Eureka Previdenza

Riscatto del corso legale di laurea

Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo

(circ.36/2019) (circ.106/2019)

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge in esame ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età (il limite dei 45 anni è stato eliminato -vedi sotto). In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

Riscatto del corso legale di laurea

Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo

(circ.36/2019) (circ.106/2019)

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge in esame ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età (il limite dei 45 anni è stato eliminato -vedi sotto). In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

Modifiche apportate dalla legge 26/2019 di conversione del DL 4/2019

La legge di conversione n. 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto del corso universitario di studio. Ne consegue che il predetto comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 risulta ora così formulato:

“È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”

Per effetto della modifica di cui sopra, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà quindi accedere alla facoltà di riscatto con le modalità di cui al citato comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.

Periodi ai quali si applica la nuova modalità di calcolo dell'onere

Resta in particolare confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al citato comma 5-quater del D.lgs n. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.

In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (per i periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Precedenti domande di riscatto laurea già definite e/o in corso di pagamento o da definire

In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dell’interessato.

Per maggiore chiarezza, si specifica quanto segue:

  • se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
  • se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri commi del medesimo articolo 2. Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

Precisazioni

Precisazioni (circ.106/2019)

Con riferimento alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, anche a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in materia, si precisa che la norma in argomento (comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997) non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi che si collochi nel sistema contributivo della futura pensione. Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono quindi confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

In particolare, non osta all’esercizio della facoltà di cui al comma 5-quater in esame la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.

Inoltre, nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l’onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato utilizzando le seguenti due modalità:

  1. per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della “riserva matematica”, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
  2. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l’onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati:
    B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
    B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

In tale ipotesi, l’onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le modalità di cui ai punti A e B (quindi, “A+B.1” oppure “A+B.2”).

Nessun cambiamento per i soggetti inoccupati

Nulla cambia per i soggetti “inoccupati” il cui onere di riscatto sarà quantificato in base al comma 5-bis del più volte citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Efficacia del periodo riscattato

Per quanto riguarda l’efficacia del periodo di riscatto, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 stabilisce che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”. Il predetto comma 5-ter non è stato adeguato dal D.L. n. 4/2019 e dalla relativa legge di conversione, al fine di ricomprendere nella deroga anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater. Tuttavia, il citato comma 5-quater ha previsto unicamente dei diversi parametri di calcolo dell’onere rispetto a quelli previsti dal comma 5 (minimale per gli artigiani e commercianti al posto della retribuzione imponibile degli ultimi dodici mesi, aliquota di computo anziché quella di finanziamento), parametri che peraltro sono gli stessi di quelli utilizzati dal comma 5-bis, ricompreso nella deroga. Considerato che la ratio dell’intervento disposto dal D.L. n. 4/2019 è quella di rendere più sostenibile, e quindi più accessibile, il riscatto in argomento e non di modificare la funzione e gli effetti tipici dell’istituto, si deve pertanto concludere che i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater abbiano la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commida 5 a 5-bis del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

Disposizioni dell'art. 20 commi da 1 a 5 non estendibili ad altri tipi di riscatto

Si precisa, infine, che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, illustrate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7, riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Le predette disposizioni non si estendono quindi alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente (pertanto, ad esempio, la detraibilità ai fini fiscali dell’onere versato prevista dal comma 3 dell’articolo 20 non si estende al riscatto del corso di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, per il quale si confermano le disposizioni già in essere).

Disposizioni della circolare 36/2019

Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge in esame ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

La norma introduce un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.

In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5 bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La modalità di calcolo di cui al citato comma 5 quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5 quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La disposizione introdotta dal comma 5 quater si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso.

Per maggiore chiarezza, si specifica quanto segue:

  • se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
  • se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri commi del medesimo articolo 2. Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.

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