Home Prestazioni a sostegno del reddito Riduzione della capacità lavorativa Astensione obbligatoria Lavoratori gestione separata Maternità e malattia congedo parentale ed aborto
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Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante
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Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
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Indennità di maternità/paternità
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Maternità e malattia, Maternità e congedo parentale, Maternità ed aborto
MATERNITA' E MALATTIA
L’ indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza) l’indennità di malattia non spetta durante i periodi di maternità indennizzabili spetta, invece, l'indennità per l’eventuale degenza non ricompresa nel trattamento di maternità
MATERNITA' E CONGEDO PARENTALE
La lavoratrice iscritta alla gestione separata che può far valere il previsto requisito contributivo per la maternità:
• ha diritto al congedo parentale Circ. 137/2007 punto 2;
MATERNITA' E ABORTO
I lavoratori iscritti alla gestione separata che possono far valere il previsto requisito contributivo:
• non hanno diritto alla prestazione di aborto (Circ. 138/2002).
In analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera aborto l’interruzione spontanea o terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione (300 gg. prima della data presunta del parto) .
L’interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno, anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso di tempo, è da considerare a tutti gli effetti parto e dà diritto, pertanto, all’indennità di maternità per 5 mesi (2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il giorno successivo a quello del parto) la lavoratrice dovrà astenersi dal lavoro.