Eureka Previdenza

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Cause di concessione

La CIG Edilizia può essere concessa per:

  • Intemperie stagionali: vi rientrano tutte quelle cause di ordine meteorologico,  accertate dall’INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici (Osservatori, Capitanerie di porto, Aeroporti etc.), a livello comunale, provinciale o regionale (msg. n. 28336 del 28/7/1998), che impediscono la normale prosecuzione del lavoro (es. precipitazioni, gelo, nebbia o foschia, vento, temperature eccessivamente elevate). In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale non edile, gli eventi meteorologici sono sempre considerati oggettivamente non evitabili (circ. n. 55041 G.S. del 13/11/1978). Tale riconoscimento prevede l’esonero del contributo addizionale a carico dell'azienda.
  • Eventi diversi da quelli meteorologici, purché transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori: la “fine lavoro” o “fine fase lavorativa”, per essere integrabili devono essere transitori e non imputabili al datore di lavoro o agli operai. La temporaneità della causale e la transitorietà dell’evento devono essere supportate da documentazione utile a formulare un giudizio previsionale della ripresa dell’attività lavorativa riferita al complesso aziendale e non necessariamente a tutti i lavoratori interessati. La ripresa deve essere indicata nella domanda di integrazione salariale (circ. n. 130 del 14/7/2003). La non imputabilità consiste non solo nella mancanza di volontarietà, ovvero di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. Non può essere invocata la non imputabilità quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi da inosservanza di obblighi contrattuali da parte del committente.

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Cause di concessione

La CIG Edilizia può essere concessa per:

  • Intemperie stagionali: vi rientrano tutte quelle cause di ordine meteorologico,  accertate dall’INPS presso gli Enti abilitati alla registrazione dei dati meteorologici (Osservatori, Capitanerie di porto, Aeroporti etc.), a livello comunale, provinciale o regionale (msg. n. 28336 del 28/7/1998), che impediscono la normale prosecuzione del lavoro (es. precipitazioni, gelo, nebbia o foschia, vento, temperature eccessivamente elevate). In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale non edile, gli eventi meteorologici sono sempre considerati oggettivamente non evitabili (circ. n. 55041 G.S. del 13/11/1978). Tale riconoscimento prevede l’esonero del contributo addizionale a carico dell'azienda.
  • Eventi diversi da quelli meteorologici, purché transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori: la “fine lavoro” o “fine fase lavorativa”, per essere integrabili devono essere transitori e non imputabili al datore di lavoro o agli operai. La temporaneità della causale e la transitorietà dell’evento devono essere supportate da documentazione utile a formulare un giudizio previsionale della ripresa dell’attività lavorativa riferita al complesso aziendale e non necessariamente a tutti i lavoratori interessati. La ripresa deve essere indicata nella domanda di integrazione salariale (circ. n. 130 del 14/7/2003). La non imputabilità consiste non solo nella mancanza di volontarietà, ovvero di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. Non può essere invocata la non imputabilità quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi da inosservanza di obblighi contrattuali da parte del committente.

Cause di esclusione della CIG edilizia

Cause di esclusione della CIG edilizia
Le cause di non integrabilità della CIG Edilizia riguardano:

  • manutenzione ordinaria;
  • mancanza di fondi o difficoltà finanziarie;
  • intransitabilità delle strade e sciopero di mezzi pubblici;
  • esubero di personale;
  • ferie collettive;
  • morte o malattia del datore di lavoro.
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