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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Festività
Sono considerate giornate lavorative le festività abolite dalla Legge n. 54 del 5/3/1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre). Qualora vi siano, per accordi collettivi intercorsi tra le parti, maggiorazioni della retribuzione, queste sono a carico del datore di lavoro e pertanto non integrabili.
Per i lavoratori ad orario ridotto, le festività che ricadono all’interno del periodo di CIG e in giorni lavorativi non sono integrabili (circ. n. 64183 del 19/10/1972), in quanto sono a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori sospesi e retribuiti NON in misura fissa mensile (a paga oraria), le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, non sono integrabili e devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
Non sono, del pari, integrabili le altre festività (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) infrasettimanali quando si collocano nei primi 15 giorni di integrazione salariale, in quanto per legge la retribuzione è a carico del datore di lavoro. Sono invece da calcolare come integrabili le ore, relative alle citate rimanenti festività, che si collocano oltre le prime due settimane, a causa del prolungarsi della sospensione (msg n. 013552 del 12.06.2009).
Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile le festività, ricadenti nell'ambito di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per CIG, sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.