-
Calcolo dell'onere
-
Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
-
Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
-
Deducibilità ai fini fiscali
-
Diploma di assistente sociale
-
Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
-
Diploma universitario diverso dalla laurea
-
Documentazione da produrre
-
Efficacia del contributo riscattato
-
Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
-
Facoltà di riscatto per i non iscritti
-
ISEF
-
Laurea conseguita all'estero
-
Laurea in teologia
-
Modalità e termini di pagamento
-
Passaggio ad altro corso
-
Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
-
Periodi riscattabili
-
Requisiti oggettivi
-
Requisiti soggettivi
-
Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
-
Riscatto del corso legale di laurea
-
Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
-
Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
-
Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
-
Riscatto nella gestione separata
-
Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
-
Valutazione ai fini pensionistici
- Dettagli
- Visite: 2163
Riscatto del corso legale di laurea
Valutazione ai fini pensionistici
(circ.29/2008)
La disposizione in argomento si deve intendere come norma speciale rispetto alle disposizioni che regolano la materia dei riscatti di laurea ed, in particolare, riguardo a quelle che disciplinano i criteri di calcolo dell’onere in rapporto alla collocazione temporale dei periodi, come stabilito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Ne consegue che l’onere di riscatto di periodi che si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà comunque determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo.
La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch’essa di tipo contributivo ed i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.
Conseguentemente, in base alla previsione dell’art. 2, comma 5ter, del D.Lgs. n.184/1997, anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5bis del medesimo articolo, ancorché collocati in epoca anteriore al 1° gennaio 1996, sono utili al computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a prescindere dal requisito anagrafico, come i periodi di studio riscattati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del predetto decreto.
I medesimi periodi sono utili anche al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso a pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della legge n. 247 del 2007 (v. msg. n. 030923 del 31 dicembre 2007).
Si conferma pertanto quanto già indicato nel messaggio n. 654 del 9.1.2008 in ordine alla valenza dei periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5bis del Decreto Legislativo n.184/1997 e, quindi, che in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva. Deve intendersi che detta valenza riguardi anche i periodi riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2008.