-
Calcolo dell'onere
-
Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
-
Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
-
Deducibilità ai fini fiscali
-
Diploma di assistente sociale
-
Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
-
Diploma universitario diverso dalla laurea
-
Documentazione da produrre
-
Efficacia del contributo riscattato
-
Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
-
Facoltà di riscatto per i non iscritti
-
ISEF
-
Laurea conseguita all'estero
-
Laurea in teologia
-
Modalità e termini di pagamento
-
Passaggio ad altro corso
-
Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
-
Periodi riscattabili
-
Requisiti oggettivi
-
Requisiti soggettivi
-
Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
-
Riscatto del corso legale di laurea
-
Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
-
Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
-
Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
-
Riscatto nella gestione separata
-
Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
-
Valutazione ai fini pensionistici
- Dettagli
- Visite: 3066
Riscatto del corso legale di laurea
Periodi riscattabili
Possono formare oggetto di riscatto, previa presentazione di apposita domanda, i periodi necessari al conseguimento del diploma di laurea in una qualsiasi facoltà universitaria, limitatamente alla durata del relativo corso legale (esclusi gli anni di fuori corso) e a condizione che il titolo sia stato conseguito. L'anno accademico decorre dall'1/11 e termina il 31/10 dell'anno successivo.
L'attuale normativa è in vigore dal 12 luglio 1997 ed è regolata dal Dlgs 184/1997 (art.2), modificato dall'art.1 comma 77 della legge 247/2007.
Il riscatto può essere chiesto:
1. Per l’intera durata del corso legale;
2. Per una parte del periodo di durata del corso;
3. Per due o più dei corsi sopra indicati.
Per il riscatto non è necessario che i titoli siano richiesti per l’ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione di carriera.
Il corso può essere stato frequentato in qualunque periodo della vita, ante o post attività lavorativa.
Periodi riscattabili (circolare 162 del 19/07/97) (sono i corsi di studio universitario riportati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 espressamente richiamato dal decreto legislativo 184/1997):