Eureka Previdenza

Prosecuzione volontaria - IPOST

Rilascio dell’autorizzazione e versamento dei contributi

(circ.72/2012)

La contribuzione volontaria deve essere versata per periodi trimestrali (trimestri solari), entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.

L’articolo 8, ultimo comma, del D.Lgs. 184/1997 stabilisce la perentorietà dei termini di pagamento e dispone il rimborso dei contributi versati in ritardo, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile - al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.

I versamenti devono essere perciò eseguiti, a pena di decadenza, entro la data del:

  • 30 giugno, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
  • 30 settembre, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
  • 31 dicembre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
  • 31 marzo dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre),

salvo il caso in cui il termine di legge, ricadendo in giornata festiva, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Verificato il possesso dei requisiti e determinato l’importo dei contributi, il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene notificato all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione. Unitamente al provvedimento vengono inviati i bollettini MAV, predisposti per il pagamento dei contributi alle scadenze espressamente indicate.

Il prosecutore volontario riceverà:

  1. un bollettino MAV cumulativo, relativamente ai periodi per i quali sono già decorsi i termini di versamento (semestre precedente, trimestre in corso alla data di decorrenza dell’autorizzazione ed eventuali trimestri successivi);
  2. un bollettino MAV per il trimestre in corso alla data del provvedimento di autorizzazione;
  3. tanti bollettini MAV per quanti sono i trimestri successivi a quello del provvedimento di autorizzazione, comunque compresi nell’anno di definizione della domanda.

La contribuzione relativa al periodo di eventuale anticipazione (semestre precedente la domanda) ed al periodo compreso fra la decorrenza dell’autorizzazione e l’ultimo giorno del trimestre scaduto alla data del provvedimento di autorizzazione (v. punto a) e quella relativa al trimestre nel corso del quale viene notificato il relativo provvedimento (v. punto b), deve essere versata entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo.

Ciascuno degli ulteriori versamenti trimestrali (v. punto c) deve essere effettuato, pena la decadenza, entro la fine del trimestre solare successivo a quello a cui si riferisce la contribuzione.

 

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