Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Parto prematuro

(circ.69/2016)

Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:

1.“E' vietato adibire al lavoro le donne:

  1. durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
  2. ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;/
  3. durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto all'articolo 20;
  4. durante i giorni non goduti  prima  del  parto,  qualora  il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di  congedo  di  maternità  dopo  il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16 cit.).

Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).

In relazione all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, lettere b) e d) del T.U., si precisa che, anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno (circ.109/2018).

Indennità di maternità/paternità

Lavoratori dipendenti

Parto prematuro

(circ.69/2016)

Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:

1.“E' vietato adibire al lavoro le donne:

  1. durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
  2. ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;/
  3. durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto all'articolo 20;
  4. durante i giorni non goduti  prima  del  parto,  qualora  il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di  congedo  di  maternità  dopo  il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16 cit.).

Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).

In relazione all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, lettere b) e d) del T.U., si precisa che, anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno (circ.109/2018).

Modifiche apportate dal dlgs 80/2015

Modifiche apportate dal dlgs 80/2015

Con la riforma del comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 T.U. cit. tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Le presenti indicazioni superano, quindi, quelle fornite ai paragrafi B e C della circolare INPS n. 45/2000.

E’ bene precisare che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Presentazione della domanda

Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

Influenza del parto fortemente prematuro sulla durata del congedo di paternità

Influenza del parto fortemente prematuro sulla durata del congedo di paternità (circ.69/2016) (circ.109/2018)

In relazione all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, lettere b) e d) del T.U., si precisa che, anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.

Anche al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durataconseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10
Per poter fruire del prolungamento dell’astensione post-partum. circ. 109/2000 punto 5 la legge stabilisce un limite di 30 giorni per la presentazione della certificazione (o dichiarazione sostitutiva) relativa alla data del parto,

E’ bene precisare infine che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre (art. 28 del T.U. e art. 3 del DM 4 aprile 2002  - circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003, paragrafo 10).

Esempi

Esempi

Si riportano a titolo esemplificativo due esempi sulle due diverse fattispecie sopra descritte.

Esempio 1 (parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum)

Data parto: 30/6/2015

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015).

Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.

Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Esempio 2 (parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum)

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015).

Periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del dlgs 20/2015 (25 giugno 2015)

Periodo transitorio

Il d.lgs. n. 80/2015 è entrato in vigore il 25 giugno 2015 e si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015.

Per i parti che si sono verificati in data anteriore alla data del 25 giugno 2015, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

In particolare:

  • se il datore di lavoro ha conteggiato il congedo post partum tenendo conto non solo dei due mesi ante partum, ma anche degli altri giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data di inizio del congedo ante partum, può portare a conguaglio le indennità anticipate per tutto il periodo di congedo concesso alla lavoratrice;
  • se invece il congedo post partum è stato determinato in base alle vecchie regole, oppure tenendo conto solo dei giorni di congedo obbligatorio non fruiti nell’ante partum (due mesi ante partum più eventuali giorni di interdizione anticipata), è possibile, a domanda dell’interessata, un ricalcolo dell’indennità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteggiati. L’indennizzo di tali giorni ulteriori è possibile solo a condizione che la lavoratrice, nei giorni indennizzabili, si sia effettivamente astenuta dal lavoro senza soluzione di continuità, eventualmente anche ad altro titolo (ad es. a titolo di congedo parentale o ferie - esempio 3).

Le istruzioni per il conguaglio sono riportate al successivo par. 7.

Esempio 3 (ipotesi di indennizzo dei giorni ulteriori con conversione dell’assenza ad altro titolo)

Data effettiva parto fortemente prematuro: 1/4/2015

Data presunta parto: 23/6/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 23/4/2015)

Congedo fruito (vecchie regole): dall’1/4/2015 al 1/9/2015

Periodo di congedo parentale richiesto dalla lavoratrice senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità: es. dal 2/9/2015 al 30/10/2015

Se il datore di lavoro ha calcolato ed indennizzato il congedo post partum sulla base delle vecchie regole (5 mesi post partum dall’1/4/2015 all’1/9/2015), è possibile, a domanda dell’interessata, indennizzare a titolo di congedo di maternità anche gli ulteriori 21 giorni dal 2/9/2015 al 22/9/2015 (corrispondenti all’intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum).

Lavoratrici con pagamento diretto da parte dell'INPS

Lavoratrici con pagamento diretto da parte dell'INPS

Analogamente, le lavoratrici alle quali l’Istituto corrisponde direttamente l’indennità di maternità (lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni), nelle ipotesi sopra descritte,  possono chiedere alla Struttura INPS competente, l’indennità di maternità per gli ulteriori giorni eventualmente spettanti secondo le nuove regole. Si ribadisce che l’indennizzo per tali giorni è possibile solo per i casi di parto fortemente prematuro e potrà avvenire a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dall’attività lavorativa anche negli ulteriori giorni indennizzabili.

L’istanza per ottenere il ricalcolo dell’indennità, ad integrazione della domanda on line già inviata dalla lavoratrice, va presentata dalla lavoratrice stessa alla Sede INPS competente, oppure inoltrata alla Sede tramite PEC (non va utilizzata la posta elettronica ordinaria) o in modalità cartacea equivalente (raccomandata A/R), richiamando il numero di protocollo della domanda di maternità on line.

Presentazione della domanda nel periodo transitorio

Presentazione della domanda nel periodo transitorio

Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande di indennità di maternità/paternità, durante questo periodo transitorio, si precisa quanto segue.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare, nelle more del completamento degli aggiornamenti relativi alle applicazioni per l’acquisizione delle domanda per via telematica, le domande di maternità/paternità relative a parti fortemente prematuri (esempio 1) vanno presentate in modalità cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza[2], alla Sede INPS competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata A/R. Per tali domande è utilizzato il mod. SR01 reperibile sul sito www.inps.it, sezione “modulistica”.

In via del tutto eccezionale e provvisoria, sarà cura delle Sedi   acquisire tali domande cartacee nella procedura gestionale “MALATTIA MATERNITA’ LEGGE 104/92” o “PRESTAZIONI LAVORATORI PARASUBORDINATI”.

Entro il prossimo mese di luglio sarà data comunicazione dell’avvenuto   aggiornamento delle applicazioni per l’acquisizione delle domande per via telematica. Successivamente all’aggiornamento dell’applicazione, la domanda di maternità/paternità, anche per i casi in argomento, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).

Si precisa che la predetta modalità cartacea non riguarda i parti prematuri che si verificano nei due mesi precedenti la data presunta del parto (esempio 2); per tali casi, infatti, la modalità di presentazione della domanda è, come di consueto, esclusivamente telematica.

Riepilogo istruzioni di presentazione della domanda nei casi di parto fortemente prematuro:

  • per le domande on line presentate prima della circolare > istanza per l’eventuale ricalcolo dell’indennità da presentare alla Sede competente o inviare a mezzo PEC o racc.ta A/R;
  • dopo la pubblicazione della circolare e fino al rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica > domanda cartacea (mod. SR01) da presentare, con il certificato medico di gravidanza, alla Sede competente o da inviare  a mezzo racc.ta A/R;
  • dopo il rilascio della procedura telematica > domanda da presentare esclusivamente on line

Parto prematuro e interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del lavoro

Parto prematuro e interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del lavoro.

Quanto detto nel paragrafo precedente vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro. Dovranno quindi anche in questo caso essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli "normali" due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata. circ. 45/2000

Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto, disposta dall'Ispettorato del Lavoro

Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto, disposta dall'Ispettorato del Lavoro.

Analogamente, nei casi di parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del T.U., si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto. Sono pertanto da intendersi integrate le istruzioni contenute al par. 3 della circolare Inps n. 62/ 2010.

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