Eureka Previdenza

Prosecuzione volontaria - IPOST

Requisiti contributivi richiesti ante D.Lgs. 184/1997

(circ.72/2012)

Le istanze presentate fino all’11 luglio 1997 ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 sono state definite secondo le disposizioni della legge n. 47/1983. Detta norma consentiva di autorizzare ai versamenti volontari coloro che potevano far valere:

  1. almeno tre anni di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda,  per gli eventi indicati dall’articolo 5 (periodi di  interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche  disposizioni di legge o da norme contrattuali);
  2. almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio antecedente la domanda, per gli eventi individuati dall’articolo 7 (periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei) e dall’articolo 8 (periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico).

Se nel quinquennio antecedente la domanda non risultava perfezionato il predetto requisito, l’autorizzazione poteva essere concessa in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, in qualunque epoca versata.

La base di calcolo del contributo volontario dovuto per gli eventi in esame era costituita dal valore medio della retribuzione desunta dall’imponibile degli ultimi 3 anni (1.080 giorni) di contribuzione effettiva in costanza di servizio, antecedenti la domanda di autorizzazione (in presenza di un’anzianità contributiva effettiva inferiore a tre anni, si determinava la retribuzione media sull’imponibile del minor periodo esistente).

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