339  del  codice  civile,
anche in deroga ad ogni eventuale  diversa  pattuizione  esistente  e
hanno efficacia  per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  a
decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle  more
dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
di  cui  al  comma  2-sexsies,  che  disciplineranno,  tra   l'altro,
metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti
di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.». 
  2. Per i medesimi fini di cui al comma  1,  a  decorrere  dall'anno
2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse  da
appostare  nel  bilancio  dello  Stato  finalizzate  all'acquisto  di
immobili aventi caratteristiche di strategicita',  infungibilita'  ed
esclusivita', adibiti o da adibire ad  uffici  delle  amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
  3. L'Agenzia del demanio,  in  qualita'  di  conduttore  unico  dei
contratti di locazione afferenti gli immobili dei  Fondi  Immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410,  e  nell'ambito  degli  indirizzi,  criteri  e  risorse
individuati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  cura  la
definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed
assistenza tecnico-specialistica alle  Amministrazioni  utilizzatrici
dei predetti immobili,  nelle  attivita'  valutative,  di  analisi  e
scelta, oltre che  delle  condizioni  economiche  di  mercato,  della
proposta complessivamente piu' conveniente,  anche  contemperando  le
molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico,  funzionali,
di razionalizzazione e sociali di lungo periodo  dell'Amministrazione
interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per
finalita'  istituzionali  nell'ambito  di  un  ristretto  elenco   di
possibili soluzioni alternative individuate anche a  seguito  di  una
specifica ricerca ad evidenza pubblica curata  dalle  Amministrazioni
interessate. In esito  all'attivita'  svolta  l'Agenzia  del  demanio
rende  specifico  parere  tecnico  anche  asseverando  le  specifiche
esigenze  dell'Amministrazione  richiedente  e  tenendo  conto  della
natura giuridica del soggetto  offerente.  Le  attivita'  di  cui  al
presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  possono   essere   fornite   anche   a   richiesta   delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  incluse  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali. 
                               Art. 70 
 
         Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato 
 
  1. In considerazione della  straordinaria  situazione  emergenziale
derivante dalla pandemia di COVID-19  e  delle  misure  adottate  per
contenerla,  stante  la   necessita'   di   alleggerire   i   carichi
amministrativi  delle  amministrazioni  statali  anche  mediante   la
dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso,
in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei  beni
mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,  e'  effettuato
con riferimento alla situazione dei  beni  esistenti  in  uso  al  31
dicembre 2021. 
                               Art. 71 
 
  Modalita' di svolgimento semplificate delle assemblee di societa' 
 
  1. Alle assemblee delle societa'  per  azioni,  delle  societa'  in
accomandita per azioni, delle societa'  a  responsabilita'  limitata,
delle societa' cooperative  e  delle  mutue  assicuratrici  convocate
entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei
commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei  FIA
italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma  4  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015,  n.  30,
le societa' di  gestione  del  risparmio  possono  usufruire  di  una
proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori  tre  mesi  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2020,   fermo   restando   le
disposizioni di cui al regolamento di gestione di  ciascun  FIA.  Per
potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario
il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA. 
                               Art. 72 
 
  Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. 
                               Art. 73 
 
Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019,  n.
                                 160 
 
  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un  rimborso  in
denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»; 
    b) il comma 289 e' sostituito dal seguente: 
      «289. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  emana  uno  o  piu'
decreti al fine di stabilire le condizioni e le  modalita'  attuative
delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le
forme di adesione volontaria  e  i  criteri  per  l'attribuzione  del
rimborso, anche in  relazione  ai  volumi  ed  alla  frequenza  degli
acquisti, gli strumenti  di  pagamento  elettronici  e  le  attivita'
rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto  dai
commi 289-bis e 289-ter.» 
    c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: 
      «289-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  utilizza
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla  societa'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i
servizi  di  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del  sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi  288  e
289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque  non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 290. 
      289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze  affida  le
attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai  commi
288 e 289 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici
S.p.A, nonche' ogni altra attivita'  strumentale  e  accessoria,  ivi
inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali  controversie.  Gli
oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono
a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di  2,2  milioni  per
l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021. Agli oneri di cui  al
presente articolo, pari a 2,2 milioni per  l'anno  2020  e  di  1.750
milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 74 
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                      di Co2 g/km - Automotive 
 
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  a),  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.750                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |1.500                |
                +-------------+---------------------+
 
    b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |750                  |
                +-------------+---------------------+
 
    c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
individuate le modalita' attuative  del  presente  comma  nel  limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»; 
    d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto  a  un  ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o  sostenibile»  sono
sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da
utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono individuate le modalita' attuative del presente comma  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»; 
    e) Al comma  1-octies  le  parole:  «quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  dei  commi  da   1-bis   a
1-septies  del  presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto  del  limite
di spesa di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del
comma 1-bis del presente articolo.». 
  2. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro  quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020,  n.  77,  come  modificate  dal  comma  1  del  presente
articolo, secondo la seguente ripartizione: 
    a)  euro  50  milioni  riservati  per  i  contributi   aggiuntivi
all'acquisto di autoveicoli compresi nelle  fasce  0-20  g/km  Co2  e
21-60 g/km  Co2  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) euro 150 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi  nella  fascia  61-90  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto; 
    c) euro 100 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi nella  fascia  91-110  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni  di  euro  per
l'anno   2020,   finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per
l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'
di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  (IRES).  Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del
contributo. Il contributo di cui al presente comma non e'  cumulabile
con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 
  4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione
vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati
ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai  limiti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 75 
 
Operazioni  di  concentrazione  a  salvaguardia   della   continuita'
  d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del  decreto  legislativo
  24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della  legge
10 ottobre  1990,  n.  287,  le  operazioni  di  concentrazione,  non
disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del  Consiglio  del  20
gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati  caratterizzati
dalla presenza di servizi ad  alta  intensita'  di  manodopera,  come
definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo  14
del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea,  che  abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche
a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria,  potrebbero
cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi  generali
dell'economia nazionale e,  pertanto,  si  intendono  autorizzate  in
deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
fermo restando quanto previsto dal comma 2. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 devono  preventivamente  comunicare
le  operazioni  di   concentrazione   all'Autorita'   garante   della
concorrenza  e  del  mercato,  unitamente  alla  proposta  di  misure
comportamentali idonee a  prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o altre condizioni contrattuali  gravose  per  gli  utenti  in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con  propria  deliberazione
adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito  il  parere
del  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   dell'Autorita'   di
regolamentazione del settore, prescrive le  suddette  misure  con  le
modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie  a  tutela  della
concorrenza e dell'utenza, tenuto anche  conto  della  sostenibilita'
complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza  si  applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287. 
  3.  Il  presente   articolo   si   applica   alle   operazioni   di
concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020. 
  4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente: 
        a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato  o
nel soggetto che, anche  indirettamente,  controlla  il  gestore  del
mercato, in misura tale che la  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il
10%, 20%, 30% o 50%; 
        b) il controllo del gestore del mercato; 
      ne da' preventiva comunicazione alla Consob. 
      Il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,
commi primo e secondo, del codice civile.»; 
    b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
      «4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume  esistente
nella  forma  dell'influenza  dominante,   salvo   prova   contraria,
allorche' ricorra una delle  situazioni  indicate  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n.  385,  ove
applicabili»; 
    c) al comma 5: 
      1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi»,  sono  inserite  le
seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui  al  comma  4
o»; 
      2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono  sostituite  dalle
seguenti: «venga messa»; 
      3) dopo le parole «gestione sana e prudente del  mercato»  sono
inserite le seguenti:  «,  valutando  tra  l'altro  la  qualita'  del
potenziale acquirente e la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15,  comma  2,
del  decreto  legislativo  del  24  febbraio   1998,   n.   58,   ove
applicabili»; 
    d) al comma 7: 
      1) le parole «puo' essere  esercitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore  del
mercato,»; 
      2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite  dalle  seguenti:
«4»; 
      3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte
le seguenti: «e gli altri diritti  che  consentono  di  influire  sul
gestore del mercato.». 
                               Art. 76 
 
               Sospensione scadenza titoli di credito 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza relativi a vaglia  cambiari,  cambiali  e  altri  titoli  di
credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi
fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori  e
obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva  la  facolta'
degli stessi di rinunciarvi espressamente.». 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Gli
assegni portati all'incasso, non sono protestabili  fino  al  termine
del  periodo  di  sospensione  di  cui  al  comma  1.   Le   sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli  articoli  2  e  5
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci  per
cento della somma dovuta e non pagata di  cui  all'articolo  3  della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se  il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo  di
sospensione di cui al comma 1, effettua  il  pagamento  dell'assegno,
degli interessi, e delle eventuali spese per il  protesto  o  per  la
constatazione equivalente.». 
                               Art. 77 
 
               Misure urgenti per il settore turistico 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, comma 3,  dopo  la  parola  «alberghiere»  e'
inserita la seguente: «, termali»; 
    b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le  parole:  «e  giugno»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»; 
    c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono
inserite le  seguenti  «,  nonche'  le  guide  e  gli  accompagnatori
turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«265 milioni». 
  2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria
prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle  rate
dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata  sino
al 31 marzo 2021. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  la
dotazione della sezione speciale del Fondo di  garanzia  PMI  di  cui
all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 78 
 
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e
                          dello spettacolo 
 
  1.  In  considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attivita' ivi esercitate; 
    c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da
parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
    d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli,
a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle
attivita' ivi esercitate; 
    e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e
simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori
delle attivita' ivi esercitate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previste  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19.». 
  3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,  commi
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per
gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d). 
  4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 1 e  3,  il  Fondo  di  cui  all'articolo  177,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  85,95  milioni
di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al  primo
periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a  231,60  milioni  di
euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 79 
 
  Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale 
 
  1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento
delle strutture ricettive turistico-alberghiere di  cui  all'articolo
10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e'  riconosciuto,
nella misura  del  65  per  cento,  per  i  due  periodi  di  imposta
successivi a quello in corso alla  data  del  31  dicembre  2019.  Il
credito  di  imposta  di  cui  al  primo  periodo   e'   utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al  secondo
periodo non si applica la ripartizione in quote  annuali  di  cui  al
comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.  Per
quanto non diversamente disposto dal presente articolo si  osservano,
ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo  10  del  citato
decreto-legge n. 83 del 2014. 
  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al
presente articolo le strutture che svolgono attivita'  agrituristica,
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti
norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3  della  legge  24
ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche  per  la  realizzazione  di
piscine   termali   e   per   l'acquisizione   di   attrezzature    e
apparecchiature  necessarie  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
termali, nonche' le strutture ricettive all'aria aperta. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 180 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il decreto di cui all'articolo  10,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 80 
 
       Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura 
 
  1. All'articolo 183, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «171,5  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni»,  e  al  secondo  periodo,
dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «,  dal
rinvio o dal ridimensionamento»; 
    b) al comma 3, le parole: «100  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «165 milioni»; 
  2.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «245  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le  parole:  «145  milioni»
sono sostituite dalle seguenti:  «185  milioni»  e  le  parole:  «100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»; 
    b) al comma 3, alinea, le parole:  «130»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «335». 
  3. All'articolo  1,  comma  317,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  di  6
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  1  milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021». 
  4. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  337,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'   rifinanziata,   per
l'attuazione degli interventi  del  piano  strategico  ivi  previsto,
nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020.  All'articolo  7,
comma 1 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  al  secondo
periodo, dopo  le  parole  «interesse  culturale»  sono  aggiunte  la
seguente: «e  paesaggistico»  e  dopo  la  parola  «realizzare»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,». 
  5. Il Fondo, costituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e'  incrementato
di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'articolo 119, comma  15-bis,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie  catastali  A/1,
A/8  e  A/9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «appartenenti  alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla  categoria  catastale  A/9
per le unita' immobiliari non aperte al pubblico». 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 81 
 
Credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore  di
leghe  e  societa'  sportive  professionistiche  e  di   societa'   e
               associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai  lavoratori  autonomi  e  agli
enti  non  commerciali  che  effettuano  investimenti   in   campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei  confronti  di  leghe
che organizzano campionati  nazionali  a  squadre  nell'ambito  delle
discipline olimpiche ovvero  societa'  sportive  professionistiche  e
societa'  ed  associazioni  sportive  dilettantistiche  iscritte   al
registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che
svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo,
sotto forma  di  credito  d'imposta,  pari  al  50  per  cento  degli
investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al  31
dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa  stabilito  ai
sensi del comma 6, che  costituisce  tetto  di  spesa.  Nel  caso  di
insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto  alle  richieste
ammesse, si procede alla ripartizione tra  i  beneficiari  in  misura
proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato
ai sensi  del  presente  articolo,  con  un  limite  individuale  per
soggetto pari al 5 per cento del totale  delle  risorse  annue.  Sono
escluse  dalla  disposizione  di  cui   al   presente   articolo   le
sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono  al  regime
previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa istanza  diretta  al  Dipartimento  dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le politiche giovanili e  lo  sport,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e
i criteri  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, con  particolare  riguardo  ai  casi  di  esclusione,  alle
procedure  di  concessione  e  di  utilizzo   del   beneficio,   alla
documentazione richiesta,  all'effettuazione  dei  controlli  e  alle
modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione  che  i  pagamenti
siano effettuati con versamento bancario o  postale  ovvero  mediante
altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie  deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe  e  societa'   sportive   professionistiche   e   societa'   ed
associazioni   sportive   dilettantistiche   con   ricavi,   di   cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  Testo  Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari  a  200.000  euro  e
fino a un massimo  di  15  milioni  di  euro.  Le  societa'  sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 
  5. Il corrispettivo sostenuto per  le  spese  di  cui  al  comma  1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa  di  pubblicita',  volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o  servizi  del  soggetto
erogante mediante una specifica attivita' della controparte. 
  6.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,  per  un  importo
complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di  spesa
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita'  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 82 
 
     Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 
 
  1. La Federazione Italiana Sport  Invernali  (FISI),  in  relazione
alla garanzia  dalla  stessa  prestata  in  favore  della  Fondazione
Cortina 2021  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  pecuniarie  da
quest'ultima contratte nei confronti  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo, puo' richiedere la concessione della  controgaranzia  dello
Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da
escutersi in caso di annullamento  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021  dovuto
all'emergenza COVID-19. La garanzia e'  elencata  nell'allegato  allo
stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  definiti  modalita',
condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea. 
  2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)  predispone  ogni
anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti
l'evento denominato «Mondiali di  Sci  Cortina  2021»  una  relazione
sulle  attivita'  svolte  dal   comitato   organizzatore   denominato
«Fondazione  Cortina  2021»   ,   accompagnata   da   una   analitica
rendicontazione dei costi  per  l'organizzazione  dell'evento,  e  la
invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per  lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  3. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per  gli
anniversari   nazionali   e   gli   eventi   sportivi   nazionali   e
internazionali, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 settembre 2019» , sono sostituite dalle  seguenti:  «alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport» ; 
    b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
    c) al comma 21, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in
favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                               Art. 83 
 
     Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale 
 
  1. Al fine di  potenziare  il  servizio  civile  universale,  quale
strumento di tutela  dei  territori  e  di  sostegno  alle  comunita'
nell'ambito della gestione  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
gli stanziamenti per il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,
istituito dall'articolo 19 della legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e
iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, di cui  alla  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022», sono  incrementati
di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 84 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2020. Tali risorse sono  destinate  ad  aumentare  la
deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate
di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi,
anche in forma societaria, dalle  cooperative  e  dai  raggruppamenti
aventi sede in Italia  ovvero  in  altro  paese  dell'Unione  europea
iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche  e  giuridiche  che
esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per   conto   terzi   di   cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari  di
licenza comunitaria ai sensi del Regolamento  CE  n.  881/92  del  26
marzo 1992, a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali
ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999 n. 40, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
e  eventualmente  rimaste  nella  loro  disponibilita',  in   ragione
dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in  favore  dei
beneficiari  aderenti  al  consorzio,  alla  cooperativa  ovvero   al
raggruppamento,  per  un  periodo  superiore  a  ventiquattro   mesi,
decorrenti dalla pubblicazione del decreto di  pagamento  concernente
il  rimborso  compensato  dei  pedaggi  delle  imprese   beneficiarie
adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative
deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per  il  sostegno
del  settore  e  per  la  sicurezza  della  circolazione,  anche  con
riferimento all'utilizzo delle infrastrutture. 
                               Art. 85 
 
Misure compensative per il trasporto di passeggeri  con  autobus  non
soggetti a obblighi di  servizio  pubblico,  nonche'  in  materia  di
               trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Al fine di sostenere il settore  dei  servizi  di  trasporto  di
linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti
a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
destinato a compensare i danni subiti dalle imprese  esercenti  detti
servizi ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali,
in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle  misure
di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre  2020  rispetto  alla  media  dei
ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1.  Tali  criteri,
al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo
conto dei costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3. L'efficacia della  disposizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  5.  In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di  emergenza
connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare  l'efficienza,
la sicurezza e  la  continuita'  del  trasporto  aereo  di  linea  di
passeggeri ed  evitare  un  pregiudizio  grave  e  irreparabile  alle
imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma
2,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  modificato
dall'articolo  202  del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere  sul  fondo  di  cui  al
comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare,  a  titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a  250  milioni
di euro alle imprese aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta. Tale  anticipazione  comprensiva  di  interessi  al  tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti  base,  e'  restituita,
entro il  15  dicembre  2020,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui
al comma 7 del citato articolo 79. In caso di  perfezionamento  della
procedura con esito positivo, non  si  da'  luogo  alla  restituzione
dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta
acquisito definitivamente dai beneficiari. 
  6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle  more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  europea
previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di
cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo  di
anticipazione un importo complessivo non superiore a  50  milioni  di
euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e  che
ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva  di  interessi
al  tasso  Euribor  a  sei  mesi  pubblicato  il  giorno   lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'
restituita,  entro  il  15   dicembre   2020,   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito
positivo, non si da' luogo alla restituzione  dell'anticipazione  ne'
al  pagamento   degli   interessi   e   l'importo   resta   acquisito
definitivamente dai beneficiari. 
                               Art. 86 
 
         Misure in materia di trasporto passeggeri su strada 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte  delle
imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a  3
milioni di euro per l'anno 2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per  gli  investimenti  da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
esercenti l'attivita' di trasporto di  passeggeri  su  strada  e  non
soggetti ad obbligo di  sevizio  pubblico  sono  stanziate  ulteriori
risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»; 
    b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel  caso  di  veicoli
adibiti al trasporto passeggeri,»sono soppresse,  e  le  parole:  «30
settembre 2020»sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita'
di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse
autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing, con  scadenza  compresa  anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020  e  il  31  dicembre
2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal  1°  gennaio
2018, anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,  da  parte
delle imprese di cui al comma 113 di veicoli  nuovi  di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3  ed  adibiti  allo  svolgimento  del  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 87 
 
                Misure urgenti per il trasporto aereo 
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole  «L'efficacia  della
presente  disposizione  e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «L'esercizio
dell'attivita' e'  subordinato  alle  valutazioni  della  Commissione
europea.»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. In sede  di
prima applicazione della presente disposizione, e'  autorizzata,  con
le modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa'  anche
ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale  sociale
iniziale e' determinato in 20 milioni di  euro,  cui  si  provvede  a
valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio  di  amministrazione
della  societa'  redige  ed  approva,  entro  trenta   giorni   dalla
costituzione della societa',  un  piano  industriale  di  sviluppo  e
ampliamento  dell'offerta,  che  include  strategie  strutturali   di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di  una
o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli
rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche'  l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese
titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile, anche in  amministrazione  straordinaria.  Il
piano e' trasmesso alla Commissione europea  per  le  valutazioni  di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari  competenti  esprimono  parere  motivato   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il
quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione
o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della  decisione
della Commissione europea. 
                               Art. 88 
 
                 Decontribuzione cabotaggio crociere 
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-19  e  di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, nonche' per consentire  la  prosecuzione  delle
attivita'  essenziali  marittime,  la  continuita'  territoriale,  la
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali,   la   competitivita'   ed
efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i  benefici  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998  n.
30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre
2020, alle imprese armatoriali  delle  unita'  o  navi  iscritte  nei
registri  nazionali  che  esercitano  attivita'  di  cabotaggio,   di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla  propulsione  ed
ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a  deposito  ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   sono
individuate le modalita' attuative del comma  1,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di  euro  per  l'anno
2020  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 89 
 
Istituzione di un fondo per la compensazione  dei  danni  subiti  dal
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. In considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero  settore  del
trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da  COVID19
e  al  fine  di  salvaguardare   i   livelli   occupazionali   e   la
competitivita' ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri  e
merci via mare, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni  di
euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei  ricavi
tariffari relativi ai  passeggeri  trasportati  nel  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020  rispetto  alla  media  dei  ricavi
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1,  alle  imprese
armatoriali che operano con navi di bandiera italiana,  iscritte  nei
registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate  nei  trasporti  di
passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche  in  via
non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al  fine  di  evitare
sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  50  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 90 
 
         Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente 
 
  1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Al  fine  di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di  linea
eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio  di
noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle  misure
di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, un'efficace  distribuzione  degli  utenti  del  predetto
trasporto pubblico, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle  risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'
ridotta, con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli  effetti  economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in  stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al  50  per  cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro  20
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per  gli
spostamenti effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  taxi  ovvero  di
noleggio con conducente. I  buoni  viaggio  non  sono  cedibili,  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
provvede al trasferimento in favore dei comuni  di  cui  al  comma  1
delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i  seguenti
criteri: 
      a) una quota pari al 50 per cento del totale,  per  complessivi
17,5 milioni di euro, e' ripartita in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
      b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni
di euro, e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di  licenze  per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun  comune
interessato; 
      c) una quota pari al restante 20 per cento, per  complessivi  7
milioni di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Ciascun  comune
individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto  di  cui
al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo,  privilegiando  i
nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di  altre  misure
di sostegno pubblico.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi  30  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 91 
 
Internazionalizzazione  degli  enti  fieristici  e   delle   start-up
                             innovative 
 
  1. E' istituita un'apposita  sezione  del  fondo  rotativo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, volta al supporto ai processi  di  internazionalizzazione  degli
enti  fieristici  italiani,  costituiti  in  forma  di  societa'   di
capitali. Le iniziative di  cui  al  presente  comma  possono  essere
realizzate  mediante  interventi  temporanei  di  partecipazione  nel
capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione  di  altri
strumenti finanziari, nonche' concessione di  finanziamenti,  secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei  limiti  e  alle
condizioni previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  2. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 300 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Il  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo,
la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo
stesso di cui al comma 1. 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera
d) del medesimo comma. 
  4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «a  tutti  gli  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea», sono sostituite dalle  seguenti:  «a  tutti  gli
Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli
interventi del fondo di cui  al  comma  1  possono  riguardare  anche
iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo  25
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. 
  5. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante
dal comma 3, pari a 63 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  e  della
relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le  parole  «2.673,2  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro» 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'artico 114. 
                               Art. 92 
 
      Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  21  luglio
2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020. 
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2021»  sono
inserite le seguenti: «nonche' 3,5 milioni per l'anno 2022»; 
    b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  contratti  di
lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere  prorogati,
anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla
conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.». 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro  11
milioni per l'anno 2020 e a 3,5 milioni per l'anno 2022, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                               Art. 93 
 
                  Disposizioni in materia di porti 
 
  1. All'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, alinea, le parole  «30  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni;» 
    b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole  «,  qualora  prive  di
risorse proprie utilizzabili  a  tali  fini»  inserire  le  seguenti:
«,nonche' a finanziare il riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di  Autorita'  di  sistema
portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del  medesimo  comma
1»; 
  2. All'articolo 46 del codice della navigazione il primo periodo e'
sostituito dal  seguente:  «Fermi  i  divieti  ed  i  limiti  di  cui
all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  quando
il  concessionario  intende  sostituire  altri  nel  godimento  della
concessione    deve    chiedere    l'autorizzazione    dell'autorita'
concedente.». 
  3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre  2016  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017  n.
18,» le parole da «nella  quale  confluiscono»  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi  compresi  i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai  sensi
dell'articolo 18 della citata n. 84 del 1994». 
  4. La disposizione di cui al comma 3  si  applica  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per  le
mensilita' comprese fino al 31 dicembre 2020. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 94 
 
       Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali 
 
  1. All'articolo 13-bis, comma  4,  del  decreto-legge  del  decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «entro il 30 settembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2020». 
                               Art. 95 
 
Misure  per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua  laguna   e
         istituzione dell'Autorita' per la laguna di Venezia 
 
  1. E' istituita l'Autorita' per la laguna di  Venezia,  di  seguito
«Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e'  ente  pubblico  non
economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia  amministrativa,
organizzativa, rertlamentare, di bilancio e finanziaria.  L'Autorita'
opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche  ad  essa  affidate  in
base ai principi  di  legalita',  imparzialita'  e  trasparenza,  con
criteri di efficienza, economicita' ed  efficacia  nel  perseguimento
della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di  indirizzo
e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo
le disposizioni di cui al presente articolo. Il  quinto  e  il  sesto
periodo del comma 3 dell'articolo  18  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, sono abrogati. 
  2. All'Autorita' sono attribuite tutte  le  funzioni  e  competenze
relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi  incluse  quelle
di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29
novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite  al  Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia  Giulia
ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   3,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l'Autorita': 
    a) approva, nel rispetto del piano generale degli  interventi  di
cui all'articolo 4, legge 29 novembre  1984,  n.  798,  il  programma
triennale per la tutela della laguna di Venezia, il  programma  unico
integrato e il programma di gestione e manutenzione  dell'opera  gia'
denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; 
    b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli  interventi
di salvaguardia in ambito lagunare  in  amministrazione  diretta,  su
base convenzionale, tramite societa' da essa controllate  o  mediante
affidamenti all'esito di  procedure  di  gara  espletate  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli
interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare  e  svolge  attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili  destinati  alle  attivita'  di
competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico,
architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare; 
    d) svolge  attivita'  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE; a tal fine, per  lo  svolgimento  di  servizi
professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non
reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  una
societa'  da  essa  interamente  partecipata,  i  cui  rapporti   con
l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con  le
risorse disponibili  a  legislazione  vigente  per  le  attivita'  di
manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un  piano  che
comprovi la  sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
    e)  svolge  attivita'  tecnica  di  vigilanza   e   supporto   ad
amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di
opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di  finanziamento  non
di diretta competenza; 
    f) assicura la gestione e tutela del demanio  marittimo  lagunare
nelle aree di competenza e lo  svolgimento  delle  relative  funzioni
amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; 
    g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante  emissione
di ordinanze, e di coordinamento amministrativo  delle  attivita'  di
repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle
leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,
n. 798; 
    h)  assicura  il  supporto  di  segreteria  al  Comitato  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
    i)  provvede  alla  riscossione  delle  sanzioni   amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
    l) provvede al rilascio delle concessioni e  autorizzazioni  allo
scarico delle acque reflue  e  alla  verifica  della  qualita'  degli
scarichi  in  relazione  ai  limiti  legali,  nonche'  alla  gestione
dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei  canoni
dovuti per gli scarichi reflui in laguna; 
    m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei  canali  di
competenza statale nonche' alla riscossione delle relative tasse; 
    n)  assicura  la  gestione  e   il   funzionamento   del   Centro
sperimentale per modelli idraulici; 
    o) assicura attivita'  di  supporto  alle  altre  amministrazioni
responsabili  della  salvaguardia  di  Venezia  e  della  laguna,  di
coordinamento  e  controllo  tecnico-amministrativo  delle  attivita'
affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali  la  difesa
dalle   acque   alte,   la   protezione   dalle   mareggiate   e   la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
    p) esercita le funzioni di regolazione  della  navigazione  della
laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere  necessarie
al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei  canali
marittimi  e  delle  zone  portuali  di   competenza   dell'Autorita'
marittima e dell'Autorita' di sistema portuale; 
    q) rilascia le autorizzazioni e concessioni  per  dissodamenti  e
piantagioni entro il perimetro  lagunare,  nonche'  per  il  prelievo
dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; 
    r) rilascia le concessioni o autorizzazioni  per  lo  scarico  di
rifiuti  e  provvede  alla  gestione  dei  relativi  canoni;   svolge
attivita' di monitoraggio e  controllo  meteorologico  e  ambientale,
anche ai fini del controllo  della  qualita'  delle  acque  lagunari,
nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche; 
    s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti  di
depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della
laguna, sia per  quelli  defluenti  in  mare  aperto  tramite  canali
artificiali in prossimita' della laguna; 
    t)  verifica  la  conformita'  al  progetto  degli  impianti   di
depurazione realizzati. 
  3.  L'Autorita'  promuove  lo  studio  e  la  ricerca  volti   alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di
ricerca applicata, di informazione  e  didattica,  anche  tramite  il
Centro  di  studio  e  di  ricerca  internazionale  sui   cambiamenti
climatici di cui all'articolo 1, commi 119  e  120,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita'
si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti  di
ricerca pubblici e privati. 
  4. Sono organi dell'Autorita': 
    a) il Presidente; 
    b) il Comitato di gestione; 
    c) il Comitato consultivo; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e'  il
responsabile del suo  funzionamento  e  ne  dirige  l'organizzazione,
emanando  tutti  i  provvedimenti  che  non  siano  attribuiti  dalla
presente  disposizione  o  dallo  statuto  agli  altri   organi.   Il
Presidente e' scelto tra  persone  che  abbiano  ricoperto  incarichi
istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta  e
riconosciuta competenza ed esperienza nei  settori  nei  quali  opera
l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di  Venezia,  previo
parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari.  L'incarico  di
Presidente ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile  per  una
volta ed e' incompatibile con altri rapporti  di  lavoro  subordinato
pubblico o privato e  con  qualsiasi  altra  attivita'  professionale
privata.  I  dipendenti   di   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 sono collocati in posizione di aspettativa o  di  fuori  ruolo  o
altra  posizione  equiparata  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  per  l'intera  durata   dell'incarico.   All'atto   del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile,  per  la  durata  del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso  stabilito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  secondo  i
criteri e parametri previsti per gli enti  ed  organismi  pubblici  e
posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel  limite  di
cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  6.  Il  Comitato   di   gestione   e'   composto   dal   Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da  sette  dipendenti  di  livello
dirigenziale  scelti   tra   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati,  per  la  durata  di  tre  anni,
secondo le  modalita'  previste  dallo  statuto.  In  sede  di  prima
applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono  individuati
dalle Amministrazioni di appartenenza e  nominati  con  provvedimento
del Presidente dell'Autorita', adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo  periodo.  Il
Comitato  di  gestione  delibera,  su  proposta  del  Presidente,  lo
statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani  aziendali
e le  spese  che  impegnino  il  bilancio  dell'Autorita',  anche  se
ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al  limite  fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale  il  voto
del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato
di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti
del Comitato di gestione non spetta alcun  emolumento,  compenso  ne'
rimborso spese  a  qualsiasi  titolo  dovuto.  Le  deliberazioni  del
Comitato di gestione relative allo statuto,  ai  regolamenti  e  agli
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti  per   l'approvazione   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata  per
ragioni di legittimita' o di merito. Le  deliberazioni  si  intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle  stesse
non venga emanato alcun  provvedimento  ovvero  non  vengano  chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima  ipotesi  il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a  che  non  pervengono
gli elementi richiesti. 
  7. Per l'espletamento dei propri  compiti  l'Autorita'  si  avvale,
nelle forme e  nei  modi  previsti  dallo  statuto,  di  un  Comitato
consultivo composto da sei componenti, nominati con provvedimento del
Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del  Sindaco
di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di
Sistema Portuale del Mar  Adriatico  Settentrionale,  del  Comandante
generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto,  del  Presidente
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale  e
del  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  Veneto,  scelti   tra
soggetti, anche estranei alla  pubblica  amministrazione,  dotati  di
specifiche e comprovate competenze e esperienza in materia  idraulica
e  di  morfodinamica  lagunare  e   di   gestione   e   conservazione
dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun
emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
  8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente,
da due membri effettivi e due supplenti,  nominati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed
uno supplente sono designati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. I revisori durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una  sola  volta.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti  del  Collegio  dei
revisori dei conti sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia delle finanze secondo i criteri  e  parametri  previsti
per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio
dell'Autorita'. 
  9.  Lo  statuto  dell'Autorita',  adottato,  in   sede   di   prima
applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze.  Lo  statuto  disciplina  le
competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i  principi
generali   in   ordine   all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di  controllo
interno  e  prevedendo  forme  adeguate  di  consultazione   con   le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita  con  disposizioni  interne
adottate secondo le modalita' previste dallo statuto.  La  Corte  dei
conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita'
con le modalita'  stabilite  dalla  legge  21  marzo  1958,  n.  259.
L'Autorita'  puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  10. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  presente
articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di  personale  di
100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale  generale,  sei
unita' di livello dirigenziale non generale e  novantadue  unita'  di
livello   non   dirigenziale.   L'Autorita'   adotta,   con    propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35,  comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  In  particolare,  il
regolamento di amministrazione: 
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
    b) fissa le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  di
ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'. 
  11.   I   dipendenti   in   servizio   presso   il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  svolgono  compiti
relativi alle funzioni dall'articolo 54, comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel  ruolo
organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e  per  la  pubblica  amministrazione  con  contestuale
riduzione   della   dotazione   organica   dell'amministrazione    di
provenienza e trasferimento delle relative  risorse  finanziarie.  Il
personale  non  dirigenziale  trasferito  mantiene   il   trattamento
economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle  voci  di
natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso
l'amministrazione  di  provenienza  al  momento   dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,  nell'ambito
della dotazione organica,  di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati  in  posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle  forme  previste
dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero   in   aspettativa   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  ad  esclusione
del  personale  docente,  educativo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
  13. Nel limite della dotazione organica di cui al  comma  10  e  al
termine  delle  procedure  di  cui  al  comma  11,   l'Autorita'   e'
autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato  di  due  unita'  di
personale dirigenziale di livello non  generale  per  l'anno  2020  e
delle rimanenti unita'  di  personale  a  copertura  delle  posizioni
vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da  inquadrare  nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui  al
comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del  personale
di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza  maturata  in  materia  di
progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in
materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 
  14. Al personale dell'Autorita' si applicano  le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale dell'area e del  comparto  funzioni
centrali secondo le tabelle retributive sezione EPNE. 
  15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data
e' determinata con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato su proposta del Presidente  dell'Autorita'  entro
sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di  cui  al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo,  ove  gia'  esistenti,  continuano  ad  essere
svolte dalle amministrazioni e dagli  enti  pubblici  competenti  nei
diversi settori interessati. 
  16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,  costituito  da
un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali  alla
sua attivita'. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i beni che  costituiscono  il  patrimonio  iniziale.
Agli oneri derivanti dai  commi  da  1  a  15,  ivi  compresi  quelli
relative alla costituzione ed al primo avviamento della  societa'  di
cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per
l'anno 2020 e in euro  5  milioni  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  17. Per le attivita' di gestione  e  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di  euro
per ciascuno degli anni  da  2021  al  2034.  Al  relativo  onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  18. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio
decreto, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore
del Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l..  Con  il  decreto  di  nomina  viene  determinato  il
compenso  spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
tabelle allegate  al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi  al  pagamento
di tale compenso sono  a  carico  delle  societa'  di  cui  al  primo
periodo. 
  19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza  di
tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia  Nuova  e
della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il  predetto
Commissario  liquidatore  assume  i  relativi  poteri,  funzioni   ed
obblighi. Gli organi anche straordinari  delle  societa'  di  cui  al
primo periodo, entro sessanta giorni  dalla  nomina  del  Commissario
liquidatore, trasmettono al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  nonche'  al  Commissario   liquidatore,   una   relazione
illustrativa recante  la  descrizione  dell'attivita'  svolta  ed  il
relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro  carico
previsti dalla vigente normativa. 
  20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
    a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e  la  Costruzioni  Mose
Arsenale -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di  ultimare  le  attivita'  di
competenza relative al MOSE  ed  alla  tutela  e  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di
procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; 
    b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo  alla  relativa  liquidazione,
successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima.  Nello
svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore  provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento  delle  attivita'  svolte
dal Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione  dei  necessari  atti  anche  di
natura negoziale. 
  21. Il Commissario liquidatore assume tutti  i  poteri  ordinari  e
straordinari per la gestione del  Consorzio  Venezia  Nuova  e  della
Costruzioni  Mose  Arsenale  -   ComarS.c.ar.l.,   attenendosi   agli
indirizzi strategici e operativi del Commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
anche ai fini della celere esecuzione  dei  lavori  relativi  per  il
completamento dell'opera. Le attivita'  del  Commissario  liquidatore
sono  concluse  entro   il   termine   massimo   di   diciotto   mesi
dall'assunzione della gestione del MOSE da  parte  dell'Autorita'.  A
tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire,  a  valere
sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della  Costruzioni
Mose  Arsenale  -  ComarS.c.a.r.l.,  un  deposito  a  garanzia  delle
eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della  liquidazione
mediante versamento  sul  conto  corrente  intestato  al  Commissario
liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito
scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal  deposito,  le  somme
non riscosse dagli  aventi  diritto  e  i  relativi  interessi,  sono
versate a cura del depositario all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 4 - 1.  E'  istituito  un  Comitato  istituzionale  per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal  Presidente
del Consiglio dei ministri,  che  lo  presiede,  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   dal
Presidente della giunta  regionale  del  Veneto,  dal  Sindaco  della
Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di  Venezia
e  dal  Sindaco  di  Chioggia  o  loro  delegati,  nonche'   da   due
rappresentanti dei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia,  Codevigo,
Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo  e  Musile  di  Piave,
designati dai sindaci con voto limitato. 
  2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita'  per  le
acque lagunari, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del
Comitato stesso. 
  3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il  coordinamento  e  il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti  dalla  presente
legge. Esso approva  il  piano  degli  interventi  nell'ambito  della
Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate
per la loro attuazione. 
  4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il  30  settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 
  5. Il Comitato provvede all'approvazione di  apposito  regolamento,
volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano
altresi' stabilite  modalita'  e  frequenza  con  le  quali  esso  si
riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 
  23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  procede
alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte  nel  bilancio
dello Stato e non piu' dovute, con esclusione  delle  somme  perenti,
per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni  finanziarie
per la realizzazione del sistema MOSE.  All'esito  della  verifica  e
comunque non oltre il  31  marzo  2021,  con  delibera  del  Comitato
Interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  si  provvede  alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle  risorse
di  cui  al  primo  periodo.  Con  la  predetta  delibera  le   somme
disponibili a seguito della ricognizione,  anche  iscritte  in  conto
residui, sono assegnate per il completamento e messa in esercizio del
modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia
della  Laguna  di  Venezia,  noto  come  sistema  MOSE.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza  nonche'
salvaguardare l'unicita' e le eccellenze  del  patrimonio  culturale,
paesaggistico  e  ambientale  italiano,  nei  siti  italiani  di  cui
all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n.  77,  inseriti  nella
«lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela  dell'UNESCO,
e' vietato: 
    a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso,
ivi compresi le autorizzazioni  paesaggistiche,  i  provvedimenti  di
valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni
attivita' avente ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di  nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; 
    b) l'avvio  dell'esercizio  degli  impianti  di  stoccaggio  GPL,
collocati  nei   suddetti   siti   riconosciuti   dall'UNESCO,   gia'
autorizzati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione e non ancora in esercizio. 
  25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
con il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori  atti  di
assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 24, nonche' stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento dell'eventuale indennizzo  di  cui  al  comma  26  nei
limiti delle risorse ivi previste. 
  26. E' istituto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1  milione  per
l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13  milioni
per l'anno 2022, finalizzato  all'erogazione,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un  indennizzo  in
favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi  del  comma  25.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma pari a 1  milione  di  euro  per  l'anno
2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di  euro  13  milioni  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.
435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e  della
vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore
endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico  o  combinazione
degli stessi.»; 
    b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Nelle navi e motonavi  che  effettuano  il  trasporto
pubblico locale lagunare di  linea  e  non  di  linea  esclusivamente
all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale
impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente  in
pressione e' effettuato con sistemazioni conformi  alle  disposizioni
da emanarsi con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.». 
                               Art. 96 
 
   Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria 
 
  1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «85 milioni»; 
    b) al secondo periodo, le parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    c) al quarto periodo, le  parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    d) all'ottavo periodo, le parole «32,5  milioni»  sono  sostitute
dalle seguenti: «57,5 milioni». 
  2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «8  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10  per  cento»  e  le  parole:  «24  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 milioni»; 
    b) al sesto periodo, le  parole:  «24  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 milioni». 
  3. Limitatamente all'anno di  contribuzione  2020,  le  percentuali
minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),
del decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.  70,  sono  determinate
rispettivamente nel 25 per cento  delle  copie  distribuite,  per  le
testate locali, e nel 15 per cento delle copie  distribuite,  per  le
testate nazionali. 
  4. Limitatamente al contributo  dovuto  per  l'annualita'  2019,  i
costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto  a
certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni  dall'incasso
del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto
termine   e'   attestato   dal   revisore   contabile   in   apposita
certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti  di  pagamento
tracciabili utilizzati. La predetta certificazione  e'  trasmessa  al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato  pagamento  dei  costi
esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione  nei
termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa  decade
dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo  restando  l'obbligo  in
capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. 
  5.  Limitatamente   all'anno   di   contribuzione   2020,   qualora
dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui  all'articolo  8  del
predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo  di
importo inferiore a quello erogato alla medesima  impresa  editoriale
per l'annualita' 2019, il suddetto importo  e'  parificato  a  quello
percepito per tale anno.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di
cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del  predetto  decreto
legislativo n. 70 del 2017. 
  6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n.  70
del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti  di
cui al comma 1, lettere a) e d), non si  applicano  alle  cooperative
giornalistiche  costituite  per  subentrare  nella  gestione  di  una
testata  quotidiana  di  proprieta'  di  una  societa'  editrice   in
procedura fallimentare.». 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a  31
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 

Capo VII
Misure fiscali

                               Art. 97 
 
           Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 
 
  1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del  decreto-  legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione  di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme
oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il  16  settembre
2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre 2020. Il versamento del  restante  50  per  cento  delle
somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto  gia'
versato. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  3.748
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 98 
 
                     Proroga secondo acconto ISA 
 
  1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze e' prorogato al 30  aprile
2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto
delle  imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP,  dovuto  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2019.  La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
29 giugno 2020, n. 162. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai  contribuenti
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  2.200
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                               Art. 99 
 
                    Proroga riscossione coattiva 
 
  1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«15 ottobre». 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  65,7
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in  termini  di
indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
                              Art. 100 
 
        Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682  e  683,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche  alle  concessioni
lacuali e  fluviali,  ivi  comprese  quelle  gestite  dalle  societa'
sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto  legislativo  23
luglio 1999 n. 242 , nonche' alle concessioni per la realizzazione  e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi  i
punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad oggetto  la  gestione
di strutture turistico  ricreative  in  aree  ricadenti  nel  demanio
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio
dell'utilizzazione. 
  2. All'articolo 03 del decreto-  legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e'
sostituito  dal  seguente:  «2.1)  per  le  pertinenze  destinate  ad
attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto  1.3)».  Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono  comunque  fatti
salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore  delle
presenti disposizioni. 
  3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e  di  zone  del
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con  effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Le somme  per
canoni relative a concessioni demaniali marittime  di  cui  al  primo
periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle  dovute  a  decorrere
dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere  dal  2021  -  con
quelle  da  versare  allo  stesso  titolo,  in  base  alla   medesima
disposizione, in rate annuali costanti per la  residua  durata  della
concessione. Gli enti gestori provvedono  al  ricalcolo  delle  somme
dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri  dal  1°
gennaio 2007  fino  al  31  dicembre  2019,  effettuando  i  relativi
conguagli, con applicazione delle modalita' di compensazione  di  cui
al secondo periodo. 
  4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo  annuo  del  canone  dovuto  quale
corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e  pertinenze  demaniali
marittime  con  qualunque  finalita'  non  puo',   comunque,   essere
inferiore a euro 2.500. 
  5. Nelle more  della  revisione  e  dell'aggiornamento  dei  canoni
demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677,  lettera  e)
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  sospesi  fino  al  15
dicembre 2020 i procedimenti amministrativi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci  i  relativi
provvedimenti gia'  adottati  oggetto  di  contenzioso,  inerenti  al
pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e  i  provvedimenti  di
riscossione coattiva, nonche'  di  sospensione,  revoca  o  decadenza
della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: 
    a)   le   concessioni   demaniali   marittime    per    finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo  riferimento  a  quelle  inerenti
alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti  o
i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei  criteri  per  il
calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  1993,  n.  494,  ivi  compresi  i   procedimenti   di   cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione  e  la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano
quando siano in corso procedimenti penali inerenti  alla  concessione
nonche'  quando  il  concessionario  o  chi  detiene  il  bene  siano
sottoposti a  procedimenti  di  prevenzione,  a  misure  interdittive
antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Al fine di ridurre  il  contenzioso  relativo  alle  concessioni
demaniali marittime  per  finalita'  turistico-ricreative  e  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il  calcolo  dei
canoni  ai  sensi  dell'articolo  03,  comma  1,  lettera   b),   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti  giudiziari
o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia  del  demanio
da parte del concessionario, mediante versamento: 
    a) in un'unica soluzione, di un importo, pari  al  30  per  cento
delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia'  versate  a
tale titolo; 
    b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un  importo
pari  al  60  per  cento  delle  somme  richieste  dedotte  le  somme
eventualmente gia' versate a tale titolo. 
  8. La domanda per accedere alla definizione di cui al  comma  7  e'
presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 e'
versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima
rata, se rateizzato. 
  9. La liquidazione e  il  pagamento  nei  termini  assegnati  degli
importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7  costituisce  a  ogni
effetto  rideterminazione  dei  canoni  dovuti  per   le   annualita'
considerate. 
  10. La presentazione della domanda nel termine di cui  al  comma  8
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui  al  comma
7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti  di
decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del  canone.  La  definizione  dei  procedimenti   amministrativi   o
giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero  importo  dovuto,
se in un'unica soluzione,  o  dell'ultima  rata,  se  rateizzato.  Il
mancato pagamento di una rata entro sessanta  giorni  dalla  relativa
scadenza comporta la decadenza dal beneficio. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 101 
 
Concessione  della  gestione  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
                              nazionale 
 
  1. A causa della straordinarieta' e imprevedibilita'  degli  eventi
scaturenti dall'attuale situazione  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,   sono    prorogati    i    termini    degli    adempimenti
tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della
gara indetta ai sensi dell'articolo 1,  comma  576,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione  dei  giochi
numerici a totalizzatore nazionale. La  data  per  la  stipula  e  la
decorrenza della convenzione e' fissata al 1° dicembre 2021. 
  2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabilite le modalita' di corresponsione della  seconda
rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire  il
pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020. 
                              Art. 102 
 
                          Siti oscuramento 
 
  1. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e  dei  tabacchi,  ordina  ai
fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero  ai  gestori  di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli  operatori  che
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o  servizi,
secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme  vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software  relativi  a  procedure  tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. 
  2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo  di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono  gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni  del  direttore
generale  le  modalita'  degli  adempimenti  previsti  dal   presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'
e  tempistiche  ivi  previste  comporta   l'irrogazione,   da   parte
dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie da  30.000  a  180.000  euro  per  ciascuna
violazione accertata. La pubblicazione sul sito  istituzionale  degli
ordini e  dei  provvedimenti  sanzionatori  ha  valore  di  notifica.
Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma  1,  in  caso  di
mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  adotta
ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito,  senza
riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono  offerti
altri beni o servizi. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli  effetti  prodotti  dalla
norma abrogata sui  procedimenti  sanzionatori  gia'  avviati  e  non
ancora conclusi. 
                              Art. 103 
 
          Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui  al  comma
3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
apposita societa',  di  cui  la  predetta  Agenzia  e'  socio  unico,
regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attivita' della societa'  e'
assicurato  esclusivamente   dal   personale   dell'Agenzia   ed   e'
disciplinato  nell'ambito  della   convenzione   triennale   prevista
dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Ove la societa' di cui al comma 1 sia  costituita,  il  relativo
statuto prevede che  l'organo  amministrativo  e'  costituito  da  un
amministratore unico e che la societa' medesima opera sulla  base  di
un  piano  industriale  che  comprovi  la  sussistenza  di   concrete
prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico  e  finanziario
della gestione. 
  3. La societa' di cui al comma 1  puo'  essere  costituita  per  lo
svolgimento dei servizi di: 
    a) certificazione di qualita' dei prodotti realizzata  attraverso
l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni  di  merce
realizzati presso i laboratori dell'Agenzia; 
    b) uso del  certificato  del  bollino  di  qualita',  qualora  il
prodotto analizzato soddisfi gli standard  di  qualita'  (assenza  di
elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla  confezione
dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli di una royalty per l'utilizzo del  bollino  di  qualita',  e
sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli  nei  protocolli   tecnico   scientifici   garantiscano   il
mantenimento degli standard qualitativi. 
  4.  Ogniqualvolta  si  fa  riferimento  a:  Agenzia  delle  dogane,
Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  Direzione  generale
dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle  dogane,
Ministero delle  finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato,  Laboratori  chimici  compartimentali  delle  dogane  e  delle
imposte indirette, compartimenti doganali,  circoscrizioni  doganali,
dogane,  sezioni  doganali,  posti  di  osservazione  dipendenti   da
ciascuna dogana, dogane di  seconda  e  terza  categoria,  ricevitori
doganali, posti doganali,  Uffici  Tecnici  di  Finanza,  ispettorato
compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato,  monopoli
di Stato, si intende l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  ed  i
rispettivi Uffici di competenza. 
                              Art. 104 
 
         Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro 
 
  1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7-bis, dopo le parole «le  sue  regole  fondamentali»
sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita'
similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano  indurre
una medesima aspettativa di vincita.»; 
    b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente: «7-ter. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze  e'  determinata  la  base
imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al  fine
di garantire la prevenzione dai rischi connessi  al  gioco  d'azzardo
sono definite le regole tecniche finalizzate  alla  produzione  degli
apparecchi  di  cui  al   comma   7   nonche'   la   regolamentazione
amministrativa dei medesimi, ivi compresi  i  parametri  numerici  di
apparecchi installabili nei punti di  offerta,  cosi'  come  definiti
dalla normativa vigente»; 
    c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi»
sono inserite le seguenti: «di modico valore»; 
    d) il comma 7-quinquies e' abrogato. 
                              Art. 105 
 
                  Lotteria degli scontrini cashless 
 
  1. All'articolo 141, del decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse
disponibili sullo stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma  542,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020,  sono  interamente  destinate
alle spese amministrative e di comunicazione connesse  alla  lotteria
degli scontrini. 
    1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis
sono  gestite,  d'intesa  con  il  dipartimento  delle  finanze,  dal
dipartimento  dell'Amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  quale,
nell'ambito delle predette risorse e nel limite  massimo  complessivo
di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al  1°
ottobre 2020, di personale assunto con contratti di  lavoro  a  tempo
determinato fino a sei unita', con una  durata  massima  di  quindici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico.». 
                              Art. 106 
 
          Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole 
 
  1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive
modificazioni.». 
                              Art. 107 
 
Differimento del termine di versamento  della  tassa  automobilistica
per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente 
 
  1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite
dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole  «31  luglio  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»; 
    b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2020». 
                              Art. 108 
 
                        Maggiorazione ex-Tasi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:  al  comma  755  le  parole  «da
adottare ai  sensi  del  comma  779,»  sono  soppresse  e  le  parole
«dell'1,06 per cento di cui al comma 754  sino  all'1,14  per  cento»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  aggiuntiva  massima
dello 0,08 per cento». 
                              Art. 109 
 
                    Proroga esonero TOSAP e COSAP 
 
  1. All'articolo 181  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il  Fondo
di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementato  dell'importo  di  42,5  milioni  di  euro.  Alla
ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  All'onere
derivante dal presente articolo, pari a  42,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 110 
 
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al  comma  1,  puo'  essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata  nel
relativo inventario e nella nota integrativa. 
  3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 6. 
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella  misura  del  3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in  un
massimo di tre rate di pari importo di  cui  la  prima  con  scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I  del  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una  riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo'  essere  affrancata
ai sensi del comma 3. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                              Art. 111 
 
                Riscossione diretta societa' in house 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al comma  786,  lettera  c),  le
parole «numero 4)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «numero  3)».
Conseguentemente, al comma 788 del medesimo  articolo  1,  le  parole
«numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e
4)». 
                              Art. 112 
 
            Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020,  l'importo  del  valore
dei beni ceduti e dei servizi  prestati  dall'azienda  ai  lavoratori
dipendenti che non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi
dell'articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 113 
 
   Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  10  giugno
2020, n.  49,  le  parole  «di  merito  da  parte  della  commissione
tributaria competente» sono sostituite dalle  seguenti:  «passata  in
giudicato». 

Capo VIII
Disposizioni finali e copertura finanziaria

                              Art. 114 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  luglio
2020  dal  Parlamento  con  le  Risoluzioni  di  approvazione   della
Relazione al Parlamento presentata ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi'
una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di  euro  per  l'anno
2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2035,  del
margine  disponibile  risultante  a   seguito   dell'attuazione   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato  con  le  Risoluzioni  di  approvazione
delle Relazioni al Parlamento presentate  ai  sensi  dell'articolo  6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato  1  all'articolo  1,
comma 1,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'  sostituito
dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «148.330 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«215.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro  per
l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro
nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024,
611 milioni di euro nel 2025, 646  milioni  di  euro  nel  2026,  702
milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro  nel  2028,  821
milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere  dal
2030 in termini di saldo netto  da  finanziare  e  fabbisogno  e,  in
termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel  2020,  445
milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022,
569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro  per  l'anno
2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro
per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2030. 
  4. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41,  42,  43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68,  73,  74,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95,  96,  97,
98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del  presente  articolo,
con  esclusione  di  quelli  che  prevedono  autonoma  copertura,  si
provvede: 
    a) quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno  2021,  a  2.491,8
milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro  per  l'anno
2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al
2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5  milioni  di
euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per  l'anno  2034,  a  66,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al  2040,  a  17,251
milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 annui a decorrere  dall'anno
2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro
per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  a
198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di  euro  per
l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2032  e  2033,  a  793,109
milioni di euro per  l'anno  2034,  a  68,109  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86  milioni  di  euro  per
l'anno 2041 e a 18,109 annui a  decorrere  dall'anno  2042,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32,  35,  37,
41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112; 
    b) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2041,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  6. Alle misure  previste  dal  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge,
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34 e' sostituito dal seguente: 
    «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione  Europea  o  dalle
sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare
la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate: 
      a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  RGS-IGRUE,  da  istituire  presso  la
tesoreria centrale dello Stato, quanto  alle  risorse  versate  sotto
forma di presiti; 
      b) sul  conto  corrente  di  Tesoreria  n.  23211  intestato  a
"Ministero del Tesoro - Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate
a titolo di contributo.». 
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020. 
                              Art. 115 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 agosto 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Patuanelli, Ministro  dello  sviluppo
                                economico 
 
                                De    Micheli,     Ministro     delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Catalfo, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Azzolina, Ministro dell'istruzione 
 
                                Franceschini, Ministro per i  beni  e
                                le  attivita'  culturali  e  per   il
                                turismo 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Dadone,  Ministro  per  la   pubblica
                                amministrazione 
 
                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Provenzano, Ministro per il Sud e  la
                                coesione territoriale 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

 

    

                             Allegati

Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste
                              di attesa

=====================================================================
|            ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI          |
|                 ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 ANNO 2020                 |
=====================================================================
|              |                   ANNO 2020                        |
|              +===============+================+===================+
|              |               |                |  Incremento del   |
|              |               |    Recupero    |     monte ore     |
|              |               | prestazioni di |  dell'assistenza  |
|Regione       |               | specialistica  |   specialistica   |
|              |               | ambulatoriale  |   ambulatoriale   |
|              |               | (comma 3 lett. |   convenzionata   |
|              |   Recupero    |    a) e b)     | interna (comma 3  |
|              |   ricoveri    | nettizzati dei |    lett. c) in    |
|              |  ospedalieri  |  10 mln della  |proporzione a dati |
|              |   (comma 2)   |   colonna 3    |  di IV trim.2019  |
|              +---------------+----------------+-------------------+
|              |      (1)      |      (2)       |        (3)        |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Piemonte      |  10.824.697   |   28.219.185   |      706.338      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Valle d'Aosta |    330.975    |    876.766     |       8.960       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Lombardia     |  18.950.578   |   72.752.900   |      614.860      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|PA di Bolzano |   1.232.869   |   3.070.545    |       8.031       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|PA di Trento  |   1.051.423   |   2.955.094    |      64.844       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Veneto        |  11.679.406   |   34.483.028   |      682.791      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Friuli Venezia|               |                |                   |
|Giulia        |   3.636.675   |   8.402.347    |      67.828       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Liguria       |   3.571.124   |   8.925.028    |      256.341      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Emilia Romagna|  12.388.480   |   34.792.246   |      662.671      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Toscana       |  10.129.665   |   24.729.595   |      656.469      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Umbria        |   2.213.223   |   6.043.933    |      147.430      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Marche        |   3.834.217   |   8.106.880    |      178.265      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Lazio         |   5.392.542   |   27.612.176   |     1.168.678     |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Abruzzo       |   2.417.357   |   7.060.022    |      173.201      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Molise        |    235.407    |   2.878.377    |      60.244       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Campania      |   6.963.530   |   25.674.793   |     2.172.286     |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Puglia        |   5.265.334   |   17.584.594   |      645.995      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Basilicata    |   1.204.049   |   3.998.325    |      66.040       |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Calabria      |   2.225.211   |   7.423.738    |      508.964      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Sicilia       |   6.255.376   |   21.085.255   |      725.177      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Sardegna      |   2.604.843   |   9.136.965    |      424.587      |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
|Totale        |  112.406.980  |  355.811.792   |    10.000.000     |
+--------------+---------------+----------------+-------------------+
 
    
 
    

Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste
                              di attesa

 ===================================================================
 |                           ALLEGATO B                            |
 ===================================================================

 ===================================================================
 |                     |                   | Riparto risorse sulla |
 |                     |  Quota d'accesso  |  base della quota di  |
 |       Regioni       |     ANNO 2020     |        accesso        |
 +=====================+===================+=======================+
 |PIEMONTE             |              7,36%|             35.219.754|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |V D'AOSTA            |              0,21%|              1.004.475|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |LOMBARDIA            |             16,64%|             79.595.816|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |BOLZANO              |              0,86%|              4.104.097|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |TRENTO               |              0,89%|              4.257.256|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |VENETO               |              8,14%|             38.935.696|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |FRIULI               |              2,06%|              9.872.508|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |LIGURIA              |              2,68%|             12.819.945|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |E ROMAGNA            |              7,46%|             35.665.198|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |TOSCANA              |              6,30%|             30.123.070|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |UMBRIA               |              1,49%|              7.125.589|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |MARCHE               |              2,56%|             12.258.402|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |LAZIO                |              9,68%|             46.283.767|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |ABRUZZO              |              2,19%|             10.472.048|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |MOLISE               |              0,51%|              2.454.194|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |CAMPANIA             |              9,30%|             44.483.036|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |PUGLIA               |              6,62%|             31.666.469|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |BASILICATA           |              0,93%|              4.468.358|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |CALABRIA             |              3,19%|             15.257.629|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |SICILIA              |              8,16%|             39.029.447|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |SARDEGNA             |              2,74%|             13.122.020|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 |TOTALE               |            100,00%|            478.218.772|
 +---------------------+-------------------+-----------------------+
 
    
 
    
 Allegato 1

                                              (articolo 114, comma 1)
                                         (importi in milioni di euro)

=====================================================================
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+===================================================================+
|                          - COMPETENZA -                           |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Descrizione risultato  |              |              |             |
|differenziale          |     2020     |     2021     |    2022     |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|saldo netto da         |              |              |             |
|finanziare, tenuto     |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge         |   -336.000   |   -89.950    |   -74.900   |
|                       +--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|ricorso al mercato     |              |              |             |
|finanziario, tenuto    |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge (*)     |   594.840    |   344.816    |   338.750   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|                            - CASSA -                              |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Descrizione risultato  |              |              |             |
|differenziale          |     2020     |     2021     |    2022     |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|saldo netto da         |              |              |             |
|finanziare, tenuto     |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge         |   -384.000   |   -142.950   |  -124.900   |
|                       +--------------+--------------+-------------+
|Livello massimo del    |              |              |             |
|ricorso al mercato     |              |              |             |
|finanziario, tenuto    |              |              |             |
|conto degli effetti    |              |              |             |
|derivanti dalla        |              |              |             |
|presente legge (*)     |   642.840    |   397.816    |   388.750   |
+-----------------------+--------------+--------------+-------------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di                |
| rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita'     |
| preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.               |
+-------------------------------------------------------------------+
 

Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

Vigente al: 18-4-2020


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente decreto-legge:


Art. 1


Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19


1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.

Art. 2


Attuazione delle misure di contenimento


1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 3


Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale


1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Art. 4


Sanzioni e controlli


1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 5


Disposizioni finali


1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 25 marzo 2020


MATTARELLA


Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri


Speranza, Ministro della salute


Bonafede, Ministro della giustizia


Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Decreto Legge 9 del 2 marzo 2020

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)

Vigente al: 11-4-2020

Capo I
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per la pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le pari opportunita' e la famiglia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;


E m a n a


il seguente decreto-legge:


Art. 1


Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020


1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.

3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 5 maggio.

5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata entro il termine del 31 marzo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.

Art. 2


Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione


1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3


Rimessione in termini per adempimenti e versamenti


1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Art. 4


Sospensione dei pagamenti delle utenze


1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalita' per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Art. 5


Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria


1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 6


Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati


1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 7


Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio


1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, e' disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalita' previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonche' i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.

Art. 8


Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero


1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, ((e 24)) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. ((1))

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonche' assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 61, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117".

Art. 9


Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorita' di pubblica sicurezza


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorita' provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonche' dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi;

b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 10


Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali


1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori e' residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo e' rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonche' presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attivita' istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attivita' di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:

a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se e' provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.

Art. 11


Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14


1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Art. 12


Proroga validita' tessera sanitaria


1. La validita' delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non e' efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficolta' per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalita' del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalita' di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Capo II
MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Art. 13


Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario


1. I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonche', per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unita' produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori gia' residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, che in ogni caso non puo' essere superiore a tre mesi.

2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 14


Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria


1. Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e' subordinata ((alla sospensione)) degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15


Cassa integrazione in deroga


1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, e' disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 16


Indennita' lavoratori autonomi


1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attivita' lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data e' riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennita' mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attivita'. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al presente articolo e' concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, e' disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 17


Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna


1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unita' produttive ivi situate, nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi previsti, non puo' essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Il trattamento di cui al comma 1 puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Art. 18


Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico


1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita' completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessita' ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole "per la sperimentazione" sono soppresse.

Art. 19


Misure urgenti in materia di pubblico impiego


1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.

4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 ((possono provvedere)) i competenti servizi sanitari.

5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 20


Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza


1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 21


Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresi' al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Art. 22


Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture - U.t.G.


1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' integrato di 253 unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 23


Misure urgenti per personale medico e infermieristico


1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Art. 24


Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso


1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e' incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo di due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Capo III
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

Art. 25


Fondo garanzia PMI


1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 26


Estensione del fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa


1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.».

Art. 27


Fondo SIMEST


1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 28


Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali e' disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo' emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

((1))


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 88, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6".

Art. 29


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18))

Art. 30


Carta della famiglia


1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio e' ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 31


Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale


1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

«d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari;»;

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.».

Art. 32


Conservazione validita' anno scolastico 2019-2020


1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio.

Art. 33


Misure per il settore agricolo


1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e' autorizzato all'apertura di apposita contabilita' speciale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei mutui.

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 34


Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali


1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonche' a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19))

Art. 36


Disposizioni finanziarie


1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione deve avvenire entro l'anno 2020.

Art. 37


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 2 marzo 2020


MATTARELLA


Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri


Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze


Catalfo, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali


Patuanelli, Ministro dello sviluppo

economico


Franceschini, Ministro per i beni e

le attivita' culturali e per il

turismo


Dadone, Ministro per la pubblica

amministrazione


Speranza, Ministro della salute


Guerini, Ministro della difesa


Bellanova, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali


Lamorgese, Ministro dell'interno


Di Maio, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale


Bonetti, Ministro per le pari

opportunita' e la famiglia


Azzolina, Ministro dell'istruzione


Manfredi, Ministro dell'universita'

e della ricerca


Bonafede, Ministro della giustizia


De Micheli, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti


Boccia, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie


Amendola, Ministro per gli affari

europei


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

Vigente al: 11-4-2020

Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonche' di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi' disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'universita';

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;


E m a n a


il seguente decreto-legge:


Art. 1


(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)


1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.


Art. 2


(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)


1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le attivita' di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29 unita' di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 3


(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)


1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;

b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unita' operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purche' autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonche' i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 gia' adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 4


(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)


1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita' presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o piu' decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.


Art. 5


(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)


1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 e' autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita' compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 6


(Requisizioni in uso o in proprieta')


1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprieta', da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonche' di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonche' per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta', salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprieta'.

4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma e' liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:

a) in caso di requisizione in proprieta', l'indennita' di requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore;

b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'.

5. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.

6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche' in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprieta', la differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, puo' disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non e' indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non puo' essere sospesa l'esecutorieta' dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo18, comma 4.


Art. 7


(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)


1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;

b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) eta' non superiore ad anni 45;

b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);

c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;

d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle Forze armate;

e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale on-line sul sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 8


(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)


1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessita' di sviluppo di test patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unita' di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

3. Le attivita' professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

- per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.


Art. 9


(Potenziamento delle strutture della Sanita' militare)


1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e' autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 10


(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)


1. Per le medesime finalita' di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita' di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 11


(Disposizioni urgenti per assicurare continuita' alle attivita' assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita')


1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unita' di personale cosi' suddivise:

a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico;

b) 5 unita' di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;

c) 20 unita' di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;

d) 5 unita' di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 12


(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)


1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilita' di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonche' il personale del ruolo sanitario del comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.


Art. 13


(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)


1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, e' consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.


Art. 14


(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)


1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19


Art. 15


(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)


1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore e' fatto divieto di immissione in commercio.


Art. 16


(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettivita')


1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.


Art. 17


(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)


1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacita' di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, e' affidata ad AIFA, la possibilita' di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli di cui al comma 2.

2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unita' di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato Etico di cui al comma 3, acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonche' eventuali emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli.

5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS dell'AIFA, quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati nonche' per le modalita' di adesione agli studi.

6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.


Art. 18


(Rifinanziamento fondi)


1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione e' tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio e' differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Titolo II
Misure a sostegno del lavoro
Capo I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale


Art. 19


(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)


1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall' articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita' del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 20


(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria)


1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e' subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operativita' conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 21


(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta' in corso)


1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarieta', possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 22


(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)


1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori e' riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori


Art. 23


(Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)


1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita' e' estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, e' prevista la possibilita' di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

9. Il bonus di cui al comma 8 e' altresi' riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10.Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 24


(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)


1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanita'.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 25


(Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)


1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano gia' fruendo di analoghi benefici.

2. L'erogazione dell'indennita', nonche' l'indicazione delle modalita' di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di eta', previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalita' tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennita' ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 26


(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)


1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita' pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 27


(Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)


1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 28


(Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)


1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 29


(Indennita' lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)


1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 30


(Indennita' lavoratori del settore agricolo)


1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126..


Art. 31


(Incumulabilita' tra indennita')


1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.


Art. 32


(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)


1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e' prorogato, solo per le domande non gia' presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.


Art. 33


(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)


1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita' di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.


Art. 34


(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)


1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL e' sospeso di diritto.

2. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.


Art. 35


(Disposizioni in materia di terzo settore)


1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.


Art. 36


(Disposizioni in materia di patronati)


1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:

a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;

b) in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza puo' essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza;

c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonche' i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.


Art. 37


(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)


1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.


Art. 38


(Indennita' lavoratori dello spettacolo)


1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 39


(Disposizioni in materia di lavoro agile)


1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita' nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81


Art. 40


(Sospensione delle misure di condizionalita')


1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.


Art. 41


(Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)


1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attivita' dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.


Art. 42


(Disposizioni INAIL)


1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche' su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.


Art. 43


(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)


1. Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 44


(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)


1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 45


(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)


1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita' fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita' ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Art. 46


(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.


Art. 47


(Strutture per le persone con disabilita' e misure compensative di sostegno anche domiciliare)


1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficolta' di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attivita' dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilita' di accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle attivita' dei Centri di cui al comma 1.


Art. 48


(Prestazioni individuali domiciliari)


1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sara' inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, in favore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalita' di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.

Titolo III
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario


Art. 49


(Fondo centrale di garanzia PMI)


1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operativita' possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;

g) fatto salve le esclusioni gia' previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilita' di inadempimento delle imprese, e' determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficolta'" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

h) Non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attivita' immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

4. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo puo' essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attivita', per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

7. Per le finalita' di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalita' di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonche' ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 50


(Modifiche alla disciplina FIR)


1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;

b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;

2. All'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".


Art. 51


(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)


1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


Art. 52


(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed?esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilita' II))


1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

"9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 e' applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base."


Art. 53


(Misure per il credito all'esportazione)


1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione ((...)) in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

2. La garanzia dello Stato e' rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.


Art. 54


(Attuazione del Fondo solidarieta' mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")


1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus;

b. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 e' sostituito dal seguente:

"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".

3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonche' del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 55


(Misure di sostegno finanziario alle imprese)


L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' sostituito dal seguente:


Art. 44-bis


1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in credito d'imposta le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.

4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.


Art. 56


(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)


1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidita' quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonche' con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalita' operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta dagli intermediari ((..)) se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 57


(Supporto alla liquidita' delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)


1. Al fine di supportare la liquidita' delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, e' a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarieta' con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo puo' essere affidata a societa' a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, puo' essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 58


(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)


1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.


Art. 59


(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)


1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operativita' di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa e' autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali. Le modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Titolo IV
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese


Art. 60


(Rimessione in termini per i versamenti)


1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.


Art. 61


(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)


1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e societa' sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonche' per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le societa' sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.


Art. 62


(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)


1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Art. 63


(Premio ai lavoratori dipendenti)


1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 64


(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)


1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e' riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 65


(Credito d'imposta per botteghe e negozi)


1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa e' riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 66


(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)


1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 67


(Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori)


1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonche' il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica e' consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attivita', non aventi carattere di indifferibilita' ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonche' le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.


Art. 68


(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)


1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. E' differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.


Art. 69


(Proroga versamenti nel settore dei giochi)


1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e' versata entro il 18 dicembre 2020.

2. A seguito della sospensione dell'attivita' delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attivita'.

3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 70


(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)


1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita' di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 71


(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)


1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o piu' tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo V
Ulteriori disposizioni
Capo I
(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)


Art. 72


(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)


1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 73


(Semplificazioni in materia di organi collegiali)


1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni

che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.


Art. 74


(Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)


1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni e' disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.

5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attivita' didattico-formative. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalita' previste dal presente comma e' autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.

7.Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonche' di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


Art. 75


(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)


1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonche' servizi di connettivita', mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonche' previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e' possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 76


(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri


per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


Art. 77


(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)


1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonche' di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, e' autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 78


(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)


1. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le parole "70 per cento".

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonche' per l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 79


(Misure urgenti per il trasporto aereo)


1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e' formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

3. In considerazione della situazione determinata sulle attivita' di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa', sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonche' e' definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Il Commissario Straordinario delle societa' di cui al comma 3 e' autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due societa' in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova societa', anche in piu' fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

5. Alla societa' di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle societa' in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalita' previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 80


(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)


1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 81


(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)


1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale e' indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.


Art. 82


(Misure destinate agli operatori che forniscono


reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto segue.

2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi

3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unita' di emergenza della PdC o dalle unita' di crisi regionali.

5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


ART. 83


(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)


1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.


Art. 84


(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19


e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto e' tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta e' depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o piu' delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorita', anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facolta' di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facolta' di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e piu' sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della meta', limitatamente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020 e' sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

11. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.


Articolo 85


(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)


1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu' delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facolta' del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza e' depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, e' composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.


Art. 86


(Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)


1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonche' per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell'articolo 126.


Art. 87


(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)


1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e' collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.

8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola "provvedono" e' sostituita dalle seguenti "possono provvedere".


Art. 88


(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto


di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.

2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.


Art. 89


(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)


1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.

c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.


Art. 90


(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)


1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e' destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonche' le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 1.


Art. 91


(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)


1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.".

- All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".


Art. 92


(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)


1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.


Art. 93


(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)


1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformita', omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entita' massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 94


(Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore areo)


1. La dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 puo' essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche' della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 95


(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)


1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le societa' e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.


Art. 96


(Indennita' collaboratori sportivi)


1. L'indennita' di cui all'articolo 27 e' riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 97


(Aumento anticipazioni FSC)


1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.


Art. 98


(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)


1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti "2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020, il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi', parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche' per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".


Art. 99


(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)


1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarieta' pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalita'.

4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalita'.


Art. 100


(Misure a sostegno delle universita' delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)


1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 101


(Misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)


1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attivita' formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita' di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attivita' svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).

4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attivita' formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attivita' di verifica dell'apprendimento nonche' ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E' conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonche' quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 e' avviato entro il 30 settembre 2020.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.


Art. 102


(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)


1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino gia' iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facolta' di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresi', la possibilita' di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui al comma 2.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non e' svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito il giudizio di idoneita' nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche' quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalita' di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9


Art. 103


(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)


1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonche' dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 30 giugno 2020.


Art. 104


(Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento)


1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.


Art. 105


(Ulteriori misure per il settore agricolo)


1. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 106


(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa')


1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, ((...)) le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 107


(Differimento di termini amministrativo-contabili)


1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle societa' destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020;

b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 maggio 2020.

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 e' differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati per l'anno 2020:

- i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

- il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, e' stabilito il differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e' fissato in centottanta giorni;

b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e' fissato in centotrentacinque giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e' fissato in centottanta giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e' fissato in centocinquanta giorni.


Art. 108


(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)


1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonche' per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e' attestata anche la suddetta modalita' di recapito.

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e' effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.


Art. 109


(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)


1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.


Art. 110


(Rinvio questionari Sose)


1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Citta' Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, e' fissato in centottanta giorni.


Art. 111


(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)


1.Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 112


(Sospensione quota capitale mutui enti locali)


1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 113


(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)


1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.


Art. 114


(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta' metropolitane e Comuni)


1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e citta' metropolitane.

2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 115


(Straordinario polizia locale)


1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 116


(Termini riorganizzazione Ministeri)


1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.


Art. 117


(Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)


1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».


Art. 118


(Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)


1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».


Art. 119


(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)


1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e' cumulabile con altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.


Art. 120


(Piattaforme per la didattica a distanza)


1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli gia' in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita';

b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete;

c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalita' della strumentazione informatica, nonche' per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita', anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi' ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.


Art. 121


(Misure per favorire la continuita' occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)


1. Al fine di favorire la continuita' occupazionale dei docenti gia' titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attivita' didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attivita' didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.


Art. 122


(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19)


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita', puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite.

3. Al Commissario compete altresi' l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) 2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.

6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

7. Sull'attivita' del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio" e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma.

9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attivita' di cui al presente articolo fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1; le risorse sono versate su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.


Art. 123


(disposizioni in materia di detenzione domiciliare)


1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non e' a superiore a sei mesi e' applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita' competenti. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonche' a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvedera', entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita' indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 124


(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta')


1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono avere durata sino al 30 giugno 2020.


Art. 125


(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni )


1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficolta' finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le camere di commercio e le loro societa' in house sono, altresi', autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.


Art. 126


(Disposizioni finanziarie)


1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformita' con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "58.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "83.000 milioni di euro".

4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.

5. In considerazione del venir meno della necessita' di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma precedente entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacita' di risposta alla crisi nei servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.


Art. 127


(Entrata in vigore)


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 2020


MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri


Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

+===================================================================+ | RISULTATI DIFFERENZIALI | +===================================================================+ | - COMPETENZA - | +===================================================================+ | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2020 | 2021 | 2022 | +------------------------+---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto conto| | | | |degli effetti derivanti | | | | |dalla presente legge | -104.500 | -56.500 | -37.500 | + +---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla presente| | | | |legge (*) | 339.340 | 311.366 | 301.350 | +===================================================================+ | - CASSA - | +===================================================================+ | Descrizione risultato | | | | | differenziale | 2020 | 2021 | 2022 | +------------------------+---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge | -154.000 | -109.500 | -87.500 | +---------------------- +---------------+-------------+------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 388.840 | 364.366 | 351.350 | +------------------------+---------------+-------------+------------+ | (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di | | rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' | | preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | +-------------------------------------------------------------------+

TABELLA A


Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B


Parte di provvedimento in formato grafico
 
 

Decreto Legge 14 del 9 marzo 2020

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)

Vigente al: 20-3-2020

Capo I
Potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale;

Visto l'articolo 118, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17;

b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita' ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianita' lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.

5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.

6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2

Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, la sospensione delle attivita' di formazione superiore, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.

Art. 3

Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN

1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale e' consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 5

Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale

1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di volontariato

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Capo II
Potenziamento delle reti assistenziali

Art. 8

Unita' speciali di continuita' assistenziale

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e' costituita da un numero di medici pari a quelli gia' presenti nella sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di continuita' assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita' assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 9

Assistenza a persone e alunni con disabilita'

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita' didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facolta' di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilita' che presentino condizione di fragilita' o di comorbilita' tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilita'.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto

Art. 11

Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici

1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.

Art. 12

Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria

1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei Soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori.

2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Capo IV
Altre disposizioni

Art. 13

Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario

1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalita' individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 14

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche' gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 15

Sanzioni amministrative

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».

Art. 16

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 marzo 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e

delle finanze

Dadone, Ministro per la pubblica

amministrazione

Boccia, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 
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