Eureka Previdenza

Circolare Ministero del Lavoro 44 del 12 novembre 2013

Artt. 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale tu 254 del 29 ottobre 2013 – Suppl, Ordinario n. 73). – Art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013). – Schema di ISTANZA dei lavoratori c.d. salvaguardati.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 254 del 29 ottobre 2013 – SuppL Ordinario n. 73, il testo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

II D.L. n. 102/2013 in questione riporta, agli artt. 11 e 11-bis, le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori negli stessi indicate possano accedere ai benefici pensionistici all’uopo previsti.

In particolare, ai sensi del summenzionato art. 11 “Modifica all’articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuatine” per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati, nel limite di 6-500 unità, risultano essere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi del novellato articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 limitatamente, per la precisione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, ferme restando le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Considerato che lo stesso art. 11 del D.L. n. 102/2013 rinvia, ai fini della presentazione delle ISTANZE da parte dei predetti lavoratori, alle relative procedure già contemplate nei decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, si rende noto che le ISTANZE in parola devono essere presentate presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dei lavoratori cessati.

Invece, in merito a quanto riportato all’art. 11-bis “Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici” per la parte di competenza degli Uffici territoriali dell’Amministrazione, i soggetti interessati, nel limite di 2.500 unità, sono quelli individuati nei lavoratori di cui alla lettera e-ter) dell’art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Invero, la lettera e-ter) riguarda i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore” del decreto n. 201 del 2011 “entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.

Anche in questa ipotesi, le relative ISTANZE devono essere presentate, per il successivo esame, alla competente Direzione territoriale del lavoro tenuto conto della residenza degli istanti.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 11 – bis, in considerazione della rilevanza sodale delle situazioni tutelate, si evidenzia che il termine di presentazione delle ISTANZE in argomento è individuato – conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia – in 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 – S.O. n. 73).

Pertanto, l’ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sari il 26 febbraio 2014.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 255 del 30 ottobre 2013 il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

La citata legge di conversione ha provveduto ad inserire all’art. 2 del predetto D.L. n. 101/2013 due commi, precisamente il comma 5-bis ed il comma 5-ter, che consentono di superare la posizione ministeriale in merito all’accessibilità al beneficio dei lavoratori dipendenti non statali esonerati in virtù di leggi regionali, nonché di quelli i cui provvedimenti di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011 ancorché le relative domande risultino presentate in data antecedente l’entrata in vigore del c.d. decreto “Salva Italia”.

In particolare, il comma 5-bis così recita: “L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133″.

Dunque, alla luce di quanto in esso contenuto, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all’INPS le ISTANZE presentate, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.l. 1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, dai lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero in virtù, di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento. Le medesime Commissioni provvederanno, altresì, ad esaminare unicamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-bis, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Il comma 5-ter, invece, stabilisce che: “L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011″.

Anche in questo caso, quindi, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all’INPS le ISTANZE pervenute, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.l.1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, da parte dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data, e pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento, limitandosi, in pari tempo, ad esaminare esclusivamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-ter alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Il termine di presentazione delle ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dai commi 5-bis e 5-ter è individuato – conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia – in 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 101/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013).

Pertanto, l’ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sarà il 27 febbraio 2014.

PARAGRAFO III: Commissioni per l’esame delle ISTANZE, Responsabile del procedimento, attività di monitoraggio, modulistica.

I dirigenti responsabili delle singole DTL di questo Ministero si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le Commissioni deputate all’esame di tutte le ISTANZE di cui alla presente Circolare, secondo quanto previsto in merito dai citati decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell’INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti

Tenuto conto, altresì, che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno tenuti a trasmettere, entro il 22 novembre 2013, all’indirizzo PEC dgrigorseumane@mailcert Iavoro.gov.it, nonché di posta elettronica del Dirigente della Divisione VI – DG PIBLo Dott. Gennaro Gaddi ggaddi@lavoro. gov.it – il file in formato excel, debitamente compilato, contenente i nominativi dei componenti le Commissioni nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.

I Direttori delle Direzioni regionali del lavoro avranno, altresì, cura di inviare il 15 dicembre p.v., agli indirizzi innanzi indicati, un primo report completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE di cui alla presente Circolare pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici di che trattasi; il report dovrà essere aggiornato e trasmesso, secondo le modalità innanzi descritte, nel rispetto della tempistica che sarà successivamente comunicata.

Si rappresenta che la puntuale realizzazione delle attività richieste con la presente Circolare incide sulla valutazione della performance, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.

Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l’uniformità dei procedimenti che, alla luce delle disposizioni di cui ai due DD.LL. innanzi esaminati, risultano attribuiti a codeste DTL, si trasmettono in allegato le “Fasi e modalità operative” connesse all’attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- o n. 2 modelli di ISTANZA di ammissione ai benefici;

- o n. 4 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;

- o n. 4 modelli di decisione di accoglimento della Commissione;

- o il 4 modelli di decisione di non accoglimento della Commissione.

Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell’immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento utile a facilitare l’utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nei due DD.LL. di cui alla presente Circolare volte all’ammissione ai benefici pensionistici delle categorie di lavoratori in essi contemplati.

La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet del Ministero.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.

FASI E MODALITA’ OPERATIVE

- Avvio del procedimento

I soggetti interessati devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi di conversione del D.L. n. 101/2013 e del D.L. n. 102/2013.

- Modalità di trasmissione

Le ISTANZE potranno essere trasmesse dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o all’indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ,it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

-Presentazione dell’ ISTANZA

L’ISTANZA di accesso ai benefici pensionistici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, cosi come integrato dall’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito, successivamente alla predetta data di cessazione – la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011

- un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500;

- copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo entro il 31 dicembre 2011.

I soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell’art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall’art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con indicazione del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell’atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

I soggetti di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall’art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il provvedimento di esonero, con indicazione della data della relativa domanda di esonero, del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell’atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

Nelle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS.

- Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE

Le DTL competenti a ricevere le ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici sono individuate in base alla residenza degli istanti.

- Commissioni per l’esame delle ISTANZE

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE per l’accesso ai benefici pensionistici, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell’Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell’entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l’elenco delle ISTANZE da esaminare.

In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’ISTANZA, verificando l’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.

Al riguardo si ribadisce che la data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE è:

a) il 26 febbraio 2014, nei casi di: istanze relative ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall’art. 11 del D.L. n. 102/2013, nonché istanze relative ai soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell’art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall’art. 11-bis del D.L. n. 102/2013;

b) il 27 febbraio 2014, nelle ipotesi di: istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come

interpretato dall’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 101/2013, nonché istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall’art. 2, comma 5-ter del D.L. n. 101/2013.

- Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.

- L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’ISTANZA.

Twitter Facebook