Eureka Previdenza

Circolare 148 del 13 maggio 1994

All. 2
OGGETTO:  Sintesi   delle   disposizioni   in    materia    di
     integrazioni salariali ordinarie in favore dei lavoratori
     dipendenti da imprese dell'edilizia e affini nonche'  del
     settore lapideo.
PREMESSA
          La    particolare    caratteristica   dell'attivita'
produttiva del settore edile, sia per  la  spiccata  mobilita'
dei    lavoratori   che   delle   modalita'   di   svolgimento
dell'attivita' stessa, ha indotto il legislatore, con la legge
del  3  febbraio  1963  n.  77  (1)  ad  emanare  una speciale
disciplina in materia d'integrazione salariale per le  aziende
industriali operanti nell'edilizia ed affini.
          Tale disciplina e' stata successivamente estesa, con
la legge 2 febbraio 1970 n.  14  (2)  alle  aziende  artigiane
operanti  in  detto settore e con la legge 6 dicembre 1971, n.
1058 (3) alle ditte  industriali  ed  artigiane  operanti  nel
settore dei lapidei.
          Accanto  all'intervento  ordinario,  con  la legge 5
novembre 1968, n. 1115 (4) modificata ed integrata dalla legge
8 agosto 1972, n. 464 (5) sono stati introdotti a favore degli
operai ed impiegati dell'industria, compresi quelli edili, gli
interventi straordinari.
          Ulteriori   modifiche   ed   integrazioni,  per  gli
interventi  ordinari  oltreche'   straordinari,   sono   state
apportate con la legge 6 agosto 1975, n. 427 (6)  nonche'  con
la legge 23 luglio 1991, n. 223 (7).
          Per l'applicazione della suddetta normativa, si sono
succedute  nel  tempo  varie  disposizioni  interpretative  ed
operative,   di  cui  si  intende  fornire,  con  il  presente
compendio, un testo coordinato, al fine di fornire un organico
ed  utile  strumento  di consultazione ed informazione che per
completezza viene corredato dalla elencazione delle  circolari
piu'  significative  nonche' dei provvedimenti legislativi che
disciplinano la materia (v. all. 1 e 2) con l'avvertenza  che,
per   quanto   riguarda   il   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  nel  settore  edile  e  lapideo,   si
applica, in generale, la stessa disciplina vigente nel settore
industria.
          Poiche'  il  testo   in   questione   ha   carattere
essenzialmente riassuntivo e di coordinamento, le disposizioni
richiamate  conservano  integralmente  il   loro   valore   ed
efficacia.
1)   CAMPO DI APPLICAZIONE
A)   Aziende destinatarie. Settore Edile ed affini
.
          La   sopracitata   legge   n.   77/63   ha  indicato
genericamente le aziende edili ed  affini  quali  destinatarie
della normativa.
          Al  riguardo  la circolare n. 51306 del  19 febbraio
1964, (8) ha individuato le aziende stesse in quelle tenute ad
applicare il contratto collettivo del settore edile, indicando
le  particolari  attivita'  da  assoggettare   alla   speciale
disciplina.
          In  seguito  sono state considerate non appartenenti
al settore edile, e quindi escluse dalle norme della legge  n.
77/63:
-    le  imprese  produttrici  di calcestruzzo preconfezionato
     (9);
-    le  imprese  che  svolgono  in via esclusiva o prevalente
     l'attivita' d'installazione ed il montaggio  di  impianti
     di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione
     di  energia  elettrica   e   di   impianti   telegrafici,
     telefonici,      telescriventi,      radio-telegrafonici,
     televisivi,   di   riscaldamento,   di   condizionamento,
     idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua (10);
-    le imprese che svolgono in via  assolutamente  prevalente
     lavori  di armamento ferroviario, quali la posa di binari
     per il transito di  mezzi  rotabili,  la  costruzione  di
     rotaie   saldate,  la  manutenzione,  il  livellamento  o
     sostituzione di  binari,  etc.  cioe'  tutti  lavori  che
     ineriscono  alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo
     che la linea ferroviaria, con tutta  la  serie  di  opere
     edili, e' stata gia' realizzata (11).
          Peraltro,  tra  le  aziende  che operano nei settori
dell'installazione di  impianti,  anche  ferroviari,  sono  da
considerare aziende edili quelle che effettuano esclusivamente
o prevalentemente:
-    messa in opera di pali, tralicci e simili per la  stesura
     dei fili, opere murarie in cemento armato e/o in acciaio,
     preparazione di scavi, trincee con  successivi  reinterri
     ed  eventuale  ripristino della pavimentazione stradale a
     seguito della posa in opera dei cavi  di  linee  aeree  e
     sotterranee   elettriche,   telegrafiche   e  telefoniche
     nonche' a  seguito  dell'installazione  di  tralicci  per
     antenne  radiotelevisive;  lavori  di  scavo e murari con
     successivi  reinterri  ed  eventuale   ripristino   della
     pavimentazione  stradale  dopo  la  posa  in  opera delle
     tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche;
-    opere  di  sterro,  sbancamenti, impianti di massicciate,
     etc. e, comunque, opere dirette  alla  costruzione  della
     linea ferroviaria nel suo complesso.
          In   caso   di  attivita'  promiscua  allorche'  sia
possibile delimitare chiaramente,  nell'ambito  aziendale,  le
diverse   fasi   di   lavorazione,   distinguendo  tra  quelle
preparatorie e prettamente edili e quelle di  stesura  vera  e
propria   delle   linee  ovvero  quelle  inerenti  l'armamento
ferroviario  e  le  dimensioni  dell'azienda  lo   permettano,
l'impresa puo' ottenere una duplice posizione contributiva.
          Possono  fruire  delle  norme  di  cui  trattasi  le
aziende nazionali del settore allorche' esercitano l'attivita'
nell'ambito  della  C.E.E.  o  in  altri  Stati  con  i  quali
intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale,  purche'
siano  state  autorizzate  a mantenere il regime previdenziale
italiano (12).
          I   criteri   di   individuazione   delle    aziende
industriali  edili valgono anche per le aziende artigiane e le
cooperative di produzione e  lavoro  appartenenti  al  settore
edile ed affini (13), (14).
B)   Aziende destinatarie. Settore Lapidei
          Con la legge n. 1058/71 le provvidenze di  cui  alla
legge  n. 77/63, e successive modificazioni, sono state estese
ai lavoratori  dipendenti  da  aziende  industriali  esercenti
l'attivita'   di  escavazione  e/o  lavorazione  di  materiale
lapideo (15).
          Tali disposizioni si applicano anche  ai  dipendenti
da  aziende artigiane esercenti le medesime attivita', purche'
la lavorazione sia collegata sotto il profilo  strutturale  ed
organizzativo, all'attivita' di escavazione.
          Le  predette  norme, pertanto, non si applicano alle
aziende artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione  dei
materiali  lapidei o che svolgono la lavorazione in laboratori
con strutture ed  organizzazione  distinte  dall'attivita'  di
escavazione.
          La  lavorazione e' da riferire alla sola trattazione
del materiale nell'ambito del suo stato naturale (15) per  cui
sono  escluse  le attivita' di trasformazione. Non e' comunque
compresa tra queste ultime la produzione di marmi  composti  e
conseguentemente   le   aziende   esercenti  tale  lavorazione
rientrano nell'ambito di applicazione della legge in questione
(17).
C)   Lavoratori beneficiari
          Beneficiari  delle  integrazioni  salariali previste
dalla legge n. 77/63, e successive modifiche, e dalla legge n.
1058/71,   sono   gli  operai,  di  qualsiasi  qualifica,  gli
impiegati e i quadri  dipendenti  dalle  aziende  anzidette  e
dalle  cooperative  di produzione e lavoro anche se soci delle
stesse. L'estensione  del  trattamento  integrativo  ordinario
agli  impiegati e quadri e' stata disposta dall'art. 14, comma
2, della legge n. 223/91 gia' citata in premessa (18).
          Sono, inoltre, ammessi a fruire ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 863/84 delle provvidenze in argomento anche i
lavoratori assunti  con  contratto  di  formazione  e  lavoro,
ovvero con contratto di solidarieta' (19), i lavoratori il cui
rapporto di apprendistato sia stato trasformato in rapporto  a
tempo indeterminato ai sensi della legge 28  febbraio  1987 n.
56, nonche' i giovani, assunti ai  sensi  dell'art.  22  della
medesima  legge  (20),  in  possesso  di  diploma di qualifica
professionale.
          Restano esclusi gli apprendisti durante il  rapporto
di apprendistato.
2)   CAUSE DI INTERVENTO
          Il   trattamento   di   integrazione  salariale  del
particolare  settore  puo'  essere   concesso   in   caso   di
sospensione   o   di   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
conseguente ad intemperie stagionali o  per  altre  cause  non
imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.
          Nelle  intemperie  stagionali  sono  comprese  tutte
quelle  cause  di  ordine  meteorologico  che  impediscono  la
normale   prosecuzione   dell'attivita'  stessa  in  qualsiasi
periodo  dell'anno,  quali  precipitazioni,  gelo,  nebbia   o
foschia  (quando  compromettono  la  visibilita')  nonche'  il
vento; a proposito di quest'ultimo evento, quale parametro  di
valutazione  della  sua incidenza sul regolare svolgimento dei
lavori, in  rapporto  alla  loro  tipologia,  viene  presa  in
considerazione,  di norma, la velocita' pari o superiore ai 30
nodi (cioe' oltre i 50 Km/h).
          Anche le  temperature  eccezionalmente  elevate  che
impediscono  lo  svolgimento dei lavori edili costituiscono un
motivo che da' titolo al'intervento.
          La sussistenza e l'entita' delle predette condizioni
climatiche  avverse  deve essere, in ogni caso, accertata, con
la  massima  scrupolosita',  sulla  base   di   documentazione
ufficiale,  da  acquisirsi  da  parte delle S.A.P. presso Enti
abilitati alle registrazioni dei  dati  meteorologici,  sia  a
livello  comunale  che  provinciale  o  regionale,  quali  gli
Osservatori, gli Aeroporti, gli  Istituti  Agrari,  i  Servizi
Forestali,  le  Capitanerie  di  Porto  nonche', in particolar
modo, gli  Uffici  Idrografici  e  Mareografici,  generalmente
dislocati  nei  capoluoghi  regionali,  che  dispongono  di un
sistema capillare di centri di rilevazione.
          Per le altre ipotesi di sospensione o  riduzione  di
attivita'   determinate   da   causali  diverse  dagli  eventi
meteorologici - come la "fine lavoro" o "fine fase lavorativa"
-   e'  essenziale,  ai  fini  della  integrabilita',  la  non
imputabilita' della causale al datore di lavoro o agli  operai
e la transitorieta' della stessa.
A)   Non imputabilita'
          La   non   imputabilita'  consiste  non  solo  nella
mancanza di volontarieta', ovvero di  imperizia  e  negligenza
delle    parti,    ma    anche    nella    non   riferibilita'
all'organizzazione o programmazione aziendale.
          Peraltro   non   puo'   essere   invocata   la   non
imputabilita'    qualora    la    sospensione    o   riduzione
dell'attivita' derivi  da  fatto  riferibile  al  committente,
comportante  l'inosservanza  di  obblighi  contrattuali  o  di
disposizioni di legge, salvo  i  casi  previsti  dall'art.  10
della gia' citata legge n. 223/91.
          Detto  articolo  ha  determinato  un ampliamento del
campo dell'intervento integrativo ordinario nel settore  edile
che  puo'  essere  riconosciuto  in  presenza  di  particolari
situazioni e condizioni (21).
          Gli  eventi,  legati  alla  realizzazione  di  opere
pubbliche  di  grandi  dimensioni - comunque non imputabili al
datore di lavoro e ai lavoratori - che possono  dar  luogo  al
trattamento  in questione sono da identificarsi nelle seguenti
fattispecie:
-    mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;
-    varianti di carattere necessario  apportate  ai  progetti
     originari delle predette opere pubbliche;
-    provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi
     della legge 31 maggio  1963,  n.  575,  per  i  quali  si
     prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.
          Per   l'individuazione   della   grande   dimensione
dell'opera  pubblica, il comma 2, dell'art.  6,  del  D.L.  20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, ha disposto che tale circostanza ricorre nel  caso  delle
opere  pubbliche  per  le  quali la durata dell'esecuzione dei
lavori edili previsti e' di diciotto mesi  nell'ambito  di  un
progetto  generale  approvato  di  durata uguale o superiore a
trenta mesi consecutivi (22).
B)   Transitorieta'
          Il requisito  della  transitorieta'  dell'evento  e'
legato sia alla temporaneita' della causale che ha determinato
la richiesta delle integrazioni  salariali  che  alla  ripresa
dell'attivita'  lavorativa,  la  quale deve essere riferita al
complesso aziendale e non ai singoli operai.
          In linea generale una sospensione di  attivita'  non
puo'  ritenersi  transitoria quando la ripresa sia prevista in
tempi molto distanti dallo scadere del  limite  massimo  delle
tredici settimane integrabili di cui all'art. 1 della legge n.
427/75 (v. parag. 4) punto A).
          Il protrarsi della  sospensione  oltre  il  predetto
termine  deve  essere  comunque  contenuto  e  giustificato in
relazione alla tipologia della causale nonche' alla situazione
concreta  aziendale  da  cui  emerga,  in  particolare, che la
ripresa di attivita', procrastinata  per  motivi  indipendenti
dalla  volonta'  delle parti, dovra' avvenire con esplicazione
di  lavori  che  presuppongano   l'occupazione   effettiva   e
sostanziale del complesso della maestranza. Non  e' necessaria
la riammissione al lavoro di tutti  i  lavoratori  interessati
alla  richiesta  considerati  singolarmente, occorre pero' che
una parte consistente - e comunque la maggior  parte  -  degli
stessi riprenda l'attivita' per un congruo periodo (23).
          In   questa   ottica   si   colloca   la  cosiddetta
"disoccupazione frizionale" identificabile nella  mancanza  di
lavoro  per  brevi periodi durante i quali perdura il rapporto
di lavoro delle maestranze in attesa di essere riammesse in un
nuovo ciclo lavorativo da parte della stessa azienda (24).
          E'  il  caso  di  ricordare  che - fermo restando il
presupposto obiettivo della transitorieta'  della  sospensione
dell'attivita'  aziendale - gli operai, dimissionari durante o
al  termine   del   periodo   di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita',  non  perdono  il beneficio delle integrazioni
salariali  purche'  si  rioccupino  in  aziende  dello  stesso
settore, anche se all'estero (25).
C)   Eventi oggettivamente non evitabili
          La legge n. 427/75 ha riconosciuto la caratteristica
di "eventi oggettivamente  non  evitabili"  a  quelle  causali
determinate  da  fattori   quali i casi fortuiti, improvvisi e
non prevedibili, per i quali risulti evidente e certa la forza
maggiore.
          In  edilizia,  contrariamente  a quanto previsto nel
settore  industriale  non  edile  in  relazione  alla  diversa
normativa  ivi  vigente,  gli eventi meteorologici sono sempre
considerati eventi oggettivamente non evitabili (26).
          Tale riconoscimento comporta l'esonero dal pagamento
del contributo addizionale.
3)   MISURA E CORRESPONSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
          Le integrazioni salariali sono concesse nella misura
pari all'80 per cento della retribuzione globale  che  sarebbe
spettata  ai  lavoratori  interessati per le ore di lavoro non
prestate comprese  tra  zero  ore  e  il  massimo  di  40  ore
settimanali  o il minor orario contrattuale ovvero normalmente
di fatto praticato (v. successivi punto C) e D).
          Ai  lavoratori  per  i  quali  sia  stabilito,   per
disposizione  contrattuale e in relazione alle caratteristiche
della loro prestazione, un orario particolare, il  trattamento
spetta  per  le  ore  effettuate  in  meno  di detto orario e,
comunque, nei limiti delle 40 ore settimanali.
          A titolo semplificativo si citano, in  relazione  ai
lavoratori  che  effettuano orari particolari, i discontinui e
gli addetti ai lavori di  custodia  nonche'  gli  assunti  con
contratto  di  formazione e lavoro; per i primi, il cui orario
di lavoro varia  tra  le  50  e  le  60  ore  settimanali,  le
integrazioni  salariali  possono  essere  riconosciute  fino a
concorrenza di 40 ore; per i secondi il limite di  concessione
e'  determinato  dall'orario  individuale settimanale prestato
con   esclusione   delle   ore   destinate    per    contratto
all'addestramento teorico.
          Qualora  l'esecuzione dei lavori venga effettuata in
periodi ultrasettimanali predeterminati, il trattamento  sara'
commisurato     alla    media    settimanale    del    periodo
ultrasettimanale considerato.
A)   Orario settimanale di 35 ore
          Nel settore edile, in  relazione  alla  specificita'
dell'attivita'   svolta,   soggetta  in  modo  particolare  ai
condizionamenti   dell'andamento   climatico,   e'    previsto
contrattualmente  un orario di lavoro di 35 ore settimanali in
alcuni  periodi  dell'anno  caratterizzati  dall'accorciamento
fisiologico delle ore diurne.
          A compenso della riduzione d'orario - che interessa
 oltre agli operai anche il personale impiegatizio addetto  ai
lavori  di  cantiere  - i lavoratori hanno diritto a fruire di
permessi individuali  retribuiti  mediante  accantonamento  da
parte  delle  imprese,  presso  la Cassa Edile, della relativa
percentuale sulla retribuzione.
          In base ai contratti  collettivi  nazionali  vigenti
per  i  dipendenti  da  aziende  sia industriali che artigiane
nonche'  da  cooperative  del  settore  edile,  la   riduzione
dell'orario  settimanale  in  questione opera in un periodo di
otto settimane consecutive a decorrere dal  primo  lunedi'  di
dicembre.   In   relazione   a   specifiche   realta'  locali,
l'effettuazione di detto orario di 35 ore e' fissata in  altri
periodi,  sempre ricadenti nella stagione autunnale-invernale,
per disposizione  di  contratti  integrativi  provinciali;  in
alcuni  casi,  peraltro  i  contratti  anzidetti prevedono, in
deroga a quanto stabilito dalla contrattazione  nazionale,  il
mantenimento  dell'articolazione  dell'orario  di lavoro in 40
ore anche per i mesi di dicembre e gennaio.
          L'attuazione della particolare disciplina cui si  e'
fatto  cenno,  coordinata con il meccanismo delle integrazioni
salariali, comporta il riconoscimento di tali prestazioni  nei
limiti  delle  35  ore  settimanali  nei  periodi  in cui vige
contrattualmente detto orario di lavoro.
          Qualora un contratto integrativo preveda nell'ambito
provinciale  l'orario  di  40  ore  per  tutto  l'anno, potra'
procedersi alla corresponsione  del  trattamento  entro  detto
limite   anche  nei  due  mesi  sopracitati,  previa  verifica
dell'effettivo svolgimento di tale  orario  sulla  base  delle
istruzioni   dettagliatamente   illustrate   nella   circolare
richiamata in nota (27).
          Il settore lapideo e' escluso da detta disciplina in
quanto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro per i
dipendenti dalle aziende  ad  esso  appartenenti  non  dispone
riduzioni di orario programmate.
B)   Recupero periodi di sosta
          Nel   settore   edile   e  lapideo  e'  prevista  la
possibilita' di recupero delle ore di lavoro non prestate  per
cause di forza maggiore.
          Nel  caso  in  cui  si  proceda a tale recupero - da
effettuarsi entro i  dieci  giorni  lavorativi  immediatamente
successivi  al  giorno  in  cui  e'  avvenuta l'interruzione -
ovviamente e' precluso l'intervento integrativo in quanto  non
vi  e'  alcuna  decurtazione  dell'orario  di  lavoro  e della
retribuzione (28).
          Qualora le condizioni dell'organizzazione del lavoro
non  consentono  l'effettuazione  del recupero, in presenza di
cause riconosciute come  integrabili  non  si  puo'  escludere
l'intervento  integrativo  qualora  si determini una obiettiva
riduzione dell'orario  di  lavoro  con  relativa  decurtazione
della retribuzione.
          Si  fa  presente che, per disposizione contrattuale,
le soste di breve durata a causa di forza maggiore (ad esempio
per  avversita' atmosferiche) che non superino nel complesso i
30 minuti non incidono sul conteggio  della  retribuzione.  Il
datore  di  lavoro e' tenuto a corrispondere la relativa quota
di retribuzione e pertanto,  non  essendoci  decurtazione  del
salario, la riduzione dell'orario non e' integrabile.
C)   Limite massimo mensile (legge n. 223/91)
          Pur  trattandosi  di situazioni del tutto ipotetiche
per quanto concerne i settori di attivita' che interessano, si
fa  presente  che,  come disposto dall'art. 14, comma I, della
legge 23  luglio  1991,  n.  223,  i  trattamenti  integrativi
ordinari  sono  soggetti  al limite massimo mensile gia' posto
per i trattamenti straordinari.
          La norma, da applicarsi comunque dopo  i  primi  sei
mesi  continuativi  di fruizione delle integrazioni salariali,
non riguarda i trattamenti concessi per intemperie  stagionali
nel  settore  dell'edilizia  ed affini. Pertanto le imprese di
detto settore, per le  autorizzazioni  conseguenti  ad  eventi
meteorologici,  anche  dopo  i  primi  sei mesi di esonero del
limite, potranno continuare a corrispondere le integrazioni in
misura  intera,  quelle  addette,  invece, alla escavazione di
materiali lapidei,   dovranno  corrispondere  le  integrazioni
salariali  nei  limiti  del tetto massimo mensile nell'ipotesi
difficilmente verificabile che la concessione del  trattamento
superi i sei mesi continuativi (29), (30).
D)   Aliquota di riduzione del trattamento
          Va sottolineato che le somme corrisposte a titolo di
integrazioni  salariali  devono  essere  decurtate,  ai  sensi
dell'art.  26  della  legge  28  febbraio  1986, n. 41 (31) di
un'aliquota attualmente del 5,84 per cento, pari all'ammontare
dell'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti
dall'art. 21 della legge medesima.
E)   Elementi integrabili della retribuzione
          Il  trattamento   di   integrazione   salariale   da
corrispondere   va  riferito  agli  emolumenti  che  sarebbero
spettati   nel   corso   della   sospensione    o    riduzione
dell'attivita'   lavorativa  comprensivi  di  ogni  variazione
retributiva intervenuta.
          Gli elementi della retribuzione da considerare utili
a  tale  fine,  in  linea  di massima, sono tutti gli elementi
retributivi  assoggettati  a  contribuzione  corrisposti   con
carattere  di  continuita'  e  non  collegati  alla  effettiva
presenza al lavoro.
          Pertanto   fra   tutte   le   possibili   indennita'
configurate   dalla   legge   e   dai  contratti,  o  comunque
astrattamente   ipotizzabili,   deve   essere   operata    una
bipartizione  fra  le  indennita'  che  non  sono tecnicamente
collegate alle prestazioni  di  lavoro  (compensi  forfettari,
compensi  mensili  vari)  ed  indennita' legate esclusivamente
alla materiale ed effettiva prestazione di  lavoro;  le  prime
costituendo  poste  fisse della retribuzione rientrano tra gli
elementi integrabili della stessa mentre le seconde  non  sono
integrabili   in   quanto   corrisposte   solo   in   presenza
dell'attivita' lavorativa.
          La problematica suddetta impone, caso per caso,  una
indagine di fatto sulla natura e sulle modalita' di erogazione
di ogni singola  indennita',  per  cui  e'  necessario  tenere
presenti  non  solo  le  norme  vigenti in materia ma anche la
contrattazione collettiva.
          E' utile precisare che  devono  includersi  tra  gli
elementi   integrabili   della   retribuzione   le   quote  di
maggiorazione  per    ferie  (32),  gratifica   natalizia   ed
eventuali mensilita' aggiuntive.
F)   Calcolo del trattamento di integrazione salariale
          Il   trattamento   integrativo  dovuto  in  ciascuna
settimana va determinato dividendo l'80 per cento dell'importo
della  retribuzione  settimanale utile ai fini dell'intervento
per il  numero  delle  ore  contrattuali  settimanali  che  il
lavoratore  avrebbe  dovuto  prestare;  il  risultato ottenuto
(importo orario dell'integrazione)  deve  essere  moltiplicato
per   le  ore  di  lavoro  perse  nella  stessa  settimana  ed
autorizzate dai competenti organi.
          Il predetto trattamento resta valido per i primi sei
mesi d'intervento mentre successivamente, l'importo da erogare
va  riportato  nell'ambito  del  tetto   massimo   integrabile
prefissato annualmente, come precisato al precedente punto C).
G)   Festivita'
          Ai  fini  dell'applicazione  della  normativa  sulle
integrazioni salariali  sono  a  tutti  gli  effetti  giornate
lavorative  le  festivita'  abolite  dalla  legge 5.3.77 n. 54
(S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domuni, SS. Apostoli Pietro  e
Paolo,  2  giugno  e  4  novembre); qualora per le predette ex
festivita' vi siano, per accordi collettivi intercorsi tra  le
parti,   maggiorazioni   della  retribuzione,  tali  eventuali
maggiorazioni sono a carico del datore di lavoro e,  pertanto,
non sono integrabili.
          Per  quanto  riguarda le restanti festivita', quelle
del 25 aprile e 1' maggio sono sempre a carico del  datore  di
lavoro,  mentre  per  le  restanti  (Primo  gennaio, Epifania,
Lunedi'   in   albis,   Assunzione,   Ognissanti,   Immacolata
Concezione,   Natale,   S.Stefano   e   S.  Patrono)  sono  da
distinguere i lavoratori retribuiti in misura fissa  e  quelli
retribuiti in misura non fissa:
-    per  i  lavoratori  retribuiti in misura fissa mensile le
     festivita'  non   comportano   riduzione   della   misura
     settimanale  delle  integrazioni  salariali  in quanto la
     retribuzione predeterminata  e'  riferita  alle  giornate
     lavorative  del mese ed e' ininfluente la circostanza che
     queste giornate lavorative coincidano con le festivita';
-    per i  lavoratori  retribuiti  non  in  misura  fissa  le
     festivita'  infrasettimanali  cadenti  oltre le prime due
     settimane di sospensione sono integrabili in quanto non a
     carico dell'azienda.
          Le  festivita' infrasettimanali se cadenti nel corso
di una settimana ad orario ridotto sono sempre  a  carico  del
datore  di lavoro e quindi computate fra le ore lavorate nella
settimana medesima (33).
H)   Scioperi
          Qualora nel  corso  del  periodo  autorizzato  siano
proclamati  scioperi,  cui aderiscono i lavoratori interessati
alle integrazioni  salariali,  gli  stessi  sono  esclusi  dal
beneficio del trattamento.
I)   Incidenza della malattia durante il periodo di
     integrazione salariale
          Qualora  la   malattia   insorga   nel   corso   del
trattamento   di   integrazione   salariale  l'erogazione  del
trattamento  stesso  viene  sospesa  ed  e'   corrisposta   la
indennita'  di  malattia  in  base  alla  relativa  normativa.
L'erogazione delle integrazioni salariali potra' riprendere al
termine   dell'evento   morboso   nei   limiti   di  validita'
dell'autorizzazione.
4)   DURATA DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A)   Limiti temporali
     L'art.  1  della  legge  6.8.1975,  n.  427 ha previsto i
seguenti limiti  e  condizioni  per  la  corresponsione  delle
integrazioni salariali:
-    limite   di   tre   mesi   continuativi   (13  settimane)
     suscettibili di proroghe, in via  eccezionale,  nei  soli
     casi  di riduzione di orario per periodi trimestrali fino
     ad un massimo complessivo di dodici mesi (52  settimane).
     Dette  proroghe  possono  essere riconosciute sia qualora
     nei primi tre mesi vi sia stata riduzione di  orario  sia
     nel  caso in cui si sia verificata una sospensione totale
     di attivita';
-    qualora l'impresa abbia  fruito  dell'intervento  per  12
     mesi   continuativi,   una   nuova  domanda  puo'  essere
     proposta, per la medesima unita' produttiva (v. punto  B)
     solo  qualora  sia  trascorso  un  periodo  di  almeno 52
     settimane di ripresa di attivita' normale da considerarsi
     realizzata  con  il  reinserimento  delle  maestranze nel
     ciclo produttivo aziendale;
-    limite di 12 mesi  (52  settimane)  non  consecutivi  nel
     biennio (34).
          Per  la  determinazione dei limiti in questione sono
da computarsi sia  le  settimane  di  sospensione  totale  che
quelle  di  riduzione  di orario; comunque ai fini del calcolo
devono considerarsi unicamente i  periodi  fruiti  -  compresi
anche   quelli   autorizzati  per  eventi  oggettivamente  non
evitabili (v. parag. 2) punto C) - prescindendo da  quelli  di
eventuali sospensioni o riduzioni di attivita' per i quali non
siano state avanzate richieste di  integrazione  o  che  siano
stati  oggetto  di  decisione  negativa  da parte degli Organi
decisori competenti.
          Detti  periodi  non  richiesti  o  non  autorizzati,
qualora per il loro protrarsi contribuissero a configurare una
situazione  non  aderente  al  criterio   di   "temporaneita'"
dell'evento,  non  potranno  non riflettersi sulla valutazione
complessiva  della  situazione   aziendale   ai   fini   della
concessione della autorizzazione (35).
          I  periodi  di  ferie  collettive sono da intendersi
quali parentesi neutre e, pertanto, non vanno computat ai fini
dei limiti temporali sopracitati.
          Per quanto concerne, in particolare, il limite di 52
settimane non continuative nel biennio, il quale e' costituito
da  104  settimane  consecutive,  si  precisa che la settimana
rispetto alla quale deve effettuatsi il calcolo,  al  fine  di
verificare   l'eventuale  supero  del  limite  stesso,  e'  da
ricomprendersi  nel  biennio  stesso   come   centoquattresima
settimana (36).
B)   Individuazione dell'unita' produttiva
          I  limiti  temporali  si determinano con riferimento
non ai singoli beneficiari del  trattamento  ma  in  relazione
alla  singola  unita'  produttivamente  autonoma dell'azienda,
cantiere, laboratorio o cava.
           Per  "unita'  produttiva"  e'  da   intendersi   il
complesso   organizzato   di  personale  e  di  mezzi  atto  a
conseguire un risultato produttivo.
          La estrema  diversificazione  dell'attivita'  svolta
nel settore dell'edilizia ed affini, peraltro, puo' comportare
difficolta' nel riscontrare la coincidenza  tra  "cantiere"  e
"unita'  produttiva",  soprattutto  nel caso di imprese la cui
attivita' e' affine all'edilizia ovvero si concretizza in  una
sola  fase  del  processo  produttivo  con  cantieri spesso di
piccole  dimensioni,  mobili  o  insistenti  su   vaste   zone
territoriali.
          In   via   generale,   ai  fini  dell'individuazione
dell'unita' produttiva, per  le  imprese  esercenti  attivita'
edile  in senso stretto, deve essere verificata l'esistenza di
distinti contratti di appalto. In  caso  di  appalti  diversi,
comportanti,  per tempo e dimensione, organizzazioni distinte,
agli stessi  corrispondono  altrettante  "unita'  produttive",
anche  se  i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in
successione su singoli lotti incidenti su una unica area sotto
la direzione di un unico responsabile.
          Una volta individuata l'"unita' produttiva", ai fini
del computo dei limiti massimi integrabili devono essere presi
in  considerazione  tutti  i  periodi  di integrazione fruiti,
qualunque sia la causale che ne ha motivato la  richiesta  per
detta unita'.
          Nelle   fattispecie   riguardanti   le  imprese  che
occupano maestranze in piu' lavori e per  brevi  periodi  (es.
impermeabilizzazioni,   verniciature,  ricerche  geognostiche,
etc.) sono da imputarsi - secondo i criteri allo stato vigenti
-  a ciascun cantiere,  le settimane di intervento autorizzate
per eventi accidentali, aventi una portata o efficacia  locale
(v.  maltempo)  mentre  sono  ascrivibili  alla  Sede centrale
dell'impresa (in sostanza alla  struttura  aziendale  nel  suo
complesso)  i periodi derivanti da altre cause ("fine lavoro",
mancanza di commesse, etc.) (37).
C)   Limiti temporali ex art. 10 della legge n. 223/91
          La durata del trattamento di  integrazione  concesso
per  le causali, introdotte dall'art. 10 della legge n. 223/91
(v. parag. 2), punto A)  e' stabilita, per ciascuna opera, per
un  periodo  non  superiore  a  tre mesi previa autorizzazione
della  Commissione  Provinciale  competente  territorialmente.
Detto  limite  massimo puo' essere relativo ad un solo periodo
di sospensione senza soluzione,  ovvero,  a  piu'  periodi  di
sospensione che devono essere cumulati.
          Eventuali   proroghe  possono  essere  concesse  dal
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo  parere
del  CIPI,  per ulteriori periodi trimestrali; la loro durata,
comunque, non puo' essere  superiore  complessivamente  ad  un
quarto  della durata dei lavori necessari per il completamento
dell'opera.
          Nelle ipotesi di frazionamento  dell'opera  in  piu'
appalti  o  sub-appalti,  fermo  restando il limite massimo di
durata, il trattamento in  questione  non  puo'  avere  durata
superiore  a quella dei lavori la cui interruzione sia oggetto
della richiesta di intervento.
          I periodi di  intervento  riconosciuti  in  base  al
detto art. 10 non sono da considerarsi ai fini del calcolo dei
limiti massimi integrabili di tredici settimane e cinquantadue
settimane su cui ci si e' soffermati in precedenza (38).
5)   RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
A)   Termine di presentazione della domanda
          Ai sensi dell'art. 2 della legge 6.8.1975, n. 427 la
domanda di ammissione al trattamento di integrazioni salariali
deve  essere  presentata  entro un termine di decadenza che se
non osservato  comporta  la  reiezione  della  domanda  stessa
indipendentemente  dal  motivo  del ritardo, anche se di forza
maggiore.
          Tale termine  di  presentazione  e'  fissato  in  25
giorni  dalla  fine  del  periodo  di paga in corso al termine
della settimana in cui ha avuto inizio  la  sospensione  o  la
riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  Soltanto  agli effetti
dell'applicazione dell'articolo in questione la  settimana  e'
da  ritenersi  conclusa alla domenica; pertanto la data da cui
decorrono i 25 giorni sopracitati coincide con l'ultimo giorno
(generalmente  l'ultimo del mese) del periodo di paga in corso
alla domenica della prima settimana richiesta (39).
          Ove la scadenza del termine coincida con  un  giorno
festivo,  la stessa sara' prorogata al primo giorno successivo
non festivo.
          Nel caso in  cui  una  ditta  denunci  con  un'unica
domanda due periodi di contrazione, intervallati da una o piu'
settimane di ripresa di  attivita'  ad  orario  pieno,  i  due
periodi  devono  considerarsi  a  se'  stanti  ai  fini  della
determinazione del termine sopraddetto; il termine stesso deve
applicarsi  a  ciascun periodo continuativo di contrazione del
lavoro.
          La domanda di  integrazione  salariale,  redatta  su
apposito  modulo  (v.  punto  B),  puo' essere presentata agli
sportelli della Sede dell'INPS competente territorialmente  in
riferimento  alla  dislocazione  della "unita' produttiva" (v.
parag. 4, punto B) per la quale e' avanzata.
          Nell'ipotesi di chiusura al  pubblico  degli  Uffici
dell'Istituto  nell'ultimo  giorno  utile per la presentazione
della richiesta, il termine di decadenza e' prorogato al primo
giorno successivo in cui gli uffici stessi sono aperti  (40).
          La  richiesta  di  intervento integrativo, oltre che
presentata direttamente alla  Sede  dell'Istituto  competente,
puo'  essere  inoltrata alla stessa per posta. In tal caso, ai
fini dell'individuazione della  data  di  presentazione,  puo'
essere  fatto  riferimento  a  quella risultante dal timbro di
spedizione apposto dall'Ufficio Postale, sempreche' la domanda
sia  inviata  mediante  raccomandata,  anche senza ricevuta di
ritorno.
          Qualora la domanda venga presentata dopo il  termine
in   questione,   l'eventuale   trattamento   di  integrazione
salariale non puo' aver luogo per  periodi  anteriori  di  una
settimana  rispetto alla data di presentazione; il trattamento
in tal caso  potra'  decorrere  dal  lunedi'  della  settimana
precedente quella di inoltro della richiesta.
          Il    sopracitato    art.    2,    infine,   prevede
esplicitamente che in caso di omessa o  tardiva  presentazione
della domanda, ove da essa derivi la totale o parziale perdita
del diritto alle  integrazioni  salariali,  l'imprenditore  e'
tenuto a corrispondere ai lavoratori una somma di importo pari
alle integrazioni non percepite.
B)   Modalita' di presentazione e compilazione della domanda
          Come  in  precedenza  accennato,   la   domanda   di
ammissione   al   trattamento  di  integrazione  salariale  da
inoltrare alla Sede dell'INPS competente, deve essere  redatta
su un apposito modulo predisposto dall'INPS, (mod. IGi 15 Ed),
da compilarsi accuratamente in  ogni  suo  riquadro  dei  dati
richiesti  nonche' da corredare della eventuale documentazione
atta a convalidare quanto in esso rappresentato.
          L'utilizzazione  di  detto  modulo  non  costituisce
peraltro,  fatto  sostanziale per l'ammissione al trattamento;
una domanda tendente ad ottenere  le  integrazioni  salariali,
comunque  redatta,  non puo' essere ricusata, tenuto conto che
la presentazione  del  modello  in  questione,  pur    essendo
indispensabile  ai  fini  di  una  completa  istruttoria della
pratica attesa la necessita' di acquisire tutte le notizie  in
esso  contenute,  non e' da considerarsi condizione essenziale
per la validita' della domanda stessa.
          Pertanto, nel caso di  ricezione  di  una  richiesta
informale,  la Sede dell'INPS provvedera' ad invitare la ditta
ad inviare il modulo in vigore, debitamente compilato,  mentre
riterra'  valida  - ai fini del termine di decadenza - la data
di presentazione della  domanda  non  formalizzata  ove  dalla
stessa   risultino   la   volonta'   espressa   di  richiedere
l'intervento integrativo e  gli  elementi  utili  per  la  sua
identificazione  (cantiere, periodo di contrazione, numero dei
lavoratori interessati, causale, etc.).
          La  domanda  inoltre  deve  contenere   i   seguenti
elementi essenziali:
-    le  cause  dettagliate  della  sospensione di attivita' o
     riduzione di orario;
-    il  periodo  cui   e'   da   riferirsi   la   contrazione
     comprendente settimane intere di calendario;
-    i   giorni   in   cui   si  sono  verificati  gli  eventi
     meteorologici  avversi  denunciati  quali   causa   della
     riduzione o sospensione di attivita';
-    il numero dei lavoratori in forza e quello dei dipendenti
     per i quali viene richiesta l'integrazione;
-    l'unita'  produttiva   cui   i   lavoratori   interessati
     appartengono con la relativa data di costituzione;
-    la  data  in  cui  e'  prevista  (ovvero  e' avvenuta) la
     ripresa dell'attivita' ad orario completo;
-    gli operai che si sono dimessi  e  reimpiegati  in  altra
     azienda dello stesso settore;
-    l'articolazione  delle  ore  effettuate  in ogni giornata
     della settimana per cui e' richiesto l'intervento.
          La   necessita'   di    conoscere    l'articolazione
dell'orario  effettuato  in  ogni  giornata, con l'indicazione
delle ore lavorate a titolo di straordinario e di recupero   e
le  ore  di  assenza  che  non comportano retribuzione, deriva
dalla constatazione che in caso di  riduzione  di  orario  per
eventi     meteorologici     spesso     l'azienda,    mediante
l'effettuazione  di  recupero  o  di   lavoro   straordinario,
raggiunge  in  singole  settimane  l'orario  contrattuale o di
norma praticato.
          Ad  ogni  buon  fine,  dal   prospetto   dell'orario
settimanale  dovranno  risultare,  per  differenza,  le ore di
integrazione richieste per ogni singola settimana.
          Al fine di convalidare quanto asserito nel modulo di
domanda,  ove  necessario,  puo' essere richiesta l'esibizione
dei libri paga e fogli presenza che confermino  la  situazione
lavorativa  nel periodo oggetto della domanda ovvero in quello
precedente o successivo, per una verifica della sussistenza di
una  effettiva  riduzione  dell'orario  di  lavoro normalmente
praticato nonche'  della  temporaneita'  dell'evento  e  della
ripresa   dell'attivita'   a  orario  pieno  che  puo'  essere
comprovata con la presentazione  di  contratti  di  appalto  e
commesse di lavoro.
          Non  dovra',  altresi', mancare per le richieste non
collegate  alle  intemperie  stagionali  la  documentazione  a
sostegno della causale addotta, come gli ordini di sospensione
del committente, qualunque sia la motivazione (motivi tecnici,
perizia di variante, mancanza di materiale), nonche' quelli di
ripresa; cosi' come le fatture rilasciate per  la  riparazione
di  danni a macchinari denunciati quale evento determinante la
contrazione di attivita'.
          Non essendo prescritto  dalla  specifica  disciplina
vigente  per  il  settore dell'edilizia ed affini e per quello
lapideo,  l'esperimento  della  procedura   di   consultazione
sindacale  -  introdotta  per  il restante settore industriale
dalla legge n. 164/75 - non e'  necessario  presentare  alcuna
dichiarazione in merito.
          E'  opportuno  rilevare  che  non sussiste obbligo a
carico delle imprese, ma una semplice facolta' di corredare le
domande  avanzate  per  avversita' atmosferiche dei bollettini
meteorologici o documenti  equipollenti  la  cui  acquisizione
dovra'  essere  curata, in ogni caso, dalla Sede dell'Istituto
cui le richieste vengono inoltrate (v. in proposito parag. 2).
          Per i periodi  -  solo  di  riduzione  di  orario  -
eccedenti   le   tredici   settimane  continuative  del  primo
intervento, e' necessario compilare una distinta  ed  autonoma
domanda   che   deve  contenere  elementi  atti  a  dimostrare
l'esigenza  eccezionale  per   l'impresa   di   protrarre   la
contrazione di attivita' oltre i primi tre mesi.
          Riguardo   alle  richieste  di  intervento  per  gli
impiegati  e  i  quadri  -  ai  quali   il   beneficio   delle
integrazioni salariali ordinarie e' stato esteso per eventi in
comune  con  gli  operai  ovvero  propri  di  tali   categorie
dall'art. 14 della legge n 223/91  - sono utilizzabili, fino a
quando non saranno disponibili appositi  modulari,  i  vigenti
modelli  IGi  15  Ed relativi agli operai sul cui frontespizio
devesi apporre la dicitura "Legge n. 223/91, art. 14, comma  2
(impiegati e quadri)".
          Parimenti   deve   essere  presentata  una  autonoma
domanda - sempre da compilarsi  sul  predetto  modello  -  per
richiedere il trattamento in favore dei lavoratori assunti con
contratto  di  formazione  e  lavoro.  Per  essi  deve  essere
specificata  nel  riquadro  riservato  alle  annotazioni della
ditta, la  data  di  notifica  del  contratto  all'Ispettorato
provinciale  del  Lavoro,  la  durata del contratto, il numero
delle  ore  destinate  al  solo  addestramento  teorico  e  il
progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego o
dal   Ministero   del   Lavoro   ovvero    concordato    dalle
Organizzazioni   aderenti   alle  Confederazioni  maggiormente
rappresentative.
          Ai fini dell'ammissione alle integrazioni  salariali
per le specifiche causali previste dall'art. 10 della legge n.
223/91, la domanda va redatta sul mod. IGi 15  Ed  piu'  volte
citato  su  cui  sara' riportata la dicitura "Legge n. 223/91,
art. 10".
          La richiesta, oltre alla documentazione prevista per
le  domande di intervento ordinario, deve essere corredata dei
documenti espressamente indicati dalla deliberazione del  CIPI
con  cui  sono  stati  stabiliti  i  criteri e le modalita' di
attuazione del citato art. 10 (v. nota 21).
          I moduli di domanda su cui ci si e'  soffermati  nel
presente   capitolo   devono   essere,  a  pena  di  nullita',
regolarmente sottoscritti dal titolare della ditta o  dal  suo
legale  rappresentate;  non  e'  valida la domanda sulla quale
risulta apposto soltanto il timbro della ragione sociale della
ditta stessa, comprendente o no le generalita' prestampate del
titolare.
          Al riguardo si precisa che occorre verificare che le
richieste   di   intervento   integrativo  siano  regolarmente
sottoscritte;  cio'  in  quanto   la   eventuale,   successiva
apposizione  della  firma,  se  intervenuta  oltre  il termine
perentorio di decadenza,  comporta  il  rigetto,  per  tardiva
presentazione,  delle  domande formalmente regolarizzate. Tale
verifica deve essere effettuata all'atto  della  presentazione
delle  stesse  agli sportelli ovvero, in caso di invio tramite
posta, all'atto della ricezione da parte degli Uffici.
          Qualora detto elemento - essenziale  per  la  stessa
esistenza   dell'atto  -  sia  carente,  e  sia  possibile  la
regolarizzazione  entro  la  scadenza  del  termine,  la  Sede
competente avra' cura di interessare immediatamente per le vie
brevi la ditta cui il modulo  e'  intestato  perche'  provveda
alla  presentazione  di  una  nuova domanda valida ovvero alla
apposizione della firma sul modulo presentato,  onde  renderlo
atto  a  produrre  effetti  giuridici.  Sara'  contestualmente
chiarito che  se  la  domanda  stessa  non  viene  validamente
sottoscritta  entro  i  termini  fissati dala legge per la sua
presentazione, troveranno applicazione le disposizioni di  cui
all'art.  2  della  legge 6 agosto 1975, n. 427 (v. precedente
punto A).
6)   PROCEDIMENTO DECISORIO
A)   Istruttoria ed esame delle domande
          L'art. 3 della legge n.  427/75  demanda  ad  organi
appositi   -  le  Commissioni  provinciali  -  il  compito  di
esaminare e decidere le richieste di ammissione  al  beneficio
delle  integrazioni  salariali  inoltrate  dalle  imprese  del
settore dell'edilizia ed affini nonche' del settore lapideo.
          Preliminare alla decisione da parte di detto  Organo
periferico  e' la fase istruttoria che viene svolta dalle Sedi
dell'Istituto cui le domande in questione sono presentate.
          Al  fine  di  rendere  piu'  snello  e   celere   il
procedimento  decisorio,  nel rispetto dei termini di cui alla
legge 7.8.1990, n. 241,  se da un lato e'  necessario  che  le
imprese provvedano a compilare esattamente e esaurientemente i
moduli di domanda, dall'altro si  pone  l'esigenza  che  venga
usata  da  parte  delle  Sedi  la massima cura nell'effettuare
l'esame preventivo, prevalentemente formale,  delle  richieste
stesse  prima  dell'immissione  nel programma automatizzato di
gestione dei relativi dati (41), (42).
          In questa fase deve verificarsi, in primo luogo,  se
le  domande  siano state validamente sottoscritte e presentate
entro il termine di decadenza;  successivamente,      se  sono
stati    riportati  tutti  gli  elementi  essenziali (periodo,
numero  dei  lavoratori,  causale,  etc.)  nonche'  se   siano
corredate  dei documenti necessari ad una adeguata valutazione
delle fattispecie.
          Poiche' non  puo'  ritenersi  giuridicamente  idonea
quale  motivazione  di  un'eventuale reiezione la "mancanza di
elementi di giudizio", in  caso  di  accertate  carenze  nella
formulazione    delle    domande   ovvero   della   necessaria
documentazione,  sara'   cura   delle   Sedi   effettuare   un
supplemento di istruttoria richiedendo alle ditte interessate,
mediante raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  tutti  gli
elementi  mancanti  esattamente  individuati, specificando che
gli stessi sono essenziali ai fini di  una  valutazione  della
richiesta  ed  assegnando  un limitato periodo di tempo per la
risposta. Qualora non pervengano  dalla  ditta  i  chiarimenti
richiesti,  la  domanda  sara' sottoposta, con gli elementi in
atti, all'esame della Commissione competente perche' la decida
nel merito.
          Atteso  che  l'integrazione  salariale  puo'  essere
autorizzata  solo  qualora  risultino  certi  e  comprovati  i
requisiti   essenziali  richiesti  dalla  normativa  -  quali,
principalmente, l'effettivo verificarsi  della  sospensione  o
riduzione di attivita' nella misura denunciata, la sussistenza
della causa della contrazione e la sua non imputabilita'  alle
parti  interessate,  la concretezza della previsione formulata
in ordine alla ripresa di attivita' - una carenza  di  notizie
che non consente di ritenere comprovati tali elementi comporta
la reiezione nel merito della domanda.
          Ovviamente la documentazione, richiesta  a  comprova
di quanto asserito nella domanda e non fornita, deve risultare
essenziale alla decisione. Nel caso in  cui  i  dati  mancanti
siano   disponibili   presso   altre   Sedi   dell'Istituto  o
conoscibili  mediante   consultazione   di   archivi,   ovvero
consistano   in   elementi   di   conoscenza   da   acquisirsi
direttamente e ordinariamente a fini istruttori  -  quali,  ad
esempio, i bollettini meteorologici che sono sempre da porsi a
base delle decisioni  degli  Organi  in  presenza  di  domande
motivate  da  avversita'  atmosferiche  -  non e' possibile di
norma eccepirne la carenza in sede di decisione (43).
B)   Decisione della Commissione Provinciale
          Una  volta  accertata  la  presenza  degli  elementi
formali e di  quelli  necessari  per  l'esame  di  merito,  la
richiesta    sara'   portata   all'esame   della   Commissione
Provinciale.
          In caso di accoglimento della stessa - che non  puo'
contenere   condizioni  cui  subordinare  la  concessione  del
trattamento - detto Organo deve sempre stabilire se  la  causa
addotta  rientra  negli  eventi oggettivamente non evitabili o
meno  ai  fini  dell'eventuale  esonero  dal   pagamento   del
contributo addizionale.
          Nei  casi  di reiezione della richiesta, il relativo
provvedimento   deve   essere   adeguatamente   motivato;   e'
necessario   inoltre  che  i  motivi  del  rigetto  siano  ben
esplicitati in sede di comunicazione alle  aziende,  le  quali
devono  essere  in  possesso  di  tutti gli elementi utili per
impugnare eventualmente il provvedimento.
          Qualora la decisione della  Commissione  Provinciale
non  sia  condivisa  da  uno  dei  componenti  -  compreso  il
rappresentante dell'Istituto, che tra  l'altro  presiede  tale
Organo  -  ,  lo  stesso  deve manifestare il proprio dissenso
chiedendone l'inserimento a verbale e formalizzare il relativo
ricorso    previa    eventuale    richiesta   di   sospensione
dell'esecutivita' del provvedimento impugnato (44).
7)   RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
     PROVINCIALE
A)   Legittimati a ricorrere
     Avverso  la  decisione  della  Commissione Provinciale e'
ammesso  ricorso,  entro  30  giorni  dalla   notifica   della
decisione  stessa,  da parte dell'azienda che ha presentato la
richiesta nonche' da parte dei singoli lavoratori  interessati
alla  richiesta  in  quanto  portatori di interessi legittimi,
nonche', in loro rappresentanza, i  Patronati  e  i  Sindacati
purche' abbiano un esplicito mandato da parte dei lavoratori.
          Anche   le   Associazioni   imprenditoriali  possono
ricorrere a nome dei  propri  aderenti,  sempre  su  esplicito
mandato di questi ultimi.
          La   facolta'  di  proporre  ricorso  e',  altresi',
riconosciuta - entro 30 giorni dalla data della delibera della
suddetta Commissione provinciale - a ciascuno dei partecipanti
alla riunione compreso il rappresentante dell'Istituto.
          Al fine di porre la ditta nelle condizioni di potere
controdedurre  le argomentazioni dei ricorrenti, e' necessario
che il ricorso le sia notificato (45).
B)   Organo competente a decidere il ricorso
          I  ricorsi  avverso  le  decisioni della Commissione
Provinciale   devono   essere    indirizzati    al    Comitato
Amministratore   Prestazioni   Temporanee   per  i  lavoratori
dipendenti, tramite la Sede competente.
          La predetta  Sede,  con  la  massima  tempestivita',
dovra'  istruire  il  ricorso ed inviarlo ai competenti uffici
della Sede Centrale.
          I ricorsi in questione devono essere corredati delle
fotocopie dell'originale dei mod. IGi 15 Ed, compilati in ogni
loro parte, e di tutta la documentazione atta a consentire  al
competente   Organo  Centrale,  un  esame  approfondito  delle
singole fattispecie.
          Pertanto  e'  necessario  che  le  Sedi   indichino,
esaurientemente, gli elementi che hanno indotto la Commissione
Provinciale ad assumere  la  decisione  di  reiezione  e,  nel
contempo,  forniscano ogni altra notizia che dovesse ritenersi
utile a sostegno o a confutazione delle argomentazioni addotte
nell'impugnativa,  esprimendo  in  ogni  caso  un  completo  e
puntuale parere su quanto eccepito dalla ricorrente.
          In particolare:
-    in  caso  di  richieste  formulate  per  sospensione   di
     attivita'  conseguente  ad ordine del committente, devono
     essere trasmesse le copie dei verbali di sospensione e di
     ripresa, nonche' le eventuali note di chiarimenti inviate
     dalle ditte interessate;
-    qualora la sospensione sia  conseguente  a  redazione  di
     "perizia  di  variante  o suppletiva" e' necessario siano
     acquisite notizie sulle  specifiche  motivazioni  che  ne
     hanno determinato l'esigenza;
-    nei   casi   in   cui   oggetto  di  contestazione  siano
     prestazioni  di  attivita'  lavorativa  stabilizzate   su
     parametri  inferiori  a  quelli contrattualmente previsti
     nei periodi impugnati, per la verifica della  sussistenza
     o  meno  di una effettiva riduzione dell'orario di lavoro
     normalmente   praticato   dall'azienda,   e'   necessario
     disporre  di  dati congrui sull'articolazione dell'orario
     di lavoro, rilevabili dai libri paga  o  fogli  presenza,
     relativi  almeno  a  tre  mesi  precedenti e successivi a
     quelli cui si riferiscono i ricorsi in esame;
-    con riferimento alle  richieste  per  intemperie,  devono
     essere  trasmessi  i  bollettini meteorologici rilasciati
     dagli Enti abilitati alla rilevazione completi  dei  dati
     relativi   ai   vari   fenomeni,   quali  precipitazioni,
     temperatura,   umidita',   nebbia   e   vento    nonche',
     specificamente  per  i  valori pluviometrici e per quelli
     del vento, dell'orario di registrazione, (se  possibile),
     necessario  all'individuazione  dell'arco  temporale  cui
     sono da riferirsi (46);
-    nel  caso  in  cui  il  ricorso  abbia  per  oggetto  una
     reiezione  parziale della domanda motivata da intemperie,
     e' necessario che siano indicati chiaramente i giorni  (o
     frazioni   di  giornate)  autorizzati  dalla  Commissione
     provinciale non sempre desumibili dalla documentazione in
     atti;
-    e'    necessario    evidenziare    tutte   le   richieste
     d'integrazione  salariale  precedenti  per   un   periodo
     ritenuto  congruo  e successive a quella cui si riferisce
     il ricorso con l'esplicazione delle  cause  motivanti  le
     richieste   stesse   e  le  relative  decisioni  adottate
     dall'Organo periferico.
          E'  opportuno,  altresi',  che  nelle   more   della
definizione  del ricorso, le richieste con le medesime causali
per periodi successivi non siano  sottoposte  all'esame  della
Commissione  Provinciale  prima  della  decisione  del ricorso
stesso.
          In caso  di  reiezione  del  ricorso  da  parte  del
Comitato   Amministratore   Prestazioni   Temporanee   per   i
lavoratori dipendenti, le Sedi devono  notificare  alle  ditte
ricorrenti  il  provvedimento  del predetto Comitato nella sua
interezza  e  non  limitare  la  comunicazione   al   semplice
dispositivo della delibera (47).
          Avverso  la  decisione  di  reiezione  del  Comitato
Amministratore Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti
e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione.
          Per le controversie aventi ad oggetto  questioni  di
diritto  insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di
ammissione al trattamento di integrazione  salariale  (ad  es,
incidenza  sul  diritto  o  sulla misura del trattamento) puo'
esere proposta nel  termine  di  un  anno  azione  giudiziaria
innanzi al giudice ordinario (48)
 8)  ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO
     DELL'AUTORIZZAZIONE
A)   Richiesta di rimborso
          A  seguito del rilascio dell'autorizzazione i datori
di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge  n.  427/75,  sono
tenuti  a registrare sul libro paga o su documenti equivalenti
le integrazioni salariali erogate a ciascun lavoratore.
          Le  ditte  autorizzate  alla  corresponsione   delle
integrazioni  salariali dovranno, altresi', compilare l'elenco
nominativo dei lavoratori percipienti il trattamento che sara'
conservato   tra   la  documentazione  aziendale  al  fine  di
acquisire la firma per quietanza dei singoli beneficiari e non
piu'  allegato  -  come  previsto  dall'art.  2 della legge n.
427/75 -  all'atto  della  presentazione  della  richiesta  di
rimborso delle somme anticipate a tale titolo (49).
B)   Termine per la richiesta di rimborso
          La  richiesta di rimborso delle somme anticipate dal
datore di  lavoro  a  titolo  di  integrazioni  salariali,  e'
soggetta  al  termine  di  decadenza  di  sei  mesi  stabilito
dall'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 869/47, modificato dall'art.  16
della  legge  n.  164/75,  e  applicabile  anche  nel  settore
dell'edilizia e dei lapidei.
          All'uopo si precisa che il termine anzidetto decorre
dalla  fine  del  periodo  di  paga in corso alla scadenza del
periodo  autorizzato,  ove  la  notifica   del   provvedimento
autorizzativo delle integrazioni salariali avvenga prima della
predetta scadenza; qualora il  periodo  autorizzato  sia  gia'
esaurito  alla  data  della  notifica del provvedimento, i sei
mesi decorrono dal termine del periodo di paga in  corso  alla
predetta data di notifica.
          Pertanto   il   termine   di  decadenza  ex  art.  9
D.L.C.P.S. n. 869 su citato trova applicazione anche nei  casi
in  cui  la  notifica dell'autorizzazione avvenga dopo la fine
del periodo da integrare (50).
                                   IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                           TRIZZINO
ELENCO NOTE
(1)  V. Atti ufficiali 1963, pag.
(2)  V. Atti ufficiali 1970, pag.
(3)  V. Atti ufficiali 1971, pag.
(4)  V. Atti ufficiali 1968, pag.
(5)  V. Atti ufficiali 1972, pag.
(6)  V. Atti ufficiali 1975, pag.
(7)  V: Atti ufficiali 1991, pag.
(8)  V. Atti ufficiali 1964, pag.
(9)  Vedi circ. n. 716 R.C.V. del 29 luglio 1983.
(10) Vedi circ. n. 722 R.C.V. del 5 giugno 1984.
(11) Vedi circ. n. 100 del 13 aprile 1991.
(12) Vedi circ. n. 58269 G.S. 2056 Prs. del 17 luglio 1975.
(13) Vedi circ. n. 51489 G.S. dell'11 marzo 1970.
(14)  "    "    n. 54675 G.S. del 10 luglio 1970.
(15)  "       "    n. 52716 G.S. dell'11 marzo 1972 contenente
     tra  l'altro   l'elencazione   dei   settori   produttivi
     rientranti  nella  sfera di applicazione della legge. Per
     le integrazioni al riguardo v. anche la  successiva  nota
     (15).
(16) Vedi circ. n. 60998 G.S. del 29 luglio 1972.
(17)  "    "    n.61920 G.S. del 21 dicembre 1973.
(18)  "    "    n.256 del 7 novembre 1991.
(19)  "    "    n. 854 G.S. del 27 marzo 1986.
(20)  "    "    n:274 del 3 dicembre 1991.
(21)  "    "    n.223 del 14 settembre 1992.
(22) V. circ. n. 79 del 7 marzo 1994
(23) V. circ. n. 6645 G.S. del 18 ottobre 1984.
(24) V. circ. n. 50841 G.S. del 4 febbraio 1967.
(25) "        "   n. 62773 G.S. del 3 novembre 1975 punto 2) e
     circ. n. 5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto B).
(26) V. circ. n.55041 G.S. del 13 novembre 1978.
(27) "   "    n.5828 G.S. del 20 novembre 1981.
(28) "   "    n.5828 G.S.del 20 novembre 1981.
(29) V. circ. n. 256 del 7 novembre 1991.
(30) V. msg. 10668 del 7 febbraio 1994.
(31) V. Atti ufficiali 1986 pag.
(32) V.circ.n.50316 G.S. del 22 gennaio 1970.
(33) V.circ. n.50 G.S. del 21 gennaio 1982; circ. n.5052 G.S.
     del 11 ottobre 1982; circ. n.1082 G.S. del 4 marzo 1983.
(34) V. circ. n. 60235 G.S. del 30 agosto 1975.
(35) V. circ. n. 62773 G.S. del 3 novembre 1975 - circ, n.
     55380 G.S. del 22 dicembre 1978.
(36) V.circ.n.84 del 29 aprile 1988.
(37) V.circ. n.5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto A).
(38) V.circ.n.223 del 14 settembre 1992.
(39) V.circ.n.5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto D).
(40) V.circ.n.3834 G.S.del 20 aprile 1984, punto 3).
(41) V.Atti ufficiali 1990 pag.
(42) V.circ.n.14 del 20 gennaio 1992.
(43) V.circ.n.134 del 9 giugno 1990 punto A).
(44) V.circ.n.2190 G.S.del 3 settembre 1987 punto 2).
(45) V.circ.n.125 del 5 giugno 1993.
(46) V.messaggio n.39912 del 2 giugno 1993.
(47) V. circ. n. 134 del 9 giugno 1990.
(48) V. circ. n. 165 del 15 luglio 1993.
(49) V.Manuale di"Istruzioni per la compilazione delle
     denunce contributive" del gennaio 1989.
(50) V.circ.n.246 del 23 ottobre 1992.
                                                       All. 1
                    CIRCOLARI IN MATERIA DI
            INTEGRAZIONI SALARIALI EDILIZIA E LAPIDEI
1946 -    2 settembre 1946, n. 54864 G.S.  Cassa  Integrazione
          Guadagni. Criteri di massima.
1947 -    12  agosto  1947,  n.  54364 G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni per gli operai dell'industria.
1948 -    1 giugno 1948,  n.  59170  G.S.  Cassa  Integrazione
          Guadagni. Criteri di massima.
1952 -    12  agosto  1952,  n.  55356 G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni. Criteri di massima.
1958 -    1 aprile 1958,  n.  51525  G.S.  Cassa  Integrazione
          Guadagni.  Disciplina dell'intervento della Cassa in
          caso di  festivita'  retribuite  cadenti  nel  corso
          della settimana o di domenica.
1963 -    27  febbraio  1963,  n.  50581 G.S. CIG. Istituzione
          gestione speciale  per  gli  operai  dell'industria,
          dell'edilizia  ed  affini. Legge 3 febbraio 1963, n.
          77.
     -    15 ottobre 1963, n. 58774 G.S. CIG. Comunicazioni  e
          disposizioni varie.
1964 -    19  febbraio  1964, n. 51306 G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni. Criteri di massima.
1967 -    4 febbraio 1967,  n.  50841  G.S.  CIG.  Criteri  di
          massima per la gestione speciale edile.
     -    7  novembre  1967,  n. 60924 G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni. Elementi integrabili della retribuzione.
1968 -    28 dicembre 1968, n. 60143 G.S.  Cassa  Integrazione
          Guadagni. Criteri di massima.
1970 -    22  gennaio  1970,  n.  50316  G.S.  CIG.   Gestione
          speciale   per   l'Edilizia   ed  affini.  Quote  di
          maggiorazione per ferie e festivita'.
     -    11 marzo 1970,  n.  51489  G.S.  Cassa  Integrazione
          Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia ed affini.
          Legge 2 febbraio 1970, n. 14.
     -    10 luglio 1970, n.  54675  G.S.  Cassa  Integrazione
          Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia ed affini.
1972 -    11  marzo  1972,  n.  52716  G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia.  Legge  6
          dicembre 1971, n. 1058.
     -    29  luglio 1972, n. 60998 G.S. CIG. Legge 6 dicembre
          1971, n. 1058. Settore dei  lapidei  della  Gestione
          speciale per l'Edilizia.
     -    19  ottobre  1972,  n. 64183 G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni: A) Inclusione  delle  aziende  boschive  e
          forestali e del tabacco; B) Determinazione delle ore
          integrabili in caso di festivita' e assenza.
     -    21 dicembre 1972, n. 66484  G.S.  CIG.  Calcolo  dei
          ratei per gratifica natalizia e simili.
1973 -    21  dicembre  1973,  n. 61920 G.S. Legge 6.12.71, n.
          1058:  Settore  Lapidei  della   Gestione   speciale
          edilizia  -  lavorazione marmi composti ("formati in
          blocchi").
1975 -    17 luglio 1975, n. 58269 G.S. - n. 2056  Prs.  Cassa
          Integrazione  Guadagni.  Lavori  svolti  nell'ambito
          della CEE.
     -    30 agosto 1975, n. 60235 G.S. - n. 15585 O. - n. 391
          C.e V. - n. 310 DSEAD/. Cassa Integrazione Guadagni:
          Nuove  disposizioni   per   la   Gestione   speciale
          dell'Edilizia   e  affini  e  del  settore  lapideo.
          Criteri di massima.
     -    3 novembre 1975, n. 62773 G.S. Legge 6 agosto  1975,
          n.   427.   Cassa  Integrazione  Guadagni.  Gestione
          speciale della  Edilizia  e  affini  e  del  settore
          lapideo. Criteri di massima.
     -    24  novembre  1975,  n.  63232  G.S. CIG. Criteri di
          massima.
1976 -    17 gennaio 1976, n. 50665  G.S.  Cassa  Integrazione
          Guadagni. Criteri di massima.
     -    3  agosto  1976,  n.  58601  G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni. Art. 7 della  legge  20.5.75,  n.164  e  2
          della  legge 6.8.75, n.427. Termine di presentazione
          della domanda di integrazione salariale.
1977 -    16 marzo 1977, n. 8354 C.e V. - n.104 G.S. - n.  410
          DSEAD   -   n.60037   Prs.   Operai   dell'Edilizia.
          Accreditamenti per  periodi  di  ferie,  malattia  e
          infortunio.
1978 -    13  novembre  1978, n. 55042 G.S. Cassa Integrazione
          Guadagni.Legge 6 agosto 1975, n.427, art.8.
     -    22 dicembre 1978,n. 55380  G.S.  Cassa  integrazione
          Guadagni.  Gestione speciale per l'Edilizia e affini
          e  del  settore  lapideo.  Computo  limite   massimo
          integrabile di tre mesi continuativi ex art.1, legge
          6 agosto 1975, n.427.
1981 -    20  novembre  1981,  n.  5828.  Cassa   Integrazione
          Guadagni.   Criteri   di   massima  per  il  settore
          dell'Edilizia ed affini.
1982 -    21 gennaio 1982, n.50 G.S. I) Legge  13.8.80  n.427:
          Limite  massimo mensile delle integrazioni salariali
          straordinarie.  II)  Festivita'.  III)  Retribuzione
          integrabile:   precisazione.   IV)  Aziende  settore
          siderurgico.  V)  Limite   massimo   mensile   delle
          integrazioni salariali straordinarie anno 1982.
     -    30 marzo 1982, n.1968 G.S. CIG:
          A) Interventi ordinari: 1) Art. 7 della legge 164/75
          e   art.  2  della  legge  427/75.  Termine  per  la
          presentazione  della  domanda.  2)  Riflessi   delle
          azioni  di  sciopero  sulle  integrazioni  salariali
          ordinarie.
          B) Integrazioni straordinarie. Chiarimenti in merito
          alle provvidenze in favore dei colpiti dal sisma del
          novembre 1980.
     -    11  ottobre  1982,  n.5452  G.S.  Cassa Integrazione
          Guadagni.  Criteri  di  massima   per   il   settore
          dell'Edilizia ed affini.
1983 -    4 marzo 1983, n. 1082 G.S.:
          I)  Chiarimenti  in  merito  ai  rapporti  fra   gli
          interventi ordinari e quelli straordinari:
          II) Modifica  modulistica  per  le  richieste  delle
          integrazioni salariali ordinarie. IGi 15.
          III) Identificazione dell'unita' produttiva nel caso
          di  attivita'  di  istallazione  e  stesura impianti
          elettrici  e  telefonici  svolte  nell'ambito  della
          stessa provincia in piu' cantieri.
     -    29 luglio 1983, n.716 RCV/158. Inquadramento imprese
          produttrici di calcestruzzo.
1984 -    20 aprile 1984, n.3834 G.S. CIG. Criteri di  massima
          e comunicazioni.
     -    5  giugno  1984,  n.722  RCV.  Inquadramento aziende
          installatrici    di    impianti    di     produzione
          trasformazione trasporto ed utilizzazione di energia
          elettrica telegrafici, telefonici, etc.
     -    18 ottobre 1984, n. 6645 G.S.  CIG  per  gli  operai
          dell'industria.   Criteri  applicativi  assunti  dal
          Comitato speciale a seguito di pronuncie della Corte
          di  Cassazione  in  tema  di  ripresa dell'attivita'
          lavorativa e dei lavoratori licenziati o dimessi nel
          corso o al termine del periodo integrato.
1985 -    29 aprile 1985, n.1215 G.S. CIG. Criteri di massima.
1986 -    8 gennaio 1986, n. 2749 G.S.:
          1)  Art.  1  della  legge  19.12.94  n.863  che   ha
          convertito   con   modificazioni  il  DL  n.726  del
          30.10.84. Contratti di solidarieta';
          2)   Legge  27.2.45.  Cooperative  di  produzione  e
          lavoro.
     -    27 marzo 1986, n.854  G.S.  Legge  19.12.84,  n.863.
          Lavoratori  assunti  con contratto di solidarieta' o
          contratto di formazione e lavoro.
1987 -    3 settembre 1987, n.2190. CIG  industria.  Questioni
          varie.
1988 -    29   aprile   1988,  n.84  CIG.  Cassa  Integrazione
          Guadagni. Contratti di formazione e lavoro.  Computo
          del periodo massimo del trattamento.
     -    4  agosto  1988, n.171, DL 21.3.88, n. 86 convertito
          nella  legge  20.5.88,  n.160.  CIG   degli   operai
          dell'industria.
1990 -    9   giugno   1990,  n.134.  Istruttoria  proroghe  e
          ricorsi.  Notifica  alle  imprese  delle   decisioni
          assunte  dal  CAPTLD.  Provvedimenti reiettivi delle
          Commissioni provinciali.
1991 -    13 aprile 1991, n.100: Imprese  esercenti  attivita'
          di  installazione  di  materiale fisso per ferrovie.
          Inquadramento previdenziale.
     -    30 luglio 1991, n.204. Legge 23.7.91, n.223. Norme
          in   materia  di  CIG  mobilita'  e  trattamenti  di
          disoccupazione.
     -    9 agosto 1991,  n.211.  Norme  in  materia  di  CIG,
          mobilita' e trattamento di disoccupazione.
     -    7  novembre  1991, n.256. Legge 23.7.91, n.223. CIG.
          Norme   in   materia   di   integrazioni   salariali
          ordinarie. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
          dei conti.
     -    3 dicembre 1991, n.274. Artt. 21 e  22  della  legge
          28.2.87,   n.56.   Trasformazione  del  rapporto  di
          apprendistato  in  rapporto  di   lavoro   a   tempo
          indeterminato.   Assunzione  di  giovani  diplomati.
          Integrazioni    salariali    e    prestazioni     di
          disoccupazione.
1992 -    3   gennaio   1992,   n.4.   Limite   massimo  delle
          integrazioni salariali per l'anno 1992.
     -    20 gennaio 1992, n.14. Istruzioni per l'applicazione
          della  legge  7.8.90,  n.241 recante "Nuove norme in
          materia di procedimento amministrativo e di  diritto
          di accesso ai documenti amministrativi".
     -    18  agosto  1992,  n.  210.  Aliquota  di  riduzione
          dell'ammontare   delle    integrazioni    salariali,
          indennita'   di   mobilita',   assegno  per  congedo
          matrimoniale e trattamento di  disoccupazione  (art.
          26 L. 41/86).
     -    14   settembre   1992,  n.223.  Art.10  della  legge
          23.7.91, n.223. Norme  in  materia  di  integrazioni
          salariali    per    i    lavoratori    del   settore
          dell'edilizia.
     -    23 ottobre 1992,  n.246.  Termine  per  chiedere  il
          rimborso delle integrazioni salariali.
1993 -    12   gennaio   1993,  n.10.  Rideterminazione  degli
          importi   dell'indennita'    di    mobilita',    del
          trattamento    speciale    di   disoccupazione   per
          l'edilizia, dell'assegno per il congedo matrimoniale
          e delle integrazioni salariali per l'anno 1993.
     -    31  marzo  1993,  n.77.  Trattamenti di integrazione
          salariale. Decorrenza  del  triennio  di  esclusione
          dalle  integrazioni  salariali  ex  art.17, 7 comma,
          della legge n.49/85.
     -    5 giugno 1993, n.125. Regolamento delle procedure in
          materia di ricorsi amministrativi.
     -    15 luglio 1993, n. 165. Art. 4 del Decreto Legge 19
          settembre 1992, n. 384 convertito dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Termine per la proposizione
          dell'azione giudiziaria nelle controversie in
          materia di prestazioni.
     -    16  settembre  1993,  n.210.  Nuove  disposizioni in
          materia di trattamento straordinario e ordinario  di
          integrazione   salariale   e  di  agevolazioni  alle
          imprese.  DL   n.148/93   convertito   nella   legge
          n.236/93.
1994 -    7  marzo  1994, n. 79, Decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148, convertito nella legge 19  luglio  1993,  n.
          236.  Norme in materia di integrazione salariale per
          i lavoratori del settore edile.
                                                  All. 2
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
               ORDINARIE EDILIZIA E LAPIDEI
-    Legge 3 febbraio, n. 77. - Disposizioni in  favore  degli
     operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia
     e affini in materia di integrazione guadagni.
-    Legge 2 febbario 1970, n. 14. - Modificazioni della legge
     3  febbraio  1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni
     in  favore  degli   operai   dipendenti   dalle   aziende
     industriali   dell'edilizia   e   affini  in  materia  di
     integrazione guadagni.
-    Legge 6 dicembre 1971, n. 1058. -  Disposizioni  speciali
     in  materia  di  integrazioni  salariali  per  gli operai
     dipendenti da aziende di  escavazione  e  lavorazione  di
     materiali lapidei.
-    Legge  6  agosto  1975,  n.  427  -  Norme  in materia di
     garanzia del salario  e  di  disoccupazione  speciale  in
     favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.
-    Legge  28  febbraio  1986,  n.  41. - Disposizioni per la
     formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
     (legge finanziaria 1986).
-    Legge 23 luglio 1991, n. 223. - Norme in materia di cassa
     integrazione, mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,
     attuazione   di   direttive   della   Comunita'  Europea,
     avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia  di
     mercato del lavoro.
-    Decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148, convertito con
     modificazioni, nella legge  19  luglio  1993,  n.  236  -
     Interventi urgenti per l'occupazione.

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