Eureka Previdenza

Prosecuzione volontaria - IPOST

Rideterminazione del contributo volontario

(circ.72/2012) (art.7, c. 6, DLgs. n. 184/1997)

Il soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria che intenda riprendere i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere che l’importo del contributo dovuto venga ricalcolato sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’ultimo rapporto di lavoro.

La richiesta deve essere presentata, pena la decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla cessazione dell’attività che ha comportato la sospensione dei versamenti volontari.

Il nuovo importo del contributo volontario va calcolato sulle retribuzioni dei 12 mesi precedenti la ripresa dei versamenti ed è dovuto dal giorno successivo alla data di cessazione dell’attività lavorativa (cfr. circ. n. 175 del 16/10/2000 e circ. n. 150 del 15/09/2003).

Unitamente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione devono essere inviati all’interessato i bollettini MAV dei trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti ed un apposito bollettino MAV predisposto per il versamento dei contributi volontari relativi al periodo compreso fra il giorno successivo alla cessazione dell’attività lavorativa e la fine del trimestre in corso di pagamento.

 

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