Home Contribuzione Volontaria Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST Aliquota contributiva
-
Adeguamento annuo del contributo
-
Aliquota contributiva
-
Autorizzazione al versamento di periodi scaduti
-
Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli art-5, 7 e 8 del D.Lgs. n.564/1996
-
Contribuzione indebita
-
Copertura del semestre precedente la domanda
-
Decorrenza dell’autorizzazione
-
Duplicato dei bollettini di versamento
-
Efficacia dell’autorizzazione
-
Estensione della prosecuzione volontaria nel Fondo IPOST
-
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici - IPOST
-
Importo del contributo
-
Minimale di retribuzione
-
Modalità di versamento
-
Neutralizzazione
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti contributivi richiesti ante D.Lgs. 184/1997
-
Requisiti contributivi richiesti dal 12 luglio 1997
-
Retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo volontario
-
Retribuzione e massimale contributivo
-
Retribuzione superiore al tetto pensionabile
-
Rideterminazione del contributo volontario
-
Rilascio dell’autorizzazione e versamento dei contributi
-
Ripresa dei versamenti dopo un periodo di attività
-
Soggetti interessati – presentazione della domanda
-
Verifica dei requisiti di contribuzione effettiva
- Dettagli
- Visite: 1090
Prosecuzione volontaria - IPOST
Aliquota contributiva
(circ.72/2012)
L’importo del contributo volontario è pari all’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica, applicata per il calcolo della contribuzione obbligatoria (aliquota complessiva IVS), attualmente pari al 32,65% ed è in vigore dal 1° gennaio 2007.
Per tutto il periodo compreso fra il 12 luglio 1997 ed il 31 dicembre 2006 era invece dovuta l’aliquota del 32,35%.
La contribuzione volontaria va pertanto calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore). Gli incrementi e le diminuzioni della misura dei contributi obbligatori determinano la contestuale variazione della contribuzione volontaria.
Nel Fondo trova inoltre applicazione l’articolo 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, inbase al quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (1%) sulla quota di imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile dell’Assicurazione generale obbligatoria (tetto pensionabile) e determinata ai fini previsti dall'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.