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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Domanda di CIG - Modalità di presentazione ed istruttoria

La richiesta (mod. I.G.I. 15/ED) deve essere inviata telematicamente alla sede INPS territorialmente competente per ubicazione dell'unità produttiva interessata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana di sospensione o riduzione di orario di lavoro.
Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, il trattamento di integrazione salariale potrà essere autorizzato dalla settimana precedente alla data di presentazione (art. 2 della L. 427/1975).

La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  • le cause dettagliate della sospensione o riduzione di orario;
  • il periodo rapportato a settimane intere di calendario;
  • il numero dei lavoratori in forza e quello per i quali viene richiesta l'integrazione salariale;
  • l'unità produttiva di appartenenza dei lavoratori interessati;
  • la data in cui è prevista ovvero è già avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa;
  • gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore;
  • l'articolazione giornaliera delle ore effettuate nelle settimane in cui è richiesto l'intervento, in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Nel caso in cui dalla tardiva presentazione della richiesta derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepita (art. 2 della L. 427/1975).

Ai fini dell'ammissione alle integrazioni salariali per le specifiche causali previste dall'art. 10 della L. 223/1991, la domanda deve essere redatta sul mod. I.G.I. 15/ED su cui dovrà essere riportata la dicitura "legge n. 223/1991, art. 10".

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Domanda di CIG - Modalità di presentazione ed istruttoria

La richiesta (mod. I.G.I. 15/ED) deve essere inviata telematicamente alla sede INPS territorialmente competente per ubicazione dell'unità produttiva interessata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana di sospensione o riduzione di orario di lavoro.
Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, il trattamento di integrazione salariale potrà essere autorizzato dalla settimana precedente alla data di presentazione (art. 2 della L. 427/1975).

La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali:

  • le cause dettagliate della sospensione o riduzione di orario;
  • il periodo rapportato a settimane intere di calendario;
  • il numero dei lavoratori in forza e quello per i quali viene richiesta l'integrazione salariale;
  • l'unità produttiva di appartenenza dei lavoratori interessati;
  • la data in cui è prevista ovvero è già avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa;
  • gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore;
  • l'articolazione giornaliera delle ore effettuate nelle settimane in cui è richiesto l'intervento, in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Nel caso in cui dalla tardiva presentazione della richiesta derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepita (art. 2 della L. 427/1975).

Ai fini dell'ammissione alle integrazioni salariali per le specifiche causali previste dall'art. 10 della L. 223/1991, la domanda deve essere redatta sul mod. I.G.I. 15/ED su cui dovrà essere riportata la dicitura "legge n. 223/1991, art. 10".

Invio telematico

Invio telematico

La richiesta di CIG deve inviata telematicamente da parte delle aziende e dei consulenti del lavoro, muniti di regolare PIN di autenticazione. La compilazione e l'invio della domanda avviene tramite sito ufficiale dell'INPS (www.inps.it), attraverso la sezione "Servizi per le Aziende" (msg n. 006877 del 6/3/2006).
Le procedura consentono l'acquisizione della domanda e l'invio direttamente dal WEB (CIGOWEB) oppure la compilazione in offline (CIGODT) e il successivo invio del file generato.
La nuova procedura UNICIGO, che consente l'abbinamento con i dati UNIEMENS tramite il ticket, attualmente è a disposizione per le sole domande CIGO INDUSTRIA.

Istruttoria della domanda

Istruttoria della domanda
Gli adempimenti da espletare a cura delle Sedi prima della presentazione delle domande alla Commissione provinciale per la CIG edilizia sono i seguenti:

  • controllo della compilazione in ogni sua parte del mod. I.G.I. 15/ED;
  • acquisizione su sistema AS 400 – DM delle domande pervenute;
  • eventuale richiesta di documentazione;
  • analisi della causale allo scopo di fornire alla Commissione provinciale ogni elemento utile alla decisione.

L’INPS ha fissato il termine di 90 giorni, dalla data di ricezione della domanda, per l’emanazione del provvedimento di autorizzazione o di reiezione delle integrazioni salariali. Nel caso di domande incomplete, il termine decorre dalla data di trasmissione dell’ultimo documento utile alla decisione.

La procedura di consultazione sindacale non è prevista per la CIG del settore edile e lapideo.

Ai fini dell’ammissione alle integrazioni salariali per le specifiche causali previste dall’art. 10 della L. 223/1991, sul modulo di domanda, dovrà essere apposta la dicitura “Legge n. 223/91, art. 10”.

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