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Indennità di maternità/paternità
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Flessibilità del congedo di maternità
(circ.109/2018)
Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del T.U. Si precisa tuttavia che, alla luce della novità normativa, non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica di cui al citato articolo 20 comma 1 del T.U, che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilità e produrre al proprio committente. Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.