Eureka Previdenza

Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST

Estensione della prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST

(circ.72/2012)

L’istituto della prosecuzione volontaria - esteso all’Istituto Postelegrafonici dal DLgs. 30 aprile 1997, n. 184, con effetto dal 12 luglio 1997 - è regolato dalle stesse norme applicate agli iscritti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Si deve fare perciò riferimento alle disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate ed integrate dal medesimo DLgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Nel Fondo trovano inoltre applicazione:

  • gli articoli 5, 7 e 8 del DLgs. 16 settembre 1996, n. 564, che consentono di coprire in forma volontaria i periodi di assenza dal servizio o di attività lavorativa ad orario ridotto temporalmente successivi al 31 dicembre 1996;
  • l’art. 35, comma 2, del DLgs. 26 marzo 2001, n. 151, che disciplina la facoltà di integrare volontariamente la retribuzione figurativa convenzionale (200 per cento dell'assegno sociale) accreditata ai periodi di congedo parentale eccedenti i sei mesi ovvero fruiti dopo il compimento del terzo anno di età del bambino.
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