Eureka Previdenza

Riscatto del corso legale di laurea

Periodi riscattabili

Possono formare oggetto di riscatto, previa presentazione di apposita domanda, i periodi necessari al conseguimento del diploma di laurea in una qualsiasi facoltà universitaria, limitatamente alla durata del relativo corso legale (esclusi gli anni di fuori corso) e a condizione che il titolo sia stato conseguito. L'anno accademico decorre dall'1/11 e termina il 31/10 dell'anno successivo.

L'attuale normativa è in vigore dal 12 luglio 1997 ed è regolata dal Dlgs 184/1997 (art.2), modificato dall'art.1 comma 77 della legge 247/2007.

Il riscatto può essere chiesto:
1. Per l’intera durata del corso legale;
2. Per una parte del periodo di durata del corso;
3. Per due o più dei corsi sopra indicati.
Per il riscatto non è necessario che i titoli siano richiesti per l’ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione di carriera.
Il corso può essere stato frequentato in qualunque periodo della vita, ante o post attività lavorativa.

Periodi riscattabili (circolare 162 del 19/07/97) (sono i corsi di studio universitario riportati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 espressamente richiamato dal decreto legislativo 184/1997):

Riscatto del corso legale di laurea

Periodi riscattabili

Possono formare oggetto di riscatto, previa presentazione di apposita domanda, i periodi necessari al conseguimento del diploma di laurea in una qualsiasi facoltà universitaria, limitatamente alla durata del relativo corso legale (esclusi gli anni di fuori corso) e a condizione che il titolo sia stato conseguito. L'anno accademico decorre dall'1/11 e termina il 31/10 dell'anno successivo.

L'attuale normativa è in vigore dal 12 luglio 1997 ed è regolata dal Dlgs 184/1997 (art.2), modificato dall'art.1 comma 77 della legge 247/2007.

Il riscatto può essere chiesto:
1. Per l’intera durata del corso legale;
2. Per una parte del periodo di durata del corso;
3. Per due o più dei corsi sopra indicati.
Per il riscatto non è necessario che i titoli siano richiesti per l’ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione di carriera.
Il corso può essere stato frequentato in qualunque periodo della vita, ante o post attività lavorativa.

Periodi riscattabili (circolare 162 del 19/07/97) (sono i corsi di studio universitario riportati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 espressamente richiamato dal decreto legislativo 184/1997):

Diploma Universitario

Diploma Universitario (art.2 legge 341/90)

Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

Diploma di Laurea

Diploma di Laurea (art.3 legge 341/90)

Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della Regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla Regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.

Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3. 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

Diploma di specializzazione

Diploma di specializzazione (art.4 legge 341/90)

Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

Dottorato di ricerca

Dottorato di ricerca (art.5 legge 341/90)

I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

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