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Indennità di maternità/paternità
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Diritto alle indennità di maternità/paternità in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante
(circ.42/2016)
Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, rubricato “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.
L’art. 64 ter sopra riportato, comporta il riconoscimento del diritto all’indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
La norma trova applicazione anche per il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati.
Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).