Eureka Previdenza

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Unità produttiva - Sede aziendale

La coincidenza tra “unità produttiva” e “cantiere”, richiamata nella circ. 207 dell’11/10/1982, individuabile in caso di imprese che svolgono attività edile in senso stretto, è difficilmente riscontrabile in quelle aziende la cui attività è affine all’edilizia ovvero si concretizza in una sola fase del processo costruttivo con cantieri spesso di piccole dimensioni, mobili su vaste zone territoriali.
In via generale, ai fini dell’individuazione dell’unità produttiva, per le imprese esercenti attività edile in senso stretto, deve essere verificata l’esistenza di distinti contratti di appalto. Agli stessi, possono corrispondere altrettante “unità produttive”, anche se i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su lotti di un’unica area sotto la direzione di un unico responsabile.
Per quanto riguarda le imprese che occupano lavoratori in più lavori e per brevi periodi, per “unità produttiva” si intende il complesso organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo. Pertanto, il criterio da seguire per l’intervento della CIG è di imputare a ciascun cantiere le settimane di intervento autorizzate per eventi accidentali verificabili in loco (es.: maltempo) e di ascrivere alla Sede centrale dell’impresa i periodi derivanti da altre cause (es.: fine lavoro, mancanza di commesse, etc.) circ. 207 dell’11/10/1982 e circ. n. 148 del 13/5/1994.

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