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Calcolo dell'onere
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Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
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Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
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Deducibilità ai fini fiscali
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Diploma di assistente sociale
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Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
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Diploma universitario diverso dalla laurea
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Documentazione da produrre
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Efficacia del contributo riscattato
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Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
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Facoltà di riscatto per i non iscritti
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ISEF
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Laurea conseguita all'estero
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Laurea in teologia
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Modalità e termini di pagamento
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Passaggio ad altro corso
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Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
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Periodi riscattabili
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Requisiti oggettivi
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Requisiti soggettivi
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Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
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Riscatto del corso legale di laurea
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Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
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Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
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Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
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Riscatto nella gestione separata
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Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
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Valutazione ai fini pensionistici
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Riscatto del corso legale di laurea
Modalità e termini di pagamento
(circ.29/2008)
L’introdotto comma 4bis stabilisce che (dal 1° gennaio 2008) gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
La disposizione in questione, accrescendo il numero delle rate per il pagamento degli oneri relativi al corso di studi ed escludendo l’applicazione di interessi, introduce una disciplina di favore per l’istante; resta peraltro confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
Resta inoltre fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.
Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato. Nel caso in cui l’interessato non abbia un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.