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Calcolo dell'onere
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Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
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Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
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Deducibilità ai fini fiscali
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Diploma di assistente sociale
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Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
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Diploma universitario diverso dalla laurea
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Documentazione da produrre
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Efficacia del contributo riscattato
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Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
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Facoltà di riscatto per i non iscritti
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ISEF
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Laurea conseguita all'estero
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Laurea in teologia
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Modalità e termini di pagamento
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Passaggio ad altro corso
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Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
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Periodi riscattabili
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Requisiti oggettivi
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Requisiti soggettivi
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Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
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Riscatto del corso legale di laurea
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Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
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Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
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Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
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Riscatto nella gestione separata
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Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
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Valutazione ai fini pensionistici
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Riscatto del corso legale di laurea
Riscatto nella gestione separata
(circ.82/2004)
Come noto, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (in vigore dal 12 luglio 1997), nel dettare nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio, ha esteso agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 la facoltà di riscattare detti corsi universitari.
Il citato decreto trova applicazione per le domande di riscatto presentate all'Istituto dalla data della sua entrata in vigore; conseguentemente le eventuali domande presentate alla Gestione separata in data antecedente devono essere considerate come presentate in data 12 luglio 1997.
Sono riscattabili i corsi di studio universitario previsti dall'art. 1 della legge 19.11.1990 n. 341, limitatamente ai periodi che si collocano a partire dall’istituzione dell’obbligo assicurativo alla Gestione separata (1 aprile 1996) e che la data di presentazione delle domande non può essere anteriore al 12 luglio 1997 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997).
Nel sottolineare che la contribuzione versata alla Gestione Separata è utilizzabile ai fini pensionistici esclusivamente secondo i criteri del calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, si ricorda che – ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato D.Lgs. n. 184/1997 – gli oneri di riscatto in esame devono essere calcolati in misura percentuale dell’imponibile assoggettato a contribuzione negli ultimi 12 mesi antecedenti la data della domanda, sulla base dell’aliquota contributiva IVS vigente nella Gestione separata alla stessa data (msg547/2003).