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Riscatto del corso legale di laurea
Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
(circ.36/2019) (circ.106/2019)
Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge in esame ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età (il limite dei 45 anni è stato eliminato -vedi sotto). In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.