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Calcolo dell'onere
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Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
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Cumulabilità riscatto laurea col riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
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Deducibilità ai fini fiscali
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Diploma di assistente sociale
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Diploma tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi
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Diploma universitario diverso dalla laurea
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Documentazione da produrre
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Efficacia del contributo riscattato
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Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale
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Facoltà di riscatto per i non iscritti
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ISEF
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Laurea conseguita all'estero
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Laurea in teologia
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Modalità e termini di pagamento
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Passaggio ad altro corso
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Periodi privi di copertura per art.7 L.638/83
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Periodi riscattabili
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Requisiti oggettivi
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Requisiti soggettivi
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Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
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Riscatto del corso legale di laurea
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Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
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Riscatto laurea e riscatto congedo parentale
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Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
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Riscatto nella gestione separata
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Riscatto nelle gestioni dei lavoratori autonomi
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Valutazione ai fini pensionistici
- Dettagli
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Riscatto del corso legale di laurea
Diploma di assistente sociale
(circ.94/1994)
Con sentenza 28-5/10.6.1993 n. 275 (G.U. n. 25 del 16.6.1993), la Corte Costituzionale prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali".
Devono sussistere i due seguenti presupposti:
- che il diploma di assistente sociale sia stato conseguito presso "una scuola universitaria diretta a fini speciali";
- che il possesso del diploma costituisca "condizione necessaria per l'ammissione o la progressione in carriera" del richiedente il riscatto presso il proprio datore attuale o anche presso un datore di lavoro precedente.
La sussistenza di tali requisiti alla data della domanda di riscatto dovrà pertanto essere di volta in volta dimostrata dagli interessati mediante la presentazione di apposita attestazione.