Home Contribuzione Volontaria Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996
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Prosecuzione volontaria - IPOST
Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996
(circ.72/2012)
Come detto in premessa, gli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 564/1996 trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al soppresso Istituto Postelegrafonici.
Da ciò consegue che l’istituto dei versamenti volontari - anche se con la esclusiva finalità di tutelare particolari casi di assenza o di riduzione dell’attività lavorativa in periodi successivi al 31 dicembre 1996 - era già stato introdotto nella normativa del Fondo ed era disciplinato dalle norme previgenti al DLgs. n. 184/1997.
Secondo l’articolo 5 del D.Lgs. n. 564/1996, possono essere coperti con contribuzione volontaria, nel limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nel corso dei quali si sia verificata l’interruzione o la sospensione del rapporto di lavoro (e della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali), prevista da specifiche disposizioni di legge o di contratto (aspettativa per motivi privati, assenze per sciopero, assenze con diritto alla conservazione del posto, ecc.).
L’articolo 7 comma 2 del D.Lgs. n. 564/1996 concede a coloro che prestano attività subordinata in forma stagionale, saltuaria o comunque discontinua, la facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro, purché non altrimenti coperti.
L’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 278/1998, prevede – al comma 2 - che i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale e ciclico) possano coprire volontariamente i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria.