Eureka Previdenza

Riscatto del corso legale di laurea

Riscatto nella gestione separata

(circ.82/2004)

Come noto, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (in vigore dal 12 luglio 1997), nel dettare nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio, ha esteso agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 la facoltà di riscattare detti corsi universitari.
Il citato decreto trova applicazione per le domande di riscatto presentate all'Istituto dalla data della sua entrata in vigore; conseguentemente le eventuali domande presentate alla Gestione separata in data antecedente devono essere considerate come presentate in data 12 luglio 1997.
Sono riscattabili i corsi di studio universitario previsti dall'art. 1 della legge 19.11.1990 n. 341, limitatamente ai periodi che si collocano a partire dall’istituzione dell’obbligo assicurativo alla Gestione separata (1 aprile 1996) e che la data di presentazione delle domande non può essere anteriore al 12 luglio 1997 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997).
Nel sottolineare che la contribuzione versata alla Gestione Separata è utilizzabile ai fini pensionistici esclusivamente secondo i criteri del calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, si ricorda che – ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato D.Lgs. n. 184/1997 – gli oneri di riscatto in esame devono essere calcolati in misura percentuale dell’imponibile assoggettato a contribuzione negli ultimi 12 mesi antecedenti la data della domanda, sulla base dell’aliquota contributiva IVS vigente nella Gestione separata alla stessa data (msg547/2003).

Riscatto del corso legale di laurea

Riscatto nella gestione separata

(circ.82/2004)

Come noto, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (in vigore dal 12 luglio 1997), nel dettare nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio, ha esteso agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 la facoltà di riscattare detti corsi universitari.
Il citato decreto trova applicazione per le domande di riscatto presentate all'Istituto dalla data della sua entrata in vigore; conseguentemente le eventuali domande presentate alla Gestione separata in data antecedente devono essere considerate come presentate in data 12 luglio 1997.
Sono riscattabili i corsi di studio universitario previsti dall'art. 1 della legge 19.11.1990 n. 341, limitatamente ai periodi che si collocano a partire dall’istituzione dell’obbligo assicurativo alla Gestione separata (1 aprile 1996) e che la data di presentazione delle domande non può essere anteriore al 12 luglio 1997 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997).
Nel sottolineare che la contribuzione versata alla Gestione Separata è utilizzabile ai fini pensionistici esclusivamente secondo i criteri del calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995, si ricorda che – ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato D.Lgs. n. 184/1997 – gli oneri di riscatto in esame devono essere calcolati in misura percentuale dell’imponibile assoggettato a contribuzione negli ultimi 12 mesi antecedenti la data della domanda, sulla base dell’aliquota contributiva IVS vigente nella Gestione separata alla stessa data (msg547/2003).

Termini di esercizio della facoltà di riscatto e requisiti contributivi

Termini di esercizio della facoltà di riscatto e requisiti contributivi
(art. 50 L.153/69) (circ.82/2004)

Il decreto legislativo n. 184/1997 non fissa termini per la presentazione della domanda: l'esercizio della facoltà di riscatto ed il momento in cui presentare la relativa istanza sono perciò rimessi alla mera volontà dell’interessato.
Secondo la norma in esame possono essere riscattati i periodi di corso legale, purché privi di copertura contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto) non solo presso l’ordinamento al quale è diretta la domanda, ma anche in ciascuno degli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), presso cui l’interessato sia titolare di conto assicurativo.
Qualora il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, potrà scegliere in quale di essi esercitare la facoltà di riscatto. A tale proposito, per quanto ovvio, si sottolinea che non è ammesso il riscatto per gli stessi periodi per i quali sia già stata esercitata analoga facoltà in altro ordinamento pensionistico obbligatorio.
Costituiscono ulteriori condizioni per l’esercizio della facoltà di riscatto:
l’avvenuto conseguimento del diploma di livello universitario relativo al periodo di corso oggetto del riscatto;
la titolarità di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La possibilità di accedere al riscatto è riconosciuta sia al diretto interessato sia ai suoi superstiti (in tale ultimo caso la determinazione dell’onere dovrà avvenire con riferimento alla data del decesso dell’assicurato).
In allegato è riportato il modulo di domanda da utilizzare per il riscatto in argomento, da compilare in tutte le sue parti (all. 1). Il modulo può anche essere prelevato dal sito web dell’Istituto. A breve sarà possibile, in alternativa, compilare il modello on line ed inviarlo telematicamente alla sede di competenza.

Periodi riscattabili

Periodi riscattabili
(art. 50 L.153/69) (circ.82/2004)

Poiché la norma in esame trova applicazione per le richieste presentate dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 (12 luglio 1997) ai fini del riscatto non assume rilevanza che il corso oggetto della domanda sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data, salvo quanto precisato al successivo punto 3.1.
Come espressamente previsto dal decreto legislativo in esame, sono riscattabili i corsi di studio universitario indicati dall'art. 1 della legge 19.11.1990 n. 341, nel limite della durata legale prevista per il conseguimento del relativo titolo.
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi di seguito indicati, a seguito dei quali siano stati, ovviamente, conseguiti i relativi titoli.
Come già indicato nella circolare n. 162 del 19 luglio 1997, i titoli previsti dalla citata legge n. 341/1990 sono:
"diploma universitario", cosiddetta “laurea breve” (corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni);
"diploma di laurea" (corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
"diploma di specializzazione", successivo alla laurea (corso di durata non inferiore a due anni);
"dottorato di ricerca" (durata variabile, secondo specifiche disposizioni di legge).
Fra i periodi di studio universitario individuati dall’art. 1 della legge 19.11.1990 n. 341 sono compresi anche i periodi di frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione. Al riguardo è necessario rammentare che le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (circolare n. 101 del 5 maggio 1999) e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (circolare n. 133 del 21 luglio 2003) sono soggetti all’obbligo contributivo nella Gestione separata.
Premesso che, secondo i criteri generali, il riscatto può essere effettuato anche per una sola parte del periodo di durata legale, si evidenzia che possono formare oggetto di riscatto nella Gestione separata esclusivamente i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996.
Ciò in analogia al principio affermato, con la sentenza n. 18238 del 13 giugno/21 dicembre 2002, dalla Corte di Cassazione in merito alla possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea per periodi in cui non era ancora stata introdotta l’assicurazione obbligatoria per i commercianti.
Conseguentemente, in presenza di una domanda intesa a riscattare un corso di studi in parte precedente ed in parte successivo alla data di introduzione dell’obbligo contributivo alla Gestione separata (1° aprile 1996), il richiedente potrà ottenere il riscatto del solo periodo successivo al 31 marzo 1996 nella Gestione separata ed eventualmente il riscatto del periodo precedente a tale data in un’altra gestione pensionistica, ovviamente in presenza, in entrambe le gestioni interessate, del requisito contributivo minimo richiesto per l’esercizio della facoltà in esame.

Calcolo dell'onere di riscatto

Calcolo dell'onere di riscatto
(art. 50 L.153/69) (circ.82/2004)

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 184/1997, ai commi 3, 4 e 5, fissa diversi criteri di calcolo degli oneri di riscatto, per la cui applicazione si deve tenere conto dell’anzianità contributiva raggiunta dagli assicurati alla data del 31 dicembre 1995 e della collocazione temporale dei periodi riscattabili. In particolare il comma 5 stabilisce che l'onere dei perio di di riscatto da valutare ai fini pensionistici con il sistema contributivo (periodi successivi al 1995) deve essere determinato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento (aliquota IVS) vigente, nella gestione pensionistica interessata, alla data di presentazione della domanda.
Considerato che la Gestione separata è interessata esclusivamente dal sistema pensionistico contributivo e che in essa potranno essere riscattati solo periodi rientranti nel sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto temporalmente successivi al 31 marzo 1996, l’onere di riscatto deve essere quantificato applicando un'aliquota contributiva. Tale aliquota è quella prevista per il versamento nella predetta Gestione della contribuzione obbligatoria in favore di coloro che non hanno altra tutela previdenziale.
Ai fini del calcolo dell'onere si devono pertanto prendere a riferimento:

il valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda (in presenza di un’anzianità contributiva inferiore a 12 mesi si deve fare riferimento al valore medio mensile del minor periodo di contribuzione;
il numero dei mesi oggetto del riscatto;
l’aliquota contributiva IVS vigente al momento della domanda, come indicata nella seguente tabella:

Aliquote contributive IVS utili per il calcolo dell’onere di riscatto

dovuto alla Gestione separata

(da applicare in relazione alla data della domanda)

dal

Al

Aliquota IVS

12/7/1997

31/12/1997

10,00%

1/1/1998

31/12/1999

11,50%

1/1/2000

31/12/2001

12,50%

1/1/2002

31/12/2003

13,50%

1/1/2004

31/12/2004

17,30%


L’onere dovuto a titolo di riscatto risulterà pertanto dal prodotto dei tre elementi di calcolo sopra riportati.
Va altresì evidenziato che, in presenza di valore medio mensile imponibile d’importo inferiore all’ammontare del minimale mensile vigente nella Gestione Commercianti nell’anno di presentazione della domanda di riscatto, il calcolo dell’onere dovuto dal richiedente dovrà avvenire con riferimento al predetto minimale. Per comodità di consultazione, in allegato, è riportata la tabella dei minimali e massimali di reddito utili per la determinazione del periodo contributivo da riconoscere (all. 2).
A titolo di esempio si ipotizzi il caso di un iscritto alla Gestione separata da gennaio 1999, titolare della seguente situazione contributiva, che abbia presentato domanda di riscatto il 14 febbraio 2003,per il periodo novembre 1995 - ottobre 1999

Esempio di determinazione dell’anzianità contributiva ai fini dell’individuazione degli ultimi 12 mesi di contribuzione antecedenti la domanda e del relativo reddito

anno

totale annuo compensi

(a)

aliquota applicata

(b)

contr. Versato nell’anno

(c )

minimale reddito COM

(d)

Contr. minimo mensile

 (e)

mesi  accreditati

(f)

1999

6.500,00

12 %

780,00

11.543,79

115,44

6

2000

7.200,00

13 %

936,00

11.717,49

126,94

7

2002

12.350,00

14 %

1.235,00

12.312,00

102,60

12

2003

4.290,00

14 %

600,60

12.590,00

146,88

4

(c ) = valore di colonna (a) per aliquota di colonna (b)

(e)  = 1/12 dell’importo ottenuto applicando al valore della colonna (d) l’aliquota della colonna (b)

(f)  = n° intero ottenuto dividendo il valore della colonna  ( c) per il valore della colonna (e), nel limite massimo di 12.

Gli ultimi 12 mesi di contribuzione antecedenti la domanda sono costituiti da 2 mesi dell’anno 2003 e da 10 mesi dell’anno 2002.

La base imponibile annua alla quale applicare l’aliquota contributiva IVS vigente alla data della domanda (13,50%) è costituita da 2/4 dei compensi dell’anno 2003 (euro 2.145,00) e da 10/12 dei compensi dell’anno 2002 (euro 10.291,67), per complessivi euro 12.436,67(importo inferiore al minimale dell’anno di presentazione della domanda – 12.590,00 – e da adeguare a detto minimale, che corrisponde a euro 1.049,17 mensili)

Il periodo riscattabile (37 mesi) sarà il seguente:

                                                             aprile 1996 – dicembre 1998   per mesi 33

                                                             luglio 1999 – ottobre 1999      per mesi   4

L’onere di riscatto è pari a 5.240,60 euro (1.049,17 x 37 x 13,50%)

In merito ai criteri d’individuazione dell’anno di contribuzione, e della relativa determinazione del valore medio mensile dei compensi, si rammenta che in favore degli iscritti alla Gestione separata vengono accreditati tutti i mesi di ciascun anno solare nei casi in cui l’ammontare della contribuzione annua sia almeno pari all’importo ottenuto applicando al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti l’aliquota percentuale prevista nella suddetta Gestione separata ed individuata in relazione alla situazione contributiva del soggetto (10 per cento o maggiore aliquota).
Qualora poi la contribuzione annua versata risultasse inferiore a quella calcolata sul predetto minimale di reddito, secondo la previsione dell’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si considereranno come coperti un numero di mesi proporzionale ai contributi versati, con accredito a partire dall’inizio dell’anno solare interessato e fino alla concorrenza del numero dei mesi che le somme disponibili consentono di coprire interamente (si arrotonda per difetto il risultato ottenuto dividendo il contributo annuo complessivamente versato per il contributo minimo mensile dovuto). Va inoltre tenuto presente che, nell’individuare i dodici mesi meno remoti rispetto ai quali determinare la base imponibile alla quale applicare l’aliquota percentuale ai fini del calcolo dell’onere dovuto, devono essere esclusi:

  • i periodi per i quali è stata versata contribuzione volontaria,
  • i periodi coperti mediante riscatto.

Pagamento dell'onere

Pagamento dell'onere
(art. 50 L.153/69) (circ.82/2004)

È noto che il Regolamento di disciplina del rapporto assicurativo degli iscritti alla Gestione separata (DM 2 maggio 1996, n. 282) non ha previsto condizioni e modalità di pagamento di oneri derivanti da riscatto, non essendo all’epoca consentito agli iscritti l’esercizio di tale facoltà. Peraltro, in merito ai riscatti ex articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è intervenuto il Comitato Amministratore della Gestione separata con deliberazione n. 13 del 27 maggio 2002, disponendo che la materia debba essere disciplinata sulla base dei medesimi criteri già applicati nell’Assicurazione generale obbligatoria.
Si ritiene pertanto di estendere le medesime disposizioni vigenti nell’ambito dell’ordinamento generale, che fissano termini di decadenza per il versamento degli oneri e che prevedono la possibilità di un pagamento dilazionato, anche alla tipologia di riscatti oggetto della presente circolare (si veda anche circolare n. 117 del 21 giugno 2002).
Conseguentemente il pagamento dell’onere potrà essere effettuato anche in forma rateale (per un massimo di 60 rate mensili, di importo minimo non inferiore a 26 euro, con maggiorazione per interessi al tasso legale vigente) entro i termini tassativamente stabiliti dall’Istituto, pena la decadenza, ed a condizione che le somme dovute vengano interamente corrisposte prima del pensionamento (il pensionamento nel corso della rateazione impone il perfezionamento dell’operazione di riscatto con il versamento del debito residuo).
Il ritardo nel versamento dell’intero importo o della prima rata dell’onere determina la decadenza della domanda; la somma versata in ritardo deve essere rimborsata senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione per interessi, salva la facoltà dell’interessato di chiedere che la data del versamento venga assunta come termine di presentazione di una nuova domanda di riscatto.
Tale richiesta comporta ovviamente la rideterminazione dell’onere sulla base degli elementi di calcolo (imponibile degli ultimi 12 mesi ed aliquota contributiva IVS) rilevati con riferimento alla diversa decorrenza della domanda.
L’interruzione dei versamenti comporta, invece, il riconoscimento in favore degli interessati di un periodo ridotto, la cui durata deve essere determinata in misura proporzionale all’ammontare della quota di capitale già corrisposta dall’assicurato.

Accredito del periodo riscattato ed efficacia del contributo da riscatto

Accredito del periodo riscattato ed efficacia del contributo da riscatto
(art. 50 L.153/69) (circ.82/2004)

Il periodo riscattato viene accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anni solari e con periodicità mensile, con attribuzione di un valore di copertura determinato sulla stessa retribuzione presa a base del calcolo dell'onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto.
Detto periodo è utile a perfezionare il requisito di 5 anni di contribuzione effettiva richiesto per il diritto alla pensione a carico della Gestione separata ed anche a determinare il montante individuale dei contributi sul quale calcolare la misura della prestazione pensionistica secondo il sistema contributivo. Non è invece utile al raggiungimento dell’anzianità massima pensionabile (40 anni), che consente il pensionamento in data anteriore al compimento del 57° anno di età.
Per quantificare il montante contributivo relativo ai periodi di riscatto devono essere applicate ai rispettivi valori retributivi (retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere, ragguagliata ai mesi riscattati nell’anno) l’aliquota di computo vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.
La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, come disposto dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 335/1995.
Poiché l’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 stabilisce che la rivalutazione del montante individuale ha effetto dalla data della domanda di riscatto, detta rivalutazione deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione di quello nel corso del quale la domanda è stata presentata (il montante relativo ai periodi oggetto del riscatto deve essere rivalutato a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda).

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