Home Prestazioni a sostegno del reddito Sospensione attività lavorativa Cassa integrazione guadagni Edilizia Incompatibilità e compatibilità
-
Adempimenti del datore di lavoro successivi all'autorizzazione
-
Cause di concessione
-
CIG edilizia ed Assegno al nucleo familiare
-
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
-
Decadenza e prescrizione
-
Destinatari
-
Domanda di CIG - Modalità di presentazione ed istruttoria
-
Durata
-
Festività
-
Finanziamento della CIG edilizia
-
Incompatibilità e compatibilità
-
Misura
-
Organo deliberante
-
Pagamento
-
Recuperi periodi di sosta
-
Retribuzione di riferimento
-
Ricorsi
-
Unità produttiva - Sede aziendale
- Dettagli
- Visite: 5144
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Incompatibilità e compatibilità
L’intervento di CIG ordinario è incompatibile per le unità produttive per le quali sia stato richiesto per lo stesso periodo l’intervento straordinario; quest’ultimo prevale se le cause sono coincidenti.
Il trattamento della CIG non può coesistere con il trattamento di mobilità in quanto mentre per la CIG deve sussistere la temporaneità dell’evento, la mobilità, al contrario, presuppone una situazione definitiva di esubero del personale.
Alcuni periodi di assenza dal lavoro non sono integrabili dalla CIG o perchè già coperti da indennità a carico dell’INPS (es.: gravidanza, etc.,) o per motivi vari (es.: volontà espressa dal lavoratore di adesione allo sciopero).
I periodi di esclusione dalla CIG sono per:
- Infortunio sul lavoro
- Maternità
- Congedo matrimoniale
- Ferie – durante i periodi di chiusura per ferie collettive non spetta la CIG, anche in caso di esaurimento ferie da parte di alcuni lavoratori
- Donazione di sangue
- Assemblea
- Sciopero, nel caso in cui sia già stata autorizzata la CIG e il lavoratore vi aderisca con una dichiarazione scritta al datore di lavoro
- Attività di volontariato