Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata

(circ.148/2019)

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che vogliano astenersi dall’attività lavorativa; ciò in quanto l’articolo 64 del D.lgs n. 151/2001 dispone che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata “avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente”.

Il medesimo articolo 64 dispone altresì che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, pertanto la predetta facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro. Tali lavoratrici devono produrre al proprio committente (e non all’INPS) la documentazione medica di cui al citato articolo 16, comma 1.1, acquisita nel settimo mese di gestazione.

Ai fini della sola erogazione dell’indennità, invece, le predette lavoratrici sono tenute a comunicare all’Istituto, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per l’accesso alla prestazione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.

Qualora prima del parto insorga un periodo di malattia, trovano applicazione le indicazioni fornite al paragrafo 1.7 della presente circolare, in quanto, come per le lavoratrici dipendenti, ogni processo morboso nel periodo ante partum comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione che la lavoratrice gestante ha prodotto al proprio committente.

Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso.

Ne consegue che dal primo giorno di malattia inizia a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità, venendo meno l’opzione di cui al comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, e le giornate antecedenti all’evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto. La data di inizio del periodo di maternità, come sopra individuata, determina anche un diverso periodo di riferimento per l’individuazione dei dodici mesi interi nei quali verificare la presenza del requisito contributivo.

Al pari delle lavoratrici dipendenti, anche quelle iscritte alla Gestione separata, che stiano usufruendo della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, possono avvalersi, nel corso dell’ottavo mese, dell’ulteriore facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 1.4 della presente circolare, ma senza obbligo di produrre all’INPS la documentazione medica, che dovrà quindi essere prodotta soltanto al proprio committente.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, nonché di rinvio e sospensione del congedo di maternità e di interdizione anticipata e prorogata, si rinvia alle indicazioni fornite ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 della presente circolare.

Da ultimo, si precisa che in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore iscritto alla Gestione separata ha diritto all’indennità di paternità per tutta la durata del periodo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

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