Eureka Previdenza

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Organo deliberante

La Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni, istituita dalla Legge 164 del 20/5/1975, art. 8, è l’organo deliberante sull’accoglimento, parziale o totale, e sulla reiezione delle domande di cassa integrazione.
E’ composta da:

  • Direttore della sede provinciale dell’INPS, con funzioni di Presidente,
  • rappresentanti sindacali dei lavoratori, della Direzione provinciale del Lavoro e dei datori di lavoro.

Le domande di integrazione salariale istruite e complete di tutti gli elementi formali e necessari per l’esame di merito, vengono sottoposte all’esame della Commissione provinciale che, in caso di accoglimento, dovrà stabilire se la causa addotta rientra negli eventi oggettivamente non evitabili. Ciò, allo scopo dell’eventuale esonero dal pagamento del contributo addizionale.
In caso di reiezione della domanda, è necessario che i motivi del rigetto siano comunicati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con la massima chiarezza alle aziende affinché possano disporre di tutti gli elementi utili per impugnare eventualmente il provvedimento.

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